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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/07/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 18/07/2025 , ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 6158 /2024 la seguente
S E N T E N Z A
tra
, C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata/o e difesa/o dall'avv. MASUCCI CONSOLATO ed elettivamente domiciliata/o presso il suo studio in Reggio Calabria, Via Aschenez, 1/I. ; Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Calabria, viale Calabria n.82, presso la Sede dell'Avvocatura CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. TRIOLO ETTORE , giusta procura in
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATPO num. R.G. 1220/2024 art. 445 bis 6° comma c.p.c. -
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La signora in data 26/01/2024 ha presentato domanda Parte_2
per ottenere il riconoscimento del diritto l'accertamento dell'invalidità civile per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 1971. La domanda non veniva accolta in quanto la competente commissione medica non ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta, riconoscendo la parte ricorrente invalida nella misura del 46%.
Quindi, parte ricorrente ha proposto davanti al Tribunale di Reggio Calabria giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.; all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio ha ritenuto che non sussistessero i requisiti medico legali per il riconoscimento della domanda, riconoscendo una invalidità nella misura del 67%.
Concessi i termini per proporre contestazione, veniva presentato atto di dissenso e quindi nei termini dell'art. 445 bis c.p.c. veniva proposto dalla ricorrente, ricorso innanzi all'intestato Tribunale, con il quale contestava la CTU depositata nel corso dell'ATPO. Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico-legale e l'accertamento del diritto alle prestazioni richieste.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' resistendo al CP_1
ricorso e chiedendone il rigetto.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Sia il dissenso che i termini per l'iscrizione del merito sono stati rispettati, per cui ogni eccezione a riguardo è priva di fondamento.
Sulla scorta delle deduzioni formulate dalla ricorrente, che a sostegno del gravame ha allegato l'aggravamento delle condizioni sanitarie è stato disposto un supplemento istruttorio da parte del CTU che aveva conosciuto il procedimento in fase di ATPO. L'art. 13 legge 30 marzo 1971 n. 118 prevede che sia concesso un assegno mensile a coloro nei confronti dei quali sia accertata una riduzione della capacità lavorativa del 74% (v. art. 9 del d. lgs. 23 novembre 1988 n. 509). La prestazione può essere concessa agli invalidi di età compresa tra i 18 e i 65 anni (art. 8 d. lgs.
23 novembre 1988 n. 509) e che non percepiscano un reddito superiore ai limiti fissati dalla legge ed annualmente rivalutati.
Sulla base di tali considerazioni il CTU dopo aver sottoposto la ricorrente a visita medico legale, e nell'esaminare la documentazione medica in atti, depositava l' elaborato peritale nel quale affermava che “la paziente è da ritenersi invalida in quanto affetta da: ”Poliartrosi diffusa a marcato impegno funzionale, ipoacusia, sindrome disventilatoria e sindrome depressiva” ed
“invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa (art. 2 L.118/71 ed Art. 9 dl 509/88) con percentuale del 74%.Si individua quale data di decorrenza - per gli eventuali benefici di legge - con la data della vista
Ortopedica (24/10/2024)”.
Pertanto, la documentazione prodotta e la consulenza tecnica espletata hanno consentito di ravvisare la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere il beneficio richiesto. Tali conclusioni non sono state contestate dalle parti.
Le argomentazioni del CTU, che qui si intendono integralmente riportate, appaiono condivisibili in quanto conformi alle norme di scienza ed esperienza medica, immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e formulate nel rispetto della normativa vigente.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6 c.p.c., con riconoscimento in favore della parte ricorrente della sussistenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere il beneficio diritto a percepire l'assegno d'invalidità civile ex art. 13 L. n. 118/1971 dal 24.10.2024.
L'accoglimento parziale della domanda, con riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa comporta la compensazione per intero delle spese di lite , sia della fase di ATPO che della fase di opposizione. Le spese di consulenza vengono invece poste a carico dell' , liquidate con CP_1
separato provvedimento.
P.Q.M.
Il G.O.T. dr.ssa Paola Gargano, in funzione di Giudice del lavoro , definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
• Riconosce al ricorrente il requisito sanitario per l'accesso al beneficio dell'assegno mensile d'invalidità civile previsto dall'art. 13 della legge 118 del
1971, perché soggetto invalido nella misura del 74%, con decorrenza dal
24.10.2024;
• Compensa per intero le spese di lite ( sia della fase di ATP che di quella di merito);
• Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con CP_1
separato decreto.
Così deciso in Reggio Calabria, 18/07/2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Paola Gargano