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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/11/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Claudia De Martin presidente rel. dr.ssa Anna RI Raschellà consigliere dr.ssa Adele Foresta consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 378 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 27/10/2025 sostituta ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte e vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f. ) e
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3
(c.f. ) tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Luigi CodiceFiscale_3
TO e RI AR CO in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di appello depositato telematicamente ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detti difensori in Cosenza via Liceo n. 19/A;
APPELLANTI
1 E
(c.f. ), Controparte_1 C.F._4 CP_2
, (c.f. , (c.f.
[...] C.F._5 CP_3
), (c.f. C.F._6 Controparte_4
) in proprio e quale procuratore generale, in virtù di C.F._7
procura generale a rogito notar Avv. Fabio Gaudio del 30.03.2021, rep./racc.
862/579) della sig.ra (c.f. ), tutti CP_5 C.F._8
rappresentati e difesi dall'avv.to Francesca Parisi in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado di giudizio ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Paola (CS), alla Via Temesa n. 13;
APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
OGGETTO: appello contro sentenza n. 182/2024 del Tribunale di Cosenza pubblicata in data 25/01/2024
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: <<
1.Con ricorso depositato in data
16.05.2023, , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, in proprio e quale procuratore generale di Controparte_4 CP_5
, esponevano: - di aver ricevuto per successione di
[...] Persona_1
(deceduta il 19.2.2007) e di (deceduto il 26.01.2021) Persona_2
alcuni terreni siti in Comune di NE EG (CS), località “Fiumara”, distinti in catasto al foglio 4, particelle numeri 103, 104, 108, 114, 115, 116
e 195; - di aver appreso che in data 8.10.2004 i suddetti terreni venivano venduti da e ad Parte_1 Parte_2 Parte_3
con atto a rogito notar rep. 280247-racc. 46504
[...] Persona_3
trascritta il successivo 13.10.2004 presso la Conservatoria dei registri
2 immobiliari il bene oggetto di vendita da parte dei venditori;
- che
[...]
con raccomandate ricevute in data 29-30 luglio 2005 aveva Per_1
diffidato gli attuali convenuti dall'accesso al terreno di sua proprietà, cui questi ultimi rispondevano affermando il proprio diritto;
- che l'atto di vendita è nullo ai sensi degli artt. 1325 e 1418c.c. in quanto incerta l'individuazione della località in cui si trovano i terreni, non vi è alcun titolo di proprietà della parte venditrice.
Per questi motivi
, i ricorrenti chiedevano di accertare il loro diritto di proprietà sui terreni su indicati, la nullità ed inefficacia della compravendita del 8.10.2004, condannando Parte_3
alla restituzione degli immobili. Si costituivano tempestivamente
[...]
i ricorrenti, che facevano rilevare la assenza di prova della proprietà dei ricorrenti, con conseguente rigetto della domanda petitoria e, rispetto alla domanda di nullità della compravendita, ritenevano che la mancata indicazione del titolo di provenienza non costituisca causa di nullità del contratto né di inefficacia, posto che il bene era stato acquisito a titolo originario tramite il possesso ultraventennale pacifico ed indisturbato.
Inoltre, l'attuale proprietario avrebbe goduto del bene dal 8.10.2004, per cui l'acquisto sarebbe opponibile agli odierni attori ed erga omnes ex art. 1159
c.c. Acquisita la copia cartacea della documentazione prodotta nel fascicolo di parte ricorrente ed in assenza di prove costituende, la causa veniva discussa all'odierna udienza.>>
§ 2. – Il Tribunale di Cosenza con sentenza n. 182/2024 così statuiva:
< sugli immobili siti in Comune di NE EG (CS), località “Fiumara”, distinti in catasto al foglio 4, particelle numeri 103, 104, 108, 114, 115, 116
e 195; - condanna alla restituzione degli immobili Parte_3
siti in Comune di NE EG (CS), località “Fiumara”, distinti in catasto al foglio 4, particelle numeri 103, 104, 108, 114, 115, 116 e 195 liberi da persone e cose in favore dei ricorrenti;
- Condanna i resistenti, in solido,
3 a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 315,79 per spese, € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, i.v.a., c.p.a.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale. Cosenza, 25 gennaio 2024.>>
§ 3. – il Tribunale a sostegno della decisione osservava:<
2. L'esame della eccezione di usucapione è preliminare rispetto all'analisi della domanda principale, avendo i ricorrenti ritenuto sussistente l'attenuazione del loro onere probatorio in relazione alla proposizione della eccezione suddetta. Si deve concordare che in questo caso non ricorra nell'ipotesi de quo, avendo i resistenti affermato che i ricorrenti non hanno dimostrato il loro titolo di proprietà e che l'acquisto di è da ritenersi a titolo Parte_3
originario ex art. 1159 c.c. avendo posseduto il bene pacificamente uti dominus per oltre un decennio dall'acquisto del 2004, quando detto bene era comunque già stato posseduto per oltre un ventennio dai venditori, senza riconoscere il diritto di proprietà di Essendo l'usucapione Parte_4
un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui
4 "dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore. (Sez. 2 -, Sentenza n.
28865 del 19/10/2021, Rv. 662516 - 01). L'eccezione di usucapione è, tuttavia, priva di fondamento. Si deve, infatti, rilevare che nessuno dei resistenti ha dimostrato di aver mai posseduto i terreni oggetto di causa, visto che non sono stati articolati mezzi istruttori al riguardo e che non vi è stato alcun accertamento giudiziale della presunta usucapione da parte dei venditori. Né detta usucapione può ritenersi compiuta in favore dell'acquirente, visto che non si ha una data certa dell'inizio del possesso
(contestato già nel 2005 dalla dante causa dei ricorrenti) e che
[...]
non può giovarsi dell'usucapione ex art. 1159 c.c., poiché Parte_3
manca la buona fede dell'acquirente. Nell'atto di acquisto, infatti, il notaio è stato espressamente esonerato dalla verifica da visure ed accertamenti ipocatastali e catastali e le parti danno atto che i beni risultano intestati a terzi.
In tema di usucapione decennale di beni immobili, la buona fede di chi ne acquista la proprietà in forza di titolo astrattamente idoneo è esclusa quando sia in concreto accertato che l'ignoranza di ledere l'altrui diritto dipenda da colpa grave, ai sensi dell'art. 1147, secondo comma, c.c., e certamente sussiste una colpa grave ed anzi una consapevolezza della irregolarità della situazione dei fondi acquistati, avendo le parti esonerato il notaio dalle verifiche sulla regolarità dell'acquisto rispetto alla provenienza del bene in capo ai venditori, attestata dalla affermazione di entrambe le parti che “così come risulta dalla visura catastale, i beni in oggetto soni in testa anche a terzi e chiedono la voltura del presente atto sia pure ai soli fini della conservazione
5 del NCT”. Infine, le parti resistenti avevano conoscenza della contestazione del titolo di acquisto sin dal 2005, avendo ricevuto la missiva della signora cui hanno inviato risposta a mezzo del loro difensore.
