Sentenza 17 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 17/03/2023, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/03/2023
N. 00040/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00147/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di NT
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 147 del 2022, conseguente alla trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto da NP Paribas Lease Group Leasing Solutions S.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Abbruzzese, Beatrice Ramelli e Alice Villari nonché dall’avvocato Filippo Colonna, poi rinunciante al mandato nel corso del giudizio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente della Provincia Autonoma di NT (“APPA”), in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituitasi in giudizio;
- Provincia autonoma di NT (“Provincia”), in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marialuisa Cattoni, Sabrina Azzolini e Jessica Marica Rampone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in NT, piazza Dante n. 15, presso l’avvocato Cattoni nella sede dell’Avvocatura provinciale;
- Comune di ER (“Comune”), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Barberi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in ER, via della Terra n. 56, presso l’avvocato Barberi, nella sede dell’Avvocatura del Comune di ER;
nei confronti
OX S.p.a, G.Z. S.r.l., non costituitesi in giudizio;
per l’annullamento
- del parere di APPA del 24 marzo 2022, prot. n. S307/2020-17.5-2017-52, notificato alla Società a mezzo PEC, con il quale APPA ha (i) espresso parere favorevole con prescrizioni di integrazione sull’analisi di rischio presentata nell’ambito del procedimento di bonifica, ritenendo necessario includere anche il parametro PFOS (i.e. Acido perfluoroottansolfonico) fra gli obiettivi di bonifica e (ii) ravvisato la necessità di un intervento di bonifica o messa in sicurezza permanente del sito da parte di NP Paribas Lease Group Leasing Solutions S.p.a., intervenuta nel procedimento amministrativo di bonifica di cui appresso in qualità di creditore fondiario del Fallimento OX;
- nonché di tutti gli atti collegati e/o connessi, presupposti e/o conseguenti, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva della Provincia autonoma di NT;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di ER;
Viste le ulteriori memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 35, comma 1, lettera b), cod. proc. amm.;
Visto il decreto n. 9 del 2 maggio 2022 del Presidente del T.R.G.A. di NT;
Relatore nella udienza pubblica del giorno 9 marzo 2023 il consigliere Antonia Tassinari e uditi per la ricorrente NP Paribas Lease Group Leasing Solutions S.p.a. l’avvocato Beatrice Ramelli, per la Provincia autonoma di NT l’avvocato Jessica Marica Rampone e per il Comune di ER l’avvocato Luca Barberi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. L’odierna ricorrente, NP Paribas Lease Group Leasing Solutions S.p.a. (di seguito NP), è proprietaria di un’area industriale in via Garda n. 32 nel Comune di ER concessa in leasing alla società G.Z. S.r.l., che a sua volta la ha locata commercialmente a OX S.p.a., impresa in stato di fallimento dal 2013 che per oltre 30 anni e fino al luglio 2014 si è occupata di processi industriali galvanici, in particolare di lavorazioni e trattamenti superficiali su profili di alluminio e ferro operando in regime di autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui all’art. 6, comma 13, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.. L’area “ ex OX ”, che attualmente è iscritta con il codice sito 161058 nell’anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, confina sul lato sud con l’area denominata Siric, posta idrogeologicamente a valle rispetto all’area “ ex OX ” medesima. Nell’area Siric, a seguito di alcuni campionamenti della falda svolti dall’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente della Provincia Autonoma di NT (APPA) sono state riscontrate già nel 2010 concentrazioni di alcune sostanze, tra cui CR e CR VI in quantità eccedenti rispetto alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC). Con deliberazione della Giunta provinciale del 12 ottobre 2015, n. 1756 è stato approvato il piano di caratterizzazione dell’area Siric e dopo una serie di interventi e indagini è emerso (cfr. nota del Comune di ER a APPA prot. n. 266189 del 12 maggio 2017), che la contaminazione in falda da CR e CR VI proveniva da “ monte ”. Le concentrazioni maggiori dei due parametri, infatti, erano state rilevate lungo il confine, in