TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/07/2025, n. 6088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6088 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3552/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3552/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. LONGONI ERIKA Parte_2 C.F._2 e , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LONGONI ERIKA
ATTORI OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESENTI MARCO e Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA CORREGGIO, 43 20149 MILANO presso il difensore avv. PESENTI MARCO
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
DEGLI ATTORI OPPONENTI E Parte_3 Parte_1
pagina 1 di 7 in via preliminare:
- Previa ogni opportuna declaratoria di legge e del caso
- dichiarare inefficace/nullo il decreto ingiuntivo n. 21161 del 9.12.2021, emesso dal
Tribunale Ordinario di Milano, nei confronti del sig. , non essendo a Parte_2 izioni apposte sul contratto di finanziamento personale, come risulta dalla CTU riversata in atti;
in via principale:
- previa ogni opportuna declaratoria di legge e del caso;
- Ritenere e dichiarare ogni azione, domanda, eccezione e difesa di parte convenuta opposta inammissibile, irrituale, improcedibile, decaduta e/o prescritta, nonché rigettarle integralmente
- revocare il decreto ingiuntivo n. 21161 del 9.12.2021 emesso dal Tribunale Ordinario di Milano, per nsussistenza di qualsivoglia debito dei sig.ri e nei confronti della convenuta opposta;
Parte_1 Parte_2
- Il tutto secondo anche diversa e più opportuna pronuncia e/o qualificazione giuridica del caso. in via subordinata:
- accertare e dichiarare superiore diverso da quello indicato in contratto, con conseguente ricalcolo secondo
TUB comma 7, verificando altresì il superamento del tasso soglia usura con conseguente applicazione della norma sanzionatoria ex art. 1815 c.c.;
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle assorbenti ficazione delle somme operate le dovute compensazioni, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
In via istruttoria:
- con vittoria di spese, anche di CTU, nonché di competenze e spese legali di causa,
ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre 4% C.P.A. ex art. 11 D.M. 576/1980 come per CP_2 legge da liquidarsi in favore della sottoscritta procuratrice anticipataria ex art. 93 c.p.c.
CONCLUSIONI per parte opposta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.; pagina 2 di 7 - concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010.
Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque le parti opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di
[...] dell'importo di Euro 43.675,32, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso Controparte_1 contrattualmente stabilito, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In via ulteriormente subordinata:
- nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare gli opponenti, in solido tra loro al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma ancora dovuta in linea capitale, al netto delle rate già pagate, oltre interessi al tasso di cui all'art. 117, comma 7, T.U.B.
In via istruttoria: - con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei termini di cui all'art. 183, co. VI, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, ci si oppone alla richiesta avversaria di CTU contabile, in quanto inammissibile per le ragioni esposte in narrativa. Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014. Si chiede sin d'ora l'acquisizione del fascicolo della procedura monitoria, la quale si è svolta nelle forme del 'processo civile telematico'.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione e proponevano opposizione Parte_1 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 21.161 emesso dal Tribunale di Milano il 18 novembre 2021 e pubblicato il 9.12.21 con il quale veniva loro ingiunto di pagare in favore di Controparte_1
l'importo di euro 43.675,32 oltre interessi e spese. Rilevavano che il credito asseritamente vantato dalla ricorrente trae origine dal saldo debitore del contratto di finanziamento personale per 43.675,32 a fronte del quale in sede monitoria si è limitato a produrre esclusivamente Controparte_1 l'estratto conto ex articolo 50 tub e una comunicazione di SA AN omettendo tuttavia di depositare la contabile di erogazione del credito cui conseguiva l'insussistenza del credito stesso;
eccepivano altresì la carenza di legittimazione ad agire della cessionaria Controparte_1 avendo la stessa omesso di produrre copia della Gazzetta Ufficiale parte seconda n. 137 del 21/11/2020 con la specifica indicazione del credito ceduto ed il contratto di cessione specifico dei crediti pecuniari di SA AN e soprattutto il documento di identificazione dei crediti ceduti;
eccepivano inoltre che dalla lettura del contratto di finanziamento e dal documento di sintesi e dall'estratto conto certificato conforme ex art. 50 tube si rilevava un TAEG applicato superiore a quello realmente convenuto che di fatto non tiene conto delle spese ulteriori che per contro devono essere ricomprese nel pagina 3 di 7 Con taeg trattandosi di spese che il contraente deve obbligatoriamente sostenere;
che il indicato in contratto ha valore informativo parziale perché non contempla la maggiorazione di costo che deriva dalla capitalizzazione periodica propria del piano alla francese. Ne conseguiva che gli interessi debitori devono essere ricalcolati applicando il tasso di cui all'art. 117 TUB settimo comma senza capitalizzazione periodica;
