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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/05/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2136 r.g.a.c. dell'anno 2021
promossa da
- rappresentato e difeso dall'avv. Paola Donvito Parte_1 attore nei confronti di
- rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Malvaso CP
convenuto con l'intervento del
P.M. in sede
All'udienza del 30-1-2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al verbale di causa. Il PM concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29-3-2021 , premesso che: il 26-5-2005 aveva contratto Parte_1 matrimonio in Taranto con;
dalla loro unione erano nati il 10-6-2003 il figlio CP Per_1 ed il 19-7-2008 il figlio , conviventi con la madre;
l'unione era naufragata ed era _2 intervenuta separazione trasformata in consensuale pronunciata con sentenza di questo Tribunale in data 20-4-2018; in sede di separazione era stato previsto l'obbligo dell'istante di erogare assegno per concorso nel mantenimento della moglie e della prole per complessivi € 600 ,di cui € 200 per la moglie ed € 200 ciascuno per i figli, e spese straordinarie di mantenimento degli stessi, assegno da aumentare ad € 750, ripartito in € 300 alla moglie ed € 225 per ciascun figlio, dal mese successivo a quello in cui la avrebbe lasciato libero l'immobile di via Pagliari 38 in SS già casa CP coniugale di proprietà di esso attore e che gli era stato riassegnato;
tuttavia la non aveva CP restituito le chiavi dell'immobile in questione impedendone l'accesso ad esso attore ed alla agenzia incaricata per la vendita dell'immobile; andava confermato l'assegno di € 200 previsto a suo carico per concorso al mantenimento dei figli ,mentre non poteva essere riconosciuto assegno di OR , giacchè la aveva capacità di lavoro e già dal mese successivo all'accordo di separazione CP aveva reperito occupazione presso la struttura residenziale “Bluserena”,nel malcelato intento di ottenere la prestazione di mantenimento che non le sarebbe spettata e che andava revocata;
egli aveva peggiorato la propria condizione patrimoniale, perché non disponeva dell'abitazione che la CP non aveva rilasciato e l'immobile era gravato da procedura esecutiva stante l'impossibilità di rimborsare il mutuo acceso per l'acquisto; egli era gravato da prestiti per circa 771 euro mensili,e spendeva € 200 mensili per raggiungere la città di Bari;
su tali premesse l'attore chiedeva pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma dell'affido condiviso dei figli minori, della loro collocazione presso la madre, delle prescrizioni in tema di diritto di visita paterno, e che fossero previsti un assegno a proprio carico di concorso al mantenimento dei figli di complessivi €
200, oltre al concorso al 50% delle spese straordinarie, ed il non riconoscimento di assegno di OR in favore della con restituzione da parte sua di quanto percepito a titolo di suo mantenimento. CP
Si costituiva , la quale non si opponeva alla declaratoria di cessazione degli effetti civili CP del matrimonio, ma chiedeva porsi a carico del D'HI assegno di OR di € 300 con effetto dal luglio del 2018 come concordato in sede di separazione - dal momento che la casa già coniugale era stata lasciata libera sin dal giugno 2018 avendo ella trasferito la propria residenza in Taranto - e di concorso al mantenimento dei figli nella misura di € 300 per ciascuno, o in subordine nella misura di
€ 450(225 cadauno) con decorrenza dal luglio 2018 oltre rivalutazione Istat e 70% delle spese straordinarie;
chiedeva accertarsi il proprio diritto a percepire gli assegni familiari derivanti dal rapporto di lavoro del quale agente di Polizia di Stato, con ordine al Ministero dell'Interno Pt_1 di versare direttamente quanto disposto a titolo di mantenimento di essa convenuta e della prole;
il tutto con vittoria di spese di lite.
Deduceva di essere disoccupata, di avere lavorato come cameriera presso Bluserena s.p.a. negli anni dal 2018 al 2020 con singoli contratti a tempo determinato e redditi esigui, di adoperarsi per la ricerca di occupazione senza successo, essendo priva di titoli per avere conseguito solo la terza media, di fruire dell'aiuto economico dei propri genitori. Aggiungeva che il aveva conseguito ormai Pt_1 da tre anni la disponibilità della casa già coniugale ,che peraltro non utilizzava occupando altra abitazione con la propria compagna, ed aveva inoltre autorizzato nel 2020 l'esecuzione di lavori di ristrutturazione eseguiti nel maggio di quell'anno; per contro ella occupava con i figli un'abitazione acquistata dai propri genitori di cui non era proprietaria.
