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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/12/2025, n. 1964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1964 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2918/2017
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv.to Luciano Toretti
Email_1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente –
Avv.to Mirella Arlotta
t Email_2
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.7.2017 parte ricorrente ha adito il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di essere titolare della pensione n. 25024872 cat. SO (pensione di reversibilità) con decorrenza 1.12.1999 e di aver ricevuto, in data 24.6.2016, comunicazione con la quale la CP_2 si informava che era stato effettuato un ricalcolo della prestazione da ella percepita a decorrere dal
2006 e dunque non dalla data dell'originaria percezione.
Tanto premesso, ha chiesto di voler liquidare in suo favore anche i ratei pensionistici arretrati maturati tra il 1999 sino all'anno 2005, deducendo la loro mancata estinzione per effetto del decorso del tempo, considerato che il dies a quo del termine prescrizionale coinciderebbe, nel caso di specie, con il giorno in cui ha avuto notizia dell'errore – non imputato alla pensionata e reiterato negli anni – commesso da . CP_2
In subordine, ha promosso azione di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. chiedendo che l'ente fosse condannato a restituire la somma di € 43.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
Costituitasi la parte resistente ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità della CP_2 domanda ai sensi dell'art. 443 c.p.c., poi l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ex art. 47 d.P.R. 639/1970 e la prescrizione dei ratei pensionistici arretrati e pretesi, tenuto conto degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità secondo cui «L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto» (Cass. 10828/15).
Ha domandato, infine, il rigetto della domanda di azione di ingiustificato arricchimento ritenendola infondata, atteso che essa non può intervenire a rimedio dell'inerzia del titolare del diritto, e non provata, non essendo stata supportata in giudizio dall'allegazione di circostanze di fatto o elementi documentali idonei a dimostrare, nell'ipotesi de qua, i suoi presupposti costitutivi.
Trattandosi di controversia avente carattere documentale e non essendo necessario, a tale scopo, lo svolgimento di alcuna istruttoria, la causa viene decisa così come di seguito.
***
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per decadenza ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 639/1970.
La norma, come integrata dall'art. 38 del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011, così stabilisce: «(…) Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione (…). Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte».
La Suprema Corte ha chiarito a tal proposito che: «in tema di controversie in materia pensionistica, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, è evitata non già dalla domanda amministrativa ma solamente dalla proposizione dell'azione giudiziaria, essendo questo l'atto previsto dalla legge il cui compimento va effettuato nel previsto termine iniziale (riconoscimento parziale ovvero pagamento in misura ridotta della pensione)» (cfr.
Cass. Sez. L., Sentenza n. 22820 del 12.8.2021).
Il fatto che nella fattispecie in esame la decadenza sia evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria, prescindendo dalla domanda amministrativa, dipende dalla peculiarità per cui, mentre per ottenere il riconoscimento del diritto a pensione si deve porre in essere un procedimento amministrativo che prende il via con la domanda amministrativa, diversamente accade per la riliquidazione della pensione: infatti, nel caso di richiesta di pensione in misura superiore a quella accordata, il titolare non ha alcun obbligo di presentare domanda amministrativa all'ente, perché la domanda a suo tempo presentata per ottenere la pensione è ritenuta sufficiente dal legislatore come domanda per ottenere la pensione nella misura spettante per legge.
Allo stesso modo, l'istituto può e deve liquidare la pensione senza alcuna necessità di domanda da parte dell'interessato, ma rivalutando la situazione che aveva portato alla liquidazione del trattamento in una certa ed erronea misura.
