Versione
5 luglio 2011
5 luglio 2011
Art. 8. Copertura finanziaria 1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, concernenti le attivita' di smaltimento del munizionamento a grappolo, da realizzare in attuazione della Convenzione, e' autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2011, di euro 2.006.400 per l'anno 2012 e di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015.
2. Per l'attuazione dell'articolo 14 della Convenzione, la spesa e' valutata in euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2011.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Ai sensi dell' articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , il Ministro degli affari esteri provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' del monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009 , nel programma "Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale" della missione "L'Italia in Europa e nel mondo" dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause di scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Per l'attuazione dell'articolo 14 della Convenzione, la spesa e' valutata in euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2011.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Ai sensi dell' articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , il Ministro degli affari esteri provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' del monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009 , nel programma "Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale" della missione "L'Italia in Europa e nel mondo" dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause di scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 1955 del 28https://www.laleggepertutti.it/ · 1
Cassazione civile sez. VI, 28/01/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1955 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente – Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere – Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere – Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere – Dott. SCALIA Laura – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 18862-2019 proposto da: I.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LILIANA PINTUS; – ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO (OMISSIS); – intimato – …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. I, ordinanza 23/06/2026, n. 21386Provvedimento: Numero registro generale 24874/2025 Oscuramento disposto Numero sezionale 2528/2026 Numero di raccolta generale 21386/2026 Data pubblicazione 23/06/2026 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta da: Protezione MA Acierno Presidente internazionale – Valutazione di Rosario Caiazzo Consigliere credibilità Laura Scalia Consigliere Ud.05/06/2026 CC Eleonora Reggiani Consigliere Martina Flamini Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24874/2025 R.G. proposto da: Bah AL ZA, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Briganti -ricorrente- contro Ministero dell'Interno, in persona …Leggi di più...
- art. 3 CEDU·
- art. 3 d.lgs. 251/2007·
- dovere di cooperazione istruttoria·
- orientamento sessuale·
- valutazione di credibilità·
- audizione del richiedente·
- art. 360 c.p.c.·
- Corte EDU·
- protezione sussidiaria·
- protezione internazionale