Con provvedimento del 15-7-2022 il giudice delegato dal presidente del Tribunale , preso atto dell'impossibilità di una riconciliazione confermava i provvedimenti di separazione , rinviando la causa dinanzi al giudice istruttore per la trattazione. In seguito era pronunciata sentenza non definitiva sullo status depositata il 8-2-2022. Istruita documentalmente e con informative di polizia tributaria, la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni in epigrafe.
*******
Essendo stata già pronunciata sentenza sullo status, debbono essere esaminate le sole questioni accessorie.
Deve preliminarmente rilevarsi di ufficio la tardività del deposito di documenti effettuata con la memoria di replica ex art.190 c.p.c. da parte del D'HI, in violazione del principio del contraddittorio;
di tali documenti non può quindi tenersi conto ai fini della decisione.
Quanto al merito, vanno confermati l'affido condiviso del figlio ancora minore _2
,attualmente di anni sedici, il suo prevalente domicilio presso la madre, la disciplina di visite ed intrattenimento paterno allo stesso figlio come già previsti dalla sentenza di separazione, non essendo stati allegati aspetti pregiudizievoli all'interesse del minore che potrebbero derivare da tali previsioni.
In ordine al concorso paterno al mantenimento dei figli e , era stato convenuto in Per_1 _2 sede di separazione assegno di € 200 per ciascuno di essi che sarebbe stato aumentato ad € 225 pro capite dal mese successivo a quello in cui la avrebbe lasciato libero l'immobile di via Matteo CP
Pagliari 38 in SS ,già costituente casa familiare, ed alla cui assegnazione la moglie aveva dichiarato di rinunciare, con contestuale “riassegnazione” dell'abitazione al marito;
la aveva CP acconsentito (clausola di cui alla lettera k delle condizioni di separazione) alla vendita dell'immobile di proprietà del coniuge dichiarando di non opporsi “durante la sua permanenza alle visite da parte di eventuali acquirenti che saranno segnalati dall'agente immobiliare”. Tale ultima clausola rende evidente come le parti non avessero concordato l'immediata riconsegna dell'appartamento per effetto della sentenza di separazione, consentendo il che la ne conservasse la detenzione, Pt_1 CP sia pure temporanea e non più giustificata da assegnazione ex art.337 sexies c.civ. e destinata a cessare in ragione della prevista vendita, consentendo a tal fine l'attrice nelle more, le visite agli incaricati di agenzia immobiliare.
Non vi è prova specifica (né essendo state coltivate le richieste istruttorie sul punto) del momento successivo in cui l'appartamento in questione fosse stato poi effettivamente riconsegnato al proprietario, non essendo a tale fine sufficiente il trasferimento di residenza della in Taranto CP presso un appartamento alla Piazza Libertà 1 con decorrenza dal 19-12-2018, il quale non dimostra univocamente che nel contempo fossero state riconsegnate al le chiavi di quello Pt_1 precedentemente detenuto;
né a fronte dell'altrui detenzione - sia pure temporanea ma fondata sugli accordi di separazione - il proprietario avrebbe potuto autonomamente e senza ricorrere alla tutela giudiziale, riacquisire la disponibilità dell'immobile cambiandone la serratura.
Pur non essendovi dimostrazione del verificarsi del presupposto di operatività(dato dal rilascio dell'immobile di via Pagliari 38) della clausola e) delle condizioni di separazione (di incremento dell'assegno di mantenimento dei figli) in tempo anteriore a quello in cui è stata proposta domanda riconvenzionale di aumento di tale contributo con la comparsa di costituzione del 16-6-2021, siffatta richiesta di aumento è da ritenere fondata. Si deve a tal fine tenere conto del tempo decorso tra le pattuizioni di separazione(marzo 2018) e la proposizione della riconvenzionale(giugno 2021), e dell'aumento in tale periodo delle esigenze della prole, presuntivamente connesso al decorso del tempo ed all'aumento dell'età dei figli, e per questo non abbisognevole di prova specifica (vedi Cass.