rilevavano altresì che il rapporto di finanziamento é affetto da usura originaria atteso che per la categoria di riferimento oggetto dell'odierno giudizio “credito personali altri finanziamenti per le famiglie effettuati dalle banche fino al 31 Dicembre 2009” nel trimestre 01/07/2009- 30 settembre 2009 il tasso soglia di riferimento è pari al 14,295% mentre il tasso effettivo applicato nel contratto del quo è pari a 14,50% ne conseguiva ai sensi dell'articolo 1815 comma II come riformulato dall'art. 4 legge n. 108/96 la nullità degli interessi usurari;
eccepiva altresì la violazione della normativa di cui alla delibera CICR 09/02/2000 anche con riferimento all'anatocismo atteso che il contratto di finanziamento non prevede alcuna forma di reciprocità e comunque non indica quali sarebbero i vantaggi in termini di interessi capitalizzati per il cliente. Parte_2 disconosceva altresì formalmente ai sensi per gli effetti dell'art. 214 c.p.c. le sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento del 27/08/2009 in quanto false, apocrife e comunque non autentiche. Rilevavano che a seguito della lettera inviata dalla cessionaria in data Controparte_1 23/12/2020 effettuate le opportune verifiche hanno constatato che il loro nominativo era stato segnalato alla centrale rischi in relazione al passaggio a sofferenza senza che gli odierni opponenti avessero avuto alcuna comunicazione né evidentemente alcun preavviso;
si riservavano pertanto in altro specifico giudizio di chiedere la cancellazione del loro nominativo nella categoria sofferenza presso la centrale rischi;
concludevano, pertanto, chiedendo la revoca del decreto. Si costituiva
[...] rilevando con riferimento alla legittimazione attiva della ricorrente che con il ricorso Controparte_1 era stato prodotto il contratto di finanziamento azionato, la dichiarazione proveniente da SA AN di avvenuta cessione del credito, la comunicazione di avvenuta cessione del credito;
in ogni caso provvedeva a produrre, a fronte dell'eccezione di controparte, l'estratto della Gazzetta Ufficiale parte seconda numero 137 del 21.11.20 contenente l'avviso di cessione di crediti pro soluto in blocco ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 385 dell'1.9.93 come successivamente modificato e il contratto di cessione prosoluto dell'11. 11. 2020 intervenuto tra SA AN e a seguito di cambio di Controparte_4 denominazione nonché l'estratto dell'elenco dei crediti ceduti. Evidenziava l'avvenuta iscrizione della cessione de qua presso il registro delle imprese competente. Con riferimento all'eccezione relativa alla mancata prova del credito azionato rilevava che nella fase precedente del giudizio ha prodotto il contratto di finanziamento nonché la prova di erogazione del finanziamento e l'estratto conto analitico del rapporto certificato ai sensi dell'art. 50 tub nonché la documentazione comprovante l'avvenuta cessione del credito azionato;
rilevava altresì la pretestuosità della contestazione in ordine all'avvenuta erogazione del credito atteso che il contratto azionato risulta parzialmente eseguito dagli opponenti i quali hanno provveduto al pagamento delle rate in scadenza dal 5 settembre 2009 al 5 dicembre 2012. Rilevava anche l'infondatezza della contestazione secondo cui sarebbe stato applicato un taeg superiore a quello contrattualmente pattuito il quale non contemplerebbe la presunta maggiorazione di costo derivante dalla capitalizzazione periodica propria del piano di ammortamento alla francese non pattuita in contratto. Rilevava che il piano l'ammortamento alla francese è assolutamente valido in quanto non determina in alcun modo la violazione delle disposizioni dettate in punto di anatocismo;
rilevava altresì che il taeg/ isc non è un tasso propriamente detto ma un mero indicatore sintetico di costo complessivo del contratto sicché per la funzione di carattere prettamente informativo non rappresenta un requisito tassativo del regolamento negoziale e l'eventuale sua erroneità non determina l'applicazione dell'articolo 117 comma 7 tub. Con riferimento agli interessi applicati rilevava che non sussisteva prova in ordine all'applicazione di interessi anatocistici e che per quanto riguarda l'usura che la contestazione era del tutto infondata essendosi parte opponente limitata ad apodittiche affermazioni pagina 4 di 7 senza nulla provare con riferimento al superamento del tasso soglia;
rilevava che controparte utilizza erroneamente per l'individuazione del tasso soglia la categoria di riferimento “ crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche” anziché la categoria “ crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari “; che con riferimento a tale categoria di crediti il tasso soglia determinato sulla base del tegm così come indicato nel decreto ministeriale 24/06/2009 era pari al 16,095 % e pertanto che non si è verificato alcun superamento del tasso soglia;
rilevava altresì l'inammissibilità del disconoscimento della sottoscrizione di atteso Parte_2 che l'opposta era in possesso di tutti i documenti strettamente personali dello stesso;
rilevava altresì l'infondatezza della dedotta illegittimità della segnalazione presso la centrale rischi;
chiedeva pertanto la conferma del decreto.
