TRIB
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/05/2025, n. 2172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2172 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile iscritto al n. 8754/2020 del ruolo generale degli affari
contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 5 marzo 2025 e pendente
TRA
, nata ad [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa del 21 novembre
2022, dall'avvocato Andrea Giordano (c.f. , presso il cui C.F._2
studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via E. Caterina n. 41
-attrice-
E
(c.f. ), in persona del Sindaco in carica, con Controparte_1 P.IVA_1
sede, alla via Rimembranza n. 8 di , nel Palazzo di Città CP_1
-convenuto-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Con citazione notificata il 24 novembre 2020, evocò in Parte_1
giudizio dinanzi a questo Tribunale il , per ottenerne la Controparte_1
condanna al risarcimento dei danni che le erano derivati dalle lesioni personali patite a seguito dell'incidente occorsole il 12 luglio 2019 allorquando, alle ore 9:00
circa, nella piazza Belgrado di quell'ente, all'altezza del locale “La Piazzetta”, nel percorrere a piedi “il predetto tratto viario cittadino, rovinava in terra a causa di
1 una sconnessione dei cubetti costituenti la pavimentazione stradale ivi insistenti,
in alcun modo segnalata e/o evidenziata all'attenzione dei passanti”. L'attrice,
invocata la colpa dell'ente locale per l'evento lesivo, chiese “A) Accertare e
dichiarare esclusiva responsabilità dell'Amministrazione Comunale di Acerno per
l'omessa e/o inadeguata manutenzione della pavimentazione stradale di Piazza
Belgrado, e per l'effetto condannare il medesimo Ente, in persona del sindaco
p.t., al risarcimento, in favore dell'istante di tutti i danni patiti dalla stessa in
conseguenza delle lesioni subite e complessivamente quantificati, allo stato, in
Euro 15.587,82 (quindicimilacinquecentottantasette/82), come sopra meglio
specificati e descritti, ovvero condannare parte convenuta al risarcimento della
diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre comunque interessi legali e
rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
B)
Condannare l'ente convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di
causa con attribuzione diretta in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
C) Munire la sentenza della clausola di provvisoria esecuzione come per legge”.
Il , al quale la citazione fu notificata il 24 novembre Controparte_1
2020, non si costituì e fu dichiarato contumace.
Ammessa e raccolta la prova orale, disposta una consulenza d'ufficio medico-legale sulla persona dell'attrice, acquisita documentazione varia, la causa, all'udienza del 5 marzo 2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni dell'attrice, conformi a quelle rassegnate con l'atto introduttivo, è
stata riservata in decisione, con la concessione del termine per il deposito di comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., scaduto il 5 maggio 2025.
2.- La domanda, qualificata come diretta all'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente territoriale in quanto custode della strada teatro dell'incidente, è fondata.
Custode è ogni soggetto, pubblico o privato, che ha il possesso o la
2 detenzione della cosa, e tale è il proprietario, gravato da obblighi di manutenzione e controllo della cosa custodita.
Nel caso di specie, il , quale ente proprietario della Controparte_1
strada teatro del sinistro oggetto di causa, era (ed è) tenuto a provvedere alla sua manutenzione, gestione e pulizia nonché al controllo tecnico della sua efficienza e delle relative pertinenze.
Considerato che a suo carico è senz'altro configurabile la responsabilità
per cosa in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo,
l'ente di gestione risponde in caso di sinistro dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico si liberi dando la prova del fortuito.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento di legittimità, la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia, prevista dall'art. 2051
c.c., ha natura oggettiva e trova fondamento nell'esigenza che chi trae profitto dalla cosa assuma anche il rischio per i danni che la cosa medesima possa arrecare a terzi (cfr. Cass. 19/05/2011, n. 11016; Cass. 25/07/2008, n.20427).