termini idrogeologici appunto a “ monte ” del sito e con spostamento lento verso “valle”. APPA con nota prot. n. 282950 del 22 maggio 2017 ha quindi informato il Comune di ER dell’origine esterna all’area Siric della contaminazione nonché del fatto che, data la natura dei contaminanti, essa poteva essere verosimilmente correlata alla passata attività della ditta OX. Da parte sua NP trasmetteva con nota del 10 gennaio 2018 i risultati delle indagini svolte dal proprio consulente tecnico e contestualmente dava atto che la stessa nota avrebbe avuto valore di notifica ai sensi dell’art. 245 del d.lgs. n. 152 del 2006 dal momento che dai risultati delle indagini emergeva una situazione di contaminazione potenzialmente ascrivibile all’area “ ex OX ”. Con parere, prot. n. 31216 del 18 gennaio 2018, APPA evidenziava più precisamente che sulla base degli esiti, delle indagini e delle pregresse attività svolte, l’origine della contaminazione era ascrivibile all’attività svolta in passato dalla ditta OX. APPA comunicava, inoltre, che “ Stante la procedura fallimentare a carico della stessa, si evidenzia che qualora questa non provveda e non provveda neppure l’attuale proprietario o altro soggetto interessato, l’amministrazione comunale dovrà provvedere agli adempimenti necessari, in base a quanto previsto dall’art. 250 del d.lgs. 152/06. ” Infine, si invitava “ l’attuale proprietario dell’area a mettere in atto le misure di messa in sicurezza necessarie ad arrestare l’ulteriore diffusione al di fuori del sito della contaminazione presente in falda, in un’ottica di precauzione e di prevenzione di ulteriori danni all’ambiente ” e si richiamava al riguardo, “ la recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 1089/2017, secondo la quale la messa in sicurezza del sito costituisce una misura di correzione dei danni e rientra pertanto nel genus delle precauzioni che, in riferimento al principio di precauzione vero e proprio e al principio dell’azione preventiva, gravano sul proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all’ambiente ”.
2. A seguito di un incontro tecnico svoltosi il 26 febbraio 2018 presso il Comune di ER, alla presenza dei rappresentanti del Comune stesso, di APPA, del curatore del fallimento OX, di NP e di AS s.p.a., allo scopo di assumere decisioni sostenibili ai fini della messa in sicurezza/bonifica del sito, è risultato necessario indagare i fenomeni di contaminazione a carico della falda,e quindi AS s.p.a. (di seguito AS) ha predisposto per NP un piano di indagini finalizzato alla caratterizzazione. APPA ha richiesto un’integrazione rispetto al parametro dei solventi clorurati per le falde al fine di poter escludere un eventualmente ulteriore contributo del sito “ ex OX ” alla contaminazione delle acque sotterranee. Nel mese di aprile 2019, AS ha trasmesso una relazione sulle indagini di caratterizzazione da essa svolte e dalla quale emerge che la sorgente della contaminazione da CR si trova all’interno del sito “ ex OX ”, ma che “ la potenziale contaminazione di falda non comporta la necessità di interventi di messa in sicurezza d’emergenza, in quanto non vi sono pozzi in funzione per emungimento nell’area interessata dalla contaminazione ”. Anche APPA con nota del 13 agosto 2019 (prot. n. S305/2019/504345/17.5.2017-52), condivisa dal Comune di ER (cfr. comunicazione del 29 ottobre 2019 (prot. n. 0075389-dd 04/11/19), ha ritenuto che non vi fosse la necessità di attuare in tale circostanza misure di messa in sicurezza d’emergenza per la falda, non essendovi contaminanti volatili e non essendovi captazioni di acqua contaminata, ritenendo peraltro opportuno un monitoraggio trimestrale a carico della proprietà per almeno un anno, e ciò per definire i rapporti tra sorgente di contaminazione individuata e falda. APPA ha inoltre evidenziato la necessità di dar seguito al procedimento di bonifica a cura del soggetto responsabile “ identificabile nella società OX, ora fallita ” avvertendo inoltre che “ qualora il responsabile della contaminazione non agisca e non agisca neppure il proprietario o altro soggetto interessato dovrà agire d’ufficio il comune ai sensi dell’art. 250 del d.lgs. 152/2006 con successiva rivalsa delle spese sul responsabile e/o sui proprietari, in base a quanto previsto dall’art. 253 del medesimo decreto ”. Nell’area “ ex OX ” indagini e campionamenti di falda si sono susseguiti anche negli anni 2020 e 2021 evidenziando la presenza di concentrazioni elevate pure del composto PFOS (i.e. acido perfluoroottansolfonico) in tutti i piezometri oggetto di prelievo.
