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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 02/12/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1. dott. Biagio Politano Presidente
2. dott. Pietro Scuteri Consigliere est.
3. dott.ssa Anna Maria Torchia Consigliere
Ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile n. 242/20 RGAC, trattenuta in decisione all'udienza dell' 8.10.2025, vertente
TRA
c.f. residente a Catanzaro e qui elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in via Sensales 29 presso e nello studio degli avv.ti Umberto Ferrari e Alessandro Ferrai, i quali lo rappresentano e difendono, anche in via disgiunta, giusta procura in atti;
Appellante
E
, , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
, , , ,
[...] CP_5 Controparte_6 Controparte_7
, , Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
Appellati contumaci
Conclusioni: Per l'appellante: «in riforma della sentenza n. 1282 pronunciata dal giudice del Tribunale di Catanzaro il 4 luglio 2019 così statuire sul presente appello: 1. – riconoscere e dichiarare i signori Controparte_3 CP_2 [...]
, , , , CP_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_1 Controparte_8 Controparte_9
1 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile
____________________________________________________________ nonché la società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, detengono senza titolo il fabbricato CP_10 di due piani ubicato in Roccelletta di Borgia alla via Laganusa, nn. 2, 4 e 6 attualmente in quel catasto censito al foglio 43, particella 1, sub 1, 2, 3 e 4, nonché il terreno di pertinenza confinante con SS 106, proprietà del CP_11 beni culturali e ambientali, strada comunale, salvo altri;
2) per l'effetto condannare i predetti alla restituzione dei
[...] beni sopra indicati liberi da persone e cose in favore del dott. Il tutto con piena vittoria di spese e Parte_1 competenze».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado. 1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha agito in giudizio affinché venisse Parte_1 accertato che , , , , , Controparte_3 CP_2 CP_4 CP_5 Controparte_6
, , nonché la società Controparte_7 Controparte_1 Controparte_8 Controparte_9 [...] detengono senza titolo il fabbricato di due piani sito in Roccelletta di Borgia, via Laganusa CP_10 nn. 2, 4 e 6 censito al catasto al foglio 43, particella 1 sub. 1,2, 3 e 4, nonché il terreno di pertinenza confinante con SS 106, con condanna alla restituzione dei predetti beni.
A sostegno della domanda parte attrice esponeva che con sentenza definitiva n. 235 pronunciata dal
Tribunale di Catanzaro il 23 marzo 1995 nel giudizio iscritto al n. 2881/88 R.G., i signori
[...]
(in proprio e quale madre esercente la potestà genitoriale sui figli , , Pt_2 CP_2 CP_3 CP_4 CP_
, e ), nonché (in qualità di madre esercente la CP_6 Controparte_7 Controparte_1 potestà sui figli minori e ), tutti aventi causa da , CP_8 Controparte_9 Persona_1 venivano condannati a rilasciare i predetti fabbricato e terreno in suo favore ed in favore della germana nonché al pagamento della somma di £ 59.004.705 a titolo di mancato Parte_3 godimento dei beni sopradescritti dal 1988 al 1994, oltre interessi su ciascun rateo fino al soddisfo.
Si costituiva in giudizio la sola eccependo di aver sempre detenuto l'immobile Controparte_1 presso il quale ha svolto la propria attività commerciale ed ha stabilito la propria residenza senza che mai sia stata sollevata contestazione alcune e senza che l'attore gli formulasse mai una qualunque forma di comunicazione e chiedendo, dunque, il rigetto della domanda attorea.
Gli altri convenuti rimanevano contumaci.
1.2. Con sentenza n. 1282/2019 Reg. Sent., pubblicata in data 04.07.2019, il Tribunale di Catanzaro ha:
1) rigettato la domanda;
2) compensato integralmente le spese di lite.
In estrema sintesi, il Tribunale ha ritenuto:
-- sussistente un giudicato esterno per essere stato, con la sentenza n. 235/1995, depositata in data
23.03.1995 che ha effetto nei riguardi di tutti gli odierni convenuti, già pronunciata condanna all'immediato rilascio degli immobili per cui è causa, nonché al risarcimento dei danni subiti per il mancato godimento degli immobili per cui è causa;
-- che tale giudicato avesse effetto anche nei confronti della società ai sensi dell'art. 2909 CP_10
c.c. (quale avente causa dalle parti del precedente giudizio) «poiché nella propria comparsa costitutiva la
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ha dichiarato di aver sempre vissuto negli immobili per cui è causa ove ha cresciuto i propri figli e CP_1 CP_9
, la che in quegli immobili ha la propria sede legale, per come emerge dalla visura storica agli CP_8 Controparte_10 atti, non può che essere considerata un'avente causa della , dovendo intendersi per avente causa quel soggetto CP_1 che a titolo derivativo particolare, anche in forza di atti inter vivos, sia succeduto alla parte nel diritto controverso soltanto dopo la formazione del giudicato» e perché «la società si è costituita dopo la formazione del giudicato con atto costitutivo dll'11.10.2011 e l'effetto del giudicato nei suoi confronti trova conferma anche nella circostanza che uno dei soci della predetta società, , parte contumace nel presente giudizio, altri non è che il figlio della signora Controparte_9
(vedi pag. 6 della visura agli atti)».