Tale norma, quindi, presuppone la dimostrazione del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la cosa, oltre che dell'esistenza della relazione custodiale tra quest'ultima e il responsabile, al quale la responsabilità viene imputata a prescindere da ogni accertamento di colpa, per il fatto di essere il titolare del
"potere di governo" della cosa, inteso come potere di controllarla, tenuto ad eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte ed escludere i terzi dal contatto con essa: incisivamente si è evidenziato, in proposito, che non si deve parlare di "colpa nella custodia" (atteso che il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi) ma di "rischio da custodia", in quanto la responsabilità è imputata a colui
3 che, avendo di fatto il potere di effettivo controllo e disponibilità della cosa, è
chiamato a sopportarne anche gli incommoda (Cass.19/02/2008, n.4279; Cass.
19/05/2011, n.11016).
Nelle ipotesi di responsabilità per custodia, l'accertamento del nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso prescinde dall'accertamento dell'intrinseca pericolosità della cosa e richiede soltanto che il danno derivi da essa, costituendo l'esplicazione della sua concreta potenzialità dannosa. Il
nesso, pertanto, sussiste sia in relazione ai danni verificatisi per effetto della connaturale forza dinamica della cosa, sia in relazione a quelli determinatisi per effetto dell'insorgenza in essa di un processo dannoso provocato da agenti esterni.
L'onere di provare l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo incombe sul danneggiato. Precisamente, atteso che la responsabilità
presunta per danni da cose in custodia è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che, a prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosità, venga a interferire nella fruizione del bene da parte dell'utente, la dimostrazione che il danneggiato è
chiamato a fornire concerne il verificarsi dell'evento dannoso e il suo rapporto di causalità con il bene in custodia. Spetta invece al custode la prova liberatoria del caso fortuito, ossia dell'esistenza di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità,
sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
Va, infine, rammentato che la più recente ed oramai consolidata giurisprudenza insegna che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione
4 (cfr. tra le tante Cass., Sez. 3, sentenze n. 21508 del 18/10/2011, n. 8935 del
12/04/2013, n. 24793 del 29/10/2013): una lettura costituzionalmente orientata delle norme di tutela riferite alla responsabilità civile della pubblica amministrazione in relazione alla non corretta manutenzione del manto o del marciapiede, consente di concludere che la presunzione di responsabilità di danni alle cose, ai sensi dell'art. 2051 c.c., si applica anche ai danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, quando la custodia del bene, intesa quale potere di fatto sulla cosa legittimamente e doverosamente esercitato, sia esercitabile nel caso concreto, che nella specie deve senz'altro affermarsi tenendo conto della natura urbana del tratto di strada in questione. La responsabilità dell'ente proprietario della strada prescinde dalla maggiore o minore estensione della rete viaria e deve invece esser accertata o esclusa in concreto in relazione alle caratteristiche della stessa, alle condizioni in cui solitamente si trova, alle segnalazioni di attenzione, e all'affidamento che su di esse fanno gli utenti, tra cui gli interventi di manutenzione, secondo criteri di normalità.
3.- Tanto premesso, la dinamica del sinistro è acquisita alla decisione:
, alle ore 9:0 circa del 12 luglio 2019, nel camminare nella piazza Parte_1
Belgrado di cadde al suolo dopo essere inciampata in una sconnessione CP_1
della pavimentazione stradale.
La verità del sinistro è stata confermata dal teste la Testimone_1
quale ha riferito di aver visto, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione, l'attrice “cadere in avanti, perdendo l'equilibrio…ho visto dopo la
caduta che mancavano alcuni sampietrini;
la strada era tutta sconnessa”,
aggiungendo che non vi era alcuna segnalazione, né recinzione;
ha riferito,
altresì, che l'attrice cadde col braccio destro al suolo e fu soccorsa dai sanitati del 118.
Le cattive condizioni della pavimentazione stradale sono, altresì,
5 rappresentate dai rilievi fotografici allegati (v. in prod. att.), che confermano l'assenza di alcuni sampietrini e le cattive condizioni di stabilità di altri.