3. Su richiesta di APPA (cfr. parere prot. n. 161666 di data 8 marzo 2021 in cui si invitava la proprietà “ a proseguire l’iter di bonifica con la presentazione in tempi brevi di un’analisi di rischio sito specifica e successivo progetto di bonifica, al fine di interrompere quanto prima tale flusso, al di là del fatto che le circostanze non determinano la necessità di adottare urgenti misure di messa in sicurezza d’emergenza ”) AS, quale consulente ambientale di NP, ha trasmesso in data 3 novembre 2021 l’analisi di rischio sito specifica (di seguito AdR) dando atto della sussistenza di contaminazione in terreno e in falda (per CR, Solfati, Arsenico, Clorurati) e di “ superamenti ” relativi al parametro PFOS. Peraltro l’AdR ha escluso la contaminazione dei terreni dal calcolo del rischio essendo l’area completamente pavimentata e, pertanto, priva di percorsi di esposizione per il recettore umano, nonché con riguardo alla falda ha considerato solo i contaminanti volatili (Clorurati) e il CR, ponendo come obiettivo di bonifica della falda il raggiungimento delle relative CSC, mentre gli altri contaminanti, tra cui il PFOS, non sono stati individuati negli obiettivi di bonifica.
4. Da ultimo APPA, con nota del 24 marzo 2022 (prot. n. S307/2020- 17.5.2017-52), pur esprimendosi favorevolmente rispetto all’AdR redatta da AS ha tuttavia impartito prescrizioni atte ad includere anche il parametro PFOS fra gli obiettivi di bonifica. NP ha quindi comunicato al Comune di ER (cfr. nota del 4 maggio 2022) di non essere nelle condizioni di poter predisporre ed attuare, sostenendone i relativi costi, un progetto operativo di bonifica che includesse anche interventi per la gestione della contaminazione da PFOS, confermandosi invece disponibile ad eseguire ulteriori indagini sull’origine della contaminazione da PFOS.
5. Il parere di APPA del 24 marzo 2022 (prot. n. S307/2020- 17.5.2017-52) è stato impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 dalla società NP che ne ha chiesto l’annullamento. La Provincia Autonoma di NT ha peraltro presentato opposizione ai sensi dell’art. 10 del medesimo d.P.R., chiedendo la trasposizione in sede giurisdizionale di tale impugnativa. Ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, la società BMP si è quindi costituita in giudizio avanti a questo T.R.G.A. e, conseguentemente, il ricorso avverso il parere di APPA risulta ora radicato in questa sede.
6. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto già dedotti nel ricorso straordinario:
I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 239, 240, 242, 244 e 245 del D.lgs. 152/2006. Violazione del principio “chi inquina paga”.
L’atto impugnato è illegittimo anzitutto per la violazione del principio generale già affermato dalla Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale e secondo il quale “ chi inquina paga ”, nonché per la violazione della disciplina in materia di bonifiche contenuta nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “ Norme in materia ambientale ”. Invece il responsabile della contaminazione non è stato individuato nonostante il superamento delle CSC nel sito sia noto fin dal 2017 e nonostante un procedimento di bonifica che dura da oltre 5 anni. Il Comune di ER e APPA in particolare hanno attivato e sviluppato un procedimento di bonifica giovandosi della diligenza e collaborazione spontanea di NP, proprietaria del sito, ma non certo responsabile della contaminazione.
II. Violazione e falsa applicazione del D.M. 6 luglio 2016. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità manifesta nonché sviamento di potere.