Il giudice dato atto del disconoscimento della sottoscrizione da parte di concedeva la Parte_2 provvisoria esecutività del decreto nei soli confronti di;
assegnati termini di cui all'art. Parte_1 183 VI comma c.p.c. espletata ctu grafologica sulle sottoscrizioni apposte sul finanziamento da Parte_2
la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 1.4.2025 e assunta
[...] in decisione alla medesima udienza con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è fondata con riferimento alla posizione del solo atteso che la Parte_2 consulenza calligrafica esperita in corso di causa ha accertato che le sottoscrizioni che figurano nell'originale del contratto di finanziamento non possono ritenersi apposte da quale Parte_2 obbligato e non sono autentiche. Si ritiene infatti di condividere integralmente il giudizio formulato dal CTU e congruamente motivato, atteso che sulla base delle ispezioni anche al microscopio digitale delle sottoscrizioni, esaminati autonomamente i campioni comparativi delle firme in verifica ed effettuati i relativi confronti, ha rilevato diverse differenze di natura grafo dinamica e morfoideativa tra i due contrapposti panorami che portano a riferire che le tre sottoscrizioni in verifica sono apocrife, non riferibili quindi alla mano di Parte_2
Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato nei suoi confronti.
Ciò premesso l'opposizione proposta da è infondata e deve essere rigettata. Parte_1
Infondata è l'eccezione di carenza di titolarità del credito in capo alla società ricorrente atteso che i documenti prodotti sia in fase monitoria che in questa fase di cognizione costituiscono idonea prova del credito derivante dall'inadempimento da parte di del finanziamento stipulato. CP_5 L'opposta ha prodotto: il contratto di finanziamento azionato n.890002246851 sottoscritto dall'opponente sub doc. 3 fascicolo monitorio;
la dichiarazione proveniente da SA AN di avvenuta cessione del credito azionato, doc. 5 monitorio che attesta che il credito vantato nei confronti dell'opponente è ricompreso nella cessione de qua;
la comunicazione di avvenuta cessione del predetto credito e di messa in mora inviata agli opponenti doc. 6 fascicolo monitorio;
a seguito delle eccezioni svolte dagli opponenti l'opposta altresì depositato l'estratto della Gazzetta Ufficiale parte seconda n. 137 del 21. 11.2020 contenente “ l'avviso di gestione di crediti pro soluto in blocco ai sensi dell'articolo 58 decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 93come successivamente modificato e integrato” doc. 10 nonché il contratto di cessione pro soluto dell'11.11.2020 intervenuto tra SA AN e a seguito del cambio di denominazione doc. 12 e l'estratto dell'elenco Controparte_4 dei crediti ceduti da cui emerge l'inclusione del credito oggetto di causa nell'ambito della cessione in esame . Infondata anche l'eccezione formulata dall'opponente relativa all'idoneità probatoria del corredo documentale prodotto a sostegno della pretesa creditoria. Sul punto è sufficiente evidenziare che costituiscono idonea prova del credito il contratto di finanziamento in data 27.8.2009 che Pt_1
non nega di aver sottoscritto prodotto con il ricorso monitorio, con riferimento alla prova
[...]
pagina 5 di 7 dell'erogazione del finanziamento si rileva che l'infondatezza della contestazione emerge dall'estratto conto ex art. 50 Tub prodotto sub doc. 7 che, oltre a dare conto del credito sussistente a quelle data per capitale ed interessi evidenzia i pagamenti eseguiti dagli opponenti delle rate in scadenza dal 5 settembre 2009 al 05/12/2012circostanza idonea a provare in via presuntiva l'avvenuta erogazione del finanziamento.