Spettava al convenuto dare la prova del fortuito, in sostanza CP_1
deducendo e dimostrando che l'anomalia era stata determinata da un fatto imprevedibile e inevitabile: l'assenza di tale prova, stante la mancata costituzione in giudizio dell'Ente comunale, impone di affermare che il danno è stato la conseguenza dell'inefficace esercizio, da parte del convenuto dei poteri CP_1
di sorveglianza della cosa.
È ben evidente che la gestione della strada e delle sue pertinenze è
demandata all'Ente comunale, gestione che non può dirsi limitata alla sede stradale, ma va estesa alle relative pertinenze (il marciapiede, nel caso di specie):
il , non costituendosi in giudizio, non ha dimostrato la corretta Controparte_1
custodia e manutenzione del tratto di strada in questione, ovvero l'avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
e parimenti manca la prova che tra l'inconveniente che determinò la sconnessione della pavimentazione e l'incidente lo spazio di tempo non sia stato così breve da non consentire un intervento di manutenzione, che non è provato essere ordinariamente previsto e svolto sulla tratta teatro del sinistro.
L'istruttoria, infine, non consente di muovere nessun rimprovero al pedone, intenta semplicemente a camminare lungo la locale piazza di ed CP_1
inconsapevole del pericolo rappresentato dalla sconnessione dei sampietrini, che ne ha provocato la caduta al suolo, e quindi nient'affatto prevedibile come pericoloso.
4.- Quanto alla liquidazione dei danni, la documentazione versata in atti comprova che, a causa della caduta al suolo, l'attrice patì la “frattura dislocata
polso destro”, accertata dai sanitari del pronto soccorso del P.O. di Battipaglia (v.
verbale n. 20190023717 del 12 luglio 2019), con una iniziale prognosi di
6 guarigione in 30 giorni ma per la quale fu poi sottoposta ad intervento chirurgico e dimessa con diagnosi definitiva di “Frattura pluriframmentaria scomposta della
metaepifisi distale del radio destro”.
Il nominato consulente tecnico d'ufficio dott. le cui Persona_1
conclusioni sono condivise dal Tribunale in quanto fondate su un'attenta analisi,
anche anamnestica, della documentazione sanitaria in atti, ha accertato che
, dell'età di 63 anni all'epoca del sinistro, soffrì, in conseguenza Parte_1
delle indicate lesioni, un'invalidità temporanea che fu assoluta per 30 giorni e parziale al 50% per altri 60 giorni e che le sono residuati postumi eziologicamente riconducibili all'evento lesivo valutati nella misura del 6%, senza incidenza sulla capacità lavorativa.
Ciò posto, applicando la tabella elaborata dall'Osservatorio della giustizia civile di Milano 2024, nella sua più recente formulazione, tale danno va quantificato, per i postumi permanenti residuati all'esito della sua guarigione,
nell'importo complessivo di € 9.914,00, aggiungendosi al danno dinamico-
relazionale (€ 7.931,00) la sofferenza soggettiva (€ 1.983,00) presumibilmente sussistente in considerazione della natura e dell'entità delle lesioni patite, tale da richiedere un intervento chirurgico.
Per il danno non patrimoniale da invalidità temporanea, considerando la somma di € 115,00 per ciascun giorno di invalidità, spetta all'attrice la somma di
€ 3.450,00 per 30 giorni di ITT ed € 3.450,00 per 60 giorni di ITP al 50%.
Le Tabelle di Milano tengono già conto dei c.d. "aspetti relazionali" propri del danno non patrimoniale, non rendendosi necessario, nel caso di specie,
procedere alla cosiddetta "personalizzazione", in mancanza di allegazione di circostanze di fatto che giustifichino il riconoscimento di un pregiudizio ulteriore e più grave rispetto a quello complessivamente già considerato: l'attrice, difatti,
non ha provato, ma ancora prima non ha allegato una particolare incidenza del
7 danno nell'ambito della propria vita relazione.
