Sentenza breve 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 25/02/2026, n. 3454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3454 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03454/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00275/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 275 del 2026, proposto da UD FA, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmelo Elio Guarnaccia e Giulia Campo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Catania, viale XX Settembre n. 45;
contro
il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Interno, FO Pa, la Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
previa adozione di misure cautelari,
- dell’esito della prova scritta sostenuta dall’odierna ricorrente in data 22.10.2025 nell’ambito del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia (codice 02)”;
- di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, di FO Pa e della Commissione Interministeriale Ripam;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 il dott. ER LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
- sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;
Premesso che:
- la ricorrente ha partecipato al concorso in oggetto, risultando inidonea, avendo conseguito un punteggio nella prova scritta pari a 20,75 (con soglia di idoneità fissata dalla lex specialis a 21);
- in questa sede, la candidata contesta la legittimità della valutazione ricevuta riguardo ai quiz n. 24 e n. 38, sostenendo di aver fornito la risposta corretta, diversa da quella indicata come esatta dalla commissione;
Rilevato che:
- si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti, eccependo il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Interno, concludendo nel merito per il rigetto del ricorso;
- alla camera di consiglio del 20 gennaio 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare, dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- in via preliminare, va parzialmente disattesa l’eccezione di rito sollevata dalla difesa erariale, posto che il Ministero della Giustizia, se non pone in essere gli atti della procedura, ne è comunque destinatario degli effetti e, dunque, inciso dall’attività amministrativa;
- diversamente non sussiste la legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Interno, Enti del tutto estranei al procedimento;
- quanto al quiz n. 24 (“ Quale tra i seguenti verbi è sinonimo di “inferire”? 1. Arguire 2. Accanirsi 3. Infliggere ”), è sufficiente richiamare, a norma dell’art. 74 c.p.a., il precedente di questa Sezione che ha statuito la correttezza sia della risposta indicata dalla commissione, sia di quella opzionata nella specie dalla candidata, che, pertanto, ha diritto all’eliminazione della penalità e all’attribuzione del punteggio corrispondente (sentenza n. 305/26);
- quanto al quiz n. 38, c.d. situazionale ( “ Il tuo responsabile ti assegna due compiti urgenti nello stesso momento: preparare un fascicolo per una riunione fissata nel pomeriggio e protocollare una serie di atti in arrivo dalla PEC che devono essere registrati entro la giornata. Sai che portare avanti entrambi i compiti contemporaneamente è impossibile, e che una scelta errata potrebbe rallentare o compromettere il lavoro di altri uffici I colleghi ti suggeriscono di gestire le pratiche più gestibili per fare in fretta, ma intuisci che non è la scelta più saggia. Che fai? -Ti concentri sulle pratiche PEC più facili per smaltirle rapidamente, rimandando il fascicolo anche se sai che potrebbe causare ritardi-Ti arrabbi e dichiari che il carico è ingestibile, lasciando entrambi i compiti sospesi
- Decidi di dare priorità al fascicolo d’udienza, spieghi al responsabile i rischi legati alla PEC e proponi di completare la registrazione subito dopo ”, si premette che esso è sindacabile, come da costante giurisprudenza della Sezione, soltanto entro i ristretti limiti di ambiguità, arbitrarietà e irragionevolezza;
- tanto premesso, il quesito appare legittimamente formulato, nella misura in cui presenta al candidato una chiara situazione da risolvere e tre approcci radicalmente diversi, la cui correttezza spetta alla discrezionalità dell’amministrazione individuare;
- in particolare, la commissione ha ritenuto logico e razionale che il candidato scegliesse di concentrarsi sul comportamento atto ad evitare ritardi, in quanto maggiormente idoneo a garantire la funzionalità dell’ufficio;
- in virtù del riconoscimento del maggior punteggio, la ricorrente raggiunge la soglia di idoneità e, pertanto, soddisfa la prova di resistenza, sicché il ricorso deve essere parzialmente accolto, con spese compensate in ragione della regola della soccombenza reciproca;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei limiti di cui in motivazione.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero dell’Interno.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TA RI, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
ER LO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER LO | TA RI |
IL SEGRETARIO