Il superamento dei limiti fissati dal D.M. 6 luglio 2016 non configura una “ contaminazione ”. Infatti il PFOS appartiene alla più ampia categoria delle sostanze per-fluoro-alchiliche (PFAS) le quali, per le loro peculiari caratteristiche fisiche e chimiche (come la resistenza all’idrolisi, alla fotolisi e al degrado microbico), sono altamente persistenti e diffuse in tutti i comparti ambientali con una presenza particolarmente rilevante nella matrice idrica. In ragione di ciò la Commissione europea, mediante la direttiva 2013/39/UE, recepita nel territorio nazionale con il d.lgs. 13 ottobre 2015, n. 172, ha limitato e disciplinato l’uso del PFOS nell’Unione e ha incluso lo stesso nell’elenco delle sostanze prioritarie, fissando, per le acque superficiali, degli standard di qualità ambientale (SQA). Per le acque sotterranee i limiti sono stati invece dettati dalla direttiva 2014/80/UE, recepita dal D.M. 6 luglio 2016. Si tratta comunque di standard di qualità e di un buono stato chimico delle acque sotterranee e non di una soglia per valutare la presenza di contaminazioni della falda. I parametri delle contaminazioni sono contemplati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Tabella 2 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta) e tra questi non figura – per l’appunto - il parametro PFOS.
III. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare sotto il profilo della carenza di istruttoria e di motivazione e contraddittorietà manifesta.
L’atto impugnato è illegittimo per difetto di istruttoria e, conseguentemente, anche per carenza di motivazione, atteso che in relazione alla presenza di PFOS nella falda del sito afferma meramente che “ i dati fino ad ora raccolti non offr[o]no pochi dubbi in merito all’evidenza di un contributo non trascurabile del sito in esame alla contaminazione in falda per tale parametro ” senza alcuna indagine nei terreni confinanti a monte e a valle del sito per verificarne in maniera analitica l’effettivo apporto causale del sito. In contrasto con l’intero procedimento nel quale risulta accertato che non vi siano percorsi di esposizione del recettore umano alle contaminazioni di falda – per il fatto che non si sia rilevata la presenza di contaminanti voltatili e per il fatto che non vi siano captazioni di acqua sotterranea, essendo inattivi ed inutilizzati gli unici due pozzi presenti sul sito - si è comunque ritenuto di includere tra gli obiettivi di bonifica sia il parametro CR, sia il parametro PFOS. Tra l’altro la circostanza si pone anche in contraddizione con la non necessità di attivare misure di messa in sicurezza d’emergenza del sito rilevata dalla stessa APPA.
7. Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso la Provincia Autonoma di NT rilevando in via preliminare l’irricevibilità e/o l’inammissibilità dello stesso per difetto di interesse a ricorrere in quanto viene impugnato un atto avente la natura di un mero “ parere ”. La Provincia ha comunque puntualmente replicato anche alle censure di merito proposte da NP. In particolare la Provincia ha sostenuto che APPA, assolutamente consapevole che responsabile dell’inquinamento è l’impresa OX, non ha imposto a NP di procedere con la bonifica del sito, mentre è stata la stessa NP nell’ambito della propria discrezionalità ad attivarsi spontaneamente in tal senso. Tuttavia, la medesima NP non può condurre tale propria iniziativa incondizionatamente o seguire un procedimento diverso da quanto normativamente stabilito selezionando in modo arbitrario i componenti ambientali sui quali intervenire. Quanto ai limiti fissati per gli standard di qualità delle acque sotterranee previsti dal D.M. 6 luglio 2016, la Provincia ha confermato che tali limiti hanno effettivamente un diverso obiettivo rispetto a quelli previsti ai fini della bonifica. La medesima Provincia peraltro evidenzia che sebbene i PFOS non risultino espressamente inseriti tra le “ Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee ” (CSC acque sotterranee) nella tabella 2 dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del d.lgs. n. 152/2006, è tuttavia lo stesso legislatore che esprime il “ principio della sostanza tossicologicamente più affine ” e che pertanto in definitiva stabilisce che le suddette tabelle contengono solo alcune delle sostanze incompatibili, con la conseguenza che la non esplicita indicazione di un parametro all’interno della predetta tabella non significa che lo stesso parametro non possa essere contemplato ai fini dell’individuazione delle soglie e della bonifica.