Infondata anche la contestazione dell'opponente secondo cui nel caso di specie sarebbe stato applicato un TAEG superiore a quello contrattualmente pattuito, il quale non contemplerebbe la maggiorazione di costo derivante dalla capitalizzazione periodica propria del piano di ammortamento alla francese, non pattuita in contratto.
Sul punto si rileva che come da ultimo chiarito dalla Suprema Corte il piano di ammortamento “alla francese” è assolutamente valido in quanto non determina in alcun modo la violazione delle disposizioni dettate in punto di anatocismo né di trasparenza bancaria. Le Sezioni Unite del Supremo Collegio n. 15130/24 hanno affermato che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Ed ancora “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (v. Cass. n. 7382/25).
Ritiene, infine, il Tribunale che sia infondata l'eccezione relativa all'ipotizzato occulto illegittimo anatocismo nell'ammortamento alla francese che caratterizza il piano di rimborso del finanziamento de quo; occorre, invero, considerare che il predetto piano di ammortamento è caratterizzato da rate di rimborso costanti nel tempo comprensive di un quota di capitale e di una quota di interessi corrispettivi, che di per sé non comporta l'applicazione dell'anatocismo, in quanto gli interessi vengono calcolati solo sul capitale residuo, ancora da restituire, e non già sugli interessi prodotti (si tratta dunque di interessi semplici e non già di interessi composti) . Il profilo decisivo è dunque che, anche nel mutuo alla francese, gli interessi delle singole rate di ammortamento siano calcolati solo sul capitale residuo e ciò esclude ogni anatocismo ( Cass . n. 27823/23)
Infondata anche la difesa dell'opponente relativa al superamento del “tasso soglia”.
Premesso che è onere di chi eccepisce in giudizio l'applicazione del tasso usurario, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. “soglia” (cfr., Cass. SS. UU.,
pagina 6 di 7 29/04/2009, n. 9941) si rileva che nel caso di specie l'opponente utilizza per l'individuazione del tasso soglia, la categoria di riferimento “CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE”, rilevando che nel trimestre 1.7.2009- 30.9.2009 in cui è stato stipulato il contratto il tasso soglia di riferimento è pari al 14,295% mentre il tasso effettivo applicato al contratto è pari al 14,50%.
Sul punto si rileva, in accordo con le allegazioni dell'opposta, che la categoria di riferimento per il contratto in esame è quella “CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI” avendo gli opponenti hanno stipulato il contratto con l'intermediario Neos Finance S.p.A.. Ne consegue che, secondo le allegazioni dell'opposta non contestate dall'opponente , che il “Tasso Soglia” determinato sulla base del TEGM, rilevato per la categoria “CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI” (periodo di riferimento: 01/07/2009 – 30/09/2009), così come indicato nel D.M. del 24/06/2009, era pari al 16,095%. e pertanto, considerato il TAEG indicato pari al 14,50 non si è verificato alcun superamento del tasso soglia.
Alla luce di quanto esposto deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 21.161 emesso dal Tribunale di Milano il 18 novembre 2021 e pubblicato il 9.12.21 nei confronti di e confermato Parte_2 e dichiarato definitivamente esecutivo nei soli confronti di . Parte_1
In forza del principio della soccombenza parte opposta è tenuta a rifondere a le spese Parte_2 di lite liquidate in € 4.400,00 da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario e Pt_1
è tenuta a sopportare nella stessa misura quelle sostenute dall'opposta;
[...]
