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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/10/2025, n. 4107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4107 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZ. LAVORO
Il Tribunale di Napoli Nord –sezione lavoro e previdenza- in persona del giudice, dr.ssa Ida Ponticelli, all'udienza del 28.10.2025 all'esito della camera di consiglio, ha emesso –dandone lettura in udienza- la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1669/2025 RG cui è riunito il fascicolo n. 8282/2024 ATP
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Lipardi con il quale è elettivamente domiciliata Parte_1
come in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato CP_1
come in atti, dall'Avvocatura dell' CP_2
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.2.2025 l'epigrafata parte ricorrente, avendo contestato le risultanze probatorie indicate dal consulente tecnico d'ufficio, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 445 bis cpc, comma VI, proponeva opposizione, chiedendo a questo giudice di accertare i presupposti sanitari per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile. CP_
Si costituiva l' e deduceva in particolare la mancanza di specificità delle contestazioni contenute nell'atto di opposizione, chiedendo pertanto, dichiararsi la inammissibilità del ricorso o –nel merito- rigettarsi lo stesso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, veniva ammessa una nuova CTU, ma il consulente nominato restituiva gli atti attestando che la ricorrente non si era presentata a visita.
All'odierna udienza, presente il solo procuratore di parte ricorrente, la controversia viene oggi discussa e indi decisa, mediante lettura della presente sentenza in udienza ex art. 429 c.p.c.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Ed invero, con nota del 27.6.2025, il ctu nominato ha restituito gli atti rappresentando che la perizianda, benché invitata presso il CUOP per dar corso alle operazioni peritali per il giorno 26.6.2025, non si era presentato a visita.
L'ordinanza di conferimento incarico al ctu prevede quanto segue: “Si procederà alla fissazione di un secondo accesso solo in caso di assenza giustificata documentalmente su istanza tempestiva del C.T.U. ovvero della parte.
A tal proposito, l'istanza di ulteriore accesso può essere depositata:
a) dal C.T.U., subito dopo la visita deserta e contestualmente alla nota di accompagnamento, solo ove l'assenza sia stata giustificata e allegando a tale istanza il documento giustificativo trasmessogli dal periziando ovvero dal suo difensore;
b) dal difensore del periziando con apposita istanza, cui allegare il documento giustificativo, entro il termine di 15 gg dalla data dell'accesso peritale, e fermo comunque l'obbligo del C.T.U. di segnalare immediatamente la visita deserta e di restituzione degli atti all'Ufficio con il deposito della nota di accompagnamento.
A tal proposito, si avvertono le parti che il decorso del termine di 15 gg dalla visita deserta senza la presentazione di istanze di secondo accesso ovvero di istanze non documentalmente giustificate sarà valutato ai fini della carenza di interesse ad agire del periziando alla prosecuzione del giudizio”.
Nel caso di specie parte ricorrente, assente alla visita fissata per il giorno 26.6.2025, ha depositato documentazione attestante il proprio impedimento a comparire alla visita solo in data 17.9.2025, palesemente violando il termine di 15 gg di cui all'ordinanza di conferimento incarico.
Né possono accogliersi le difese svolte a verbale di udienza dal procuratore di parte opponente, avendo sia il ctu nominato sia la cancelleria di questo giudice operato in ossequio a quanto previsto nell'ordinanza di conferimento incarico e nel relativo protocollo, atti che non prevedono alcun obbligo di comunicazione alle parti dell'avvenuta restituzione degli atti.
Del resto, il lasso temporale intercorso tra la visita deserta (26.6.2025) e il deposito della documentazione giustificativa dell'assenza (17.9.2025) è tale da superare la diligenza minima richiesta alle parti e non consente di ritenere pertanto l'errore scusabile.
Tanto premesso, considerato che il periziando non si è presentato a visita, deve osservarsi che, conformemente al consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr, per tutte, sent. Cass n. 11688 del
19 novembre 1998), per l'accertamento della sussistenza dei requisiti condizionanti l'attribuzione delle provvidenze assistenziali previste dalla legge, è necessario che l'interessato, al fine di un adeguato soddisfacimento dell'onere probatorio a suo carico, non soltanto produca una documentazione rilevante, ma offra la piena collaborazione con gli specialisti medico-legali ai fini di una diagnosi completa, rendendosi disponibile alla visita e a tutte le indagini specialistiche opportune richieste dal consulente nominato dal Tribunale.
Ne consegue il rigetto della domanda per mancanza di prova della sussistenza del requisita sanitario.
Nulla sulle spese attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. cpc
CP_
Le spese di CTU del giudizio di atp restano definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) nulla per le spese di lite;
CP_
3) condanna l' al pagamento delle spese di CTU del giudizio di atp come da separato decreto di liquidazione adottato in corso di causa.