In conclusione, a differenza di quanto avviene per l'iniziale riconoscimento del diritto a pensione, dove il termine iniziale della decadenza opera una volta esaurito il procedimento amministrativo, nel caso di domanda volta ad ottenere la riliquidazione di prestazione già parzialmente riconosciuta, la domanda amministrativa resta del tutto estranea anche in ordine al decorso del termine di decadenza, ancorato nel dies a quo alla data del riconoscimento della prestazione parziale o di pagamento della sorte, e non ad atti diversi del procedimento (Cass. già cit. n. 22820/2021; Cass. Sez. Lav. sentenza n. 28416 del 14.12.2020). Pertanto, posto che il termine triennale decorre direttamente dalla riliquidazione ritenuta insufficiente che è pacificamente intervenuta, nel caso di specie, il 24.6.2016, deriva che è tempestiva l'introduzione della domanda giudiziaria avvenuta il 21.7.2017.
Con riferimento invece all'eccepita improcedibilità della domanda per mancata presentazione del ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 443 c.p.c., deve darsi conto che in tale procedimento, in effetti, non è stata data prova della proposizione di tale gravame. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ripetutamente osservato che «nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, la questione di procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo esaurimento del procedimento amministrativo è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere-dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi dell'art. 443 c.p.c., comma 2 solo nella prima udienza di discussione del giudizio di primo grado, con la conseguenza che se nella prima udienza di discussione il giudice abbia omesso la dichiarazione di improcedibilità, sospendendo il giudizio e fissando un termine perentorio per il ricorso in sede amministrativa, prevale l'azione giudiziaria, non essendo opponibili decadenze di ordine processuale (Cass. Sez. L, 7.6.2003 n. 9150; Cass. Sez. L., 5.8.2004
n. 15108)» (Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., (ud. 6.7.2022) 3.10.2022, n. 28642).
Orbene, venendo all'esame del merito della controversia, si osserva che nell'ipotesi esaminata la riliquidazione della pensione è stata determinata da una “variazione dei dati di calcolo” la quale, invero, non è emerso in questo giudizio che sia addebitabile ad una condotta negligente tenuta dall'ente previdenziale.
Ne consegue che la stessa non può aver determinato l'impossibilità di far valere il diritto ex art. 2935
c.c. e quindi non funge da fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione anche perché, stando alla consolidata giurisprudenza di legittimità richiamata da , tale situazione potrebbe essere CP_2 riconducibile solamente a cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non anche ad impedimenti soggettivi oppure ad ostacoli di mero fatto – quali, ad esempio, «l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto» (cfr. Cass., Sez. L.,
Sentenza n. 22072 del 11.9.2018) oppure, giust'appunto, «il ritardo indotto dalle necessità di accertamento del diritto» (cfr. anche Cass., Sez. L., Ordinanza n. 14193 del 24.5.2021) – che rilevano nelle specifiche e tassative ipotesi di sospensione enucleate dall'art. 2941 c.c..
Giova ricordare, inoltre, muovendo dalle coordinate ermeneutiche stabilite in materia di riparto dell'onere prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. che, quand'anche tale situazione di fatto fosse rientrata tra le ipotesi di sospensione previste dalla legge ex art. 2941 c.c. spettava al ricorrente, in qualità di creditore, dimostrare che la prescrizione non si era verificata e quindi di provare i fatti che avrebbero determinato la sospensione (e dunque anche la non decorrenza) o interruzione del relativo termine. Poiché tanto non è accaduto nel caso di specie, si ritiene che l' abbia correttamente riliquidato CP_2 il trattamento pensionistico corrispondendo le differenze per i ratei di pensione arretrati e maturati solo a partire dal 1° luglio 2006, quindi applicando il termine prescrizionale decennale stabilito per i ratei di pensione di reversibilità maturati ante luglio 2011 (cfr. sul punto Cass. Sez. L, Ordinanza n.
16768 del 2024).
Non può, infine, accogliersi neppure la domanda di condanna dell' al pagamento di somme CP_2
a titolo di ingiustificato arricchimento, non essendosi realizzato nella fattispecie de qua alcun arricchimento da parte dell'Istituto previdenziale con corrispondente impoverimento del ricorrente.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
In ragione della dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c., nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. nulla per le spese di lite.