3. Esclusa Parte_4
la fondatezza dell'eccezione di usucapione, sia in capo ai venditori che in capo all'acquirente, si deve osservare che non è nullo il contratto di compravendita con cui viene trasferito il diritto di proprietà di un immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento dell'usucapione, ancorché l'acquisto della proprietà da parte sua non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario. (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 2485 del 05/02/2007, Rv. 596957 - 01).
L'azione di nullità deve, pertanto, essere rigettata. Verificato, tuttavia, che non vi è prova dell'usucapione, si deve esaminare la domanda di inefficacia dell'atto – trattandosi di vendita di bene altrui – e di accertamento della proprietà del bene in capo ai ricorrenti. I ricorrenti hanno prodotto l'accordo di divisione redatto a margine della relazione di perizia per la divisione dei fondi del 1950, che costituisce un atto scritto idoneo a costituire atto di divisione, sebbene privo di data certa, che trova riscontro nella visura dell'ufficio del territorio del 20.09.2001, in cui risultano in capo a
[...]
le particelle oggetto di giudizio e viene indicato come titolo di Parte_4
provenienza l'impianto meccanografico del 16.4.1985, di cui è stata fornita proprio copia del registro di carico e scarico. Quanto meno dal 1985, pertanto, i ricorrenti hanno dimostrato che la loro dante causa vantava un titolo di proprietà di cui è stata effettuata la trascrizione, trasmessa agli attuali ricorrenti mortis causa (si vedano le denunce di successione trascritte) ed il cui possesso ultraventennale non è stato contestato prima del 8.8.2005 (data della missiva dei resistenti). Non vi sono, infatti, altri atti o fatti da cui desumere uno spossessamento della signora antecedente tale data, Parte_4
spossessamento che è stato contestato dalla proprietaria e che comunque non ha consentito il maturare dell'usucapione in favore dell'acquirente per i
6 motivi sopra espressi. Si deve, pertanto, accogliere la domanda dei ricorrenti ed accertare il loro diritto di proprietà sugli immobili siti in Comune di
NE EG (CS), località “Fiumara”, distinti in catasto al foglio 4, particelle numeri 103, 104, 108, 114, 115, 116 e 195, condannando
[...]
alla restituzione degli immobili in favore dei ricorrenti ed Parte_3
accertando che l'atto di compravendita del 8.10.2004, per la parte relativa ai terreni suindicati, ha esclusivamente valore obbligatorio e non ha effetti traslativi. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo nei valori minimi dello scaglione indicati dai ricorrenti, tenuto conto del tipo di rito e dell'assenza di prove costituende.>>
§ 4. – Hanno proposto appello , Parte_3 Parte_1
e per chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva Parte_2
dell'impugnata sentenza. Formulavano un unico motivo di gravame non titolato, di seguito illustrato e rassegnavano le seguenti conclusioni:< accogliere il presente gravame e per l'effetto, in riforma della sentenza n.
182/2024 resa dal Tribunale di Cosenza, rigettare la domanda degli appellati formulata in primo grado in quanto inammissibile, improcedibile nonché infondata in fatto e diritto. Con condanna degli appellati al pagamento delle spese e competenze dei due gradi di giudizio da distrarre in favore dei costituiti procuratori.>>
§ 4.2 – Si costituivano in data 17 giugno 2024 Controparte_6
, e quest'ultimo
[...] CP_3 Controparte_4
in proprio e quale procuratore generale di per eccepire la CP_5
manifesta infondatezza del gravame. Chiedevano la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c. ed ex art. 342 c.p.c.
Chiedevano il rigetto dell'istanza di inibitoria e dell'impugnazione.
Spiegavano appello incidentale affidato ad un unico motivo e rassegnavano le seguenti conclusioni: <voglia l'ecc.ma corte di appello catanzaro,
7 così provvedere: In via principale: - rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva impugnata per carenza dei presupposti normativi in quanto l'istanza non evidenzia la fondatezza dei motivi dell'appello (fumus boni iuris) e, dell'altro, non fornisce alcuna prova della gravità di essi, ossia la probabilità di subire, dall'esecuzione della sentenza, un pregiudizio grave ed irreparabile (periculum in mora); Nel merito:-Accogliere l'impugnazione incidentale avverso al capo in cui il giudice “esclusa la fondatezza dell'eccezione di usucapione, sia in capo ai venditori che in capo all'acquirente, si deve osservare che non è nullo il contratto di compravendita con cui viene trasferito il diritto di proprietà di un immobile sula quale il venditore abbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento dell'usucapione, ancorché l'acquisto da parte sua non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario” e conseguentemente, riformare l'impugnata sentenza accogliendo la domanda di nullità dell'atto di compravendita;
In subordine:
-Rigettare l'appello e confermare la sentenza n. 185/2024 emessa in data
25.01.2024 dal Tribunale di Cosenza nel procedimento n. 170/2023 RG, condannando il sig. alla restituzione degli Parte_3
immobili in favore degli appellati ed accertando che l'atto di compravendita dell'8.10.2004, per la parte relativa ai terreni suindicati, ha esclusivamente valore obbligatorio e non ha effetti traslativi. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.>>
§ 4.3 – Il consigliere istruttore all'udienza di prima comparizione provvedendo ai sensi dell'art. 352 c.p.c. rinviava la causa all'udienza del 14 ottobre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse
8 conclusionali;
3) termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica. Riservava di riferire al collegio sull'istanza di inibitoria.
§ 4.4 – La Corte con ordinanza in data 29 luglio-1° agosto 2024 accoglieva parzialmente l'istanza di inibitoria sospendendo l'efficacia esecutiva della sentenza appellata limitatamente al capo contenente condanna al rilascio del terreno. Gli appellati proponevano istanza di revoca dell'ordinanza suddetta e la Corte con provvedimento in data 17 ottobre 2024 dichiarava inammissibile l'istanza.
§ 4.5 – Le parti nei termini perentori assegnati hanno depositato le note autorizzate come da fascicolo telematico.
§ 4.6 – Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, il differimento della stessa all'udienza del 27 ottobre 2025 e la sostituzione dell'udienza predetta ex art. 127 ter c.p.c.
