Ordinanza cautelare 20 novembre 2024
Decreto presidenziale 31 marzo 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 04/06/2025, n. 4262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4262 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 04262/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05549/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5549 del 2024, proposto da
-OMISSIS-rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Aldo Cucinella, Francesco Cucinella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile - Napoli, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
-OMISSIS-non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1. dell''atto di annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21-octies della 241/1990 della prova di controllo delle cognizioni (esame a quiz) dell’esame a quiz svolta in data 09/08/20024, Aula 1, turno n.6, postazione n. 175” (Prot. m_inf. -OMISSIS-.Registro Ufficilae.U.0170519.23-08-2024) emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in persona del Direttore della MC-NA A;
2. dell''atto di annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21-octies della 241/1990 della prova di controllo delle cognizioni (esame a quiz) dell’esame a quiz svolta in data 09/08/20024, Aula 1, turno n.6, postazione n. 175 – Conclusione del procedimento” (Prot. m_inf. -OMISSIS-.Registro Ufficiale-OMISSIS-09-2024) emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in persona in persona del Direttore della MC-NA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile - Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La ricorrente, -OMISSIS- ha sostenuto in data 9 agosto 2024 la prova teorica per il conseguimento della patente di guida presso la sede della Motorizzazione Civile di Napoli. La prova è stata regolarmente svolta e si è conclusa con esito positivo.
Con provvedimento prot. n.-OMISSIS-del 23 agosto 2024, il Ministero intimato ha avviato un procedimento di annullamento in autotutela dell’esame sostenuto, adducendo presunte irregolarità comportamentali della candidata durante lo svolgimento della prova. In particolare, si afferma che la stessa avrebbe “letto a voce sussurrata il questionario, assumendo una postura anomala con la mano chiusa a pugno protesa verso la bocca”, lasciando presumere l’utilizzo di un dispositivo elettronico non rilevato dai controlli preliminari (cd. smart ring).
Nonostante le controdeduzioni tempestivamente presentate dalla ricorrente – la quale negava ogni addebito e giustificava i movimenti delle labbra con la consueta lettura mentale – con successivo provvedimento del 5 settembre 2024 (prot. n. -OMISSIS-), mai comunicato formalmente all’interessata, l’Amministrazione disponeva l’annullamento della prova teorica, fondando la decisione su riprese video e sulle disposizioni interne contenute nell’Ordine di Servizio n. 30/2022.
Avverso tali provvedimenti la sig.ra AN ha proposto ricorso, deducendo plurimi motivi di illegittimità.
Violazione dell’art. 21-octies della L. 241/1990 – Incompetenza e difetto dei presupposti normativi.
La ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato richiami in modo improprio l’art. 21-octies della L. 241/1990, che consente l’annullamento in autotutela solo in presenza di violazioni di legge, eccesso di potere o incompetenza. Nel caso in esame, il comportamento contestato (movimento del labiale) non viola alcuna disposizione normativa primaria o secondaria, ma solo un ordine di servizio interno non avente efficacia erga omnes.
Eccesso di potere per applicazione di atti interni privi di valore normativo.
I provvedimenti impugnati fondano la decisione su un ordine di servizio interno, non pubblicato in Gazzetta Ufficiale e mai comunicato agli esaminandi. Si tratterebbe quindi di atti interni privi di efficacia normativa esterna e, in quanto tali, inidonei a fondare un provvedimento lesivo della sfera giuridica di un privato.
Travisamento dei fatti – Difetto di motivazione.
L'annullamento è motivato su elementi presuntivi (postura e movimenti delle labbra), senza riscontri oggettivi. Le accuse di utilizzo di dispositivi elettronici risultano smentite dai controlli effettuati prima dell’esame (metal detector e perquisizione personale), oltre che dall’assenza di qualsiasi segnalazione durante la prova da parte dei vigilanti o degli esaminatori.
Motivazione contraddittoria e inadeguata istruttoria.
Le motivazioni contenute nella comunicazione di avvio del procedimento differiscono da quelle esposte nel provvedimento conclusivo, impedendo una compiuta partecipazione procedimentale della ricorrente. Inoltre, il materiale video prodotto dall’Amministrazione si riduce a un breve estratto di 5 secondi senza audio, dal quale non emergono le condotte contestate.
Violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
Il provvedimento definitivo è stato adottato e caricato sul “Portale dell’automobilista” senza alcuna comunicazione personale alla ricorrente. Inoltre, la documentazione tecnica a supporto del provvedimento (video completo, schede tecniche dei presunti dispositivi elettronici) è stata sottratta all’accesso difensivo mediante mancata risposta alle istanze di accesso agli atti.
Illogicità e irragionevolezza dell’azione amministrativa.
Qualora vi fossero state effettivamente condotte irregolari durante la prova, queste avrebbero dovuto essere immediatamente rilevate dagli esaminatori, con l’immediato allontanamento della candidata. Il fatto che ciò non sia avvenuto smentisce, di per sé, le accuse mosse ex post, fondate su mere illazioni e su una valutazione soggettiva dei comportamenti corporei della candidata.
Si è costituito il resistente Ministero insistendo per la reiezione del ricorso in ragione della legittimità della censurata azione amministrativa.
Accolta la domanda cautelare con ordinanza collegiale n. 2343/2024, la causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 20 maggio 2025.
2.- Il ricorso è meritevole di accoglimento in ragione del fondato rilievo del difetto di istruttoria, che si riverbera in modo decisivo anche sotto i profili del difetto di motivazione, del travisamento dei fatti e della violazione del diritto di difesa.
