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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 04/11/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 718 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF - nato a [...] Parte_1 C.F._1
(TO) il 18/11/1963, residente a [...], in Contrada Croce Cappello snc, e sig.ra - CF Controparte_1
- nata a [...] ( Repubblica Ceca) il 19/11/1976, residente a [...], in Contrada C.F._2
Croce Cappello snc, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'avv. CESARE ORESTE
NOVELLIERE – CF – PEC - che li C.F._3 Email_1 rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in 29/10/2025”.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 06/10/2025 - che i ricorrenti, hanno contratto matrimonio a CU il 7 maggio 2001, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di CU Anno 2001 n. 2 Parte I Serie Ufficio 1 ; -dal matrimonio sono nati: a Lamezia Terme (CZ) il 6/11/2002, cittadino italiano, residente a Persona_1
RA (Svizzera), iscritto all' AIRE cod. 2500303-AIRERR-33599010, maggiorenne economicamente autosufficiente , a Lamezia Terme (CZ) il 16/07/2007, residente a [...]in Contrada Croce Parte_2
Cappello snc;
codice fiscale cittadino italiano, maggiorenne non economicamente C.F._4 autosufficiente - non vi sono pendenti procedimenti aventi a oggetto le medesime domande svolte nel presente 2
procedimento o domande ad esso connesse;
-il regime patrimoniale della famiglia è quello della separazione dei beni;
-fra i coniugi sono sorti contrasti che rendono impossibile la convivenza matrimoniale e che pertanto questi hanno deciso di separarsi;
-essi hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione inerenti alla prole e ai loro rapporti economici;
-il signo dichiara di essere disoccupato, di non aver Parte_1 percepito redditi negli ultimi tre anni e di non aver diritti reali su beni immobili e mobili registrati. -la signora dichiara di svolgere la professione di imprenditrice agricola e che - il suo reddito netto negli Controparte_1 ultimi tre anni è stato pari a: € 10.369,00 nell'anno 2024, €14.389,00 nell'anno 2023, € 13.566,00 nell'anno
2022 ed è proprietaria dei beni immobili indicati nelle allegate dichiarazioni e di una autovettura marca Ford
Fiesta targata DZ447JT (vedi ricorso introduttivo in atti).
Tanto premesso, gli stessi come sopra generalizzati, rappresentati e difesi, ricorrevano al Tribunale di Lamezia
Terme adito, affinché, premessi gli incombenti di legge e previa comparizione delle parti, verificata la congiunta volontà dei coniugi, volesse:
• dichiarare la separazione personale dei coniug e;
Controparte_1 Parte_1
• ordinare al Comune di CU di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma,
c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2) La dimora coniugale ubicata nel Comune di CU contrada Croce Cappello s.n.c unitamente ai mobili e arredi, viene assegnata a nell'interesse del figlio che rimane stabilmente Parte_1 Pt_2 convivente al genitore, ed in ogni caso fino a quando lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
3) La sig.r stabilisce la propria dimora nel medesimo immobile di sua proprietà sito in CU Controparte_1
c.da Croce Cappello con accesso dal civico n.52.
4) La sig.ra verserà a , a titolo di contributo di mantenimento del figlio Controparte_1 Parte_1
la somma di € 200,00 (€ duecento/00) mensili, somma che sarà versata anticipatamente Parte_2 entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
provvedendo altresì al pagamento nella misura del 50% per eventuali spese straordinarie.
5) A titolo di contributo al mantenimento d , la sig.r verserà la somma di Parte_1 Controparte_1
€ 200,00 (euro duecento/00) mensili, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat e ciò sino al compimento degli studi e/o autosufficienza economica.
6) I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio.