Hanno depositato note scritte i difensori delle parti che hanno concluso riportandosi.
§ 4.6 – La causa veniva trattenuta in decisione.
§ 5 – le questioni preliminari
§ 5.1 – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dagli appellati a mente dell'art. 348 bis c.p.c., secondo cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, in limine litis, che l'impugnazione non ha “una ragionevole probabilità” di essere accolta, meritando le argomentate ragioni contenute nell'atto di appello un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.
§ 5.2 – Sempre preliminarmente non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dagli appellati, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto le argomentazioni sottese dagli appellanti a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifiche e chiare e consentono di esaminare il merito
9 dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata;
sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass.
n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n.
16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse.
§ 5.3 – Sempre in via preliminare va rilevata, invece, l'inammissibilità dell'appello incidentale per tardività essendo stato proposto con la comparsa depositata il 17 giugno 2024 in relazione all'udienza di prima comparizione indicata in citazione del 1° luglio 2024 e quindi senza rispettare il termine di giorni venti prima dell'udienza suddetta.
Giova osservare che è irrilevante che il giudice istruttore designato non tenesse udienza in data 1° luglio 2024 e questa sia stata differita ai sensi 168-
10 bis, comma 4, c.p.c. al primo giorno utile (9 luglio 2024); in tal caso, infatti, per la tempestività dell'appello incidentale occorre assumere a parametro la data indicata nell'atto di appello, non quella di rinvio (orientamento consolidato: cfr. Cass. 07/05/2020, n. 8638; Cass. 06/02/2017, n. 3081; Cass.
24/04/2015, n. 8400; Cass. 20/12/2013, n. 28571; Cass. 24/01/2011, n. 1567).
Va quindi scrutinato il solo appello principale
§ 6. – il motivo di gravame principale
§ 6.1 – Con il primo motivo non titolato gli appellanti lamentano che il
Tribunale: 1) è caduto in contraddizione nella valutazione delle domande ed eccezioni formulate da essa parte attrice e solo in ipotesi di una pronuncia positiva sulle stesse avrebbe potuto valutare le eccezioni e difese di parte convenuta;
2) su tale presupposto contestavano al giudicante di aver errato nell'individuare l'ordine logico delle questioni da trattare in quanto, ove non avesse presunto ingiustamente contro essi convenuti circostanze insistenti e non provate ed avesse valutato che l'attore non aveva adempiuto all'onere probatorio che su di lui incombeva, sarebbe pervenuto ad una decisione di segno diverso;
3) lamentavano l'errata valutazione da parte del Tribunale di
Cosenza della normativa e dei precedenti giurisprudenziali a cui aveva fatto riferimento in quanto la domanda di rivendica proposta dall'attore doveva essere delibata in ordine pregiudiziale rispetto alle difese del convenuto essendo necessario accertare, in primo luogo, il fondamento dell'azione di rivendica e, solo in caso di esito positivo, valutare la domanda di nullità del contratto di trasferimento del diritto di proprietà del bene oggetto di causa;
4) sulla premessa che chi agisce in rivendicazione ha l'onere di dimostrare il proprio diritto di proprietà, gli appellanti evidenziavano che il Tribunale aveva correttamente richiamato i principi di diritto enunciati dalla Suprema
Corte ed escluso che, nel caso di specie, l'onere probatorio in capo agli attori che rivendicavano la proprietà potesse dirsi attenuato per effetto delle difese
11 di essi convenuti, ma lamentavano che il primo giudice avesse errato nel ritenere che suddetto onere probatorio fosse stato adempiuto con il semplice richiamo alla documentazione, priva di forza probatoria e ricorrendo a semplici presunzioni. 5) lamentavano l'erroneità della pronuncia per non avere il Tribunale valutato che l'onere della prova non era stato soddisfatto da parte dei ricorrenti in primo grado in quanto avrebbero dovuto provare non solo la loro legittimazione, ovvero di agire in forza di un valido titolo, ma che la loro dante causa, a sua volta, fosse incontestabilmente proprietaria del diritto che trasmetteva;
6) sostenevano che l'accordo di divisione non poteva integrare un valido titolo di acquisto trattandosi di un foglio estraneo alla perizia per la divisione dei fondi del 1950, che ne costituiva il presupposto.
Evidenziavano che era privo di data, non riportava le generalità dei soggetti che vi avevano partecipato e quindi trattavasi di documento che non identificava nei confronti di chi avrebbe potuto produrre effetti. 7) sostenevano che i ricorrenti non avevano ottemperato alla richiesta del giudicante di produrre l'originale avendo prodotto sempre una fotocopia;
8) sostenevano che anche ove la documentazione fosse stata ritenuta valida essa non provava che la comunione sarebbe stata sciolta con l'indicato accordo di divisione e ciò in quanto il Tribunale aveva errato nel riconoscere rilevanza probatoria alle visure catastali dal momento che esse erano state smentite dalle visure ipotecarie da cui emergeva che in favore di non Persona_1
risultavano trascritti atti di acquisto immobiliari con la conseguenza che era errato il passo motivazionale con cui il Tribunale di Cosenza, valorizzando il dato che i ricorrenti avevano dimostrato che la loro dante causa vantava un titolo di proprietà di cui era stata effettuata la trascrizione dal 1985, aveva accolto la domanda. 9) lamentavano l'erroneità della sentenza per non avere il Tribunale considerato che l'atto pubblico di acquisto in favore di
[...]
era stato rogato un anno prima della missiva inviata da Parte_3
sicché il suo acquisto era avvenuto in buona fede. Persona_1
12 § 7 – L'analisi del motivo
§ 7.1 – La disamina delle censure sopra contrassegnate dai numeri 4, 5 e 6, da valutarsi congiuntamente e con priorità logica essendo dirimenti ai fini del decidere, conduce all'accoglimento del gravame principale.
Giova premettere che il Tribunale ha correttamente richiamato i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte con riguardo agli oneri probatori di colui che agisce in rivendicazione per l'ipotesi che il convenuto eccepisca di aver usucapito detti beni avendo citato Cass. n. 28865/2021 ed avendone riportato la massima in motivazione Per quel che qui rileva, in sintesi:<<
Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo.>>
Il motivo di gravame va accolto nella parte in cui gli appellanti lamentano che il tribunale nella valutazione della prova di coloro che agivano in rivendica è caduto in contraddizione con i principi a cui affermava di ispirarsi e nella parte in cui gli appellanti sottolineano che il tribunale è incorso in errore di valutazione emettendo una statuizione sbagliata di accoglimento della domanda.