L’Amministrazione ha annullato in autotutela l’esito dell’esame teorico per il conseguimento della patente di guida sostenuto dalla ricorrente, adducendo presunte irregolarità comportamentali durante la prova. La motivazione degli atti impugnati è tuttavia connotata da genericità, apoditticità e contraddittorietà, in assenza di una seria attività istruttoria volta all'accertamento effettivo e documentato dei fatti contestati.
Invero, il provvedimento di annullamento si fonda su un'affermazione di carattere presuntivo e congetturale, secondo cui la ricorrente, durante l’esame, avrebbe letto il questionario a voce sussurrata, tenendo una mano chiusa a pugno vicino alla bocca, “lasciando intendere” che potesse utilizzare un dispositivo elettronico (cd. smart ring) per ricevere aiuti esterni.
Ebbene, nessun dato oggettivo risulta allegato agli atti a conferma di tale ricostruzione. La valutazione è stata compiuta sulla base di un breve estratto video di pochi secondi – privo di audio – che non consente né di udire sussurri né di identificare con certezza la candidata, né tantomeno di inferire l’uso di un apparato tecnologico non visibile.
È principio consolidato, ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, che nei procedimenti di autotutela annullatoria incidenti su posizioni consolidate (quale è il superamento di una prova selettiva pubblica), la motivazione deve essere puntuale, supportata da una rigorosa istruttoria, e fondata su elementi concreti, verificabili e comunicati alla parte interessata, non essendo sufficiente una mera ipotesi o sospetto (T.A.R. Toscana, I, 28 gennaio 2016, n. 135; T.A.R. Veneto, I, 2 ottobre 2020, n. 871).
Nel caso di specie, è pacifico che:
la candidata abbia superato regolarmente l’esame;
nessuna segnalazione sia stata effettuata dagli esaminatori presenti in aula;
nessun dispositivo è stato rinvenuto durante i controlli di sicurezza svolti con metal detector e mediante perquisizione manuale;
la candidata non è stata mai redarguita o allontanata durante la prova;
il video prodotto è estremamente limitato, privo di audio, di qualità modesta e del tutto inidoneo a costituire una prova certa;
la scheda tecnica del presunto "smart ring" non è stata fornita, né è stato contestato l’assunto difensivo secondo cui simili dispositivi – per funzionare – necessitano di uno smartphone nel raggio di pochi metri, il cui ingresso nell’aula era impedito proprio dai controlli elettronici.
In altri termini, da un lato, nessuna irregolarità è stata rilevata in sede di esame da parte degli esaminatori presenti in aula, i quali non hanno né contestato né interrotto la prova, che si è regolarmente conclusa con esito positivo; dall’altro, l’unica prova documentale posta a fondamento del provvedimento è rappresentata da un breve estratto video di circa 5-6 secondi, privo di audio e insufficiente, per durata e qualità, a comprovare con certezza le condotte contestate. Il fotogramma depositato in giudizio non consente nemmeno l'identificazione sicura della candidata.
Si tratta quindi di un’istruttoria viziata in radice: le contestazioni mosse sono state elaborate a posteriori da soggetti non presenti all’evento, in base a percezioni visive non contestualizzate e senza alcuna verifica tecnica o testimoniale. La prova a fondamento dell’annullamento risulta, pertanto, non solo carente, ma insussistente.
Pertanto, l’intera valutazione si fonda su congetture e illazioni non suffragate da evidenze oggettive, peraltro elaborate ex post da soggetti che non hanno assistito allo svolgimento della prova, fondandosi il procedimento su una ricostruzione ipotetica e unilaterale che difetta dei requisiti minimi di affidabilità e imparzialità.
Ulteriore profilo critico è rappresentato dal mutamento delle motivazioni tra il provvedimento di avvio del procedimento e quello conclusivo: nel primo si ipotizza l’utilizzo di un dispositivo tecnologico (“smart ring”), nel secondo si abbandona tale ricostruzione, facendo leva su una generica violazione regolamentare connessa alla postura e al movimento delle labbra.
Questa eterogeneità e instabilità della motivazione compromette irrimediabilmente il diritto di difesa della ricorrente: non è consentito modificare in corso i presupposti fattuali dell’azione amministrativa, senza riattivare il contraddittorio. Sul punto, la giurisprudenza è netta: «non può l’Amministrazione modificare le contestazioni iniziali senza consentire alla parte di contraddirle» (Cons. St., sez. V, 28 ottobre 2019, n. 7370).
L’oscillazione motivazionale si risolve in un vizio logico, poiché l’Amministrazione non assume una posizione definita, né chiarisce quale sia la reale condotta contestata. A ciò si aggiunga che le presunte irregolarità erano tutte immediatamente percepibili e, se effettivamente sussistenti, avrebbero imposto l’intervento in flagranza degli esaminatori. La loro totale inerzia, al contrario, conferma la regolarità dell’esame.
Si osserva infine che la giurisprudenza è costante nel ritenere che, nei procedimenti di annullamento in autotutela fondati su presunte irregolarità negli esami pubblici, occorre che l’Amministrazione fornisca una prova rigorosa e puntuale dell’addebito (cfr. TAR Veneto, I, n. 871/2020). Ciò tanto più nel caso di specie, dove l’interesse pubblico all’annullamento è recessivo rispetto al principio di certezza e affidabilità delle prove concorsuali, regolarmente concluse con esito positivo.
Alla luce di quanto sopra esposto, l’istruttoria condotta dall’Amministrazione appare manifestamente carente, sia sotto il profilo fattuale che documentale, e pertanto non idonea a sorreggere validamente un provvedimento di autotutela incidente negativamente nella sfera giuridica del privato.
Ne consegue l’illegittimità del provvedimento impugnato per difetto assoluto di istruttoria e motivazione, con conseguente accoglimento del ricorso ed ammissione della candidata a sostenere la successiva prova pratica.
3.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione;
condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge (IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%), in favore dei procuratori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Maffei | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.