12/8927; 10/400; 07/17055). Del resto il parametro delle attuali esigenze del figlio, deve considerarsi ai fini della quantificazione della misura del mantenimento a carico del genitore ai sensi dell'art.337 ter comma 4 n.1 c.civ. , anche indipendentemente dal parametro di cui al successivo comma 4 della norma relativo alle risorse economiche dei genitori. A ciò si aggiunga che nessuna dimostrazione è stata data dell'effettivo peggioramento delle condizioni patrimoniali e reddituali del tra il Pt_1 momento della separazione e quello di proposizione della domanda riconvenzionale di aumento del mantenimento dei figli, anzi risultando dalla informative di polizia tributaria che l'attore percepì un reddito nell'anno 2021(di € 36536 al lordo di ritenute fiscali) in crescita rispetto a quello prodotto nei precedenti anni 2019 e 2020 (rispettivamente di € 33796 e di € 34586), e non essendovi prova di maggiori esborsi nel tempo della proposizione della domanda rispetto a quello della separazione.
Deriva da quanto detto che in accoglimento della domanda riconvenzionale sul punto l'assegno di concorso al mantenimento dei figli e a carico del padre deve Per_1 _2 Parte_1 essere aumentato ad € 500 (pari ad € 250 pro capite) con decorrenza dal 23-6-2021(mese in cui è stata formulata la domanda riconvenzionale), oltre rivalutazione annuale istat con la stessa decorrenza. Le spese straordinarie di mantenimento spetteranno per il 70% a carico del padre e per il residuo 30% a carico della madre stante la disparità reddituale tra le parti di cui meglio si dirà in seguito.
L'assegno unico regolato dal d.lgs. 29-12-2021 n.230 spetterà, in ragione dell'affido condiviso del figlio minore, nella misura della metà in favore di ciascuno dei genitori, non essendovi diverso accordo.
Circa la spettanza e liquidazione dell'assegno divorzile richiesto in via riconvenzionale è noto che secondo giurisprudenza consolidata ( per tutte Cass. civ. s.u. 18287-2018) deve attribuirsi a quella prestazione una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L.
n. 898 del 1970;in particolare l'art. 5, comma 6 richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui alla L.
n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La natura perequativo- compensativa, poi, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo, volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate. In altre parole, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del 31/3/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/7/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del 3/12/2021).
Limitatamente alla componente perequativo-compensativa la S.C. ha precisato che il richiedente deve fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 32198 del 5/11/2021).
Facendo applicazione di questi principi, e raffrontando nella concreta fattispecie le condizioni patrimoniali e reddituali delle parti, è da rilevare che ,già con le previsioni di separazione, era stata riconosciuta la sussistenza di un certo squilibrio economico a vantaggio del al quale era Pt_1 stato fatto obbligo di versare in favore della un assegno mensile di concorso al suo CP mantenimento.
Ancora attualmente non può dirsi venuta meno un'apprezzabile disparità economica tra le parti. Il ricorrente è agente di Polizia di Stato con un reddito lordo nell'anno 2021 di € 36536 in crescita rispetto a quello prodotto nei precedenti anni 2019 e 2020 (rispettivamente di € 33796 e di € 34586).Il
è inoltre proprietario dell'immobile di via Matteo Pagliari in SS già casa coniugale,e Pt_1 ne dispone (o comunque potrebbe disporne) attualmente, come riconosciuto in sede di interrogatorio libero reso all'udienza del 14-9-2023; non è comprovato l'attuale assoggettamento dell'immobile a procedura esecutiva in considerazione di un mancato pagamento di un mutuo (v. visura ipocatastale del 12-2-2024 prodotta dalla , benchè risulti dalla produzione del ricorrente che quest'ultimo CP
è gravato da debito di rimborso, posto che con contratto del 5-8-2009 con INPS contrasse mutuo ipotecario della somma di € 149.000 da rimborsare in un trentennio con rate semestrali di € 4342,56
(v.precetto di pagamento prodotto da parte attrice).
La secondo quanto accertato in sede di indagini tributarie, ha ritratto redditi molto contenuti CP negli anni 2018,2019 e 2020 da attività di lavoro a tempo determinato come cameriera presso Bluserena s.p.a. unipersonale (rispettivamente € 918,34 annui, € 813,23 annui, € 235,32 nel 2020);ha percepito reddito di cittadinanza nel 2019 per circa € 400,e nel 2020 per circa euro 100;non è proprietaria di immobili o di beni mobili registrati. Tali elementi sono sufficienti ad affermare che tra le parti vi sia apprezzabile disparità economica, giacchè il fruisce di un flusso reddituale Pt_1 più elevato e comunque stabile, e non risulta sopporti spese locative pur essendo gravato da debito di restituzione di un mutuo, mentre la resistente dispone di redditi di minore entità e comunque non stabili in ragione dell'assunzione con contratti a tempo determinato, oppure di prestazioni di carattere assistenziale.