Osserva la Corte che oggetto del contendere sono gli immobili siti in NE
EG, località Fiumara, iscritti in catasto al foglio 4, particelle 103, 104,
13 108, 114, 115, 116 e 195 rispetto ai quali il Tribunale di Cosenza ha ritenuto assolto l'onere probatorio nel giudizio di rivendica sulla base dei seguenti elementi: accordo di divisione, privo di data certa asseritamente << redatto a margine>> della relazione di perizia per la divisione dei fondi del 1950. In relazione alla mancanza di data certa di detto accordo il Tribunale ha ritenuto di poter integrare la prova avvalendosi dell'elemento presuntivo che detti immobili figurano indicati nella visura dell'ufficio del territorio del
20.09.2001 in capo a dell'ulteriore elemento presuntivo Persona_1
che viene indicato come titolo di provenienza l'impianto meccanografico del
16.04.1985 del quale risulta fornita copia del registro di carico e scarico. Il
Tribunale ha evidenziato che i ricorrenti hanno dimostrato che almeno dal
1985 loro dante causa, vantava un titolo di proprietà del Parte_4
quale era stata effettuata la trascrizione.
Ritiene la Corte che la documentazione suddetta sia idonea a dimostrare la legittimazione ad agire dei ricorrenti, ma non il requisito che la loro dante causa fosse l'effettiva proprietaria degli immobili a loro trasferiti iure hereditario.
Nella rivendicazione l'attore deve fornire la prova «rigorosa» della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto. L'acquisto a titolo derivativo (il contratto o la successione ereditaria) indica solo che c'è stato un atto di trasmissione del diritto di cui era titolare il dante causa. Poiché nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habei, il rivendicante che esibisca un titolo derivativo non dimostra di essere effettivamente proprietario, ma solo di avere ricevuto la legittimazione a possedere che era vantata dal suo predecessore. (così Cass. 28865/2021) Mancando la prova positiva della
14 proprietà, l'attore in rivendica soccombe, anche se il convenuto non dimostra la sua proprietà a sostegno del proprio possesso.
In applicazione di tali principi va rilevato che la mera intestazione catastale in capo alla loro dante causa, sussistente ancor prima della Persona_1
trascrizione dell'atto di compravendita per notar dell'8.10.2004, Per_3
invero, non costituisce prova del diritto di proprietà né può validamente integrare la prova rigorosa a cui è tenuto colui che agisce in rivendica. La
Suprema Corte con recente arresto (Cass. n. 4547/2025) ha richiamato i principi consolidati:< Nell'azione di rivendicazione il rigore della prova della proprietà è attenuato se il convenuto riconosca che il bene rivendicato apparteneva un tempo ad una determinata persona, essendo sufficiente in tal caso che il rivendicante dimostri, mediante gli occorrenti atti d'acquisto, il passaggio della proprietà da quella determinata persona fino a lui;
al fine di tale dimostrazione non è necessaria, ne' sufficiente, la prova della continuità delle risultanze catastali ed ipotecarie, trattandosi di forme di pubblicità prive di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale” (cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 25793 del 14/12/2016; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n.
4774 del 13/07/1983>> A tanto si deve aggiungere che non risultano trascrizioni a favore di . Il documento prodotto quale Persona_1
allegato 15 di parte ricorrente e titolato << scrittura privata di divisione >> consta di una relazione di perizia sottoscritta dal tecnico che l'ha redatta, datata 30-2-1950 e sottoscritta in una data che è quindi impossibile. Gli appellati non hanno preso posizione sul punto. L'ultimo foglio non congiunto alla perizia riporta la dichiarazione < all'assegnazione delle varie quote dei fondi in contrada Fiumara (..) >> a cui seguono le sottoscrizioni. Risulta indicato il luogo NE Vel. ma non la data. Il documento non costituisce valido titolo di provenienza, valida prova che gli immobili per i quali i ricorrenti hanno agito in rivendica fossero di proprietà di e che quindi la predetta potesse avere Persona_1
15 validamente trasferito agli attuali appellati la sua proprietà. Va quindi riformata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto fondata la domanda di rivendica avendo il Tribunale di Cosenza ricavato la proprietà dei rivendicanti da un mero atto dichiarativo, privo di data, del quale nemmeno vi è prova che fosse congiunto alla perizia e da certificazioni catastali che integrano una mera forma di pubblicità, priva di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale
Rimangono assorbiti i restanti profili di gravame.
In parziale riforma dell'impugnata sentenza va rigettata la domanda di rivendica e va revocata la pronuncia di condanna di Parte_3
alla restituzione degli immobili in favore dei ricorrenti, odierni appellati.
§ 8. – Le spese di lite
L'accoglimento dell'appello comporta la rimodulazione delle spese del doppio grado di giudizio che seguono la soccombenza integrale dei ricorrenti, odierni appellati, risultando rigettata la domanda di rivendica e di restituzione del bene ed essendo tardivo e, quindi, inammissibile l'appello incidentale con il quale avevano chiesto la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva rigettato la domanda da essi proposta di nullità del contratto di compravendita a rogito notaio Persona_3
dell'8 ottobre 2004. Esse vengono liquidate in dispositivo, sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a € 26.000,00) nei valori medi, con distrazione.
§ 9. –La pronuncia di inammissibilità dell'appello incidentale comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante incidentale di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione da essi proposta, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche
16 sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n.
26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_3
, e nei confronti di
[...] Parte_1 Parte_2 [...]
, e Controparte_6 CP_3 Controparte_4
quest'ultimo in proprio e quale procuratore generale di
[...] CP_5
nonché sull'appello incidentale proposto dagli appellati contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Cosenza n. 182/2024 pubblicata in data
25/01/2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello incidentale, accoglie quello principale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, rigetta la domanda di rivendica proposta dai ricorrenti, odierni appellati e revoca il capo 2 del dispositivo con cui viene condannato Parte_3
alla restituzione degli. immobili oggetto di causa;
2. condanna , Controparte_6 CP_3
e quest'ultimo in proprio e quale
[...] Controparte_4
procuratore generale di in solido tra loro, alla CP_5
rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore degli appellanti che liquida, cumulativamente, quanto al primo grado in
€ 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e, quanto al presente grado, in € 5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e che distrae, per entrambi i gradi, in favore degli avvocati Luigi TO e RI
AR CO che ne hanno fatto richiesta;
17 3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico degli appellanti incidentali l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello incidentale, se dovuto.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Corte d'Appello di
Catanzaro sezione Prima civile in data 13 novembre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Claudia De Martin
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Claudia De Martin presidente rel. dr.ssa Anna RI Raschellà consigliere dr.ssa Adele Foresta consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 378 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 27/10/2025 sostituta ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte e vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f. ) e
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3
(c.f. ) tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Luigi CodiceFiscale_3
TO e RI AR CO in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di appello depositato telematicamente ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detti difensori in Cosenza via Liceo n. 19/A;
APPELLANTI
1 E
(c.f. ), Controparte_1 C.F._4 CP_2
, (c.f. , (c.f.
