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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/12/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
P.U. n. 155/2025-Trib. Latina
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Latina, in persona del Giudice Dott. Marco Pietricola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. del D.Lgs.
n.14/2019 s.m.i. rubricato al P.U. n. 155/2025 relativo a:
Parte_1 visto il ricorso per accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato il 07.10.2025 da parte di (con l'Avv. Cristiano La Marca come da procura alle liti in atti) ai sensi Parte_1 degli artt. 67 ss. del D.Lgs. n. 14/2019 s.m.i. come integrato/aggiornato con effetto dal 28.09.2024 con D.Lgs. n. 136/2024 s.m.i. ivi compreso l'art. 56 di detto ultimo articolato normativo in tema di diritto transitorio e come modificato/integrato con D.L. n.178/2024 s.m.i. il cui art. 8 quale norma di interpretazione autentica in tema di diritto intertemporale e transitorio prevede testualmente che
“L'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, si interpreta nel senso che l'applicabilità delle disposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo n. 136 del 2024 alle composizioni negoziate, ai procedimenti di cui all'articolo 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure pendenti non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 e sono fatti salvi i provvedimenti adottati”, per il tramite del Dott. quale professionista designato (cd. “OC”) dall'Organismo di Persona_1
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di SI e con annessa la relazione ex art. 68 CCII del detto Dott. quale professionista Persona_1 designato (cd. “OC”) dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della
Camera di Commercio di SI;
visti gli atti, ivi compreso il provvedimento a firma del Presidente f.f. dell'intestato Tribunale del
13.10.2025 di designazione/delega dello scrivente alla trattazione della presente procedura (per completezza, con provvedimento organizzativo generale del Presidente della Sezione Prima Civile dell'intestato Tribunale del 25.11.2022 approvato con provvedimento del Presidente del detto
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Tribunale del 30.11.2022-nota M_DG.Tribunale di LATINA - Prot. 30/11/2022.0000108. si CP_1
è disposta la trattazione/lavorazione di dette procedure ad opera della Cancelleria Procedure
Concorsuali dell'intestato Tribunale per quanto di competenza); visto il provvedimento del 19.10.2025 (risultante comunicato alle parti/ai legittimati a mezzo PEC
(posta elettronica certificata) di Cancelleria del 20.10.2025) circa il detto ricorso del 07.10.2025 di del seguente testuale tenore ossia “(…) V. e rilevato che l'allegata relazione Parte_1 dell'OC Dott. non risulta sottoscritta da questi, si assegna termine di gg. 5 per integrare Per_1 ex art.70 co. 1 CCI. Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito (…)”; vista la nota della ricorrente del 20.10.2025 con allegati afferente il deposito della relazione del
Dott. quale professionista designato (cd. “OC”) dall'Organismo di Composizione Persona_1 della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di SI del 21.07.2025 debitamente sottoscritta da questi ex art. 68 CCII giusto il detto provvedimento del 19.10.2025 qui richiamato per quanto di ragione;
visto il provvedimento ex art. 70 CCII del 03.11.2025 con cui si è testualmente disposto che “(…) rilevato che allo stato degli atti appaiono sussistere i presupposti di legge per l'adozione delle determinazioni di cui all'art. 70 CCII (si ricordi per quanto qui di ragione che “In tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il Giudice è chiamato a svolgere, nelle varie fasi, due vagli di ammissibilità: il primo riguardante la completezza e l'adeguatezza della documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 67, II° CCII, da effettuarsi anche alla luce della relazione redatta dall'OC, ai sensi dell'art. 68, II° CCII, e la struttura del piano che deve indicare in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. Nella seconda fase, dopo la presentazione delle osservazioni da parte dei creditori e le eventuali modifiche suggerite dall'OC, il giudice deve, invece, analizzare il piano alla luce delle disposizioni normative che regolano l'istituto e verificare se sussistano tutte le condizioni richieste dalla legge, valutando così
l'ammissibilità giuridica del piano stesso, come statuito dall'art.70, VII° CCII” - cfr., mutatis mutandis e sul punto per quanto qui di ragione, tra le altre: Trib. Firenze, 05.08.2024); rilevato, inoltre, che “Laddove nel contesto di una domanda di ammissione alla procedura di piano del consumatore, il soggetto sovraindebitato formuli un'istanza di sospensione di una causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo pendente, si deve ritenere che detta richiesta non possa trovare accoglimento in quanto l'art. 12 bis, comma 2, della legge 3/2012 prevede che il giudice possa, col decreto che fissa la data dell'udienza per la convocazione dei creditori, disporre la sospensione, nelle more che ciò avvenga, dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano fino al momento in cui il provvedimento di omologazione divenga definitivo, ma non possa farlo con riferimento ad un giudizio di cognizione” (cfr., tra le altre e più in generale:
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Trib. Modena, 18.02.2022; cfr. altresì, in tale prospettiva e tra le altre, sempre mutatis mutandis ed a ben vedere: Trib. Enna, n. 37 del 15.01.2021 e Corte App. Roma, 04-07.10.2024-cron. n.
7793/2024-R.G. n. 2533/2024); visto, in particolare, l'art. 70 CCII;
tutto ciò considerato;
P.Q.M.
- dispone ex art. 70 comma 1 CCII che la proposta e il piano presentati da ai Parte_1 sensi degli artt. 67 ss. CCII siano pubblicati in apposita area del sito web dell'intestato Tribunale o del e che ne sia data comunicazione a cura del cd. “OC” Dott. Controparte_2 Per_1 quale professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi da
[...]
Sovraindebitamento della Camera di Commercio di SI entro trenta giorni a tutti i creditori, con l'espresso avvertimento che - ricevuta la comunicazione suddetta – ciascun creditore ex art. 70 comma 2 CCII deve comunicare al cd. “OC” Dott. quale Persona_1 professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della
Camera di Commercio di SI un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 10 commi 1 e 2 CCII, salva l'applicazione dell'art. 10 comma 3 CCII;
- rappresenta ex art. 70 comma 3 CCII che, nei venti giorni successivi alla comunicazione di cui sopra, ogni creditore può presentare eventuali osservazioni inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del cd.
“OC” Dott. quale professionista designato dall'Organismo di Composizione Persona_1 della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di SI come indicato nella comunicazione di cui innanzi;
- dispone ex art. 70 comma 6 CCII che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le eventuali osservazioni dei creditori ex art. 70 comma 3
CCII di cui sopra, il cd. “OC” Dott. quale professionista designato Persona_1 dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di
SI, sentito il debitore, riferisca all'intestato Tribunale, proponendo le modifiche del piano che dovesse eventualmente ritenere necessarie;
- vista infine l'istanza del debitore
[...]