Nulla spetta all'attrice a titolo di danno morale invocato in una misura pari
“ad 1/3 sul biologico” (così a pagina 2 della citazione e a pagina 2 delle note scritte per l'udienza del 5 marzo 2025), in difetto di specifica allegazione e prova delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento. Il danno morale va liquidato, ancorché
conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), solo se emergente dalla lesione in concreto subita e dalle specifiche allegazioni e prove dell'istante il risarcimento, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico (cfr. tra le tante Cass., Sez. 3, sentenza n. 339 del 13/01/2016 e da ultimo Sez. 3, ordinanza n. 6443 del 03/03/2023); in particolare, se la dimensione eminentemente soggettiva e interiore del danno morale comporta che la sua esistenza non corrisponde sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato, consegue la necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna la doverosa utilizzazione, da parte del giudice, della categoria delle massime di esperienza,
le quali possono, da sole, fondarne il convincimento. Nel caso di specie, Parte_1
si è limitata a chiedere il ristoro di tale voce di danno, vieppiù in misura
[...]
percentuale del danno c.d. biologico, senza, tuttavia, allegare, tantomeno provare, circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di effettiva sofferenza interiore, restando invece il dolore correlato alle lesioni subite interamente assorbito dal danno biologico. Né sussistono elementi che consentano a questo giudice di inferire la compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo dell'attrice.
Pertanto, complessivamente compete a , quale ristoro dei Parte_1
danni non patrimoniali patiti in conseguenza dell'infortunio, la somma di €
8 16.814,00.
Tale somma, computata in valori monetari attuali, va maggiorata degli interessi compensativi del maggior danno per non aver potuto il danneggiato disporre di quanto dovutogli nel tempo trascorso dall'epoca del sinistro –
verificatosi, come s'è detto, il 12 luglio 2019 – alla data della presente decisione e, a sua volta, equitativamente liquidato in un importo pari a quello degli interessi legali che sarebbero maturati su detta somma, prima devalutata fino all'epoca dell'infortunio secondo la corrispondente variazione dell'indice calcolato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, e poi rivalutata annualmente secondo le corrispondenti variazioni dello stesso indice fino all'attualità.
Sono infine dovuti sulla sorta capitale innanzi indicata gli interessi al tasso di legge dalla presente decisione al saldo.
Quanto al danno patrimoniale, dagli atti risulta il pagamento di € 684,89
per spese mediche per esami e riabilitazione e per farmaci, ritenute dal nominato
CTU congrue e necessarie per la cura delle lesioni oggetto di causa: tale importo,
rivalutato all'attualità, ascende a € 810,91. Anche su tale somma spettano interessi compensativi, computati secondo i criteri innanzi indicati a decorrere dai singoli esborsi e fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre che gli interessi legali per il periodo successivo fino al soddisfo sulla sola sorte capitale.
5.- In conclusione, il va condannato a pagare Controparte_1 Parte_1
la somma di € 17.624,91, oltre gli interessi come innanzi computati dalla
[...]
presente decisione al saldo.
6.- La soccombenza del ne impone la condanna verso Controparte_1
l'attrice al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri dettati dai decreti del Ministro della giustizia 10 marzo
2014, n. 55 e successive modifiche, tenuto conto del valore della lite, della natura
9 delle questioni trattate e dell'attività professionale svolta nelle varie fasi del processo.
Anche le spese della disposta consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico del convenuto , in ragione della Controparte_1
medesima regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando,
così provvede:
1) condanna il a pagare a la somma di Controparte_1 Parte_1
€ 17.624,91, oltre gli interessi come da parte motiva;
2) condanna il a pagare a le spese Controparte_1 Parte_1
giudiziali, che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del . Controparte_1
Salerno, 16 maggio 2025.