[...] C.F._5 CP_3
), (c.f. C.F._6 Controparte_4
) in proprio e quale procuratore generale, in virtù di C.F._7
procura generale a rogito notar Avv. Fabio Gaudio del 30.03.2021, rep./racc.
862/579) della sig.ra (c.f. ), tutti CP_5 C.F._8
rappresentati e difesi dall'avv.to Francesca Parisi in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado di giudizio ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Paola (CS), alla Via Temesa n. 13;
APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
OGGETTO: appello contro sentenza n. 182/2024 del Tribunale di Cosenza pubblicata in data 25/01/2024
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: <<
1.Con ricorso depositato in data
16.05.2023, , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, in proprio e quale procuratore generale di Controparte_4 CP_5
, esponevano: - di aver ricevuto per successione di
[...] Persona_1
(deceduta il 19.2.2007) e di (deceduto il 26.01.2021) Persona_2
alcuni terreni siti in Comune di NE EG (CS), località “Fiumara”, distinti in catasto al foglio 4, particelle numeri 103, 104, 108, 114, 115, 116
e 195; - di aver appreso che in data 8.10.2004 i suddetti terreni venivano venduti da e ad Parte_1 Parte_2 Parte_3
con atto a rogito notar rep. 280247-racc. 46504
[...] Persona_3
trascritta il successivo 13.10.2004 presso la Conservatoria dei registri
2 immobiliari il bene oggetto di vendita da parte dei venditori;
- che
[...]
con raccomandate ricevute in data 29-30 luglio 2005 aveva Per_1
diffidato gli attuali convenuti dall'accesso al terreno di sua proprietà, cui questi ultimi rispondevano affermando il proprio diritto;
- che l'atto di vendita è nullo ai sensi degli artt. 1325 e 1418c.c. in quanto incerta l'individuazione della località in cui si trovano i terreni, non vi è alcun titolo di proprietà della parte venditrice.
Per questi motivi
, i ricorrenti chiedevano di accertare il loro diritto di proprietà sui terreni su indicati, la nullità ed inefficacia della compravendita del 8.10.2004, condannando Parte_3
alla restituzione degli immobili. Si costituivano tempestivamente
[...]
i ricorrenti, che facevano rilevare la assenza di prova della proprietà dei ricorrenti, con conseguente rigetto della domanda petitoria e, rispetto alla domanda di nullità della compravendita, ritenevano che la mancata indicazione del titolo di provenienza non costituisca causa di nullità del contratto né di inefficacia, posto che il bene era stato acquisito a titolo originario tramite il possesso ultraventennale pacifico ed indisturbato.
Inoltre, l'attuale proprietario avrebbe goduto del bene dal 8.10.2004, per cui l'acquisto sarebbe opponibile agli odierni attori ed erga omnes ex art. 1159
c.c. Acquisita la copia cartacea della documentazione prodotta nel fascicolo di parte ricorrente ed in assenza di prove costituende, la causa veniva discussa all'odierna udienza.>>
§ 2. – Il Tribunale di Cosenza con sentenza n. 182/2024 così statuiva:
< sugli immobili siti in Comune di NE EG (CS), località “Fiumara”, distinti in catasto al foglio 4, particelle numeri 103, 104, 108, 114, 115, 116
e 195; - condanna alla restituzione degli immobili Parte_3
siti in Comune di NE EG (CS), località “Fiumara”, distinti in catasto al foglio 4, particelle numeri 103, 104, 108, 114, 115, 116 e 195 liberi da persone e cose in favore dei ricorrenti;
- Condanna i resistenti, in solido,
3 a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 315,79 per spese, € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, i.v.a., c.p.a.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale. Cosenza, 25 gennaio 2024.>>
§ 3. – il Tribunale a sostegno della decisione osservava:<
2. L'esame della eccezione di usucapione è preliminare rispetto all'analisi della domanda principale, avendo i ricorrenti ritenuto sussistente l'attenuazione del loro onere probatorio in relazione alla proposizione della eccezione suddetta. Si deve concordare che in questo caso non ricorra nell'ipotesi de quo, avendo i resistenti affermato che i ricorrenti non hanno dimostrato il loro titolo di proprietà e che l'acquisto di è da ritenersi a titolo Parte_3
originario ex art. 1159 c.c. avendo posseduto il bene pacificamente uti dominus per oltre un decennio dall'acquisto del 2004, quando detto bene era comunque già stato posseduto per oltre un ventennio dai venditori, senza riconoscere il diritto di proprietà di Essendo l'usucapione Parte_4
un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui
4 "dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore. (Sez. 2 -, Sentenza n.
28865 del 19/10/2021, Rv. 662516 - 01). L'eccezione di usucapione è, tuttavia, priva di fondamento. Si deve, infatti, rilevare che nessuno dei resistenti ha dimostrato di aver mai posseduto i terreni oggetto di causa, visto che non sono stati articolati mezzi istruttori al riguardo e che non vi è stato alcun accertamento giudiziale della presunta usucapione da parte dei venditori. Né detta usucapione può ritenersi compiuta in favore dell'acquirente, visto che non si ha una data certa dell'inizio del possesso
(contestato già nel 2005 dalla dante causa dei ricorrenti) e che
[...]
non può giovarsi dell'usucapione ex art. 1159 c.c., poiché Parte_3
manca la buona fede dell'acquirente. Nell'atto di acquisto, infatti, il notaio è stato espressamente esonerato dalla verifica da visure ed accertamenti ipocatastali e catastali e le parti danno atto che i beni risultano intestati a terzi.
In tema di usucapione decennale di beni immobili, la buona fede di chi ne acquista la proprietà in forza di titolo astrattamente idoneo è esclusa quando sia in concreto accertato che l'ignoranza di ledere l'altrui diritto dipenda da colpa grave, ai sensi dell'art. 1147, secondo comma, c.c., e certamente sussiste una colpa grave ed anzi una consapevolezza della irregolarità della situazione dei fondi acquistati, avendo le parti esonerato il notaio dalle verifiche sulla regolarità dell'acquisto rispetto alla provenienza del bene in capo ai venditori, attestata dalla affermazione di entrambe le parti che “così come risulta dalla visura catastale, i beni in oggetto soni in testa anche a terzi e chiedono la voltura del presente atto sia pure ai soli fini della conservazione
5 del NCT”. Infine, le parti resistenti avevano conoscenza della contestazione del titolo di acquisto sin dal 2005, avendo ricevuto la missiva della signora cui hanno inviato risposta a mezzo del loro difensore.