Dispone la restituzione all'opposta del documento depositato in cancelleria
Pone le spese di ctu definitivamente a carico dell'opposta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza o eccezione disattesa: revoca il decreto ingiuntivo n. 21.161 emesso dal Tribunale di Milano il 18 novembre 2021 e pubblicato il 9.12.21 nei confronti di e conferma e dichiara definitivamente Parte_2 esecutivo il decreto n. 21.161 emesso dal Tribunale di Milano il 18 novembre 2021 e pubblicato il 9.12.21 nei soli confronti di . Parte_1
Condanna parte opposta a rifondere a le spese di lite liquidate in € 4.400,00 oltre Parte_2 spese generali, oneri e accessori da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario;
condanna a rifondere a parte opposta le spese di lite liquidate liquidate in € 4.400,00 Parte_1 oltre spese generali, oneri e accessori a favore di parte opposta;
pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte opposta;
dispone la restituzione a parte opposta della documentazione custodita in cassaforte della cancelleria
Milano, 21 luglio 2025
La Giudice
dott.ssa Rossella Filippi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3552/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. LONGONI ERIKA Parte_2 C.F._2 e , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LONGONI ERIKA
ATTORI OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESENTI MARCO e Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA CORREGGIO, 43 20149 MILANO presso il difensore avv. PESENTI MARCO
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
DEGLI ATTORI OPPONENTI E Parte_3 Parte_1
pagina 1 di 7 in via preliminare:
- Previa ogni opportuna declaratoria di legge e del caso
- dichiarare inefficace/nullo il decreto ingiuntivo n. 21161 del 9.12.2021, emesso dal
Tribunale Ordinario di Milano, nei confronti del sig. , non essendo a Parte_2 izioni apposte sul contratto di finanziamento personale, come risulta dalla CTU riversata in atti;
in via principale:
- previa ogni opportuna declaratoria di legge e del caso;
- Ritenere e dichiarare ogni azione, domanda, eccezione e difesa di parte convenuta opposta inammissibile, irrituale, improcedibile, decaduta e/o prescritta, nonché rigettarle integralmente
- revocare il decreto ingiuntivo n. 21161 del 9.12.2021 emesso dal Tribunale Ordinario di Milano, per nsussistenza di qualsivoglia debito dei sig.ri e nei confronti della convenuta opposta;
Parte_1 Parte_2
- Il tutto secondo anche diversa e più opportuna pronuncia e/o qualificazione giuridica del caso. in via subordinata:
- accertare e dichiarare superiore diverso da quello indicato in contratto, con conseguente ricalcolo secondo
TUB comma 7, verificando altresì il superamento del tasso soglia usura con conseguente applicazione della norma sanzionatoria ex art. 1815 c.c.;
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle assorbenti ficazione delle somme operate le dovute compensazioni, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
In via istruttoria:
- con vittoria di spese, anche di CTU, nonché di competenze e spese legali di causa,
ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre 4% C.P.A. ex art. 11 D.M. 576/1980 come per CP_2 legge da liquidarsi in favore della sottoscritta procuratrice anticipataria ex art. 93 c.p.c.
CONCLUSIONI per parte opposta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.; pagina 2 di 7 - concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010.
Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque le parti opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di
[...] dell'importo di Euro 43.675,32, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso Controparte_1 contrattualmente stabilito, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In via ulteriormente subordinata:
- nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare gli opponenti, in solido tra loro al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma ancora dovuta in linea capitale, al netto delle rate già pagate, oltre interessi al tasso di cui all'art. 117, comma 7, T.U.B.
In via istruttoria: - con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei termini di cui all'art. 183, co. VI, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, ci si oppone alla richiesta avversaria di CTU contabile, in quanto inammissibile per le ragioni esposte in narrativa. Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014. Si chiede sin d'ora l'acquisizione del fascicolo della procedura monitoria, la quale si è svolta nelle forme del 'processo civile telematico'.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione e proponevano opposizione Parte_1 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 21.161 emesso dal Tribunale di Milano il 18 novembre 2021 e pubblicato il 9.12.21 con il quale veniva loro ingiunto di pagare in favore di Controparte_1
l'importo di euro 43.675,32 oltre interessi e spese. Rilevavano che il credito asseritamente vantato dalla ricorrente trae origine dal saldo debitore del contratto di finanziamento personale per 43.675,32 a fronte del quale in sede monitoria si è limitato a produrre esclusivamente Controparte_1 l'estratto conto ex articolo 50 tub e una comunicazione di SA AN omettendo tuttavia di depositare la contabile di erogazione del credito cui conseguiva l'insussistenza del credito stesso;
eccepivano altresì la carenza di legittimazione ad agire della cessionaria Controparte_1 avendo la stessa omesso di produrre copia della Gazzetta Ufficiale parte seconda n. 137 del 21/11/2020 con la specifica indicazione del credito ceduto ed il contratto di cessione specifico dei crediti pecuniari di SA AN e soprattutto il documento di identificazione dei crediti ceduti;