Il giudice
Andrea Luce
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile iscritto al n. 8754/2020 del ruolo generale degli affari
contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 5 marzo 2025 e pendente
TRA
, nata ad [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa del 21 novembre
2022, dall'avvocato Andrea Giordano (c.f. , presso il cui C.F._2
studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via E. Caterina n. 41
-attrice-
E
(c.f. ), in persona del Sindaco in carica, con Controparte_1 P.IVA_1
sede, alla via Rimembranza n. 8 di , nel Palazzo di Città CP_1
-convenuto-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Con citazione notificata il 24 novembre 2020, evocò in Parte_1
giudizio dinanzi a questo Tribunale il , per ottenerne la Controparte_1
condanna al risarcimento dei danni che le erano derivati dalle lesioni personali patite a seguito dell'incidente occorsole il 12 luglio 2019 allorquando, alle ore 9:00
circa, nella piazza Belgrado di quell'ente, all'altezza del locale “La Piazzetta”, nel percorrere a piedi “il predetto tratto viario cittadino, rovinava in terra a causa di
1 una sconnessione dei cubetti costituenti la pavimentazione stradale ivi insistenti,
in alcun modo segnalata e/o evidenziata all'attenzione dei passanti”. L'attrice,
invocata la colpa dell'ente locale per l'evento lesivo, chiese “A) Accertare e
dichiarare esclusiva responsabilità dell'Amministrazione Comunale di Acerno per
l'omessa e/o inadeguata manutenzione della pavimentazione stradale di Piazza
Belgrado, e per l'effetto condannare il medesimo Ente, in persona del sindaco
p.t., al risarcimento, in favore dell'istante di tutti i danni patiti dalla stessa in
conseguenza delle lesioni subite e complessivamente quantificati, allo stato, in
Euro 15.587,82 (quindicimilacinquecentottantasette/82), come sopra meglio
specificati e descritti, ovvero condannare parte convenuta al risarcimento della
diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre comunque interessi legali e
rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
B)
Condannare l'ente convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di
causa con attribuzione diretta in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
C) Munire la sentenza della clausola di provvisoria esecuzione come per legge”.
Il , al quale la citazione fu notificata il 24 novembre Controparte_1
2020, non si costituì e fu dichiarato contumace.
Ammessa e raccolta la prova orale, disposta una consulenza d'ufficio medico-legale sulla persona dell'attrice, acquisita documentazione varia, la causa, all'udienza del 5 marzo 2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni dell'attrice, conformi a quelle rassegnate con l'atto introduttivo, è
stata riservata in decisione, con la concessione del termine per il deposito di comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., scaduto il 5 maggio 2025.
2.- La domanda, qualificata come diretta all'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente territoriale in quanto custode della strada teatro dell'incidente, è fondata.
Custode è ogni soggetto, pubblico o privato, che ha il possesso o la
2 detenzione della cosa, e tale è il proprietario, gravato da obblighi di manutenzione e controllo della cosa custodita.
Nel caso di specie, il , quale ente proprietario della Controparte_1
strada teatro del sinistro oggetto di causa, era (ed è) tenuto a provvedere alla sua manutenzione, gestione e pulizia nonché al controllo tecnico della sua efficienza e delle relative pertinenze.
Considerato che a suo carico è senz'altro configurabile la responsabilità
per cosa in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo,
l'ente di gestione risponde in caso di sinistro dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico si liberi dando la prova del fortuito.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento di legittimità, la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia, prevista dall'art. 2051
c.c., ha natura oggettiva e trova fondamento nell'esigenza che chi trae profitto dalla cosa assuma anche il rischio per i danni che la cosa medesima possa arrecare a terzi (cfr. Cass. 19/05/2011, n. 11016; Cass. 25/07/2008, n.20427).