1.3. Avverso tale sentenza ha proposto appello affidato ad un unico articolato motivo Parte_1 di gravame, con cui, ricostruiti i fatti posti a base della domanda (pagg. 1-5), in sintesi ha contestato la valutazione del primo giudice quanto alla ritenuta sussistenza di un giudicato esterno non ricorrendo una ipotesi di identità oggettiva e soggettiva.
A supporto di tale assunto ha dedotto: -- che la sig.ra era intervenuta nel giudizio Controparte_1 solo in qualità di madre esercente la potestà sui figli minori;
-- che l'oggetto e i presupposti delle due domande spiegate in giudizio sono tra loro differenti e che, pertanto, diversa è la causa petendi; -- che la è una società di capitali, autonomo soggetto di diritto, dotata di una propria capacità CP_12 di agire e giuridica e non risulta in atti che sia avente causa dalla CP_1
Nessuno degli appellati si è costituito in giudizio.
Instaurato il giudizio innanzi alla terza sezione civile e acquisito il fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado, dopo un preliminare rinvio d'ufficio, all'esito dell'udienza del 23.02.2021, veniva disposta la rinnovazione della notifica e rinviata la trattazione della causa all'udienza del 12.10.2021.
All'udienza del 12.10.2021 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
13 giugno 2023 e, quindi, alla predetta udienza, rinviata per i medesimi incombenti dapprima all'udienza del 13.02.2024, quindi all'udienza del 26.11.2024.
Con decreto presidenziale del 29.10.2024 la causa veniva riassegnata alla seconda sezione civile e veniva fissata l'udienza del 08.10.2025.
All'udienza del 08.10.2025, sulle note di trattazione scritte depositate dall'appellante, la Corte assegnava la causa in decisione previa concessione dei termini ridotti di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
L'appellante ha depositato la comparsa conclusionale.
§ 2. Questioni pregiudiziali.
2.1. In via pregiudiziale va dichiarata la contumacia , Controparte_1 CP_2 CP_3
, , , , , ,
[...] CP_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, i quali non si sono costituiti in giudizio malgrado la ritualità della Controparte_9 Controparte_10 notificazione dell'atto di citazione in appello.
§ 3. Le valutazioni della Corte.
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3.1. Ciò chiarito, passando alla valutazione del merito, con l'unico articolato motivo di appello,
l'appellante contesta la lettura del giudice di primo grado che ha ritenuto sussistente un giudicato esterno con la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 235/1995, depositata in data 23.03.1995.
A supporto di tale assunto deduce:
i) che la sig.ra era intervenuta nel giudizio solo in qualità di madre esercente la Controparte_1 potestà sui figli minori mentre nel presente giudizio è titolare di una posizione giuridica propria, ossia di detentrice sine titulo del bene oggetto di causa;
ii) che l'oggetto e i presupposti delle due domande spiegate in giudizio sono tra loro differenti e che, pertanto, diversa è la causa petendi: nel giudizio definito con sentenza 235/1995 era costituita dalla risoluzione del contratto preliminare di compravendita con conseguente rilascio e risarcimento del danno, mentre nel presente giudizio è l'accertamento della detenzione senza titolo;
iii) che la è una società di capitali, autonomo soggetto di diritto, dotata di una propria CP_12 capacità di agire e giuridica e non risulta in atti che sia avente causa dalla CP_1
3.2. Il motivo di appello è in parte fondato e va accolto nei limiti di cui si dirà.
3.2.1. Corretta è, innanzitutto, la valutazione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto sussistente un giudicato esterno con la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 235/1995, depositata in data 23.03.1995 nei confronti dei convenuti (odierni appellati) , , CP_2 Controparte_3
, , , , , CP_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
.
[...]
Il dato accertato dal giudice di prime cure, quanto ai suddetti soggetti, a ben vedere, valutato il contenuto dell'atto di appello, appare per il vero non contestato dall'appellante.
In ogni caso, posto che, come chiarito dalla costante giurisprudenza di legittimità, “il giudicato esterno opera entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa” (cfr. da ultimo Cass. 13169 del 2025) è innegabile che nei confronti dei suddetti soggetti persone fisiche tale identità e comunanza susssite.