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 718 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi sig. Parte_1
- CF - nato a [...] il [...], residente a [...], in Contrada Croce C.F._1
Cappello snc, e sig.ra - CF - nata a [...] ( Repubblica Ceca) il Controparte_1 C.F._2 3
19/11/1976, residente a [...], in Contrada Croce Cappello snc, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'avv. CESARE ORESTE NOVELLIERE – CF – che li rappresenta C.F._3
e difende giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni
GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e con provvedimento emesso in data 07/10/2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 04/11/2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che le stesse parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando congiuntamente in cancelleria, in data 29/10/2025, le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, come da loro chiesto all'atto del deposito del ricorso introduttivo.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa in decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che i coniugi - al fine di non arrecare turbamenti nello sviluppo armonico della sua crescita – avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro volontà di non riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 21/10/2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non conciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, risalente ormai nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli, e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. 4
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 718 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF - nato a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
CU (CZ), in Contrada Croce Cappello snc, e sig.ra - CF - nata a Controparte_1 C.F._2
OJ ( Repubblica Ceca) il 19/11/1976, residente a [...], in Contrada Croce Cappello snc, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'avv. CESARE ORESTE NOVELLIERE – CF
– PEC - che li rappresenta e difende C.F._3 Email_1 giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig. - CF Parte_1
- nato a [...] il [...], residente a [...], in Contrada Croce Cappello C.F._1 snc, e sig.ra - CF - nata a [...] ( Repubblica Ceca) il 19/11/1976, Controparte_1 C.F._2 residente a [...], in Contrada Croce Cappello snc, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'avv. CESARE ORESTE NOVELLIERE – CF – PEC C.F._3
- che li rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce Email_1 al ricorso congiunto, alle seguenti e concordate condizioni:
1) Autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2) La dimora coniugale ubicata nel Comune di CU contrada Croce Cappello s.n.c unitamente ai mobili e arredi, viene assegnata a nell'interesse del figlio che rimane stabilmente Parte_1 Pt_2 convivente al genitore, ed in ogni caso fino a quando lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
3) La sig.r stabilisce la propria dimora nel medesimo immobile di sua proprietà sito in CU Controparte_1
c.da Croce Cappello con accesso dal civico n.52.
4) La sig.ra verserà a , a titolo di contributo di mantenimento del figlio Controparte_1 Parte_1
la somma di € 200,00 (€ duecento/00) mensili, somma che sarà versata anticipatamente Parte_2 entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
provvedendo altresì al pagamento nella misura del 50% per eventuali spese straordinarie.
5) A titolo di contributo al mantenimento d , la sig.r verserà la somma di Parte_1 Controparte_1
€ 200,00 (euro duecento/00) mensili, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat e ciò sino al compimento degli studi e/o autosufficienza economica. 5
6) I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CU (CZ) – atto n. 2, parte I, serie, uff. 1, anno 2001 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 04/11/2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 718 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF - nato a [...] Parte_1 C.F._1
(TO) il 18/11/1963, residente a [...], in Contrada Croce Cappello snc, e sig.ra - CF Controparte_1
- nata a [...] ( Repubblica Ceca) il 19/11/1976, residente a [...], in Contrada C.F._2
Croce Cappello snc, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'avv. CESARE ORESTE
NOVELLIERE – CF – PEC - che li C.F._3 Email_1 rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in 29/10/2025”.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 06/10/2025 - che i ricorrenti, hanno contratto matrimonio a CU il 7 maggio 2001, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di CU Anno 2001 n. 2 Parte I Serie Ufficio 1 ; -dal matrimonio sono nati: a Lamezia Terme (CZ) il 6/11/2002, cittadino italiano, residente a Persona_1
RA (Svizzera), iscritto all' AIRE cod. 2500303-AIRERR-33599010, maggiorenne economicamente autosufficiente , a Lamezia Terme (CZ) il 16/07/2007, residente a [...]in Contrada Croce Parte_2
Cappello snc;
codice fiscale cittadino italiano, maggiorenne non economicamente C.F._4 autosufficiente - non vi sono pendenti procedimenti aventi a oggetto le medesime domande svolte nel presente 2
procedimento o domande ad esso connesse;
-il regime patrimoniale della famiglia è quello della separazione dei beni;
-fra i coniugi sono sorti contrasti che rendono impossibile la convivenza matrimoniale e che pertanto questi hanno deciso di separarsi;
-essi hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione inerenti alla prole e ai loro rapporti economici;
-il signo dichiara di essere disoccupato, di non aver Parte_1 percepito redditi negli ultimi tre anni e di non aver diritti reali su beni immobili e mobili registrati. -la signora dichiara di svolgere la professione di imprenditrice agricola e che - il suo reddito netto negli Controparte_1 ultimi tre anni è stato pari a: € 10.369,00 nell'anno 2024, €14.389,00 nell'anno 2023, € 13.566,00 nell'anno
2022 ed è proprietaria dei beni immobili indicati nelle allegate dichiarazioni e di una autovettura marca Ford
Fiesta targata DZ447JT (vedi ricorso introduttivo in atti).