8. Anche il Comune di ER si è costituito in giudizio (cfr. memoria depositata il 7 febbraio 2023) eccependo preliminarmente sia il difetto di legittimazione passiva poiché l’atto impugnato non è stato adottato dal Comune, sia la carenza di interesse a ricorrere al fine di chiedere l’annullamento di un mero parere. Nel merito il Comune ha particolarmente insistito sull’infondatezza del primo motivo che deduce la violazione del principio “ chi inquina paga ”, e ciò in quanto sia il Comune, sia APPA hanno inequivocabilmente individuato OX s.p.a. quale responsabile della contaminazione, mentre NP si è spontaneamente attivata per la messa in sicurezza e bonifica del sito ai sensi dell’art. 245 del d. lgs. n. 152 del 2006 in conseguenza dell’inerzia del fallimento come ricordato anche nella nota della stessa società del 12 gennaio 2023.
9. Nel prosieguo le parti hanno ribadito le rispettive contrapposte tesi.
10. In particolare NP ha sottolineato l’efficacia immediatamente lesiva dell’impugnato parere di APPA nei confronti della posizione giuridica della ricorrente, anche in relazione alla sua natura e alla ratio sottesa alla sua previsione, che consiste nel supportare il Comune in relazione agli aspetti tecnico-scientifici più complessi del procedimento di bonifica.
11. La Provincia Autonoma di NT ha viceversa rilevato che sebbene i risultati dei monitoraggi della falda evidenzino la presenza di PFOS anche nei piezometri posti lungo il confine “ a monte ” dell’area “ ex OX ” (P005 e P010), le relative concentrazioni misurate risultano di molto inferiori a quanto si riscontra nell’area centrale del sito e “ a valle ” dello stesso. Ciò comproverebbe che la sorgente di contaminazione per il parametro PFOS è presente all’interno dell’area “ ex OX ” ed è conseguentemente indubbia la necessità di gestire, con gli opportuni interventi di bonifica, anche la contaminazione da PFOS, analogamente a quanto viene previsto per la contaminazione da CR e CR VI.
12. Dal canto suo il Comune di ER ha ribadito il carattere endoprocedimentale rivestito dall’impugnato parere di APPA del 24 marzo 2022,stante l’assenza di un provvedimento del Comune – Ente nel cui territorio è condotta la bonifica in esame - che ne faccia integralmente propri i contenuti. A tale parere, sostiene ancora il Comune, non è riconducibile alcuna valenza precettiva e cogente nei confronti dell’odierna ricorrente che ha sempre spontaneamente posto in essere l’attività di risanamento del sito di sua proprietà attuando le raccomandazioni, gli inviti e gli accordi contenuti nella corrispondenza scambiata in argomento con APPA, nonché con il medesimo Comune.
13. Da ultimo la ricorrente ha nello specifico contestato l’eccezione di difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. sostenendo che l’interesse in questione sussiste quando il privato ottiene un’effettiva utilità, ovvero un vantaggio dall’accoglimento del ricorso. Nel caso in esame, il parere di APPA del 24 marzo 2022 ha efficacia immediatamente lesiva della situazione giuridica della società, in quanto idoneo a determinare o quantomeno indirizzare la successiva attività provvedimentale del Comune in sede di approvazione del progetto di bonifica.
14. Alla pubblica udienza del 9 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I) In limine litis deve essere scrutinata la questione, oggetto di puntuale eccezione sollevata dalle amministrazioni resistenti, dell’inammissibilità del ricorso.
Il rilievo, per le ragioni di carattere preliminare ed assorbente, che precludono la possibilità di esaminare nel merito i motivi del gravame e le connesse domande, merita favorevole accoglimento.
