Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 12/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott. Gianluca LS Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 912 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] e ivi residente, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Guercio giusta procura speciale in atti;
ricorrente
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede.
**********
Con ricorso ai sensi della legge n. 164 del 1982, , Controparte_1
premesso che sin dall'infanzia aveva manifestato una natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile pur essendo un individuo di sesso maschile, esponeva che: da tempo affrontava cure mediche specialistiche sia di
lo psicologo e lo psicoterapeuta dell'Ospedale
“San Camillo – Forlanini “ di Roma che lo aveva in cura avevano depositato una relazione psico sessuale attestante la sua condizione di disforia ai genere (DIG) più comunemente nota come transessualismo;
che attraverso la terapia ormonale il D'GE ha assunto l'aspetto esteriore di una donna;
di talché era suo interesse ottenere dal Tribunale la pronuncia di autorizzazione a procedere con intervento medico - chirurgico e alla rettifica del sesso e del nome negli atti dello stato civile, assumendo il prenome di . Per_1
Acquisita la documentazione prodotta e sentito il ricorrente in udienza che si è riportato integralmente al ricorso insistendo per l'accoglimento delle domande proposte, all'udienza del 18.10.2024 il g.i. rimetteva la causa al collegio per la decisione senza assegnazione dei termini per deposito di comparse conclusionali per rinuncia della parte.
Ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento delle domande attoree.
Dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo e, segnatamente,
dalla “Relazione psicologica di ” del 28 febbraio 2024, a Persona_2
firma del dott. responsabile del Servizio per l'Adeguamento tra Persona_3
Identità Fisica e Identità Psichica (SAIFIP) presso l'Azienda Ospedaliera San
Camillo-Forlanini di Roma (all. n. 2) emerge che l'odierno attore è affetto da
“Disforia di Genere”, secondo i criteri diagnostici del DSM-V.
Dal 2023, inoltre, la ricorrente ha iniziato terapia ormonale presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I di Roma come risulta dalla certificazione depositata del 19.02.2024 (all. n. 3) da cui risulta che: “La paziente attualmente è al IX mese di terapia ormonale da noi impostata. La suddetta terapia, volta a promuovere la riduzione e la scomparsa di barba e pilifero, redistribuzione ginoide del grasso viscerale, ipertrofia della ghiandola mammaria e ipotrofia del tessuto testicolare bilaterale, deve essere seguita costantemente al fine di permettere il mantenimento di tali caratteristiche. Il follow-up della condizione clinica della paziente prevede che si sottoponga a periodici controlli clinici, laboratoristici e di diagnostica strumentale seriati nel tempo.”.
Alla stregua di tali emergenze istruttorie, provenienti da un servizio pubblico, si impone l'accoglimento della domanda attorea afferente la rettificazione degli atti dello stato civile.
Con sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 2015, infatti, la Corte
Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 1 della legge n. 164 del 1982, sollevata con riferimento agli artt.
2, 3, 32, 117 primo comma della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, “in quanto, stabilendo che la rettificazione dell'attribuzione anagrafica di sesso si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, subordinerebbe irragionevolmente l'esercizio del fondamentale diritto all'identità di genere a trattamenti sanitari pericolosi per la salute. Tale disposizione costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona. Interpretata alla luce dei diritti della persona, la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizza la modificazione porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali. Tale esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica.
In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
Deve essere disposto, invero, il non luogo a provvedere sulla domanda attorea relativa all'autorizzazione alla sottoposizione ad intervento chirurgico di riattribuzione del sesso.
Il Collegio rappresenta che la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 143/2024 del 03.07.2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. In merito, la Corte Costituzionale ha così motivato la pronuncia di incostituzionalità: “… 6.1.4.– Le questioni relative all'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 devono essere, pertanto, vagliate nel merito. I parametri sono unicamente quelli evocati dal rimettente – artt. 2, 3 e 32 Cost. –, non potendosi considerare gli ulteriori dedotti dalla parte costituita, la quale, per giurisprudenza costante di questa Corte, non ha il potere di ampliare il thema decidendum del giudizio incidentale di legittimità costituzionale (tra molte, sentenze n. 112 e n. 50 del 2024, n. 215, n. 184 e n. 161 del 2023). 6.2.– La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso. Pur non avendo eguali nel panorama comparatistico, che evidenzia semmai una progressiva focalizzazione sull'autodeterminazione individuale, e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici. 6.2.1.– Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come più sopra ricordato,
tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n.
180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. 6.2.2.– Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo,
Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024)…”
Dunque, deve ritenersi che sebbene sussistano, nel caso di specie, i presupposti per la dichiarazione di autorizzazione all'intervento chirurgico, in considerazione della pronuncia della Corte Costituzionale che, come noto, ha effetto retroattivo, deve ritenersi che le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute non rendono necessaria l'autorizzazione del Tribunale dovendo attenersi il Collegio alla pronuncia di incostituzionalità della suddetta norma.
Infatti, come previsto dall'art. 30, comma 3, L. 87/1953, «le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione».
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili atteso che la presente pronuncia non comporta soccombenza di alcuna parte”.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 912/2024 R.G.A.C., così decide: accoglie la domanda proposta da , nato a [...]_1
(RM) il 12.07.1999 afferente la rettificazione degli atti dello stato civile;
dispone il non luogo a provvedere sulla domanda attorea afferente l'autorizzazione alla sottoposizione ad intervento chirurgico di riattribuzione del sesso per intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (sentenza n. 143/2024 del 03.07.2024), potendo il ricorrente sottoporsi agli interventi di rettificazione del senso, senza necessità di autorizzazione del
Tribunale, una volta rettificate le proprie generalità; ordina all'Ufficiale di stato civile di Civitavecchia di procedere alla rettifica dell'atto di nascita della medesima parte attrice con riferimento al sesso, da maschile a femminile e con attribuzione alla medesima parte del prenome
“ ” in luogo di “ ”. Per_1 CP_1
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Civitavecchia 10.01.2024
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca LS