di cui al ricorso per accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore introduttivo Pt_1 di causa depositato il 07.10.2025 e/o atti correlati nonché nei termini e nei limiti di cui in parte motiva, dispone ex art. 70 comma 4 CCII la sospensione delle azioni esecutive pendenti incidenti sul patrimonio dell'istante ed il divieto di azioni esecutive e cautelari incidenti sul suo patrimonio in relazione al piano del consumatore in questione fino alla conclusione del presente procedimento nonché il divieto di compiere eventuali atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza (…)”; vista la nota ex art. 70 comma 6 CCII del 10.12.2025 del cd. “OC” Dott. quale Persona_1 professionista designato (cd. “OC”) dall'Organismo di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento della Camera di Commercio di SI resa a seguito del detto provvedimento ex art. 70 CCII del 03.11.2025;
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visti gli atti ed esaminata la documentazione allegata/prodotta/acquisita ex artt. 67 ss. CCII;
premesso che ai sensi del dettato del comma 6 dell'art. 67 CCII il procedimento in oggetto è destinato ad essere trattato/deciso dal tribunale in composizione monocratica;
rilevato che la Somma risulta presentare la seguente situazione debitoria come verificata dal Dott. quale professionista designato (cd. “OC”) dall'Organismo di Composizione della Persona_1
Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di SI (cfr., in dettaglio e testualmente, la detta relazione del 21.07.2025 ex art. 68 CCII del Dott. quale Persona_1 professionista designato (cd. “OC”) dall'Organismo di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento della Camera di Commercio di SI, in atti): “(…) L'attuale situazione debitoria può essere così rappresentata:
n. Creditore Domicilio digitale Importo dovuto Tipologia credito CP 1 Intesa San LO Segreteria.
€ 88.602,67 Ipotecario Email_1
Persona_2 2
€ 3.275,23 Chirografario CP_4 Email_2 ndomesticbanca. CP_5[..
3
€ 41.496,51 Chirografario CP_4 Email_2 ndomesticbanca. CP_5[..
4
€ 13.532,00 Chirografario CP_4 Email_2 ndomesticbanca. CP_5[..
5 Agenzia delle Entrate dp. genziaentr
€ 4.243,24 Privilegiato Email_3 Riscossione ate.it
6 Comune di Latina servizio. omun
€ 4.105,00 Privilegiato Email_4 e.latina.it CP 7 direzione.provinciale.latina
€ 1.302,77 Email_5 C
.gov.it
[...] 8 € 5.00,00 Privilegiato Controparte_7 Email_6 TOTALE 161.557,42
Intesa San LO già – mutuo ipotecario n.0803021593 sottoscritto con in CP_8 CP_8 data 21 giugno 2017 per € 110.000,00 con un tasso fisso del 2.650% da restituire in 360 rate mensili di € 444,77. (all.n.7) Alla data del 2 dicembre 2024 risulta un debito residuo (riferito alle sole quote del capitale finanziato) pari a n.86 rate di € 91.052,27, calcolato a seguito del pagamento dell'ultima rata del 21 agosto 2024. (all.n.8) Alla data del 23 giugno 2025 risulta un debito pari ad € 88.602,67. (all.n.9) Parte_2
n.20220892831975 sottoscritto con la garanzia rilasciata dal marito sig. in data 9 Parte_3 febbraio 2022 per un importo finanziato di € 44.656,00 (importo da restituire pari ad € 62.614,40) da restituire in n.96 rate mensili da € 651,90 ad un TAEG del 9,29%. Con la sottoscrizione di tale finanziamento la ricorrente ha estinto tre precedenti finanziamenti sempre con la medesima società finanziaria: n.20129800073718 per € 649,79, n.20220201988232 per € 161,10 e n.2022066823813
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per € 3.945,36 oltre ad acquisire una liquidità di € 35.243,75. (all.n.10) Alla data del 16 ottobre
2024 risulta un debito pari ad € 41.496,51 di cui solo € 39.454,71 quale debito residuo, € 200,00 per bolli, € 208,60 per penali per ritardato pagamento e € 1.813,20 per indennità di contenzioso.
(all.n.11) – carta di credito revolving n.20220308319603 sottoscritta Parte_2 in data 4 giugno 2020 per € 3.000,00 da restituire in rate mensili da € 120,00. (all.n.12) Alla data del 16 ottobre 2024 risulta un debito residuo pari ad € 3.275,23. (all.n.11) Parte_2
– contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio n.1127236 per
[...]
€11.482,31 (importo da restituire pari ad € 16.716,00) sottoscritto in data 25 gennaio 2023, da restituire in 84 rate da € 199,00. (all.n.13) La somma ottenuta è stata utilizzata per estinguere un precedente finanziamento con cessione del quinto sottoscritto con Compass. Alla data del 16 ottobre 2024 risulta un debito residuo pari ad € 13.532,00. (all.n.11) Controparte_9
– alla data del 20 settembre 2024 risultano iscritti a ruolo debiti erariali nei confronti
[...] della ricorrente per € 4.243,24. (all. n.14) Comune di Latina – alla data del 10 settembre 2024 risultano a carico della ricorrente morosità relative all'omesso pagamento della TARI per € 4.105, riguardanti gli anni 2018-2024 pari ad € 1.908,00 e l'emissione di avvisi di accertamento esecutivi per omessa denuncia relativi agli anni d'imposta 2018-2023 per € 550,00 e per gli anni 2020-2021-
2022 per omesso versamento per € 1.647,00. (all.n.15) – alla data del 28 agosto 2024 risulta CP_6 associato alla posizione della sig.ra un indebito su pensione n. 044-400007000884 – Pt_1
Pratica RI 11245559 per un importo accertato da recuperare di € 7.491,89 per un importo residuo pari ad € 1.302,77. (all.n.16) - onorario consulenza per la gestione della Controparte_7 procedura pari ad € 5.000,00. (all.n.17) (…)” con le precisazioni ed aggiornamenti circa le posizioni debitorie dettagliati nelle ricordate note ex art. 70 CCII del 10.12.2025 del Dott. quale professionista designato (cd. “OC”) Persona_1 dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di
SI, in atti;
rilevato che la risulta essere titolare del seguente attivo come verificato dal Dott. Pt_1 Per_1 quale professionista designato (cd. “OC”) dall'Organismo di Composizione della Crisi da
[...]
