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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/04/2025, n. 4982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4982 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA- 3°SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico dr.ssa AnnaMaria Lionetti in funzione di Giudice del lavoro all'udienza del 28.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°3620\2024 R.G. lav. e vertente
TRA rapp.to e difeso dall'avv.to R. Bernardini in Parte_1 virtù di procura allegata al ricorso in opposizione
Opponente
E
in persona del Presidente p.t. e in persona CP_1 Controparte_2 del legale rapp.te p.t. rapp.ti e difesi dagli avv.ti E. DE Rose e
M. Morelli in virtù di procura generale notarile alle liti
Opposto
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.1.2024 ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n.39720230018746705000 notificato in data 8.1.2024 ed avente ad oggetto il pagamento della somma di ivi indicata a titolo di contributi omessi relativi alla gestione commercianti per l'anno
2022 eccependo che non sussisteva l'obbligo contributivo stante l'assenza dei presupposti di legge, che l'opponente non aveva svolto alcuna attività lavorativa all'interno della CP_3 della quale era socio di capitale, che per effetto di determina dirigenziale di del 19.11.2021 era intervenuta la CP_4 cessazione immediata dell'attività della predetta società. Ha chiesto l'annullamento dell'avviso opposto, con vittoria di spese.
Si è costituito l' deducendo che l'opponente era stato CP_1 iscritto alla gestione commercianti con decorrenza gennaio 2022 a seguito di trasmissione di delibera telematica con la quale lo stesso dichiarava di essere tenuto all'iscrizione, che l'opponente era socio al 50% della e liquidatore della stessa e CP_3 chiedendo il rigetto dell'opposizione, vinte le spese.
L'opposizione dev'essere accolta.
L'iscrizione alla gestione commercianti è regolata dalla l. n.662/96 per effetto della quale all'art. 1, comma 203, che ha sostituito l'art. 29, comma 1a l.n.160/1975, è disposto che:"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non
è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
Ciò posto, grava sull'ente previdenziale che assume la sussistenza dell'obbligo contributivo la prova degli elementi costitutivi della fattispecie tra i quali l'abitualità e prevalenza nella partecipazione del socio all'attività d'impresa.
Nella fattispecie in esame, a fronte della specifica contestazione di parte opponente, l' non ha fornito la prova di tali requisiti. CP_1
Ed invero, premesso che la qualità di socio della società di capitali non costituisce condizione per l'insorgenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, l' nulla ha dedotto e CP_1 provato in ordine alla partecipazione personale dell'opponente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza limitandosi a produrre schermata definita delibera telematica con la quale l'opponente avrebbe dichiarato di essere tenuto all'iscrizione. Tuttavia, a fronte della contestazione sollevata sul punto dell'opponente, non vi è prova di tale richiesta di iscrizione presentata dall'opponente in quanto la schermata prodotta dall' CP_1
è relativa alla c.d.”app” dedicata agli artigiani e commercianti e riporta i dati della asserita domanda di iscrizione la quale, si ribadisce, non è stata prodotta.
In ogni caso va rilevato che per effetto della determina dirigenziale di del 19.11.2021 era intervenuta la cessazione CP_4 immediata dell'attività della predetta società antecedentemente alla asserita richiesta di iscrizione.
Stante l'insussistenza dell'obbligo contributivo l'avviso di addebito è annullato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n.39720230018746705000; condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella CP_1 complessiva somma di E.1300,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, con attribuzione.
Roma 28.4.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA- 3°SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico dr.ssa AnnaMaria Lionetti in funzione di Giudice del lavoro all'udienza del 28.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°3620\2024 R.G. lav. e vertente
TRA rapp.to e difeso dall'avv.to R. Bernardini in Parte_1 virtù di procura allegata al ricorso in opposizione
Opponente
E
in persona del Presidente p.t. e in persona CP_1 Controparte_2 del legale rapp.te p.t. rapp.ti e difesi dagli avv.ti E. DE Rose e
M. Morelli in virtù di procura generale notarile alle liti
Opposto
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.1.2024 ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n.39720230018746705000 notificato in data 8.1.2024 ed avente ad oggetto il pagamento della somma di ivi indicata a titolo di contributi omessi relativi alla gestione commercianti per l'anno
2022 eccependo che non sussisteva l'obbligo contributivo stante l'assenza dei presupposti di legge, che l'opponente non aveva svolto alcuna attività lavorativa all'interno della CP_3 della quale era socio di capitale, che per effetto di determina dirigenziale di del 19.11.2021 era intervenuta la CP_4 cessazione immediata dell'attività della predetta società. Ha chiesto l'annullamento dell'avviso opposto, con vittoria di spese.
Si è costituito l' deducendo che l'opponente era stato CP_1 iscritto alla gestione commercianti con decorrenza gennaio 2022 a seguito di trasmissione di delibera telematica con la quale lo stesso dichiarava di essere tenuto all'iscrizione, che l'opponente era socio al 50% della e liquidatore della stessa e CP_3 chiedendo il rigetto dell'opposizione, vinte le spese.
L'opposizione dev'essere accolta.
L'iscrizione alla gestione commercianti è regolata dalla l. n.662/96 per effetto della quale all'art. 1, comma 203, che ha sostituito l'art. 29, comma 1a l.n.160/1975, è disposto che:"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non
è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
Ciò posto, grava sull'ente previdenziale che assume la sussistenza dell'obbligo contributivo la prova degli elementi costitutivi della fattispecie tra i quali l'abitualità e prevalenza nella partecipazione del socio all'attività d'impresa.
Nella fattispecie in esame, a fronte della specifica contestazione di parte opponente, l' non ha fornito la prova di tali requisiti. CP_1
Ed invero, premesso che la qualità di socio della società di capitali non costituisce condizione per l'insorgenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, l' nulla ha dedotto e CP_1 provato in ordine alla partecipazione personale dell'opponente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza limitandosi a produrre schermata definita delibera telematica con la quale l'opponente avrebbe dichiarato di essere tenuto all'iscrizione. Tuttavia, a fronte della contestazione sollevata sul punto dell'opponente, non vi è prova di tale richiesta di iscrizione presentata dall'opponente in quanto la schermata prodotta dall' CP_1
è relativa alla c.d.”app” dedicata agli artigiani e commercianti e riporta i dati della asserita domanda di iscrizione la quale, si ribadisce, non è stata prodotta.
In ogni caso va rilevato che per effetto della determina dirigenziale di del 19.11.2021 era intervenuta la cessazione CP_4 immediata dell'attività della predetta società antecedentemente alla asserita richiesta di iscrizione.
Stante l'insussistenza dell'obbligo contributivo l'avviso di addebito è annullato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n.39720230018746705000; condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella CP_1 complessiva somma di E.1300,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, con attribuzione.
Roma 28.4.2025 Il Giudice