II) Vale in proposito considerare che la natura dell’atto oggetto di impugnazione corrisponde senza dubbio a quella di un parere, tra l’altro nemmeno vincolante. Sul punto non vi è contestazione neppure da parte della ricorrente (“ il citato parere di APPA......espressione di un’attività consultiva non vincolante... ”) la quale, anche in sede di udienza, si è limitata a sostenerne l’efficacia immediatamente lesiva dei propri interessi - anche per l’aggravio dei costi che ne sarebbe derivato in ragione della necessità di nominare consulenti tecnici e legali - senza tuttavia negarne la connotazione endoprocedimentale (“ si inserisce nell’ambito di un procedimento di competenza del Comune……. sia comunque in grado di orientare le specifiche scelte del privato in ordine alla predisposizione del progetto di bonifica e risulti idoneo a indirizzare la successiva attività provvedimentale del Comune in sede di approvazione del progetto di bonifica. ”). A prescindere dal fatto che già dal 2018 - quindi ben prima del censurato parere - AS affianca tecnicamente NP nella predisposizione della documentazione di bonifica, non va altresì sottaciuto, a riguardo della sostenuta lesività del parere, che la designazione di consulenti legali di fiducia per la fase odierna della vicenda non attiene alla tutela procedimentale bensì alla tutela processuale, essendo quest’ultima ancorata al principio dispositivo secondo il quale è nella disponibilità del titolare del diritto chiedere o meno la tutela giurisdizionale della propria sfera giuridica qualora reputi che la stessa sia stata violata. Ed è allora improprio confondere i due piani invocando una lesione in ragione della spesa, in tesi conseguente al parere impugnato (il che comunque non è). Invero, come specificato nei passaggi che seguono, affinché sussista l’interesse all’impugnazione l’atto in contestazione deve determinare un pregiudizio concreto e attuale alla sfera giuridica del ricorrente (principio assolutamente fondamentale del processo amministrativo, di recente ribadito ex plurimis da . Cons. Stato sez. V, 30 settembre 2022, n.8420), Ed è appena il caso di rilevare che tale concretezza e attualità non si rinviene nella presente fattispecie neppure valorizzando, come pretenderebbe la ricorrente, l’idoneità del parere ad “ orientare le specifiche scelte del privato in ordine alla predisposizione del progetto di bonifica nonché ad indirizzare la successiva attività provvedimentale del Comune in sede di approvazione del progetto di bonifica ”. In realtà il parere impugnato, anche letteralmente, non impone o ordina alcunché a NP; né il parere medesimo assume alcuna portata cogente nei confronti del Comune, e ciò coerentemente alla sua natura e alla disciplina contenuta nel d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. – Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (T.U.L.P.: cfr. in particolare gli artt. 77 bis, 77 ter e 102 quater comma 6) che, richiamando le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, indica come autorità procedente il Comune, il quale si avvale di APPA come organo tecnico-consultivo che si esprime con pareri non vincolanti.
III) Ciò posto con riferimento all’assenza di concretezza ed attualità della lesione derivante dall’atto odiernamente impugnato, va ulteriormente precisato che il parere di APPA del 24 marzo 2022 non ha contenuto provvedimentale, non costituendo la conclusione di un procedimento ed essendo riconoscibile, come si è detto, quale mero atto endoprocedimentale. Si tratta, in particolare, di un atto di mera scienza, al quale è estraneo qualsiasi contenuto volitivo (contenuto tipicamente proprio, invece, del provvedimento) che, a seguito di quanto richiesto dal Comune di ER, esprime la valutazione di APPA, quale organo tecnico-consultivo a ciò deputato, in ordine all’AdR predisposta da AS per conto di NP. Come disposto dall’art. 77 bis comma 2 del T.U.L.P. (“ e sentita l’agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente ”), la valutazione di APPA non vincola il Comune rispetto ai contenuti del provvedimento definitivo. Attesa la natura che lo caratterizza, l’atto impugnato è, quindi, di per sé inidoneo a determinare una lesione immediata, concreta e attuale dell'interesse sostanziale presentemente dedotto in giudizio, con la conseguenza che non v’è quindi alcun interesse tutelabile innanzi al giudice amministrativo al fine di ottenerne l’annullamento.