3. Esclusa Parte_4
la fondatezza dell'eccezione di usucapione, sia in capo ai venditori che in capo all'acquirente, si deve osservare che non è nullo il contratto di compravendita con cui viene trasferito il diritto di proprietà di un immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento dell'usucapione, ancorché l'acquisto della proprietà da parte sua non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario. (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 2485 del 05/02/2007, Rv. 596957 - 01).
L'azione di nullità deve, pertanto, essere rigettata. Verificato, tuttavia, che non vi è prova dell'usucapione, si deve esaminare la domanda di inefficacia dell'atto – trattandosi di vendita di bene altrui – e di accertamento della proprietà del bene in capo ai ricorrenti. I ricorrenti hanno prodotto l'accordo di divisione redatto a margine della relazione di perizia per la divisione dei fondi del 1950, che costituisce un atto scritto idoneo a costituire atto di divisione, sebbene privo di data certa, che trova riscontro nella visura dell'ufficio del territorio del 20.09.2001, in cui risultano in capo a
[...]
le particelle oggetto di giudizio e viene indicato come titolo di Parte_4
provenienza l'impianto meccanografico del 16.4.1985, di cui è stata fornita proprio copia del registro di carico e scarico. Quanto meno dal 1985, pertanto, i ricorrenti hanno dimostrato che la loro dante causa vantava un titolo di proprietà di cui è stata effettuata la trascrizione, trasmessa agli attuali ricorrenti mortis causa (si vedano le denunce di successione trascritte) ed il cui possesso ultraventennale non è stato contestato prima del 8.8.2005 (data della missiva dei resistenti). Non vi sono, infatti, altri atti o fatti da cui desumere uno spossessamento della signora antecedente tale data, Parte_4
spossessamento che è stato contestato dalla proprietaria e che comunque non ha consentito il maturare dell'usucapione in favore dell'acquirente per i
6 motivi sopra espressi. Si deve, pertanto, accogliere la domanda dei ricorrenti ed accertare il loro diritto di proprietà sugli immobili siti in Comune di
NE EG (CS), località “Fiumara”, distinti in catasto al foglio 4, particelle numeri 103, 104, 108, 114, 115, 116 e 195, condannando
[...]
alla restituzione degli immobili in favore dei ricorrenti ed Parte_3
accertando che l'atto di compravendita del 8.10.2004, per la parte relativa ai terreni suindicati, ha esclusivamente valore obbligatorio e non ha effetti traslativi. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo nei valori minimi dello scaglione indicati dai ricorrenti, tenuto conto del tipo di rito e dell'assenza di prove costituende.>>
§ 4. – Hanno proposto appello , Parte_3 Parte_1
e per chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva Parte_2
dell'impugnata sentenza. Formulavano un unico motivo di gravame non titolato, di seguito illustrato e rassegnavano le seguenti conclusioni:< accogliere il presente gravame e per l'effetto, in riforma della sentenza n.
182/2024 resa dal Tribunale di Cosenza, rigettare la domanda degli appellati formulata in primo grado in quanto inammissibile, improcedibile nonché infondata in fatto e diritto. Con condanna degli appellati al pagamento delle spese e competenze dei due gradi di giudizio da distrarre in favore dei costituiti procuratori.>>
§ 4.2 – Si costituivano in data 17 giugno 2024 Controparte_6
, e quest'ultimo
[...] CP_3 Controparte_4
in proprio e quale procuratore generale di per eccepire la CP_5
manifesta infondatezza del gravame. Chiedevano la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c. ed ex art. 342 c.p.c.
Chiedevano il rigetto dell'istanza di inibitoria e dell'impugnazione.
Spiegavano appello incidentale affidato ad un unico motivo e rassegnavano le seguenti conclusioni: <voglia l'ecc.ma corte di appello catanzaro,
7 così provvedere: In via principale: - rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva impugnata per carenza dei presupposti normativi in quanto l'istanza non evidenzia la fondatezza dei motivi dell'appello (fumus boni iuris) e, dell'altro, non fornisce alcuna prova della gravità di essi, ossia la probabilità di subire, dall'esecuzione della sentenza, un pregiudizio grave ed irreparabile (periculum in mora); Nel merito:-Accogliere l'impugnazione incidentale avverso al capo in cui il giudice “esclusa la fondatezza dell'eccezione di usucapione, sia in capo ai venditori che in capo all'acquirente, si deve osservare che non è nullo il contratto di compravendita con cui viene trasferito il diritto di proprietà di un immobile sula quale il venditore abbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento dell'usucapione, ancorché l'acquisto da parte sua non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario” e conseguentemente, riformare l'impugnata sentenza accogliendo la domanda di nullità dell'atto di compravendita;
In subordine:
-Rigettare l'appello e confermare la sentenza n. 185/2024 emessa in data
25.01.2024 dal Tribunale di Cosenza nel procedimento n. 170/2023 RG, condannando il sig. alla restituzione degli Parte_3
immobili in favore degli appellati ed accertando che l'atto di compravendita dell'8.10.2004, per la parte relativa ai terreni suindicati, ha esclusivamente valore obbligatorio e non ha effetti traslativi. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.>>
§ 4.3 – Il consigliere istruttore all'udienza di prima comparizione provvedendo ai sensi dell'art. 352 c.p.c. rinviava la causa all'udienza del 14 ottobre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse
8 conclusionali;
3) termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica. Riservava di riferire al collegio sull'istanza di inibitoria.
§ 4.4 – La Corte con ordinanza in data 29 luglio-1° agosto 2024 accoglieva parzialmente l'istanza di inibitoria sospendendo l'efficacia esecutiva della sentenza appellata limitatamente al capo contenente condanna al rilascio del terreno. Gli appellati proponevano istanza di revoca dell'ordinanza suddetta e la Corte con provvedimento in data 17 ottobre 2024 dichiarava inammissibile l'istanza.
§ 4.5 – Le parti nei termini perentori assegnati hanno depositato le note autorizzate come da fascicolo telematico.
§ 4.6 – Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, il differimento della stessa all'udienza del 27 ottobre 2025 e la sostituzione dell'udienza predetta ex art. 127 ter c.p.c.