Tale norma, quindi, presuppone la dimostrazione del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la cosa, oltre che dell'esistenza della relazione custodiale tra quest'ultima e il responsabile, al quale la responsabilità viene imputata a prescindere da ogni accertamento di colpa, per il fatto di essere il titolare del
"potere di governo" della cosa, inteso come potere di controllarla, tenuto ad eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte ed escludere i terzi dal contatto con essa: incisivamente si è evidenziato, in proposito, che non si deve parlare di "colpa nella custodia" (atteso che il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi) ma di "rischio da custodia", in quanto la responsabilità è imputata a colui
3 che, avendo di fatto il potere di effettivo controllo e disponibilità della cosa, è
chiamato a sopportarne anche gli incommoda (Cass.19/02/2008, n.4279; Cass.
19/05/2011, n.11016).
Nelle ipotesi di responsabilità per custodia, l'accertamento del nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso prescinde dall'accertamento dell'intrinseca pericolosità della cosa e richiede soltanto che il danno derivi da essa, costituendo l'esplicazione della sua concreta potenzialità dannosa. Il
nesso, pertanto, sussiste sia in relazione ai danni verificatisi per effetto della connaturale forza dinamica della cosa, sia in relazione a quelli determinatisi per effetto dell'insorgenza in essa di un processo dannoso provocato da agenti esterni.
L'onere di provare l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo incombe sul danneggiato. Precisamente, atteso che la responsabilità
presunta per danni da cose in custodia è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che, a prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosità, venga a interferire nella fruizione del bene da parte dell'utente, la dimostrazione che il danneggiato è
chiamato a fornire concerne il verificarsi dell'evento dannoso e il suo rapporto di causalità con il bene in custodia. Spetta invece al custode la prova liberatoria del caso fortuito, ossia dell'esistenza di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità,
sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
Va, infine, rammentato che la più recente ed oramai consolidata giurisprudenza insegna che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione
4 (cfr. tra le tante Cass., Sez. 3, sentenze n. 21508 del 18/10/2011, n. 8935 del
12/04/2013, n. 24793 del 29/10/2013): una lettura costituzionalmente orientata delle norme di tutela riferite alla responsabilità civile della pubblica amministrazione in relazione alla non corretta manutenzione del manto o del marciapiede, consente di concludere che la presunzione di responsabilità di danni alle cose, ai sensi dell'art. 2051 c.c., si applica anche ai danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, quando la custodia del bene, intesa quale potere di fatto sulla cosa legittimamente e doverosamente esercitato, sia esercitabile nel caso concreto, che nella specie deve senz'altro affermarsi tenendo conto della natura urbana del tratto di strada in questione. La responsabilità dell'ente proprietario della strada prescinde dalla maggiore o minore estensione della rete viaria e deve invece esser accertata o esclusa in concreto in relazione alle caratteristiche della stessa, alle condizioni in cui solitamente si trova, alle segnalazioni di attenzione, e all'affidamento che su di esse fanno gli utenti, tra cui gli interventi di manutenzione, secondo criteri di normalità.
3.- Tanto premesso, la dinamica del sinistro è acquisita alla decisione:
, alle ore 9:0 circa del 12 luglio 2019, nel camminare nella piazza Parte_1
Belgrado di cadde al suolo dopo essere inciampata in una sconnessione CP_1
della pavimentazione stradale.
La verità del sinistro è stata confermata dal teste la Testimone_1
quale ha riferito di aver visto, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione, l'attrice “cadere in avanti, perdendo l'equilibrio…ho visto dopo la
caduta che mancavano alcuni sampietrini;
la strada era tutta sconnessa”,
aggiungendo che non vi era alcuna segnalazione, né recinzione;
ha riferito,
altresì, che l'attrice cadde col braccio destro al suolo e fu soccorsa dai sanitati del 118.
Le cattive condizioni della pavimentazione stradale sono, altresì,
5 rappresentate dai rilievi fotografici allegati (v. in prod. att.), che confermano l'assenza di alcuni sampietrini e le cattive condizioni di stabilità di altri.