Sovraindebitamento della Camera di Commercio di SI (cfr., in dettaglio e testualmente, la detta relazione del 21.07.2025 ex art. 68 CCII del Dott. quale Persona_1 professionista designato (cd. “OC”) dall'Organismo di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento della Camera di Commercio di SI, in atti): “(…) Dal lato attivo la ricorrente risulta essere intestataria del diritto di proprietà su dei beni immobili siti in Latina via
Amsterdam n.5, contraddistinti al catasto urbano: - foglio 168, particella 1040, subalterno 3,
Cat.A/2 rendita catastale € 445,44 - foglio168, particella 1040, subalterno 17, Cat.C/6 rendita
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catastale € 32,54. (all.n.18) I flussi reddituali a disposizione sono rappresentati dallo stipendio della sig.ra con contratto a tempo indeterminato part-time presso la società Pt_1 CP_10
con sede legale a Piombino Dese (PD), nello stabilimento a Latina in via Carrara dove viene
[...] effettuata la produzione di fiale in vetro per l'industria farmaceutica e cosmetica, con uno stipendio mensili di circa € 1.200,00. (all.n.19) La stessa è percettrice di indennità da parte dell' per la CP_6 disabilità di cui è affetta, pari a circa € 263,00 mensili oltre all''assegno unico per la figlia pari ad
€ 233,00 mensili. (all.n.20) Dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni emerge che il reddito imponibile medio annuo lordo della ricorrente è di € 19.613,00, come si evince dalla sottostante tabella. (all.nn.21, 22 e 23)
Impiego/Reddito
Impiego/Reddito
Impiego/Reddito
Impiego/Reddito
Anno 2020
Anno 2021
Anno 2022
Anno 2023
Contratto a tempo
Contratto a tempo
Contratto a tempo
Contratto a tempo indeterminato
indeterminato part-
indeterminato part-
indeterminato part-time part-time time time
€ 20.526
€ 14.660
€ 19.478
€ 18.837
Altro Reddito 0 0 0 0
Totale € 14.660 € 19.478 € 18.837 € 20.526
La sig.ra è titolare di un conto corrente n.000089783666 presso Banco Posta che alla data Pt_1 del 31/05/2025 presentava un saldo di € 6,98; di un conto corrente n.100000014149 presso Intesa
San LO che alla data del 30 giugno 2025 presentava un saldo negativo di € 86,41; di un conto corrente presso ING Bank n.2761622 che alla data del 30/06/2025 presentava un saldo di € 64,54
(all.nn.24, 25, 26) Il patrimonio mobiliare, oltre al saldo dei predetti C/C, risulta altresì composto da: - beni mobili registrati: a) autovettura modello Hyundai Tucson targa GR981PA, immatricolata nel 2017 valore di stima di € 10.000,00 ad oggi sottoposta a fermo amministrativo da parte dell'Agenzia delle Entrate. (all.n.27) sig. , marito della sig.ra risulta Parte_3 Pt_1 essere iscritto al Registro delle imprese quale impresa individuale dal 6 giugno 2018 (REA
LT215372) esercente l'attività di commercio ambulante e al dettaglio di prodotti ittici. Dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni emerge che il reddito imponibile medio annuo lordo risulta essere di € 12.000,00. Il coniuge, sig. , da qualche mese percepisce, in virtù Parte_3 dell'inizio della nuova attività, un reddito mensile di circa € 1.300,00. Lo stesso risulta essere titolare di indennità di invalidità pari ad € 600,00. La sig.ra , madre della Controparte_11 ricorrente, è percettrice di una pensione INPS pari ad € 650,00 mensili. Nel 2024 risultano
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Dati reddituali
Attuale reddito netto mensile della 1.200,00 debitrice
Attuale reddito netto mensile dei 1.950,00 familiari
Ulteriore reddito netto mensile 233,00
A) Totale Reddito Mensile 3.383,00
(…)” con le precisazioni ed aggiornamenti dettagliati nelle ricordate note ex art. 70 CCII del 10.12.2025 del Dott. quale professionista designato (cd. “OC”) dall'Organismo di Persona_1
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di SI, in atti;
rilevato che la risulta aver strutturato il seguente piano del consumatore come verificato ed Pt_1 attestato dal Dott. quale professionista designato (cd. “OC”) dall'Organismo di Persona_1
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di SI
(cfr., in dettaglio e testualmente, la detta relazione del 21.07.2025 ex art. 68 CCII del Dott. Per_1 quale professionista designato (cd. “OC”) dall'Organismo di Composizione della Crisi da
[...]
Sovraindebitamento della Camera di Commercio di SI, in atti): “(…) La sig.ra
, in ottemperanza al D.Lgs n.14/2019 ha elaborato un Piano di ristrutturazione dei Parte_1 debiti quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento. La proposta è stata elaborata dalla debitrice con l'intento di assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza; dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dalla debitrice assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
trovare il miglior equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dal Codice della crisi. In virtù di quanto sopra e in considerazione delle previsioni circa la possibilità per la debitrice di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, propone di mettere a disposizione del ceto creditorio la somma di € 115.000,00 mediante il pagamento di una rata iniziale di € 7.000,00 e dal pagamento delle rate mensili di € 1.000,00, per un totale di 108 mesi, come da seguente prospetto:
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2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Impor 4.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 8.000 to annu ale
Rata 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 mensi le
TOTALE € 108.000
La ricorrente propone il versamento delle somme su un conto corrente o libretto di deposito appositamente aperto presso un Istituto bancario o postale individuato dagli Organi della procedura e l'effettuazione del pagamento con riparto percentuale delle somme introitate, in rapporto all'entità del debito verso i singoli creditori. Il debito residuo della sig.ra Pt_1 ammonta ad € 161.557,42 e a tale somma, in caso di accoglimento della proposta di ristrutturazione del debito, dovrà essere aggiunto il compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi. Il pagamento dei creditori avverrà, nel caso in cui il decreto di omologa divenisse definitivo, successivamente al pagamento degli oneri di procedura, posto che i crediti sorti in occasione o in funzione del procedimento di composizione della crisi sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, come previsto dall'art.6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 14/2019. Nel dettaglio il Piano proposto prevede: • Il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione quale il compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi e degli eventuali ausiliari e più in generale delle spese di procedura;
• Il pagamento integrale (100%) delle spese sostenute in funzione ed in esecuzione del piano;
• Il pagamento parziale (85%) del compenso spettante ai creditori privilegiati;
• Il pagamento parziale (9,5%) del compenso spettante ai creditori chirografari. Pertanto, il piano di pagamento che la sig.ra sottopone al vaglio del Pt_1
Tribunale è il seguente:
Creditore Privilegio Importo a debito Importo da pagare % di soddisfazione
OC Prededuzione € 6.347,06 € 6.347,06 100%
OC BO Prededuzione € 1.269,41 € 1.269,41 100% spese forfettario
Prededuzione € 5.000,00 € 5.000,00 100% CP_7CP
Intesa San LO Ipotecario € 88.602,67 € 88.602,67 100%
Comune di Latina Privilegiato € 4.105,00 € 3.489,25 85%
CP
Privilegiato € 1.302,77 € 1.107,35 85%
Agenzia
€ 4.243,24 € 3.606,75 85% Parte_4 Entrate
Findomestic Chirografario € 3.275,23 € 311,15 9,5%
Findomestic Chirografario € 41.496,51 € 3.942,17 9,5%
Findomestic Chirografario € 13.532,00 € 1.285,54 9,5%
Totale € 167.973,89 € 114.961,35
(…)”
8 P.U. n. 155/2025-Trib. Latina
con le precisazioni ed aggiornamenti dettagliati nelle ricordate note ex art. 70 CCII del 10.12.2025 del Dott. quale professionista designato (cd. “OC”) dall'Organismo di Persona_1
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di SI, in atti;