Hanno depositato note scritte i difensori delle parti che hanno concluso riportandosi.
§ 4.6 – La causa veniva trattenuta in decisione.
§ 5 – le questioni preliminari
§ 5.1 – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dagli appellati a mente dell'art. 348 bis c.p.c., secondo cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, in limine litis, che l'impugnazione non ha “una ragionevole probabilità” di essere accolta, meritando le argomentate ragioni contenute nell'atto di appello un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.
§ 5.2 – Sempre preliminarmente non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dagli appellati, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto le argomentazioni sottese dagli appellanti a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifiche e chiare e consentono di esaminare il merito
9 dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata;
sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass.
n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n.
16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse.
§ 5.3 – Sempre in via preliminare va rilevata, invece, l'inammissibilità dell'appello incidentale per tardività essendo stato proposto con la comparsa depositata il 17 giugno 2024 in relazione all'udienza di prima comparizione indicata in citazione del 1° luglio 2024 e quindi senza rispettare il termine di giorni venti prima dell'udienza suddetta.
Giova osservare che è irrilevante che il giudice istruttore designato non tenesse udienza in data 1° luglio 2024 e questa sia stata differita ai sensi 168-
10 bis, comma 4, c.p.c. al primo giorno utile (9 luglio 2024); in tal caso, infatti, per la tempestività dell'appello incidentale occorre assumere a parametro la data indicata nell'atto di appello, non quella di rinvio (orientamento consolidato: cfr. Cass. 07/05/2020, n. 8638; Cass. 06/02/2017, n. 3081; Cass.
24/04/2015, n. 8400; Cass. 20/12/2013, n. 28571; Cass. 24/01/2011, n. 1567).
Va quindi scrutinato il solo appello principale
§ 6. – il motivo di gravame principale
§ 6.1 – Con il primo motivo non titolato gli appellanti lamentano che il
Tribunale: 1) è caduto in contraddizione nella valutazione delle domande ed eccezioni formulate da essa parte attrice e solo in ipotesi di una pronuncia positiva sulle stesse avrebbe potuto valutare le eccezioni e difese di parte convenuta;
2) su tale presupposto contestavano al giudicante di aver errato nell'individuare l'ordine logico delle questioni da trattare in quanto, ove non avesse presunto ingiustamente contro essi convenuti circostanze insistenti e non provate ed avesse valutato che l'attore non aveva adempiuto all'onere probatorio che su di lui incombeva, sarebbe pervenuto ad una decisione di segno diverso;
3) lamentavano l'errata valutazione da parte del Tribunale di
Cosenza della normativa e dei precedenti giurisprudenziali a cui aveva fatto riferimento in quanto la domanda di rivendica proposta dall'attore doveva essere delibata in ordine pregiudiziale rispetto alle difese del convenuto essendo necessario accertare, in primo luogo, il fondamento dell'azione di rivendica e, solo in caso di esito positivo, valutare la domanda di nullità del contratto di trasferimento del diritto di proprietà del bene oggetto di causa;
4) sulla premessa che chi agisce in rivendicazione ha l'onere di dimostrare il proprio diritto di proprietà, gli appellanti evidenziavano che il Tribunale aveva correttamente richiamato i principi di diritto enunciati dalla Suprema
Corte ed escluso che, nel caso di specie, l'onere probatorio in capo agli attori che rivendicavano la proprietà potesse dirsi attenuato per effetto delle difese
11 di essi convenuti, ma lamentavano che il primo giudice avesse errato nel ritenere che suddetto onere probatorio fosse stato adempiuto con il semplice richiamo alla documentazione, priva di forza probatoria e ricorrendo a semplici presunzioni. 5) lamentavano l'erroneità della pronuncia per non avere il Tribunale valutato che l'onere della prova non era stato soddisfatto da parte dei ricorrenti in primo grado in quanto avrebbero dovuto provare non solo la loro legittimazione, ovvero di agire in forza di un valido titolo, ma che la loro dante causa, a sua volta, fosse incontestabilmente proprietaria del diritto che trasmetteva;
6) sostenevano che l'accordo di divisione non poteva integrare un valido titolo di acquisto trattandosi di un foglio estraneo alla perizia per la divisione dei fondi del 1950, che ne costituiva il presupposto.
Evidenziavano che era privo di data, non riportava le generalità dei soggetti che vi avevano partecipato e quindi trattavasi di documento che non identificava nei confronti di chi avrebbe potuto produrre effetti. 7) sostenevano che i ricorrenti non avevano ottemperato alla richiesta del giudicante di produrre l'originale avendo prodotto sempre una fotocopia;
8) sostenevano che anche ove la documentazione fosse stata ritenuta valida essa non provava che la comunione sarebbe stata sciolta con l'indicato accordo di divisione e ciò in quanto il Tribunale aveva errato nel riconoscere rilevanza probatoria alle visure catastali dal momento che esse erano state smentite dalle visure ipotecarie da cui emergeva che in favore di non Persona_1
risultavano trascritti atti di acquisto immobiliari con la conseguenza che era errato il passo motivazionale con cui il Tribunale di Cosenza, valorizzando il dato che i ricorrenti avevano dimostrato che la loro dante causa vantava un titolo di proprietà di cui era stata effettuata la trascrizione dal 1985, aveva accolto la domanda. 9) lamentavano l'erroneità della sentenza per non avere il Tribunale considerato che l'atto pubblico di acquisto in favore di
[...]
era stato rogato un anno prima della missiva inviata da Parte_3
sicché il suo acquisto era avvenuto in buona fede. Persona_1
12 § 7 – L'analisi del motivo
§ 7.1 – La disamina delle censure sopra contrassegnate dai numeri 4, 5 e 6, da valutarsi congiuntamente e con priorità logica essendo dirimenti ai fini del decidere, conduce all'accoglimento del gravame principale.
Giova premettere che il Tribunale ha correttamente richiamato i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte con riguardo agli oneri probatori di colui che agisce in rivendicazione per l'ipotesi che il convenuto eccepisca di aver usucapito detti beni avendo citato Cass. n. 28865/2021 ed avendone riportato la massima in motivazione Per quel che qui rileva, in sintesi:<<
Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo.>>
Il motivo di gravame va accolto nella parte in cui gli appellanti lamentano che il tribunale nella valutazione della prova di coloro che agivano in rivendica è caduto in contraddizione con i principi a cui affermava di ispirarsi e nella parte in cui gli appellanti sottolineano che il tribunale è incorso in errore di valutazione emettendo una statuizione sbagliata di accoglimento della domanda.