Spettava al convenuto dare la prova del fortuito, in sostanza CP_1
deducendo e dimostrando che l'anomalia era stata determinata da un fatto imprevedibile e inevitabile: l'assenza di tale prova, stante la mancata costituzione in giudizio dell'Ente comunale, impone di affermare che il danno è stato la conseguenza dell'inefficace esercizio, da parte del convenuto dei poteri CP_1
di sorveglianza della cosa.
È ben evidente che la gestione della strada e delle sue pertinenze è
demandata all'Ente comunale, gestione che non può dirsi limitata alla sede stradale, ma va estesa alle relative pertinenze (il marciapiede, nel caso di specie):
il , non costituendosi in giudizio, non ha dimostrato la corretta Controparte_1
custodia e manutenzione del tratto di strada in questione, ovvero l'avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
e parimenti manca la prova che tra l'inconveniente che determinò la sconnessione della pavimentazione e l'incidente lo spazio di tempo non sia stato così breve da non consentire un intervento di manutenzione, che non è provato essere ordinariamente previsto e svolto sulla tratta teatro del sinistro.
L'istruttoria, infine, non consente di muovere nessun rimprovero al pedone, intenta semplicemente a camminare lungo la locale piazza di ed CP_1
inconsapevole del pericolo rappresentato dalla sconnessione dei sampietrini, che ne ha provocato la caduta al suolo, e quindi nient'affatto prevedibile come pericoloso.
4.- Quanto alla liquidazione dei danni, la documentazione versata in atti comprova che, a causa della caduta al suolo, l'attrice patì la “frattura dislocata
polso destro”, accertata dai sanitari del pronto soccorso del P.O. di Battipaglia (v.
verbale n. 20190023717 del 12 luglio 2019), con una iniziale prognosi di
6 guarigione in 30 giorni ma per la quale fu poi sottoposta ad intervento chirurgico e dimessa con diagnosi definitiva di “Frattura pluriframmentaria scomposta della
metaepifisi distale del radio destro”.
Il nominato consulente tecnico d'ufficio dott. le cui Persona_1
conclusioni sono condivise dal Tribunale in quanto fondate su un'attenta analisi,
anche anamnestica, della documentazione sanitaria in atti, ha accertato che
, dell'età di 63 anni all'epoca del sinistro, soffrì, in conseguenza Parte_1
delle indicate lesioni, un'invalidità temporanea che fu assoluta per 30 giorni e parziale al 50% per altri 60 giorni e che le sono residuati postumi eziologicamente riconducibili all'evento lesivo valutati nella misura del 6%, senza incidenza sulla capacità lavorativa.
Ciò posto, applicando la tabella elaborata dall'Osservatorio della giustizia civile di Milano 2024, nella sua più recente formulazione, tale danno va quantificato, per i postumi permanenti residuati all'esito della sua guarigione,
nell'importo complessivo di € 9.914,00, aggiungendosi al danno dinamico-
relazionale (€ 7.931,00) la sofferenza soggettiva (€ 1.983,00) presumibilmente sussistente in considerazione della natura e dell'entità delle lesioni patite, tale da richiedere un intervento chirurgico.
Per il danno non patrimoniale da invalidità temporanea, considerando la somma di € 115,00 per ciascun giorno di invalidità, spetta all'attrice la somma di
€ 3.450,00 per 30 giorni di ITT ed € 3.450,00 per 60 giorni di ITP al 50%.
Le Tabelle di Milano tengono già conto dei c.d. "aspetti relazionali" propri del danno non patrimoniale, non rendendosi necessario, nel caso di specie,
procedere alla cosiddetta "personalizzazione", in mancanza di allegazione di circostanze di fatto che giustifichino il riconoscimento di un pregiudizio ulteriore e più grave rispetto a quello complessivamente già considerato: l'attrice, difatti,
non ha provato, ma ancora prima non ha allegato una particolare incidenza del
7 danno nell'ambito della propria vita relazione.