Castrovillari, 22.12.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta - Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv.to Luciano Toretti
Email_1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente –
Avv.to Mirella Arlotta
t Email_2
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.7.2017 parte ricorrente ha adito il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di essere titolare della pensione n. 25024872 cat. SO (pensione di reversibilità) con decorrenza 1.12.1999 e di aver ricevuto, in data 24.6.2016, comunicazione con la quale la CP_2 si informava che era stato effettuato un ricalcolo della prestazione da ella percepita a decorrere dal
2006 e dunque non dalla data dell'originaria percezione.
Tanto premesso, ha chiesto di voler liquidare in suo favore anche i ratei pensionistici arretrati maturati tra il 1999 sino all'anno 2005, deducendo la loro mancata estinzione per effetto del decorso del tempo, considerato che il dies a quo del termine prescrizionale coinciderebbe, nel caso di specie, con il giorno in cui ha avuto notizia dell'errore – non imputato alla pensionata e reiterato negli anni – commesso da . CP_2
In subordine, ha promosso azione di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. chiedendo che l'ente fosse condannato a restituire la somma di € 43.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
Costituitasi la parte resistente ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità della CP_2 domanda ai sensi dell'art. 443 c.p.c., poi l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ex art. 47 d.P.R. 639/1970 e la prescrizione dei ratei pensionistici arretrati e pretesi, tenuto conto degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità secondo cui «L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto» (Cass. 10828/15).
Ha domandato, infine, il rigetto della domanda di azione di ingiustificato arricchimento ritenendola infondata, atteso che essa non può intervenire a rimedio dell'inerzia del titolare del diritto, e non provata, non essendo stata supportata in giudizio dall'allegazione di circostanze di fatto o elementi documentali idonei a dimostrare, nell'ipotesi de qua, i suoi presupposti costitutivi.
Trattandosi di controversia avente carattere documentale e non essendo necessario, a tale scopo, lo svolgimento di alcuna istruttoria, la causa viene decisa così come di seguito.
***
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per decadenza ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 639/1970.
La norma, come integrata dall'art. 38 del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011, così stabilisce: «(…) Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione (…). Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte».
La Suprema Corte ha chiarito a tal proposito che: «in tema di controversie in materia pensionistica, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, è evitata non già dalla domanda amministrativa ma solamente dalla proposizione dell'azione giudiziaria, essendo questo l'atto previsto dalla legge il cui compimento va effettuato nel previsto termine iniziale (riconoscimento parziale ovvero pagamento in misura ridotta della pensione)» (cfr.
Cass. Sez. L., Sentenza n. 22820 del 12.8.2021).
Il fatto che nella fattispecie in esame la decadenza sia evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria, prescindendo dalla domanda amministrativa, dipende dalla peculiarità per cui, mentre per ottenere il riconoscimento del diritto a pensione si deve porre in essere un procedimento amministrativo che prende il via con la domanda amministrativa, diversamente accade per la riliquidazione della pensione: infatti, nel caso di richiesta di pensione in misura superiore a quella accordata, il titolare non ha alcun obbligo di presentare domanda amministrativa all'ente, perché la domanda a suo tempo presentata per ottenere la pensione è ritenuta sufficiente dal legislatore come domanda per ottenere la pensione nella misura spettante per legge.
Allo stesso modo, l'istituto può e deve liquidare la pensione senza alcuna necessità di domanda da parte dell'interessato, ma rivalutando la situazione che aveva portato alla liquidazione del trattamento in una certa ed erronea misura.