ritenuto, tutto ciò posto, che sussistono i presupposti di legge per l'omologa della domanda per accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da parte di ex artt. Parte_1
67 ss. CCII (cfr., in relazione a fattispecie simili alla presente e tra le altre, di recente: Trib. Firenze,
05.08.2024) in quanto:
A) sussiste la competenza territoriale dell'intestato Ufficio ex artt. 27, comma 2, e 68, comma 1,
CCII e tanto atteso il fatto che la ricorrente/debitrice risulta essere residente in [...]in Via
Amsterdam n. 5 (cfr. anche il certificato contestuale anagrafico di matrimonio, di nascita, di cittadinanza, di esistenza in vita, di residenza, di stato civile e di stato di famiglia allegato al ricorso introduttivo telematico del 07.10.2025, in atti), sicché anche per questo il centro degli interessi principali della stessa deve ritenersi collocato nel circondario del Tribunale Ordinario di Latina;
B) è stato instaurato il contraddittorio anche con i creditori giusto il detto provvedimento ex art. 70 CCII del 03.11.2025 dell'intestato Tribunale (cfr., in dettaglio, anche le ricordate note del cd. “OC” Dott. del 10.12.2025 ed allegati, in atti); Per_1
C) non risultano presentate osservazioni da parte dei creditori a ben vedere ex art. 70 comma 3
CCII (a parte la precisazione del proprio credito di Comune di Latina in persona del l.r.p.t. con ogni ulteriore conseguenza di rito ed assorbito così ogni altro eventuale profilo ed aspetto, per completezza;
cfr., in dettaglio, le dette note del cd. “OC” Dott. del 10.12.2025 Per_1 ed allegati, in atti;
si ricordi che l'art. 70 CCII non prevede espressamente la fissazione dell'udienza dopo la fase del contraddittorio cd. “scritto” disposto ai sensi dell'art. 70 commi
3 e 4 CCII, disponendo l'art. 70 comma 7 CCII che il giudice risolva ogni contestazione prima di procedere eventualmente con l'omologa del piano di cui di volta in volta trattasi, così non imponendo la fissazione di apposita udienza in caso di osservazioni dei creditori ex art. 70 comma 3 CCII e rimettendo ogni apprezzamento alle specificità del singolo caso concreto, nel rispetto del cd. “principio di libertà delle forme” - cfr., tra le altre ed argomentando anche a contrario rispetto al caso di specie non caratterizzato da particolari e specifiche esigenze di contraddittorio cd. “orale” come esposto, in generale: Trib. Palermo, 01.02.2025-P.U. n. 275-
1/2024);
D) i profili afferenti l'ammissibilità e ritualità della domanda più in generale (ivi compresi la qualifica di consumatore dell'istante la meritevolezza della stessa e la ragionevolezza Pt_1
9 P.U. n. 155/2025-Trib. Latina
e fattibilità del piano proposto anche dal punto di vista della sua durata ex artt. 67 ss. CCII) risultano essere stati apprezzati con il ricordato provvedimento del 03.11.2025 qui richiamato ad ogni effetto di legge per quanto di ragione (cfr., in relazione a fattispecie simili e mutatis mutandis, tra le altre: Corte App Roma, 04-07.10.2024-cron. n. 7793/2024-R.G.
n.2533/2024); più in dettaglio, è stato osservato che “In tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il Giudice è chiamato a svolgere, nelle varie fasi, due vagli di ammissibilità: il primo riguardante la completezza e l'adeguatezza della documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 67, II° CCII, da effettuarsi anche alla luce della relazione redatta dall'OC, ai sensi dell'art. 68, II° CCII, e la struttura del piano che deve indicare in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. Nella seconda fase, dopo la presentazione delle osservazioni da parte dei creditori e le eventuali modifiche suggerite dall'OC, il giudice deve, invece, analizzare il piano alla luce delle disposizioni normative che regolano l'istituto e verificare se sussistano tutte le condizioni richieste dalla legge, valutando così l'ammissibilità giuridica del piano stesso, come statuito dall'art.70, VII°
CCII” (cfr., mutatis mutandis e sul punto per quanto qui di ragione, tra le altre: Trib. Firenze,
05.08.2024) e che “In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, è possibile per il consumatore prevedere nella proposta la conservazione della casa di abitazione, posta a garanzia di un mutuo già anteriormente risolto: oltre all'ipotesi di cui all'art. 67, V° CCII, la conservazione dei beni resta possibile a condizione che il creditore ipotecario, da considerarsi nel piano come interamente scaduto, sia soddisfatto secondo le regole del concorso e riceva una soddisfazione non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria. Nella procedura de qua non è posta l'alternativa fra procedura di continuità e liquidatoria di talché, non condividendosi il principio di universalità oggettiva, l'esclusione di taluni beni dalla liquidazione è sempre possibile in quanto consentita dal generale principio di libertà dei contenuti della proposta di cui all'art. 67 CCII;
i creditori, dunque, non devono necessariamente essere soddisfatti mediante liquidazione di beni o diritti, essendo la regola della non minor convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria l'unico limite al loro trattamento” (cfr.: Trib. Avellino, 11.04.2024), il tutto tenendo conto che “Nell'ambito della valutazione della convenienza dell'alternativa liquidatoria, non è corretto farsi sempre riferimento al valore di stima dell'immobile, dovendo, per contro, come si evince dall'art. 67,
IV° CCII, aversi riguardo alle prospettive concrete del mercato e, dunque, in caso di bene già subastato, tenersi conto dell'esito degli esperimenti andati deserti e dei ribassi già disposti”
(cfr., tra le altre: Trib. Avellino, 11.04.2024 già citata); dagli atti non risulta che l'istante
(cd. “meritevolezza”) abbia contratto prestiti ovvero in generale debiti nel corso del Pt_1
10 P.U. n. 155/2025-Trib. Latina
tempo progressivamente e/o a distanze ravvicinate ovvero per importi sproporzionati e/o considerevoli ovvero per spese voluttuarie e/o pretestuose e simili (cfr., in dettaglio, anche la relazione del 21.07.2025 ex art. 68 CCII del Dott. quale professionista Persona_1 designato (cd. “OC”) dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di SI ed allegati, in atti); non risultano segnalati eventuali atti in frode ai creditori da parte del cd. “OC” incaricato Dott. Persona_1 giusta la detta relazione dello stesso ex art. 68 CCII del 21.07.2025, come esposto;
quanto agli ulteriori profili di ammissibilità e/o fattibilità del piano del consumatore ex artt. 67 ss. CCII della Somma, va osservato che l'art. 67 comma 5 CCII stabilisce che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore può prevedere, in generale, anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data;
trattasi di previsione, quella di cui all'art. 67 comma 5
CCII predetta, già presente nel testo dell'art. 8 comma 1 ter della L. n. 3/2012 s.m.i. come modificato con D.L. n. 137/2020 s.m.i., il quale ultimo articolato normativo autorizzava anch'esso il consumatore a formulare una proposta di piano o una proposta di accordo avente esattamente il medesimo contenuto quanto alla sorte del mutuo ipotecario gravante sull'abitazione principale del debitore/sovraindebitato; l'intento del Legislatore, attraverso la previsione dell'art. 67 comma 5 CCII, è quello di favorire l'accesso del consumatore alla procedura ristrutturatoria, sottraendo alla regola dell'universalità tendenziale del concorso il debito contratto per l'acquisto dell'abitazione dal debitore virtuoso ossia il debitore che si trova in posizione regolare rispetto ai ratei scaduti al momento del deposito della domanda nonché al debitore che, quantunque meno virtuoso, è stato autorizzato dal giudice a pagare il pregresso per capitale ed interessi al giorno della domanda;