eccepivano inoltre che dalla lettura del contratto di finanziamento e dal documento di sintesi e dall'estratto conto certificato conforme ex art. 50 tube si rilevava un TAEG applicato superiore a quello realmente convenuto che di fatto non tiene conto delle spese ulteriori che per contro devono essere ricomprese nel pagina 3 di 7 Con taeg trattandosi di spese che il contraente deve obbligatoriamente sostenere;
che il indicato in contratto ha valore informativo parziale perché non contempla la maggiorazione di costo che deriva dalla capitalizzazione periodica propria del piano alla francese. Ne conseguiva che gli interessi debitori devono essere ricalcolati applicando il tasso di cui all'art. 117 TUB settimo comma senza capitalizzazione periodica;
rilevavano altresì che il rapporto di finanziamento é affetto da usura originaria atteso che per la categoria di riferimento oggetto dell'odierno giudizio “credito personali altri finanziamenti per le famiglie effettuati dalle banche fino al 31 Dicembre 2009” nel trimestre 01/07/2009- 30 settembre 2009 il tasso soglia di riferimento è pari al 14,295% mentre il tasso effettivo applicato nel contratto del quo è pari a 14,50% ne conseguiva ai sensi dell'articolo 1815 comma II come riformulato dall'art. 4 legge n. 108/96 la nullità degli interessi usurari;
eccepiva altresì la violazione della normativa di cui alla delibera CICR 09/02/2000 anche con riferimento all'anatocismo atteso che il contratto di finanziamento non prevede alcuna forma di reciprocità e comunque non indica quali sarebbero i vantaggi in termini di interessi capitalizzati per il cliente. Parte_2 disconosceva altresì formalmente ai sensi per gli effetti dell'art. 214 c.p.c. le sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento del 27/08/2009 in quanto false, apocrife e comunque non autentiche. Rilevavano che a seguito della lettera inviata dalla cessionaria in data Controparte_1 23/12/2020 effettuate le opportune verifiche hanno constatato che il loro nominativo era stato segnalato alla centrale rischi in relazione al passaggio a sofferenza senza che gli odierni opponenti avessero avuto alcuna comunicazione né evidentemente alcun preavviso;
si riservavano pertanto in altro specifico giudizio di chiedere la cancellazione del loro nominativo nella categoria sofferenza presso la centrale rischi;
concludevano, pertanto, chiedendo la revoca del decreto. Si costituiva
[...] rilevando con riferimento alla legittimazione attiva della ricorrente che con il ricorso Controparte_1 era stato prodotto il contratto di finanziamento azionato, la dichiarazione proveniente da SA AN di avvenuta cessione del credito, la comunicazione di avvenuta cessione del credito;
in ogni caso provvedeva a produrre, a fronte dell'eccezione di controparte, l'estratto della Gazzetta Ufficiale parte seconda numero 137 del 21.11.20 contenente l'avviso di cessione di crediti pro soluto in blocco ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 385 dell'1.9.93 come successivamente modificato e il contratto di cessione prosoluto dell'11. 11. 2020 intervenuto tra SA AN e a seguito di cambio di Controparte_4 denominazione nonché l'estratto dell'elenco dei crediti ceduti. Evidenziava l'avvenuta iscrizione della cessione de qua presso il registro delle imprese competente. Con riferimento all'eccezione relativa alla mancata prova del credito azionato rilevava che nella fase precedente del giudizio ha prodotto il contratto di finanziamento nonché la prova di erogazione del finanziamento e l'estratto conto analitico del rapporto certificato ai sensi dell'art. 50 tub nonché la documentazione comprovante l'avvenuta cessione del credito azionato;
rilevava altresì la pretestuosità della contestazione in ordine all'avvenuta erogazione del credito atteso che il contratto azionato risulta parzialmente eseguito dagli opponenti i quali hanno provveduto al pagamento delle rate in scadenza dal 5 settembre 2009 al 5 dicembre 2012. Rilevava anche l'infondatezza della contestazione secondo cui sarebbe stato applicato un taeg superiore a quello contrattualmente pattuito il quale non contemplerebbe la presunta maggiorazione di costo derivante dalla capitalizzazione periodica propria del piano di ammortamento alla francese non pattuita in contratto. Rilevava che il piano l'ammortamento alla francese è assolutamente valido in quanto non determina in alcun modo la violazione delle disposizioni dettate in punto di anatocismo;
rilevava altresì che il taeg/ isc non è un tasso propriamente detto ma un mero indicatore sintetico di costo complessivo del contratto sicché per la funzione di carattere prettamente informativo non rappresenta un requisito tassativo del regolamento negoziale e l'eventuale sua erroneità non determina l'applicazione dell'articolo 117 comma 7 tub. Con riferimento agli interessi applicati rilevava che non sussisteva prova in ordine all'applicazione di interessi anatocistici e che per quanto riguarda l'usura che la contestazione era del tutto infondata essendosi parte opponente limitata ad apodittiche affermazioni pagina 4 di 7 senza nulla provare con riferimento al superamento del tasso soglia;
rilevava che controparte utilizza erroneamente per l'individuazione del tasso soglia la categoria di riferimento “ crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche” anziché la categoria “ crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari “; che con riferimento a tale categoria di crediti il tasso soglia determinato sulla base del tegm così come indicato nel decreto ministeriale 24/06/2009 era pari al 16,095 % e pertanto che non si è verificato alcun superamento del tasso soglia;
rilevava altresì l'inammissibilità del disconoscimento della sottoscrizione di atteso Parte_2 che l'opposta era in possesso di tutti i documenti strettamente personali dello stesso;
rilevava altresì l'infondatezza della dedotta illegittimità della segnalazione presso la centrale rischi;
chiedeva pertanto la conferma del decreto.