Aversa, 28.10.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Ida Ponticelli)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZ. LAVORO
Il Tribunale di Napoli Nord –sezione lavoro e previdenza- in persona del giudice, dr.ssa Ida Ponticelli, all'udienza del 28.10.2025 all'esito della camera di consiglio, ha emesso –dandone lettura in udienza- la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1669/2025 RG cui è riunito il fascicolo n. 8282/2024 ATP
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Lipardi con il quale è elettivamente domiciliata Parte_1
come in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato CP_1
come in atti, dall'Avvocatura dell' CP_2
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.2.2025 l'epigrafata parte ricorrente, avendo contestato le risultanze probatorie indicate dal consulente tecnico d'ufficio, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 445 bis cpc, comma VI, proponeva opposizione, chiedendo a questo giudice di accertare i presupposti sanitari per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile. CP_
Si costituiva l' e deduceva in particolare la mancanza di specificità delle contestazioni contenute nell'atto di opposizione, chiedendo pertanto, dichiararsi la inammissibilità del ricorso o –nel merito- rigettarsi lo stesso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, veniva ammessa una nuova CTU, ma il consulente nominato restituiva gli atti attestando che la ricorrente non si era presentata a visita.
All'odierna udienza, presente il solo procuratore di parte ricorrente, la controversia viene oggi discussa e indi decisa, mediante lettura della presente sentenza in udienza ex art. 429 c.p.c.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Ed invero, con nota del 27.6.2025, il ctu nominato ha restituito gli atti rappresentando che la perizianda, benché invitata presso il CUOP per dar corso alle operazioni peritali per il giorno 26.6.2025, non si era presentato a visita.
L'ordinanza di conferimento incarico al ctu prevede quanto segue: “Si procederà alla fissazione di un secondo accesso solo in caso di assenza giustificata documentalmente su istanza tempestiva del C.T.U. ovvero della parte.
A tal proposito, l'istanza di ulteriore accesso può essere depositata:
a) dal C.T.U., subito dopo la visita deserta e contestualmente alla nota di accompagnamento, solo ove l'assenza sia stata giustificata e allegando a tale istanza il documento giustificativo trasmessogli dal periziando ovvero dal suo difensore;
b) dal difensore del periziando con apposita istanza, cui allegare il documento giustificativo, entro il termine di 15 gg dalla data dell'accesso peritale, e fermo comunque l'obbligo del C.T.U. di segnalare immediatamente la visita deserta e di restituzione degli atti all'Ufficio con il deposito della nota di accompagnamento.
A tal proposito, si avvertono le parti che il decorso del termine di 15 gg dalla visita deserta senza la presentazione di istanze di secondo accesso ovvero di istanze non documentalmente giustificate sarà valutato ai fini della carenza di interesse ad agire del periziando alla prosecuzione del giudizio”.
Nel caso di specie parte ricorrente, assente alla visita fissata per il giorno 26.6.2025, ha depositato documentazione attestante il proprio impedimento a comparire alla visita solo in data 17.9.2025, palesemente violando il termine di 15 gg di cui all'ordinanza di conferimento incarico.
Né possono accogliersi le difese svolte a verbale di udienza dal procuratore di parte opponente, avendo sia il ctu nominato sia la cancelleria di questo giudice operato in ossequio a quanto previsto nell'ordinanza di conferimento incarico e nel relativo protocollo, atti che non prevedono alcun obbligo di comunicazione alle parti dell'avvenuta restituzione degli atti.
Del resto, il lasso temporale intercorso tra la visita deserta (26.6.2025) e il deposito della documentazione giustificativa dell'assenza (17.9.2025) è tale da superare la diligenza minima richiesta alle parti e non consente di ritenere pertanto l'errore scusabile.
Tanto premesso, considerato che il periziando non si è presentato a visita, deve osservarsi che, conformemente al consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr, per tutte, sent. Cass n. 11688 del
19 novembre 1998), per l'accertamento della sussistenza dei requisiti condizionanti l'attribuzione delle provvidenze assistenziali previste dalla legge, è necessario che l'interessato, al fine di un adeguato soddisfacimento dell'onere probatorio a suo carico, non soltanto produca una documentazione rilevante, ma offra la piena collaborazione con gli specialisti medico-legali ai fini di una diagnosi completa, rendendosi disponibile alla visita e a tutte le indagini specialistiche opportune richieste dal consulente nominato dal Tribunale.
Ne consegue il rigetto della domanda per mancanza di prova della sussistenza del requisita sanitario.
Nulla sulle spese attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. cpc
CP_
Le spese di CTU del giudizio di atp restano definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) nulla per le spese di lite;
CP_
3) condanna l' al pagamento delle spese di CTU del giudizio di atp come da separato decreto di liquidazione adottato in corso di causa.
Aversa, 28.10.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Ida Ponticelli)