Alcuna prova è stata offerta per l'aspetto compensativo-perequativo dell'assegno divorzile nel senso innanzi specificato,ossia che la resistente abbia sacrificato occasioni lavorative e di produzione di reddito per dedicarsi alla cura della famiglia.
Il chiesto assegno di OR può, allora, essere riconosciuto in funzione esclusivamente assistenziale, in una misura che tuttavia deve tenere conto di una qualche capacità lavorativa della resistente sebbene per attività di ritorno economico presumibilmente contenuto;
né a ciò osta l'affermata inerzia della resistente nel rendersi autonoma, dal momento che la ha dato prova CP di essersi attivata a tal fine svolgendo attività sia pure stagionale, di cameriera (in un settore del mercato del lavoro in cui sovente l'offerta di lavoro di bassa qualificazione sovente supera la domanda),conseguendo poi attestati per la frequenza di corsi relativi ad attività di primo soccorso e dimostrando l'iscrizione a corso di soccorritore presso organizzazione di volontariato.
Sulla scorta di tali considerazioni l'assegno di OR può essere congruamente stabilito - tenuto conto in particolare della durata del matrimonio e della condizione patrimoniale e reddituale delle parti come innanzi descritta - in misura pari ad € 180,00 oltre rivalutazione annuale Istat con decorrenza dal 23-9-2022(scadenza immediatamente successiva al passaggio in giudicato della sentenza di OR dell'8-2-2022) in poi e con scadenza al giorno 23 di ogni mese successivo.
Per il periodo precedente (dalla domanda di OR sino al mese di agosto 2022 compreso) può invece essere confermato l'assegno di mantenimento stabilito in € 200 ,oltre rivalutazione istat dovuta ex lege, in sede di separazione trasformata in consensuale;
infatti non vi è prova ,come innanzi detto, che la casa di via Matteo Pagliari in SS fosse stata rilasciata prima del passaggio in giudicato della sentenza di OR,non potendo quindi operare l'aumento convenuto in precedenza alla clausola e) delle condizioni di separazione, peraltro afferente l'assegno di separazione e non il diverso assegno divorzile, di presupposti e finalità differenti rispetto al primo.
Non può accedersi alla domanda di versamento diretto ex art.156 comma 6 c.civ. ,applicabile ratione temporis. degli assegni di mantenimento da parte del di cui il D'HI è Controparte_2 dipendente,non constando prova dell'inadempimento o inesatto adempimento dell'obbligazione di pagamento sinora in essere.
Il complessivo esito della lite e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 29-3-2021 da nei confronti di , sulla domanda riconvenzionale di Parte_1 CP quest'ultima, e dato atto della già intervenuta pronuncia di cessazione di effetti civili del matrimonio, così provvede:
1)conferma l'affido condiviso del figlio minore con sua prevalente Persona_3 collocazione presso il domicilio materno;
conferma quanto ai tempi di diritto di visita ed intrattenimento paterno con il minore le previsioni della sentenza di separazione;
2) aumenta ad € 500,pari ad € 250 per ciascun beneficiario, con decorrenza dal mese di giugno 2021 compreso, l'assegno mensile posto a carico di per concorso nel mantenimento dei Parte_1 figli e oltre rivalutazione annuale Istat con la stessa Persona_3 Persona_4 decorrenza;
pone a carico del padre il versamento del 70% delle spese straordinarie di mantenimento dei figli e ,da individuare con riferimento al Protocollo adottato da questo Per_1 _2
Tribunale in materia da ultimo in data 4-7-2022; l'assegno unico regolato dal d.lgs. 29-12-2021 n.230 spetterà nella misura della metà in favore di ciascuno dei genitori,salvo diverso accordo tra questi ultimi;
3)in accoglimento della domanda riconvenzionale, per quanto di ragione, pone a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere mensilmente a assegno di OR di euro 180,00
[...] CP oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla beneficiaria a decorrere dal 23-
9-2022 e così da ogni mese successivo;
conferma per il periodo precedente, dalla domanda sino al mese di agosto 2022 compreso, l'assegno di mantenimento stabilito in € 200 ,oltre rivalutazione istat, in sede di separazione;
4)compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23-4-2025
IL PRESIDENTE REL.(DOTT.MARCELLO MAGGI)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2136 r.g.a.c. dell'anno 2021
promossa da