Nulla spetta all'attrice a titolo di danno morale invocato in una misura pari
“ad 1/3 sul biologico” (così a pagina 2 della citazione e a pagina 2 delle note scritte per l'udienza del 5 marzo 2025), in difetto di specifica allegazione e prova delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento. Il danno morale va liquidato, ancorché
conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), solo se emergente dalla lesione in concreto subita e dalle specifiche allegazioni e prove dell'istante il risarcimento, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico (cfr. tra le tante Cass., Sez. 3, sentenza n. 339 del 13/01/2016 e da ultimo Sez. 3, ordinanza n. 6443 del 03/03/2023); in particolare, se la dimensione eminentemente soggettiva e interiore del danno morale comporta che la sua esistenza non corrisponde sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato, consegue la necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna la doverosa utilizzazione, da parte del giudice, della categoria delle massime di esperienza,
le quali possono, da sole, fondarne il convincimento. Nel caso di specie, Parte_1
si è limitata a chiedere il ristoro di tale voce di danno, vieppiù in misura
[...]
percentuale del danno c.d. biologico, senza, tuttavia, allegare, tantomeno provare, circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di effettiva sofferenza interiore, restando invece il dolore correlato alle lesioni subite interamente assorbito dal danno biologico. Né sussistono elementi che consentano a questo giudice di inferire la compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo dell'attrice.
Pertanto, complessivamente compete a , quale ristoro dei Parte_1
danni non patrimoniali patiti in conseguenza dell'infortunio, la somma di €
8 16.814,00.
Tale somma, computata in valori monetari attuali, va maggiorata degli interessi compensativi del maggior danno per non aver potuto il danneggiato disporre di quanto dovutogli nel tempo trascorso dall'epoca del sinistro –
verificatosi, come s'è detto, il 12 luglio 2019 – alla data della presente decisione e, a sua volta, equitativamente liquidato in un importo pari a quello degli interessi legali che sarebbero maturati su detta somma, prima devalutata fino all'epoca dell'infortunio secondo la corrispondente variazione dell'indice calcolato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, e poi rivalutata annualmente secondo le corrispondenti variazioni dello stesso indice fino all'attualità.
Sono infine dovuti sulla sorta capitale innanzi indicata gli interessi al tasso di legge dalla presente decisione al saldo.
Quanto al danno patrimoniale, dagli atti risulta il pagamento di € 684,89
per spese mediche per esami e riabilitazione e per farmaci, ritenute dal nominato
CTU congrue e necessarie per la cura delle lesioni oggetto di causa: tale importo,
rivalutato all'attualità, ascende a € 810,91. Anche su tale somma spettano interessi compensativi, computati secondo i criteri innanzi indicati a decorrere dai singoli esborsi e fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre che gli interessi legali per il periodo successivo fino al soddisfo sulla sola sorte capitale.
5.- In conclusione, il va condannato a pagare Controparte_1 Parte_1
la somma di € 17.624,91, oltre gli interessi come innanzi computati dalla
[...]
presente decisione al saldo.
6.- La soccombenza del ne impone la condanna verso Controparte_1
l'attrice al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri dettati dai decreti del Ministro della giustizia 10 marzo
2014, n. 55 e successive modifiche, tenuto conto del valore della lite, della natura
9 delle questioni trattate e dell'attività professionale svolta nelle varie fasi del processo.
Anche le spese della disposta consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico del convenuto , in ragione della Controparte_1
medesima regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando,
così provvede:
1) condanna il a pagare a la somma di Controparte_1 Parte_1
€ 17.624,91, oltre gli interessi come da parte motiva;
2) condanna il a pagare a le spese Controparte_1 Parte_1
giudiziali, che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del . Controparte_1
Salerno, 16 maggio 2025.
Il giudice
Andrea Luce
10