Il giudice dato atto del disconoscimento della sottoscrizione da parte di concedeva la Parte_2 provvisoria esecutività del decreto nei soli confronti di;
assegnati termini di cui all'art. Parte_1 183 VI comma c.p.c. espletata ctu grafologica sulle sottoscrizioni apposte sul finanziamento da Parte_2
la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 1.4.2025 e assunta
[...] in decisione alla medesima udienza con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è fondata con riferimento alla posizione del solo atteso che la Parte_2 consulenza calligrafica esperita in corso di causa ha accertato che le sottoscrizioni che figurano nell'originale del contratto di finanziamento non possono ritenersi apposte da quale Parte_2 obbligato e non sono autentiche. Si ritiene infatti di condividere integralmente il giudizio formulato dal CTU e congruamente motivato, atteso che sulla base delle ispezioni anche al microscopio digitale delle sottoscrizioni, esaminati autonomamente i campioni comparativi delle firme in verifica ed effettuati i relativi confronti, ha rilevato diverse differenze di natura grafo dinamica e morfoideativa tra i due contrapposti panorami che portano a riferire che le tre sottoscrizioni in verifica sono apocrife, non riferibili quindi alla mano di Parte_2
Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato nei suoi confronti.
Ciò premesso l'opposizione proposta da è infondata e deve essere rigettata. Parte_1
Infondata è l'eccezione di carenza di titolarità del credito in capo alla società ricorrente atteso che i documenti prodotti sia in fase monitoria che in questa fase di cognizione costituiscono idonea prova del credito derivante dall'inadempimento da parte di del finanziamento stipulato. CP_5 L'opposta ha prodotto: il contratto di finanziamento azionato n.890002246851 sottoscritto dall'opponente sub doc. 3 fascicolo monitorio;
la dichiarazione proveniente da SA AN di avvenuta cessione del credito azionato, doc. 5 monitorio che attesta che il credito vantato nei confronti dell'opponente è ricompreso nella cessione de qua;
la comunicazione di avvenuta cessione del predetto credito e di messa in mora inviata agli opponenti doc. 6 fascicolo monitorio;
a seguito delle eccezioni svolte dagli opponenti l'opposta altresì depositato l'estratto della Gazzetta Ufficiale parte seconda n. 137 del 21. 11.2020 contenente “ l'avviso di gestione di crediti pro soluto in blocco ai sensi dell'articolo 58 decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 93come successivamente modificato e integrato” doc. 10 nonché il contratto di cessione pro soluto dell'11.11.2020 intervenuto tra SA AN e a seguito del cambio di denominazione doc. 12 e l'estratto dell'elenco Controparte_4 dei crediti ceduti da cui emerge l'inclusione del credito oggetto di causa nell'ambito della cessione in esame . Infondata anche l'eccezione formulata dall'opponente relativa all'idoneità probatoria del corredo documentale prodotto a sostegno della pretesa creditoria. Sul punto è sufficiente evidenziare che costituiscono idonea prova del credito il contratto di finanziamento in data 27.8.2009 che Pt_1
non nega di aver sottoscritto prodotto con il ricorso monitorio, con riferimento alla prova
[...]
pagina 5 di 7 dell'erogazione del finanziamento si rileva che l'infondatezza della contestazione emerge dall'estratto conto ex art. 50 Tub prodotto sub doc. 7 che, oltre a dare conto del credito sussistente a quelle data per capitale ed interessi evidenzia i pagamenti eseguiti dagli opponenti delle rate in scadenza dal 5 settembre 2009 al 05/12/2012circostanza idonea a provare in via presuntiva l'avvenuta erogazione del finanziamento.