IV) Giova a questo punto allora evidenziare il consolidato orientamento giurisprudenziale ( ex multis , C.d.S., Sez. VI, n. 4377/2017; id., n. 4369/2017; T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, n. 901/2018), anche di questo Tribunale (T.R.G.A. NT, 17 ottobre 2022, n. 171; T.R.G.A. NT, 16 novembre 2020, n. 186; T.R.G.A. NT, 8 febbraio 2019, n. 30) secondo cui è inammissibile il ricorso proposto contro un parere qualora non sia impugnato anche l’atto conclusivo del procedimento, nel caso di specie mancante. Tale regola trova peraltro un temperamento solo allorquando all’interno di un procedimento amministrativo vengano adottati atti idonei a predeterminare il contenuto del provvedimento conclusivo del procedimento, oppure atti interlocutori che comportino un arresto procedimentale ( ex multis , TAR Veneto, Sez. III, 11 maggio 2022, n. 716; Cons. Stato, Sez. III, 2 novembre 2019, n. 7476; Cons. Stato, Sez. VI, 3 gennaio 2020, n. 46). Ma tali ipotesi non sono riscontrabili nella fattispecie in esame, che riguarda viceversa un parere non vincolante. D’altra parte, la circostanza che nella fattispecie non sia intervenuta alcuna successiva attività provvedimentale del Comune ridonda ulteriormente nei termini dell’inammissibilità del ricorso ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 2, c.p.a., in nessun caso potendo il giudice pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.
V) In definitiva va ribadito “ che la sussistenza del requisito dell’interesse ad agire in sede giudiziale, sancito dall'art. 100 c.p.c., costituisce principio generale di ogni ordinamento processuale fondato sull’iniziativa di parte ed è applicabile al processo amministrativo anche in virtù del rinvio esterno operato dall'art. 39 comma 1, c.p.a.: esso è scolpito nella sua tradizionale definizione di “bisogno di tutela giurisdizionale”, nel senso che il ricorso al giudice deve configurarsi come indispensabile per porre rimedio a una situazione lesiva della posizione sostanziale del ricorrente, altrimenti non tutelabile; e poiché, quindi, il ricorso alla giustizia rappresenta l’extrema ratio, e il danno paventato dal ricorrente deve essere - per l’appunto - concreto ed attuale, non sussiste l’interesse al ricorso qualora esso sia meramente strumentale alla definizione di questioni correlate a situazioni future e ancora incerte, non ancora definitivamente incise dall’esercizio del potere amministrativo (cfr. al riguardo, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 2 aprile 2014, n. 1572, puntualmente ripreso da T.A.R. Umbria, 27 ottobre 2021, n. 572 e da ultimo anche da T.A.R. Lombardia, Brescia, 16 maggio 2022, n. 482). Sotto questo aspetto, dunque, attraverso l’accertamento della sussistenza del requisito dell’interesse a ricorrere il giudice esercita un indispensabile “controllo di meritevolezza dell’interesse sostanziale in gioco, alla luce dei valori costituzionali ed internazionali rilevanti, veicolati dalle clausole generali fondamentali sancite dagli artt. 24 e 111 Cost.; tale scrutinio di meritevolezza, costituisce, in quest’ottica, espressione del più ampio divieto di abuso del processo, inteso come esercizio dell’azione in forme eccedenti o devianti, rispetto alla tutela attribuita dall’ordinamento, lesivo del principio del giusto processo apprezzato come risposta alla domanda della parte secondo una logica che avversi ogni inutile e perdurante appesantimento del giudizio” (così, puntualmente, Cons. Stato, Sez. V, n. 1572 del 2014 cit.): principio che, tra l’altro, è espressamente richiamato dall’art. 2 c.p.a. ” (T.R.G.A. NT, 17 ottobre 2022, n. 171)
VI) Tenuto conto delle considerazioni che precedono si deve dunque concludere per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
VII) Le spese seguono la regola della soccombenza e vanno poste a carico della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di NT, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 147 del 2022 in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente a corrispondere alla Provincia Autonoma di NT e al Comune di ER le spese di giudizio che si liquidano nell’importo di euro 1.000 oltre ad accessori di legge, per ognuno di essi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in NT nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:
Fulvio Rocco, Presidente
Carlo Polidori, Consigliere
Antonia Tassinari, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonia Tassinari | Fulvio Rocco |
IL SEGRETARIO