- rappresentato e difeso dall'avv. Paola Donvito Parte_1 attore nei confronti di
- rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Malvaso CP
convenuto con l'intervento del
P.M. in sede
All'udienza del 30-1-2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al verbale di causa. Il PM concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29-3-2021 , premesso che: il 26-5-2005 aveva contratto Parte_1 matrimonio in Taranto con;
dalla loro unione erano nati il 10-6-2003 il figlio CP Per_1 ed il 19-7-2008 il figlio , conviventi con la madre;
l'unione era naufragata ed era _2 intervenuta separazione trasformata in consensuale pronunciata con sentenza di questo Tribunale in data 20-4-2018; in sede di separazione era stato previsto l'obbligo dell'istante di erogare assegno per concorso nel mantenimento della moglie e della prole per complessivi € 600 ,di cui € 200 per la moglie ed € 200 ciascuno per i figli, e spese straordinarie di mantenimento degli stessi, assegno da aumentare ad € 750, ripartito in € 300 alla moglie ed € 225 per ciascun figlio, dal mese successivo a quello in cui la avrebbe lasciato libero l'immobile di via Pagliari 38 in SS già casa CP coniugale di proprietà di esso attore e che gli era stato riassegnato;
tuttavia la non aveva CP restituito le chiavi dell'immobile in questione impedendone l'accesso ad esso attore ed alla agenzia incaricata per la vendita dell'immobile; andava confermato l'assegno di € 200 previsto a suo carico per concorso al mantenimento dei figli ,mentre non poteva essere riconosciuto assegno di OR , giacchè la aveva capacità di lavoro e già dal mese successivo all'accordo di separazione CP aveva reperito occupazione presso la struttura residenziale “Bluserena”,nel malcelato intento di ottenere la prestazione di mantenimento che non le sarebbe spettata e che andava revocata;
egli aveva peggiorato la propria condizione patrimoniale, perché non disponeva dell'abitazione che la CP non aveva rilasciato e l'immobile era gravato da procedura esecutiva stante l'impossibilità di rimborsare il mutuo acceso per l'acquisto; egli era gravato da prestiti per circa 771 euro mensili,e spendeva € 200 mensili per raggiungere la città di Bari;
su tali premesse l'attore chiedeva pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma dell'affido condiviso dei figli minori, della loro collocazione presso la madre, delle prescrizioni in tema di diritto di visita paterno, e che fossero previsti un assegno a proprio carico di concorso al mantenimento dei figli di complessivi €
200, oltre al concorso al 50% delle spese straordinarie, ed il non riconoscimento di assegno di OR in favore della con restituzione da parte sua di quanto percepito a titolo di suo mantenimento. CP
Si costituiva , la quale non si opponeva alla declaratoria di cessazione degli effetti civili CP del matrimonio, ma chiedeva porsi a carico del D'HI assegno di OR di € 300 con effetto dal luglio del 2018 come concordato in sede di separazione - dal momento che la casa già coniugale era stata lasciata libera sin dal giugno 2018 avendo ella trasferito la propria residenza in Taranto - e di concorso al mantenimento dei figli nella misura di € 300 per ciascuno, o in subordine nella misura di
€ 450(225 cadauno) con decorrenza dal luglio 2018 oltre rivalutazione Istat e 70% delle spese straordinarie;
chiedeva accertarsi il proprio diritto a percepire gli assegni familiari derivanti dal rapporto di lavoro del quale agente di Polizia di Stato, con ordine al Ministero dell'Interno Pt_1 di versare direttamente quanto disposto a titolo di mantenimento di essa convenuta e della prole;
il tutto con vittoria di spese di lite.
Deduceva di essere disoccupata, di avere lavorato come cameriera presso Bluserena s.p.a. negli anni dal 2018 al 2020 con singoli contratti a tempo determinato e redditi esigui, di adoperarsi per la ricerca di occupazione senza successo, essendo priva di titoli per avere conseguito solo la terza media, di fruire dell'aiuto economico dei propri genitori. Aggiungeva che il aveva conseguito ormai Pt_1 da tre anni la disponibilità della casa già coniugale ,che peraltro non utilizzava occupando altra abitazione con la propria compagna, ed aveva inoltre autorizzato nel 2020 l'esecuzione di lavori di ristrutturazione eseguiti nel maggio di quell'anno; per contro ella occupava con i figli un'abitazione acquistata dai propri genitori di cui non era proprietaria.