Infondata anche la contestazione dell'opponente secondo cui nel caso di specie sarebbe stato applicato un TAEG superiore a quello contrattualmente pattuito, il quale non contemplerebbe la maggiorazione di costo derivante dalla capitalizzazione periodica propria del piano di ammortamento alla francese, non pattuita in contratto.
Sul punto si rileva che come da ultimo chiarito dalla Suprema Corte il piano di ammortamento “alla francese” è assolutamente valido in quanto non determina in alcun modo la violazione delle disposizioni dettate in punto di anatocismo né di trasparenza bancaria. Le Sezioni Unite del Supremo Collegio n. 15130/24 hanno affermato che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Ed ancora “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (v. Cass. n. 7382/25).
Ritiene, infine, il Tribunale che sia infondata l'eccezione relativa all'ipotizzato occulto illegittimo anatocismo nell'ammortamento alla francese che caratterizza il piano di rimborso del finanziamento de quo; occorre, invero, considerare che il predetto piano di ammortamento è caratterizzato da rate di rimborso costanti nel tempo comprensive di un quota di capitale e di una quota di interessi corrispettivi, che di per sé non comporta l'applicazione dell'anatocismo, in quanto gli interessi vengono calcolati solo sul capitale residuo, ancora da restituire, e non già sugli interessi prodotti (si tratta dunque di interessi semplici e non già di interessi composti) . Il profilo decisivo è dunque che, anche nel mutuo alla francese, gli interessi delle singole rate di ammortamento siano calcolati solo sul capitale residuo e ciò esclude ogni anatocismo ( Cass . n. 27823/23)
Infondata anche la difesa dell'opponente relativa al superamento del “tasso soglia”.
Premesso che è onere di chi eccepisce in giudizio l'applicazione del tasso usurario, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. “soglia” (cfr., Cass. SS. UU.,
pagina 6 di 7 29/04/2009, n. 9941) si rileva che nel caso di specie l'opponente utilizza per l'individuazione del tasso soglia, la categoria di riferimento “CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE”, rilevando che nel trimestre 1.7.2009- 30.9.2009 in cui è stato stipulato il contratto il tasso soglia di riferimento è pari al 14,295% mentre il tasso effettivo applicato al contratto è pari al 14,50%.
Sul punto si rileva, in accordo con le allegazioni dell'opposta, che la categoria di riferimento per il contratto in esame è quella “CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI” avendo gli opponenti hanno stipulato il contratto con l'intermediario Neos Finance S.p.A.. Ne consegue che, secondo le allegazioni dell'opposta non contestate dall'opponente , che il “Tasso Soglia” determinato sulla base del TEGM, rilevato per la categoria “CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI” (periodo di riferimento: 01/07/2009 – 30/09/2009), così come indicato nel D.M. del 24/06/2009, era pari al 16,095%. e pertanto, considerato il TAEG indicato pari al 14,50 non si è verificato alcun superamento del tasso soglia.
Alla luce di quanto esposto deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 21.161 emesso dal Tribunale di Milano il 18 novembre 2021 e pubblicato il 9.12.21 nei confronti di e confermato Parte_2 e dichiarato definitivamente esecutivo nei soli confronti di . Parte_1
In forza del principio della soccombenza parte opposta è tenuta a rifondere a le spese Parte_2 di lite liquidate in € 4.400,00 da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario e Pt_1
è tenuta a sopportare nella stessa misura quelle sostenute dall'opposta;
[...]
Dispone la restituzione all'opposta del documento depositato in cancelleria
Pone le spese di ctu definitivamente a carico dell'opposta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza o eccezione disattesa: revoca il decreto ingiuntivo n. 21.161 emesso dal Tribunale di Milano il 18 novembre 2021 e pubblicato il 9.12.21 nei confronti di e conferma e dichiara definitivamente Parte_2 esecutivo il decreto n. 21.161 emesso dal Tribunale di Milano il 18 novembre 2021 e pubblicato il 9.12.21 nei soli confronti di . Parte_1
Condanna parte opposta a rifondere a le spese di lite liquidate in € 4.400,00 oltre Parte_2 spese generali, oneri e accessori da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario;
condanna a rifondere a parte opposta le spese di lite liquidate liquidate in € 4.400,00 Parte_1 oltre spese generali, oneri e accessori a favore di parte opposta;
pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte opposta;
dispone la restituzione a parte opposta della documentazione custodita in cassaforte della cancelleria
Milano, 21 luglio 2025
La Giudice
dott.ssa Rossella Filippi
pagina 7 di 7