In conclusione, a differenza di quanto avviene per l'iniziale riconoscimento del diritto a pensione, dove il termine iniziale della decadenza opera una volta esaurito il procedimento amministrativo, nel caso di domanda volta ad ottenere la riliquidazione di prestazione già parzialmente riconosciuta, la domanda amministrativa resta del tutto estranea anche in ordine al decorso del termine di decadenza, ancorato nel dies a quo alla data del riconoscimento della prestazione parziale o di pagamento della sorte, e non ad atti diversi del procedimento (Cass. già cit. n. 22820/2021; Cass. Sez. Lav. sentenza n. 28416 del 14.12.2020). Pertanto, posto che il termine triennale decorre direttamente dalla riliquidazione ritenuta insufficiente che è pacificamente intervenuta, nel caso di specie, il 24.6.2016, deriva che è tempestiva l'introduzione della domanda giudiziaria avvenuta il 21.7.2017.
Con riferimento invece all'eccepita improcedibilità della domanda per mancata presentazione del ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 443 c.p.c., deve darsi conto che in tale procedimento, in effetti, non è stata data prova della proposizione di tale gravame. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ripetutamente osservato che «nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, la questione di procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo esaurimento del procedimento amministrativo è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere-dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi dell'art. 443 c.p.c., comma 2 solo nella prima udienza di discussione del giudizio di primo grado, con la conseguenza che se nella prima udienza di discussione il giudice abbia omesso la dichiarazione di improcedibilità, sospendendo il giudizio e fissando un termine perentorio per il ricorso in sede amministrativa, prevale l'azione giudiziaria, non essendo opponibili decadenze di ordine processuale (Cass. Sez. L, 7.6.2003 n. 9150; Cass. Sez. L., 5.8.2004
n. 15108)» (Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., (ud. 6.7.2022) 3.10.2022, n. 28642).
Orbene, venendo all'esame del merito della controversia, si osserva che nell'ipotesi esaminata la riliquidazione della pensione è stata determinata da una “variazione dei dati di calcolo” la quale, invero, non è emerso in questo giudizio che sia addebitabile ad una condotta negligente tenuta dall'ente previdenziale.
Ne consegue che la stessa non può aver determinato l'impossibilità di far valere il diritto ex art. 2935
c.c. e quindi non funge da fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione anche perché, stando alla consolidata giurisprudenza di legittimità richiamata da , tale situazione potrebbe essere CP_2 riconducibile solamente a cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non anche ad impedimenti soggettivi oppure ad ostacoli di mero fatto – quali, ad esempio, «l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto» (cfr. Cass., Sez. L.,
Sentenza n. 22072 del 11.9.2018) oppure, giust'appunto, «il ritardo indotto dalle necessità di accertamento del diritto» (cfr. anche Cass., Sez. L., Ordinanza n. 14193 del 24.5.2021) – che rilevano nelle specifiche e tassative ipotesi di sospensione enucleate dall'art. 2941 c.c..
Giova ricordare, inoltre, muovendo dalle coordinate ermeneutiche stabilite in materia di riparto dell'onere prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. che, quand'anche tale situazione di fatto fosse rientrata tra le ipotesi di sospensione previste dalla legge ex art. 2941 c.c. spettava al ricorrente, in qualità di creditore, dimostrare che la prescrizione non si era verificata e quindi di provare i fatti che avrebbero determinato la sospensione (e dunque anche la non decorrenza) o interruzione del relativo termine. Poiché tanto non è accaduto nel caso di specie, si ritiene che l' abbia correttamente riliquidato CP_2 il trattamento pensionistico corrispondendo le differenze per i ratei di pensione arretrati e maturati solo a partire dal 1° luglio 2006, quindi applicando il termine prescrizionale decennale stabilito per i ratei di pensione di reversibilità maturati ante luglio 2011 (cfr. sul punto Cass. Sez. L, Ordinanza n.
16768 del 2024).
Non può, infine, accogliersi neppure la domanda di condanna dell' al pagamento di somme CP_2
a titolo di ingiustificato arricchimento, non essendosi realizzato nella fattispecie de qua alcun arricchimento da parte dell'Istituto previdenziale con corrispondente impoverimento del ricorrente.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
In ragione della dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c., nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. nulla per le spese di lite.
Castrovillari, 22.12.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta - Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).