Osserva la Corte che oggetto del contendere sono gli immobili siti in NE
EG, località Fiumara, iscritti in catasto al foglio 4, particelle 103, 104,
13 108, 114, 115, 116 e 195 rispetto ai quali il Tribunale di Cosenza ha ritenuto assolto l'onere probatorio nel giudizio di rivendica sulla base dei seguenti elementi: accordo di divisione, privo di data certa asseritamente << redatto a margine>> della relazione di perizia per la divisione dei fondi del 1950. In relazione alla mancanza di data certa di detto accordo il Tribunale ha ritenuto di poter integrare la prova avvalendosi dell'elemento presuntivo che detti immobili figurano indicati nella visura dell'ufficio del territorio del
20.09.2001 in capo a dell'ulteriore elemento presuntivo Persona_1
che viene indicato come titolo di provenienza l'impianto meccanografico del
16.04.1985 del quale risulta fornita copia del registro di carico e scarico. Il
Tribunale ha evidenziato che i ricorrenti hanno dimostrato che almeno dal
1985 loro dante causa, vantava un titolo di proprietà del Parte_4
quale era stata effettuata la trascrizione.
Ritiene la Corte che la documentazione suddetta sia idonea a dimostrare la legittimazione ad agire dei ricorrenti, ma non il requisito che la loro dante causa fosse l'effettiva proprietaria degli immobili a loro trasferiti iure hereditario.
Nella rivendicazione l'attore deve fornire la prova «rigorosa» della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto. L'acquisto a titolo derivativo (il contratto o la successione ereditaria) indica solo che c'è stato un atto di trasmissione del diritto di cui era titolare il dante causa. Poiché nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habei, il rivendicante che esibisca un titolo derivativo non dimostra di essere effettivamente proprietario, ma solo di avere ricevuto la legittimazione a possedere che era vantata dal suo predecessore. (così Cass. 28865/2021) Mancando la prova positiva della
14 proprietà, l'attore in rivendica soccombe, anche se il convenuto non dimostra la sua proprietà a sostegno del proprio possesso.
In applicazione di tali principi va rilevato che la mera intestazione catastale in capo alla loro dante causa, sussistente ancor prima della Persona_1
trascrizione dell'atto di compravendita per notar dell'8.10.2004, Per_3
invero, non costituisce prova del diritto di proprietà né può validamente integrare la prova rigorosa a cui è tenuto colui che agisce in rivendica. La
Suprema Corte con recente arresto (Cass. n. 4547/2025) ha richiamato i principi consolidati:< Nell'azione di rivendicazione il rigore della prova della proprietà è attenuato se il convenuto riconosca che il bene rivendicato apparteneva un tempo ad una determinata persona, essendo sufficiente in tal caso che il rivendicante dimostri, mediante gli occorrenti atti d'acquisto, il passaggio della proprietà da quella determinata persona fino a lui;
al fine di tale dimostrazione non è necessaria, ne' sufficiente, la prova della continuità delle risultanze catastali ed ipotecarie, trattandosi di forme di pubblicità prive di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale” (cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 25793 del 14/12/2016; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n.
4774 del 13/07/1983>> A tanto si deve aggiungere che non risultano trascrizioni a favore di . Il documento prodotto quale Persona_1
allegato 15 di parte ricorrente e titolato << scrittura privata di divisione >> consta di una relazione di perizia sottoscritta dal tecnico che l'ha redatta, datata 30-2-1950 e sottoscritta in una data che è quindi impossibile. Gli appellati non hanno preso posizione sul punto. L'ultimo foglio non congiunto alla perizia riporta la dichiarazione < all'assegnazione delle varie quote dei fondi in contrada Fiumara (..) >> a cui seguono le sottoscrizioni. Risulta indicato il luogo NE Vel. ma non la data. Il documento non costituisce valido titolo di provenienza, valida prova che gli immobili per i quali i ricorrenti hanno agito in rivendica fossero di proprietà di e che quindi la predetta potesse avere Persona_1
15 validamente trasferito agli attuali appellati la sua proprietà. Va quindi riformata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto fondata la domanda di rivendica avendo il Tribunale di Cosenza ricavato la proprietà dei rivendicanti da un mero atto dichiarativo, privo di data, del quale nemmeno vi è prova che fosse congiunto alla perizia e da certificazioni catastali che integrano una mera forma di pubblicità, priva di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale
Rimangono assorbiti i restanti profili di gravame.
In parziale riforma dell'impugnata sentenza va rigettata la domanda di rivendica e va revocata la pronuncia di condanna di Parte_3
alla restituzione degli immobili in favore dei ricorrenti, odierni appellati.
§ 8. – Le spese di lite
L'accoglimento dell'appello comporta la rimodulazione delle spese del doppio grado di giudizio che seguono la soccombenza integrale dei ricorrenti, odierni appellati, risultando rigettata la domanda di rivendica e di restituzione del bene ed essendo tardivo e, quindi, inammissibile l'appello incidentale con il quale avevano chiesto la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva rigettato la domanda da essi proposta di nullità del contratto di compravendita a rogito notaio Persona_3
dell'8 ottobre 2004. Esse vengono liquidate in dispositivo, sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a € 26.000,00) nei valori medi, con distrazione.
§ 9. –La pronuncia di inammissibilità dell'appello incidentale comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante incidentale di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione da essi proposta, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche
16 sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n.
26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_3
, e nei confronti di
[...] Parte_1 Parte_2 [...]
, e Controparte_6 CP_3 Controparte_4
quest'ultimo in proprio e quale procuratore generale di
[...] CP_5
nonché sull'appello incidentale proposto dagli appellati contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Cosenza n. 182/2024 pubblicata in data
25/01/2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello incidentale, accoglie quello principale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, rigetta la domanda di rivendica proposta dai ricorrenti, odierni appellati e revoca il capo 2 del dispositivo con cui viene condannato Parte_3
alla restituzione degli. immobili oggetto di causa;
2. condanna , Controparte_6 CP_3
e quest'ultimo in proprio e quale
[...] Controparte_4
procuratore generale di in solido tra loro, alla CP_5
rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore degli appellanti che liquida, cumulativamente, quanto al primo grado in
€ 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e, quanto al presente grado, in € 5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e che distrae, per entrambi i gradi, in favore degli avvocati Luigi TO e RI
AR CO che ne hanno fatto richiesta;
17 3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico degli appellanti incidentali l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello incidentale, se dovuto.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Corte d'Appello di
Catanzaro sezione Prima civile in data 13 novembre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Claudia De Martin
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