Con provvedimento del 15-7-2022 il giudice delegato dal presidente del Tribunale , preso atto dell'impossibilità di una riconciliazione confermava i provvedimenti di separazione , rinviando la causa dinanzi al giudice istruttore per la trattazione. In seguito era pronunciata sentenza non definitiva sullo status depositata il 8-2-2022. Istruita documentalmente e con informative di polizia tributaria, la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni in epigrafe.
*******
Essendo stata già pronunciata sentenza sullo status, debbono essere esaminate le sole questioni accessorie.
Deve preliminarmente rilevarsi di ufficio la tardività del deposito di documenti effettuata con la memoria di replica ex art.190 c.p.c. da parte del D'HI, in violazione del principio del contraddittorio;
di tali documenti non può quindi tenersi conto ai fini della decisione.
Quanto al merito, vanno confermati l'affido condiviso del figlio ancora minore _2
,attualmente di anni sedici, il suo prevalente domicilio presso la madre, la disciplina di visite ed intrattenimento paterno allo stesso figlio come già previsti dalla sentenza di separazione, non essendo stati allegati aspetti pregiudizievoli all'interesse del minore che potrebbero derivare da tali previsioni.
In ordine al concorso paterno al mantenimento dei figli e , era stato convenuto in Per_1 _2 sede di separazione assegno di € 200 per ciascuno di essi che sarebbe stato aumentato ad € 225 pro capite dal mese successivo a quello in cui la avrebbe lasciato libero l'immobile di via Matteo CP
Pagliari 38 in SS ,già costituente casa familiare, ed alla cui assegnazione la moglie aveva dichiarato di rinunciare, con contestuale “riassegnazione” dell'abitazione al marito;
la aveva CP acconsentito (clausola di cui alla lettera k delle condizioni di separazione) alla vendita dell'immobile di proprietà del coniuge dichiarando di non opporsi “durante la sua permanenza alle visite da parte di eventuali acquirenti che saranno segnalati dall'agente immobiliare”. Tale ultima clausola rende evidente come le parti non avessero concordato l'immediata riconsegna dell'appartamento per effetto della sentenza di separazione, consentendo il che la ne conservasse la detenzione, Pt_1 CP sia pure temporanea e non più giustificata da assegnazione ex art.337 sexies c.civ. e destinata a cessare in ragione della prevista vendita, consentendo a tal fine l'attrice nelle more, le visite agli incaricati di agenzia immobiliare.
Non vi è prova specifica (né essendo state coltivate le richieste istruttorie sul punto) del momento successivo in cui l'appartamento in questione fosse stato poi effettivamente riconsegnato al proprietario, non essendo a tale fine sufficiente il trasferimento di residenza della in Taranto CP presso un appartamento alla Piazza Libertà 1 con decorrenza dal 19-12-2018, il quale non dimostra univocamente che nel contempo fossero state riconsegnate al le chiavi di quello Pt_1 precedentemente detenuto;
né a fronte dell'altrui detenzione - sia pure temporanea ma fondata sugli accordi di separazione - il proprietario avrebbe potuto autonomamente e senza ricorrere alla tutela giudiziale, riacquisire la disponibilità dell'immobile cambiandone la serratura.
Pur non essendovi dimostrazione del verificarsi del presupposto di operatività(dato dal rilascio dell'immobile di via Pagliari 38) della clausola e) delle condizioni di separazione (di incremento dell'assegno di mantenimento dei figli) in tempo anteriore a quello in cui è stata proposta domanda riconvenzionale di aumento di tale contributo con la comparsa di costituzione del 16-6-2021, siffatta richiesta di aumento è da ritenere fondata. Si deve a tal fine tenere conto del tempo decorso tra le pattuizioni di separazione(marzo 2018) e la proposizione della riconvenzionale(giugno 2021), e dell'aumento in tale periodo delle esigenze della prole, presuntivamente connesso al decorso del tempo ed all'aumento dell'età dei figli, e per questo non abbisognevole di prova specifica (vedi Cass.