orbene, ciò posto, in giurisprudenza si è chiarito in proposto che “In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, sussiste la possibilità per il consumatore di conservare la casa di abitazione, posta a garanzia di un mutuo già anteriormente risolto e non più pendente come nell'ipotesi di cui all'art. 67, V° CCII, la cui previsione, dunque, non costituisce l'unica eccezione possibile alla regola della concorsualità. Anzi, l'eccezionalità della disposizione si riviene nella prevista possibilità, in caso di prosecuzione del mutuo, di considerare il creditore ipotecario un soggetto estraneo alla procedura, e quindi non legittimato a contestarne la convenienza, nonché di trattare il credito al di fuori del piano e di eseguire, in presenza delle necessarie risorse ed in assenza di pregiudizio per i creditori, il pagamento delle rate nei termini
11 P.U. n. 155/2025-Trib. Latina
dell'ammortamento negoziale, anche se eccedenti la durata della procedura, senza la necessità di osservare le regole di graduazione e proporzionalità del concorso dei creditori”
(cfr., tra le altre: Trib. Avellino, 11.04.2024 già citata); sotto ulteriore profilo, è stato osservato per completezza che “Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, una volta confermatane l'ammissibilità giuridica e la fattibilità, può essere omologato ai sensi dell'art. 70, comma 9, C.C.I. seppure un creditore cessionario del quinto dello stipendio (o della pensione) ne contesti la convenienza, ciò in quanto con l'accesso ad una qualche procedura di sovraindebitamento tutti i pagamenti in favore dei creditori devono essere interrotti, venendo meno altrimenti il principio di par condicio creditorum immanente a tutte, ed in quanto, anche in caso di accesso alla procedura di liquidazione controllata, il cessionario verrebbe, ai sensi del disposto di cui agli artt. 268, quarto comma, lettera b) e
270, secondo comma, lettera e) C.C.I. privato della possibilità di soddisfare il suo credito mediante la trattenuta del quinto non solo per il limitato periodo di tre anni di durata di quella procedura ma anche successivamente alla sua chiusura, alla luce del disposto di cui all'art, 278, primo e secondo comma, C.C.I. L'inopponibilità anche del pignoramento presso terzi alle procedure di sovraindebitamento, orientamento, oramai dominante nella giurisprudenza di merito, è stato avvallata dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 65 dal 10 marzo 2022 ha stabilito che la falcidia del piano del consumatore riguarda anche eventuali cessioni coattive del debito (stipendi, pensioni ecc.) derivanti da un ordinanza di assegnazione di un precedente giudizio” (cfr.: Trib. Pavia, 01.06.2023; cfr. altresì, in tale prospettiva e tra le altre: Trib. Milano, 26.12.2024 e Trib. Bologna, 03.08.2023); nel caso di specie, deve pertanto omologarsi il piano del consumatore proposto dalla anche per Pt_1 tali ragioni ex artt. 67 ss. CCII;
E) ancora, il cd. “OC” Dott. ha attestato la fattibilità del piano in oggetto ex artt. 67 ss. Per_1
CCII con la propria relazione ex art. 68 CCII del 21.07.2025 anche dal punto di vista della falcidiabilità o meno dei crediti muniti di privilegio, pegno ed ipoteca ex art. 67 comma 4
CCII oltre che dal punto di vista del dettato del detto art. 67 comma 5 CCII, attestando – quale attività rimessa ex lege all'Organismo di Composizione della Crisi (cd. “OC”) dal ricordato articolato normativo - che la soddisfazione degli stessi attraverso il piano del consumatore della assicurerà pagamenti in misura non inferiore rispetto a quella realizzabile in Pt_1 caso di liquidazione attraverso il ricavato di essa in ragione delle rispettive cause di prelazione
(cfr., in dettaglio, anche le pagine 14 ss. della relazione del 21.07.2025 ex art. 68 CCII del
Dott. quale professionista designato (cd. “OC”) dall'Organismo di Persona_1
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di Frosinone-
12 P.U. n. 155/2025-Trib. Latina
Latina, in atti) nonché confermando più in generale – anche con le dette proprie note ex art. 70 comma 6 CCII del 10.12.2025 - ad ogni effetto di legge la completezza ed attendibilità della documentazione posta a corredo della domanda di e la sussistenza nel Parte_1 caso di specie dei presupposti soggettivi ed oggettivi sia in rito che nel merito per l'accoglimento della domanda di omologa della medesima ex artt. 67 ss. CCII (cfr., in dettaglio, la relazione del 21.07.2025 ex art. 68 CCII del Dott. quale Persona_1 professionista designato (cd. “OC”) dall'Organismo di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento della Camera di Commercio di SI e le note del 10.12.2025 ex art. 70 comma 6 CCII del Dott. quale professionista designato (cd. Persona_1
“OC”) dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di
Commercio di SI, in atti); del resto, “Può essere ammessa alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore la debitrice, priva di redditi propri e titolare solo di una modesta cifra risultante da conto corrente cointestato, che possa confidare per la durata di 60 mesi della messa a disposizione dei creditori dal parte del coniuge per tutto quel periodo di una quota del di lui suo stipendio quale risultante al netto di quanto necessario al mantenimento della famiglia, ciò al fine di liberare l'immobile di proprietà dei coniugi dall'espropriazione forzata in corso di esecuzione, laddove la cifra che i creditori procedenti possono ottenere dallo svolgimento di quella procedura risulti, nonostante la dilazione prevista, in ragione della percentuale di soddisfazione prospettata, superiore a quanto potrebbero ricavare in conseguenza della vendita all'incanto di quel bene tenuto conto del fatto che il creditore espropriante ottiene spesso un cifra inferiore al suo valore in quanto gli aderenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà prevista dall'art. 571, comma secondo,
c.p.c. di offrire un importo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base ed in quanto i tentativi di vendita, specie laddove si rendano necessari due o tre esperimenti, incidono sul ricavato, riducendolo, in ragione dei costi delle procedure che ne derivano” (cfr., tra le altre e mutatis mutandis: Trib. Trani, 31.07.2023; cfr. altresì, in tale prospettiva e sul punto, tra le altre ed a ben vedere: Trib. Torino, 11.12.2024);
F) non risultano dagli atti né sono stati segnalati dalle parti e/o dal detto cd. “OC” Dott. eventuali atti in frode ai creditori posti in essere dalla come detto;
Per_1 Pt_1 rilevato, pertanto ed in conclusione, che non emergono dagli atti elementi ostativi all'omologa della domanda per accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore in oggetto presentata da ex artt. 67 ss. CCII nei termini innanzi precisati ivi compresi gli aggiornamenti Parte_1 dettagliati nelle ricordate note ex art. 70 CCII del 10.12.2025 del Dott. quale Persona_1 professionista designato (cd. “OC”) dall'Organismo di Composizione della Crisi da
13 P.U. n. 155/2025-Trib. Latina
Sovraindebitamento della Camera di Commercio di SI, con ogni ulteriore conseguenza di legge (si ricordi, del resto, che “In tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il Giudice è chiamato a svolgere, nelle varie fasi, due vagli di ammissibilità: il primo riguardante la completezza e l'adeguatezza della documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 67, II°
CCII, da effettuarsi anche alla luce della relazione redatta dall'OC, ai sensi dell'art. 68, II° CCII,
e la struttura del piano che deve indicare in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. Nella seconda fase, dopo la presentazione delle osservazioni da parte dei creditori e le eventuali modifiche suggerite dall'OC, il giudice deve, invece, analizzare il piano alla luce delle disposizioni normative che regolano l'istituto e verificare se sussistano tutte le condizioni richieste dalla legge, valutando così l'ammissibilità giuridica del piano stesso, come statuito dall'art.70, VII° CCII” – cfr., tra le altre: Trib. Firenze, 05.08.2024 già citata); visti, in particolare, gli artt. 70, commi 7 e 8, e 71 CCII;
tutto ciò premesso e considerato;
P.Q.M.
-omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato ex artt. 67 ss. CCII da parte di nei termini di cui in premessa e secondo le modifiche/precisazioni ex Parte_1 art. 70 CCII dettagliati nelle note del 10.12.2025 del Dott. quale professionista Persona_1 designato (cd. “OC”) dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della
Camera di Commercio di SI e, per l'effetto, dispone ed autorizza i pagamenti suddetti ai vari creditori e legittimati nella misura e secondo le modalità indicate nel piano come omologato anche ex art. 67 comma 5 CCII, con ogni ulteriore conseguenza di legge anche ex art. 71
CCII;
- attribuisce al Dott. quale professionista designato (cd. “OC”) dall'Organismo di Persona_1
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di SI i poteri, gli oneri e gli obblighi tutti di legge, ivi compresi i poteri, gli oneri e gli obblighi di cui all'art. 71 CCII;
-dispone ex art. 70 commi 1, 7 e 8 CCII la comunicazione della presente sentenza a tutti i creditori a cura del cd. “OC” Dott. quale professionista designato (cd. “OC”) Persona_1 dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di
SI nonché la sua pubblicazione in apposita area del sito web dell'intestato Tribunale
o del Ministero nelle forme di rito;
Controparte_2
14 P.U. n. 155/2025-Trib. Latina
- dispone ex art. 70 comma 7 CCII la trascrizione della presente sentenza sui beni del debitore a cura del cd. “OC” Dott. quale professionista designato (cd. “OC”) Persona_1 dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di
SI, ove necessario in base alle previsioni del piano omologato;
- dispone ex art. 71 CCII che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
-dispone ex art. 71 CCII che il cd. “OC” Dott. quale professionista designato (cd. Persona_1
“OC”) dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di
Commercio di SI vigili sull'esatto adempimento del piano omologato e che risolva le eventuali difficoltà che insorgeranno, sottoponendole all'intestato Tribunale ove necessario;
-dispone che il cd. “OC” Dott. quale professionista designato (cd. “OC”) Persona_1 dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di
SI ogni sei mesi riferisca all'intestato Tribunale per iscritto sullo stato di esecuzione del piano omologato mediante relazione da depositarsi in atti nelle forme di rito e con annessa la relativa documentazione giustificativa;
-dispone che il cd. “OC” Dott. quale professionista designato (cd. “OC”) Persona_1 dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di
SI, al termine dell'esecuzione del piano omologato e sentito il debitore, presenti all'intestato Tribunale una relazione finale, da depositarsi in atti nelle forme di rito con annessa la relativa documentazione giustificativa;
-dichiara chiusa la presente procedura ex art. 70, comma 7, CCII.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Latina, lì 17/12/2025
Il Giudice (Dott. Marco Pietricola)
15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Latina, in persona del Giudice Dott. Marco Pietricola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. del D.Lgs.
n.14/2019 s.m.i. rubricato al P.U. n. 155/2025 relativo a:
Parte_1 visto il ricorso per accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato il 07.10.2025 da parte di (con l'Avv. Cristiano La Marca come da procura alle liti in atti) ai sensi Parte_1 degli artt. 67 ss. del D.Lgs. n. 14/2019 s.m.i. come integrato/aggiornato con effetto dal 28.09.2024 con D.Lgs. n. 136/2024 s.m.i. ivi compreso l'art. 56 di detto ultimo articolato normativo in tema di diritto transitorio e come modificato/integrato con D.L. n.178/2024 s.m.i. il cui art. 8 quale norma di interpretazione autentica in tema di diritto intertemporale e transitorio prevede testualmente che
“L'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, si interpreta nel senso che l'applicabilità delle disposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo n. 136 del 2024 alle composizioni negoziate, ai procedimenti di cui all'articolo 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure pendenti non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 e sono fatti salvi i provvedimenti adottati”, per il tramite del Dott. quale professionista designato (cd. “OC”) dall'Organismo di Persona_1
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di SI e con annessa la relazione ex art. 68 CCII del detto Dott. quale professionista Persona_1 designato (cd. “OC”) dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della
Camera di Commercio di SI;
visti gli atti, ivi compreso il provvedimento a firma del Presidente f.f. dell'intestato Tribunale del
13.10.2025 di designazione/delega dello scrivente alla trattazione della presente procedura (per completezza, con provvedimento organizzativo generale del Presidente della Sezione Prima Civile dell'intestato Tribunale del 25.11.2022 approvato con provvedimento del Presidente del detto
1 P.U. n. 155/2025-Trib. Latina
Tribunale del 30.11.2022-nota M_DG.Tribunale di LATINA - Prot. 30/11/2022.0000108. si CP_1
è disposta la trattazione/lavorazione di dette procedure ad opera della Cancelleria Procedure
Concorsuali dell'intestato Tribunale per quanto di competenza); visto il provvedimento del 19.10.2025 (risultante comunicato alle parti/ai legittimati a mezzo PEC
(posta elettronica certificata) di Cancelleria del 20.10.2025) circa il detto ricorso del 07.10.2025 di del seguente testuale tenore ossia “(…) V. e rilevato che l'allegata relazione Parte_1 dell'OC Dott. non risulta sottoscritta da questi, si assegna termine di gg. 5 per integrare Per_1 ex art.70 co. 1 CCI. Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito (…)”; vista la nota della ricorrente del 20.10.2025 con allegati afferente il deposito della relazione del
Dott. quale professionista designato (cd. “OC”) dall'Organismo di Composizione Persona_1 della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di SI del 21.07.2025 debitamente sottoscritta da questi ex art. 68 CCII giusto il detto provvedimento del 19.10.2025 qui richiamato per quanto di ragione;
visto il provvedimento ex art. 70 CCII del 03.11.2025 con cui si è testualmente disposto che “(…) rilevato che allo stato degli atti appaiono sussistere i presupposti di legge per l'adozione delle determinazioni di cui all'art. 70 CCII (si ricordi per quanto qui di ragione che “In tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il Giudice è chiamato a svolgere, nelle varie fasi, due vagli di ammissibilità: il primo riguardante la completezza e l'adeguatezza della documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 67, II° CCII, da effettuarsi anche alla luce della relazione redatta dall'OC, ai sensi dell'art. 68, II° CCII, e la struttura del piano che deve indicare in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. Nella seconda fase, dopo la presentazione delle osservazioni da parte dei creditori e le eventuali modifiche suggerite dall'OC, il giudice deve, invece, analizzare il piano alla luce delle disposizioni normative che regolano l'istituto e verificare se sussistano tutte le condizioni richieste dalla legge, valutando così
l'ammissibilità giuridica del piano stesso, come statuito dall'art.70, VII° CCII” - cfr., mutatis mutandis e sul punto per quanto qui di ragione, tra le altre: Trib. Firenze, 05.08.2024); rilevato, inoltre, che “Laddove nel contesto di una domanda di ammissione alla procedura di piano del consumatore, il soggetto sovraindebitato formuli un'istanza di sospensione di una causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo pendente, si deve ritenere che detta richiesta non possa trovare accoglimento in quanto l'art. 12 bis, comma 2, della legge 3/2012 prevede che il giudice possa, col decreto che fissa la data dell'udienza per la convocazione dei creditori, disporre la sospensione, nelle more che ciò avvenga, dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano fino al momento in cui il provvedimento di omologazione divenga definitivo, ma non possa farlo con riferimento ad un giudizio di cognizione” (cfr., tra le altre e più in generale:
2 P.U. n. 155/2025-Trib. Latina
Trib. Modena, 18.02.2022; cfr. altresì, in tale prospettiva e tra le altre, sempre mutatis mutandis ed a ben vedere: Trib. Enna, n. 37 del 15.01.2021 e Corte App. Roma, 04-07.10.2024-cron. n.