Ed invero:
1) gli odierni appellati (originari convenuti) , , , CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
, , , , sono stati tutti parte,
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 in riassunzione in qualità di eredi di , nel giudizio conclusosi con sentenza Persona_1 irrevocabile del Tribunale di Catanzaro n. 235/1995, depositata in data 23.03.1995;
2) con la predetta sentenza il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento della domanda dell'odierno appellante, ha condannato i soggetti indicati al rilascio del medesimo immobile oggetto del presente giudizio, nonché al risarcimento dei danni subiti per il mancato godimento dell'immobile.
Ergo, a prescindere da quale fosse la ragione che ha dato origine alla domanda è innegabile che i soggetti indicati odierni appellati siano stati condannati ad un facere (rilascio dell'immobile e risarcimento dei danni per mancato godimento) che è sostanzialmente coincidente con quanto chiesto e azionato nel presente giudizio.
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Ne consegue che, correttamente, il Tribunale ha ritenuto di non poter, nei confronti dei soggetti indicati, nuovamente pronunciare il rilascio degli immobili per cui è causa in favore dell'attore, poiché una tale condanna ha già costituito oggetto della pronuncia n. 235/1995 ed ai sensi dell'art. 2909 c.c.
l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato.
3.2.2. Analoga conclusione non pare potersi, invece, sostenere con riferimento alla posizione dei convenuti, odierni appellati, e Controparte_1 CP_12
Quanto alla (unica convenuta costituitasi nel giudizio di primo grado) occorre Controparte_1 osservare che nel giudizio definito con la più volte citata sentenza del Tribunale di Catanzaro n.
235/1995, la stessa interveniva non in proprio ma solo «in qualità di madre esercente la potestà sui figli minori e » (cfr. pag. 8). Controparte_8 Controparte_9
Nel presente giudizio, invece, è citata in proprio e in quanto titolare di una posizione giuridica autonoma, ossia sul presupposto che ella è detentrice sine titulo del bene oggetto di causa.
Ciò, dunque, esclude che sic et sempliciter possa essere ritenuta parte del precedente giudizio e che, quindi, possa essersi formato nei suoi confronti un giudicato sostanziale esterno.
Né, tantomeno, può giungersi a diversa conclusione applicando l'art. 2909 c.c. richiamato in sentenza: non vi sono dati oggetti, infatti, per poter ritenere che la stessa sia avente causa dei figli in rappresentanza dei quali era intervenuta nel precedente giudizio.
Dal tenore delle difese articolate nel giudizio di primo grado, semmai, emerge, al contrario, che sia stata lei dante causa dei figli1.
Discorso sostanzialmente simile deve essere fatto quanto alla CP_10
In ordine a tale parte processuale, innanzitutto, occorre rilevare che, alla luce di quanto detto per la deve ritenersi neutralizzato, in toto, l'argomento del primo giudice secondo cui la Controparte_1 società «non può che essere considerata un'avente causa della ». CP_1
Non potendosi ritenere parte del precedente giudizio la stessa, viene da sé che del tutto CP_1 inconferente rispetto alla posizione della società è se la stessa sia o meno sua avente causa.
Ciò chiarito, è, poi, innegabile che:
1) la è una società di capitali, autonomo soggetto di diritto, dotata di una propria capacità CP_12 di agire e giuridica, totalmente estranea al precedente giudizio (non fosse altro che per il fatto che è stata costituita dopo il passaggio in giudicato della sentenza);
2) non risulta in atti, in alcun modo, al di là di un dato meramente assertivo, che la società sia avente causa dalla Seppur è astrattamente ipotizzabile che la società abbia sede legale nell'immobile CP_1 in controversia perché ciò sia stato consentito/autorizzato dalla che occupa l'immobile, CP_1 madre di , socio della stessa, tuttavia, non vi sono elementi oggettivi per affermare, Controparte_9 se non surrettiziamente, il dato che, pertanto, non può ritenersi provato.
Controparte_ 1 Nella memoria di replica si legge: “Per come argomentato in comparsa, la signora ha sempre detenuto l'immobile oggetto di causa presso il quale ha svolto la propria attività commerciale ed ha altresì stabilito la propria residenza senza che alcuna contestazione fosse mai stata sollevata […] Nel corso del tempo la stessa, grazie all'aiuto del proprio compagno ha avviato la propria attività di ristoratrice Persona_1 CP_ CP ed ha cresciuto nel predetto immobile i propri figli e che hanno vissuto serenamente con i fratelli - , CP_9 CP_8 CP_3 CP_6 e – figli di prime nozze del signor ”. CP_7 Per_1 5 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile
____________________________________________________________
Non essendovi prova che la società sia avente causa nemmeno da , parte del Controparte_9 precedente giudizio, non può estendersi nei suoi confronti l'effetto del giudicato ex art. 2909 c.c.