12/8927; 10/400; 07/17055). Del resto il parametro delle attuali esigenze del figlio, deve considerarsi ai fini della quantificazione della misura del mantenimento a carico del genitore ai sensi dell'art.337 ter comma 4 n.1 c.civ. , anche indipendentemente dal parametro di cui al successivo comma 4 della norma relativo alle risorse economiche dei genitori. A ciò si aggiunga che nessuna dimostrazione è stata data dell'effettivo peggioramento delle condizioni patrimoniali e reddituali del tra il Pt_1 momento della separazione e quello di proposizione della domanda riconvenzionale di aumento del mantenimento dei figli, anzi risultando dalla informative di polizia tributaria che l'attore percepì un reddito nell'anno 2021(di € 36536 al lordo di ritenute fiscali) in crescita rispetto a quello prodotto nei precedenti anni 2019 e 2020 (rispettivamente di € 33796 e di € 34586), e non essendovi prova di maggiori esborsi nel tempo della proposizione della domanda rispetto a quello della separazione.
Deriva da quanto detto che in accoglimento della domanda riconvenzionale sul punto l'assegno di concorso al mantenimento dei figli e a carico del padre deve Per_1 _2 Parte_1 essere aumentato ad € 500 (pari ad € 250 pro capite) con decorrenza dal 23-6-2021(mese in cui è stata formulata la domanda riconvenzionale), oltre rivalutazione annuale istat con la stessa decorrenza. Le spese straordinarie di mantenimento spetteranno per il 70% a carico del padre e per il residuo 30% a carico della madre stante la disparità reddituale tra le parti di cui meglio si dirà in seguito.
L'assegno unico regolato dal d.lgs. 29-12-2021 n.230 spetterà, in ragione dell'affido condiviso del figlio minore, nella misura della metà in favore di ciascuno dei genitori, non essendovi diverso accordo.
Circa la spettanza e liquidazione dell'assegno divorzile richiesto in via riconvenzionale è noto che secondo giurisprudenza consolidata ( per tutte Cass. civ. s.u. 18287-2018) deve attribuirsi a quella prestazione una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L.
n. 898 del 1970;in particolare l'art. 5, comma 6 richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui alla L.
n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La natura perequativo- compensativa, poi, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo, volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate. In altre parole, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del 31/3/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/7/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del 3/12/2021).
Limitatamente alla componente perequativo-compensativa la S.C. ha precisato che il richiedente deve fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 32198 del 5/11/2021).
Facendo applicazione di questi principi, e raffrontando nella concreta fattispecie le condizioni patrimoniali e reddituali delle parti, è da rilevare che ,già con le previsioni di separazione, era stata riconosciuta la sussistenza di un certo squilibrio economico a vantaggio del al quale era Pt_1 stato fatto obbligo di versare in favore della un assegno mensile di concorso al suo CP mantenimento.
Ancora attualmente non può dirsi venuta meno un'apprezzabile disparità economica tra le parti. Il ricorrente è agente di Polizia di Stato con un reddito lordo nell'anno 2021 di € 36536 in crescita rispetto a quello prodotto nei precedenti anni 2019 e 2020 (rispettivamente di € 33796 e di € 34586).Il
è inoltre proprietario dell'immobile di via Matteo Pagliari in SS già casa coniugale,e Pt_1 ne dispone (o comunque potrebbe disporne) attualmente, come riconosciuto in sede di interrogatorio libero reso all'udienza del 14-9-2023; non è comprovato l'attuale assoggettamento dell'immobile a procedura esecutiva in considerazione di un mancato pagamento di un mutuo (v. visura ipocatastale del 12-2-2024 prodotta dalla , benchè risulti dalla produzione del ricorrente che quest'ultimo CP
è gravato da debito di rimborso, posto che con contratto del 5-8-2009 con INPS contrasse mutuo ipotecario della somma di € 149.000 da rimborsare in un trentennio con rate semestrali di € 4342,56
(v.precetto di pagamento prodotto da parte attrice).
La secondo quanto accertato in sede di indagini tributarie, ha ritratto redditi molto contenuti CP negli anni 2018,2019 e 2020 da attività di lavoro a tempo determinato come cameriera presso Bluserena s.p.a. unipersonale (rispettivamente € 918,34 annui, € 813,23 annui, € 235,32 nel 2020);ha percepito reddito di cittadinanza nel 2019 per circa € 400,e nel 2020 per circa euro 100;non è proprietaria di immobili o di beni mobili registrati. Tali elementi sono sufficienti ad affermare che tra le parti vi sia apprezzabile disparità economica, giacchè il fruisce di un flusso reddituale Pt_1 più elevato e comunque stabile, e non risulta sopporti spese locative pur essendo gravato da debito di restituzione di un mutuo, mentre la resistente dispone di redditi di minore entità e comunque non stabili in ragione dell'assunzione con contratti a tempo determinato, oppure di prestazioni di carattere assistenziale.