7793/2024-R.G. n. 2533/2024); visto, in particolare, l'art. 70 CCII;
tutto ciò considerato;
P.Q.M.
- dispone ex art. 70 comma 1 CCII che la proposta e il piano presentati da ai Parte_1 sensi degli artt. 67 ss. CCII siano pubblicati in apposita area del sito web dell'intestato Tribunale o del e che ne sia data comunicazione a cura del cd. “OC” Dott. Controparte_2 Per_1 quale professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi da
[...]
Sovraindebitamento della Camera di Commercio di SI entro trenta giorni a tutti i creditori, con l'espresso avvertimento che - ricevuta la comunicazione suddetta – ciascun creditore ex art. 70 comma 2 CCII deve comunicare al cd. “OC” Dott. quale Persona_1 professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della
Camera di Commercio di SI un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 10 commi 1 e 2 CCII, salva l'applicazione dell'art. 10 comma 3 CCII;
- rappresenta ex art. 70 comma 3 CCII che, nei venti giorni successivi alla comunicazione di cui sopra, ogni creditore può presentare eventuali osservazioni inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del cd.
“OC” Dott. quale professionista designato dall'Organismo di Composizione Persona_1 della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di SI come indicato nella comunicazione di cui innanzi;
- dispone ex art. 70 comma 6 CCII che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le eventuali osservazioni dei creditori ex art. 70 comma 3
CCII di cui sopra, il cd. “OC” Dott. quale professionista designato Persona_1 dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di
SI, sentito il debitore, riferisca all'intestato Tribunale, proponendo le modifiche del piano che dovesse eventualmente ritenere necessarie;
- vista infine l'istanza del debitore
[...]
di cui al ricorso per accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore introduttivo Pt_1 di causa depositato il 07.10.2025 e/o atti correlati nonché nei termini e nei limiti di cui in parte motiva, dispone ex art. 70 comma 4 CCII la sospensione delle azioni esecutive pendenti incidenti sul patrimonio dell'istante ed il divieto di azioni esecutive e cautelari incidenti sul suo patrimonio in relazione al piano del consumatore in questione fino alla conclusione del presente procedimento nonché il divieto di compiere eventuali atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza (…)”; vista la nota ex art. 70 comma 6 CCII del 10.12.2025 del cd. “OC” Dott. quale Persona_1 professionista designato (cd. “OC”) dall'Organismo di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento della Camera di Commercio di SI resa a seguito del detto provvedimento ex art. 70 CCII del 03.11.2025;
3 P.U. n. 155/2025-Trib. Latina
visti gli atti ed esaminata la documentazione allegata/prodotta/acquisita ex artt. 67 ss. CCII;
premesso che ai sensi del dettato del comma 6 dell'art. 67 CCII il procedimento in oggetto è destinato ad essere trattato/deciso dal tribunale in composizione monocratica;
rilevato che la Somma risulta presentare la seguente situazione debitoria come verificata dal Dott. quale professionista designato (cd. “OC”) dall'Organismo di Composizione della Persona_1
Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di SI (cfr., in dettaglio e testualmente, la detta relazione del 21.07.2025 ex art. 68 CCII del Dott. quale Persona_1 professionista designato (cd. “OC”) dall'Organismo di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento della Camera di Commercio di SI, in atti): “(…) L'attuale situazione debitoria può essere così rappresentata:
n. Creditore Domicilio digitale Importo dovuto Tipologia credito CP 1 Intesa San LO Segreteria.
€ 88.602,67 Ipotecario Email_1
Persona_2 2
€ 3.275,23 Chirografario CP_4 Email_2 ndomesticbanca. CP_5[..
3
€ 41.496,51 Chirografario CP_4 Email_2 ndomesticbanca. CP_5[..
4
€ 13.532,00 Chirografario CP_4 Email_2 ndomesticbanca. CP_5[..
5 Agenzia delle Entrate dp. genziaentr
€ 4.243,24 Privilegiato Email_3 Riscossione ate.it
6 Comune di Latina servizio. omun
€ 4.105,00 Privilegiato Email_4 e.latina.it CP 7 direzione.provinciale.latina
€ 1.302,77 Email_5 C
.gov.it
[...] 8 € 5.00,00 Privilegiato Controparte_7 Email_6 TOTALE 161.557,42
Intesa San LO già – mutuo ipotecario n.0803021593 sottoscritto con in CP_8 CP_8 data 21 giugno 2017 per € 110.000,00 con un tasso fisso del 2.650% da restituire in 360 rate mensili di € 444,77. (all.n.7) Alla data del 2 dicembre 2024 risulta un debito residuo (riferito alle sole quote del capitale finanziato) pari a n.86 rate di € 91.052,27, calcolato a seguito del pagamento dell'ultima rata del 21 agosto 2024. (all.n.8) Alla data del 23 giugno 2025 risulta un debito pari ad € 88.602,67. (all.n.9) Parte_2
n.20220892831975 sottoscritto con la garanzia rilasciata dal marito sig. in data 9 Parte_3 febbraio 2022 per un importo finanziato di € 44.656,00 (importo da restituire pari ad € 62.614,40) da restituire in n.96 rate mensili da € 651,90 ad un TAEG del 9,29%. Con la sottoscrizione di tale finanziamento la ricorrente ha estinto tre precedenti finanziamenti sempre con la medesima società finanziaria: n.20129800073718 per € 649,79, n.20220201988232 per € 161,10 e n.2022066823813
4 P.U. n. 155/2025-Trib. Latina
per € 3.945,36 oltre ad acquisire una liquidità di € 35.243,75. (all.n.10) Alla data del 16 ottobre
2024 risulta un debito pari ad € 41.496,51 di cui solo € 39.454,71 quale debito residuo, € 200,00 per bolli, € 208,60 per penali per ritardato pagamento e € 1.813,20 per indennità di contenzioso.
(all.n.11) – carta di credito revolving n.20220308319603 sottoscritta Parte_2 in data 4 giugno 2020 per € 3.000,00 da restituire in rate mensili da € 120,00. (all.n.12) Alla data del 16 ottobre 2024 risulta un debito residuo pari ad € 3.275,23. (all.n.11) Parte_2
– contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio n.1127236 per
[...]