Sotto questo profilo, pertanto, la sentenza gravata deve essere riformata.
3.2.3. Ciò detto, dunque, nei confronti dei predetti due soggetti, deve essere esaminata la domanda azionata dal con l'originario atto di citazione. Pt_1
La originaria domanda è in parte fondata.
Dalla documentazione versata agli atti del giudizio di primo grado dal e dalle difese della stessa Pt_1 convenuta risulta provato che entrambi i convenuti indicati occupano sine titulo Controparte_1
l'immobile sito in Roccelletta di Borgia, via Laganusa nn. 2, 4 e 6 censito al catasto al foglio 43, particella 1 sub. 1,2, 3 e 4.
Ed invero, premessa la prova documentale della proprietà in capo al Pt_1
i) quanto alla è la stessa che nella propria difesa spiegata nel giudizio di primo grado (v. CP_1 comparsa di costituzione) ha sostanzialmente ammesso di occupare l'immobile senza, tuttavia, fornire la prova di alcun titolo legittimante l'occupazione stessa (ed invero la ha dichiarato CP_1 di aver sempre vissuto negli immobili per cui è causa ove ha cresciuto i propri figli e CP_9
. Inoltre, nelle proprie difese ha paventato un possibile usucapione senza, tuttavia, né CP_8 spiegare domanda riconvenzionale né, tantomeno, fornire alcun elemento oggettivo certo di supporto a tale apodittica asserzione;
ii) quanto alla società, rimasta contumace in entrambi i gradi di giudizio, non vi è alcun elemento che legittimi l'ubicazione della sede legale presso l'immobile in oggetto o che giustifichi un legame lecito con l'utilizzo dello stesso.
Ne discende, dunque, che per entrambi i convenuti e - deve ritenersi Controparte_1 CP_12 provato che gli stessi occupino sine titulo l'immobile sito in Roccelletta di Borgia, via Laganusa nn. 2, 4 e 6 censito al catasto al foglio 43, particella 1 sub. 1,2, 3 e 4. e che, pertanto, ne vada ordinato il rilascio in favore di . Parte_4
3.2.4. Non può, viceversa, trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni patiti per il mancato godimento dell'immobile essendo la stessa rimasta totalmente priva di prova e non avendo l'appellante assolto all'onere della prova su di lui gravante.
3.2.5. Dalle suesposte considerazioni discende l'accoglimento parziale dell'appello e la riforma, in parte qua, della sentenza impugnata.
§ 4. Le spese di lite.
4.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
Stante l'accoglimento, seppur parziale, dell'appello e la riforma della sentenza impugnata devono essere riformate anche le statuizioni relative alle spese di lite del giudizio di primo grado e regolate nei rapporti tra , e la secondo il principio della Parte_4 Controparte_1 Controparte_10 soccombenza.
Le spese di entrambi i gradi -che possono essere compensate per 1/3 stante l'accoglimento solo CP_1 parziale della domanda attorea- vanno poste per i restanti 2/3 a carico della e della CP_1
6 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile
____________________________________________________________
e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi tenuto conto dello CP_10 scaglione di riferimento in relazione al valore della controversia (indeterminabile di bassa complessità), avuto riguardo alla non rilevante complessità della causa.
4.2. Quanto alle spese del giudizio di appello nei rapporti tra e , Parte_4 Controparte_1
, , , , , , CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
, , nulla va disposto quanto alle spese di entrambi i Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 gradi di giudizio stante il rigetto della domanda nei loro confronti e la loro contumacia.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1282/2019 Parte_4 pubblicata in data 4.7.2019, così provvede:
Dichiara la contumacia di , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
, , , , ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata condanna e la società al rilascio, in favore di , dell'immobile Controparte_1 CP_10 Parte_4 sito in Roccelletta di Borgia, via Laganusa nn. 2, 4 e 6 censito al catasto al foglio 43, particella 1 sub. 1,2, 3 e 4;
Dichiara compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio per 1/3 e condanna CP_1
e la in solido fra loro, alla rifusione in favore di dei restanti
[...] Controparte_10 Parte_4
2/3 che si liquidano, per il primo grado in € 2.059,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15% ed accessori come per legge e per il grado di appello in € 3.330,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario delle spese generali in misura del
15% ed accessori come per legge.
Così deciso in data 26.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Pietro Scuteri dott. Biagio Politano
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