Tanto premesso, gli stessi come sopra generalizzati, rappresentati e difesi, ricorrevano al Tribunale di Lamezia
Terme adito, affinché, premessi gli incombenti di legge e previa comparizione delle parti, verificata la congiunta volontà dei coniugi, volesse:
• dichiarare la separazione personale dei coniug e;
Controparte_1 Parte_1
• ordinare al Comune di CU di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma,
c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2) La dimora coniugale ubicata nel Comune di CU contrada Croce Cappello s.n.c unitamente ai mobili e arredi, viene assegnata a nell'interesse del figlio che rimane stabilmente Parte_1 Pt_2 convivente al genitore, ed in ogni caso fino a quando lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
3) La sig.r stabilisce la propria dimora nel medesimo immobile di sua proprietà sito in CU Controparte_1
c.da Croce Cappello con accesso dal civico n.52.
4) La sig.ra verserà a , a titolo di contributo di mantenimento del figlio Controparte_1 Parte_1
la somma di € 200,00 (€ duecento/00) mensili, somma che sarà versata anticipatamente Parte_2 entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
provvedendo altresì al pagamento nella misura del 50% per eventuali spese straordinarie.
5) A titolo di contributo al mantenimento d , la sig.r verserà la somma di Parte_1 Controparte_1
€ 200,00 (euro duecento/00) mensili, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat e ciò sino al compimento degli studi e/o autosufficienza economica.
6) I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio.
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 718 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi sig. Parte_1
- CF - nato a [...] il [...], residente a [...], in Contrada Croce C.F._1
Cappello snc, e sig.ra - CF - nata a [...] ( Repubblica Ceca) il Controparte_1 C.F._2 3
19/11/1976, residente a [...], in Contrada Croce Cappello snc, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'avv. CESARE ORESTE NOVELLIERE – CF – che li rappresenta C.F._3
e difende giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni
GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e con provvedimento emesso in data 07/10/2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 04/11/2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che le stesse parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando congiuntamente in cancelleria, in data 29/10/2025, le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, come da loro chiesto all'atto del deposito del ricorso introduttivo.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa in decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che i coniugi - al fine di non arrecare turbamenti nello sviluppo armonico della sua crescita – avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro volontà di non riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 21/10/2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non conciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, risalente ormai nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli, e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. 4
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 718 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF - nato a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
CU (CZ), in Contrada Croce Cappello snc, e sig.ra - CF - nata a Controparte_1 C.F._2
OJ ( Repubblica Ceca) il 19/11/1976, residente a [...], in Contrada Croce Cappello snc, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'avv. CESARE ORESTE NOVELLIERE – CF
– PEC - che li rappresenta e difende C.F._3 Email_1 giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig. - CF Parte_1
- nato a [...] il [...], residente a [...], in Contrada Croce Cappello C.F._1 snc, e sig.ra - CF - nata a [...] ( Repubblica Ceca) il 19/11/1976, Controparte_1 C.F._2 residente a [...], in Contrada Croce Cappello snc, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'avv. CESARE ORESTE NOVELLIERE – CF – PEC C.F._3
- che li rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce Email_1 al ricorso congiunto, alle seguenti e concordate condizioni:
1) Autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2) La dimora coniugale ubicata nel Comune di CU contrada Croce Cappello s.n.c unitamente ai mobili e arredi, viene assegnata a nell'interesse del figlio che rimane stabilmente Parte_1 Pt_2 convivente al genitore, ed in ogni caso fino a quando lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
3) La sig.r stabilisce la propria dimora nel medesimo immobile di sua proprietà sito in CU Controparte_1
c.da Croce Cappello con accesso dal civico n.52.
4) La sig.ra verserà a , a titolo di contributo di mantenimento del figlio Controparte_1 Parte_1
la somma di € 200,00 (€ duecento/00) mensili, somma che sarà versata anticipatamente Parte_2 entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
provvedendo altresì al pagamento nella misura del 50% per eventuali spese straordinarie.
5) A titolo di contributo al mantenimento d , la sig.r verserà la somma di Parte_1 Controparte_1
€ 200,00 (euro duecento/00) mensili, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat e ciò sino al compimento degli studi e/o autosufficienza economica. 5
6) I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CU (CZ) – atto n. 2, parte I, serie, uff. 1, anno 2001 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 04/11/2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)