Alcuna prova è stata offerta per l'aspetto compensativo-perequativo dell'assegno divorzile nel senso innanzi specificato,ossia che la resistente abbia sacrificato occasioni lavorative e di produzione di reddito per dedicarsi alla cura della famiglia.
Il chiesto assegno di OR può, allora, essere riconosciuto in funzione esclusivamente assistenziale, in una misura che tuttavia deve tenere conto di una qualche capacità lavorativa della resistente sebbene per attività di ritorno economico presumibilmente contenuto;
né a ciò osta l'affermata inerzia della resistente nel rendersi autonoma, dal momento che la ha dato prova CP di essersi attivata a tal fine svolgendo attività sia pure stagionale, di cameriera (in un settore del mercato del lavoro in cui sovente l'offerta di lavoro di bassa qualificazione sovente supera la domanda),conseguendo poi attestati per la frequenza di corsi relativi ad attività di primo soccorso e dimostrando l'iscrizione a corso di soccorritore presso organizzazione di volontariato.
Sulla scorta di tali considerazioni l'assegno di OR può essere congruamente stabilito - tenuto conto in particolare della durata del matrimonio e della condizione patrimoniale e reddituale delle parti come innanzi descritta - in misura pari ad € 180,00 oltre rivalutazione annuale Istat con decorrenza dal 23-9-2022(scadenza immediatamente successiva al passaggio in giudicato della sentenza di OR dell'8-2-2022) in poi e con scadenza al giorno 23 di ogni mese successivo.
Per il periodo precedente (dalla domanda di OR sino al mese di agosto 2022 compreso) può invece essere confermato l'assegno di mantenimento stabilito in € 200 ,oltre rivalutazione istat dovuta ex lege, in sede di separazione trasformata in consensuale;
infatti non vi è prova ,come innanzi detto, che la casa di via Matteo Pagliari in SS fosse stata rilasciata prima del passaggio in giudicato della sentenza di OR,non potendo quindi operare l'aumento convenuto in precedenza alla clausola e) delle condizioni di separazione, peraltro afferente l'assegno di separazione e non il diverso assegno divorzile, di presupposti e finalità differenti rispetto al primo.
Non può accedersi alla domanda di versamento diretto ex art.156 comma 6 c.civ. ,applicabile ratione temporis. degli assegni di mantenimento da parte del di cui il D'HI è Controparte_2 dipendente,non constando prova dell'inadempimento o inesatto adempimento dell'obbligazione di pagamento sinora in essere.
Il complessivo esito della lite e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 29-3-2021 da nei confronti di , sulla domanda riconvenzionale di Parte_1 CP quest'ultima, e dato atto della già intervenuta pronuncia di cessazione di effetti civili del matrimonio, così provvede:
1)conferma l'affido condiviso del figlio minore con sua prevalente Persona_3 collocazione presso il domicilio materno;
conferma quanto ai tempi di diritto di visita ed intrattenimento paterno con il minore le previsioni della sentenza di separazione;
2) aumenta ad € 500,pari ad € 250 per ciascun beneficiario, con decorrenza dal mese di giugno 2021 compreso, l'assegno mensile posto a carico di per concorso nel mantenimento dei Parte_1 figli e oltre rivalutazione annuale Istat con la stessa Persona_3 Persona_4 decorrenza;
pone a carico del padre il versamento del 70% delle spese straordinarie di mantenimento dei figli e ,da individuare con riferimento al Protocollo adottato da questo Per_1 _2
Tribunale in materia da ultimo in data 4-7-2022; l'assegno unico regolato dal d.lgs. 29-12-2021 n.230 spetterà nella misura della metà in favore di ciascuno dei genitori,salvo diverso accordo tra questi ultimi;
3)in accoglimento della domanda riconvenzionale, per quanto di ragione, pone a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere mensilmente a assegno di OR di euro 180,00
[...] CP oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla beneficiaria a decorrere dal 23-
9-2022 e così da ogni mese successivo;
conferma per il periodo precedente, dalla domanda sino al mese di agosto 2022 compreso, l'assegno di mantenimento stabilito in € 200 ,oltre rivalutazione istat, in sede di separazione;
4)compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23-4-2025
IL PRESIDENTE REL.(DOTT.MARCELLO MAGGI)