€11.482,31 (importo da restituire pari ad € 16.716,00) sottoscritto in data 25 gennaio 2023, da restituire in 84 rate da € 199,00. (all.n.13) La somma ottenuta è stata utilizzata per estinguere un precedente finanziamento con cessione del quinto sottoscritto con Compass. Alla data del 16 ottobre 2024 risulta un debito residuo pari ad € 13.532,00. (all.n.11) Controparte_9
– alla data del 20 settembre 2024 risultano iscritti a ruolo debiti erariali nei confronti
[...] della ricorrente per € 4.243,24. (all. n.14) Comune di Latina – alla data del 10 settembre 2024 risultano a carico della ricorrente morosità relative all'omesso pagamento della TARI per € 4.105, riguardanti gli anni 2018-2024 pari ad € 1.908,00 e l'emissione di avvisi di accertamento esecutivi per omessa denuncia relativi agli anni d'imposta 2018-2023 per € 550,00 e per gli anni 2020-2021-
2022 per omesso versamento per € 1.647,00. (all.n.15) – alla data del 28 agosto 2024 risulta CP_6 associato alla posizione della sig.ra un indebito su pensione n. 044-400007000884 – Pt_1
Pratica RI 11245559 per un importo accertato da recuperare di € 7.491,89 per un importo residuo pari ad € 1.302,77. (all.n.16) - onorario consulenza per la gestione della Controparte_7 procedura pari ad € 5.000,00. (all.n.17) (…)” con le precisazioni ed aggiornamenti circa le posizioni debitorie dettagliati nelle ricordate note ex art. 70 CCII del 10.12.2025 del Dott. quale professionista designato (cd. “OC”) Persona_1 dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di
SI, in atti;
rilevato che la risulta essere titolare del seguente attivo come verificato dal Dott. Pt_1 Per_1 quale professionista designato (cd. “OC”) dall'Organismo di Composizione della Crisi da
[...]
Sovraindebitamento della Camera di Commercio di SI (cfr., in dettaglio e testualmente, la detta relazione del 21.07.2025 ex art. 68 CCII del Dott. quale Persona_1 professionista designato (cd. “OC”) dall'Organismo di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento della Camera di Commercio di SI, in atti): “(…) Dal lato attivo la ricorrente risulta essere intestataria del diritto di proprietà su dei beni immobili siti in Latina via
Amsterdam n.5, contraddistinti al catasto urbano: - foglio 168, particella 1040, subalterno 3,
Cat.A/2 rendita catastale € 445,44 - foglio168, particella 1040, subalterno 17, Cat.C/6 rendita
5 P.U. n. 155/2025-Trib. Latina
catastale € 32,54. (all.n.18) I flussi reddituali a disposizione sono rappresentati dallo stipendio della sig.ra con contratto a tempo indeterminato part-time presso la società Pt_1 CP_10
con sede legale a Piombino Dese (PD), nello stabilimento a Latina in via Carrara dove viene
[...] effettuata la produzione di fiale in vetro per l'industria farmaceutica e cosmetica, con uno stipendio mensili di circa € 1.200,00. (all.n.19) La stessa è percettrice di indennità da parte dell' per la CP_6 disabilità di cui è affetta, pari a circa € 263,00 mensili oltre all''assegno unico per la figlia pari ad
€ 233,00 mensili. (all.n.20) Dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni emerge che il reddito imponibile medio annuo lordo della ricorrente è di € 19.613,00, come si evince dalla sottostante tabella. (all.nn.21, 22 e 23)
Impiego/Reddito
Impiego/Reddito
Impiego/Reddito
Impiego/Reddito
Anno 2020
Anno 2021
Anno 2022
Anno 2023
Contratto a tempo
Contratto a tempo
Contratto a tempo
Contratto a tempo indeterminato
indeterminato part-
indeterminato part-
indeterminato part-time part-time time time
€ 20.526
€ 14.660
€ 19.478
€ 18.837
Altro Reddito 0 0 0 0
Totale € 14.660 € 19.478 € 18.837 € 20.526
La sig.ra è titolare di un conto corrente n.000089783666 presso Banco Posta che alla data Pt_1 del 31/05/2025 presentava un saldo di € 6,98; di un conto corrente n.100000014149 presso Intesa
San LO che alla data del 30 giugno 2025 presentava un saldo negativo di € 86,41; di un conto corrente presso ING Bank n.2761622 che alla data del 30/06/2025 presentava un saldo di € 64,54
(all.nn.24, 25, 26) Il patrimonio mobiliare, oltre al saldo dei predetti C/C, risulta altresì composto da: - beni mobili registrati: a) autovettura modello Hyundai Tucson targa GR981PA, immatricolata nel 2017 valore di stima di € 10.000,00 ad oggi sottoposta a fermo amministrativo da parte dell'Agenzia delle Entrate. (all.n.27) sig. , marito della sig.ra risulta Parte_3 Pt_1 essere iscritto al Registro delle imprese quale impresa individuale dal 6 giugno 2018 (REA
LT215372) esercente l'attività di commercio ambulante e al dettaglio di prodotti ittici. Dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni emerge che il reddito imponibile medio annuo lordo risulta essere di € 12.000,00. Il coniuge, sig. , da qualche mese percepisce, in virtù Parte_3 dell'inizio della nuova attività, un reddito mensile di circa € 1.300,00. Lo stesso risulta essere titolare di indennità di invalidità pari ad € 600,00. La sig.ra , madre della Controparte_11 ricorrente, è percettrice di una pensione INPS pari ad € 650,00 mensili. Nel 2024 risultano
6 P.U. n. 155/2025-Trib. Latina
Dati reddituali
Attuale reddito netto mensile della 1.200,00 debitrice
Attuale reddito netto mensile dei 1.950,00 familiari
Ulteriore reddito netto mensile 233,00
A) Totale Reddito Mensile 3.383,00
(…)” con le precisazioni ed aggiornamenti dettagliati nelle ricordate note ex art. 70 CCII del 10.12.2025 del Dott. quale professionista designato (cd. “OC”) dall'Organismo di Persona_1
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di SI, in atti;
rilevato che la risulta aver strutturato il seguente piano del consumatore come verificato ed Pt_1 attestato dal Dott. quale professionista designato (cd. “OC”) dall'Organismo di Persona_1
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di SI
(cfr., in dettaglio e testualmente, la detta relazione del 21.07.2025 ex art. 68 CCII del Dott. Per_1 quale professionista designato (cd. “OC”) dall'Organismo di Composizione della Crisi da
[...]
Sovraindebitamento della Camera di Commercio di SI, in atti): “(…) La sig.ra
, in ottemperanza al D.Lgs n.14/2019 ha elaborato un Piano di ristrutturazione dei Parte_1 debiti quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento. La proposta è stata elaborata dalla debitrice con l'intento di assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza; dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dalla debitrice assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
trovare il miglior equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dal Codice della crisi. In virtù di quanto sopra e in considerazione delle previsioni circa la possibilità per la debitrice di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, propone di mettere a disposizione del ceto creditorio la somma di € 115.000,00 mediante il pagamento di una rata iniziale di € 7.000,00 e dal pagamento delle rate mensili di € 1.000,00, per un totale di 108 mesi, come da seguente prospetto:
7 P.U. n. 155/2025-Trib. Latina
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Impor 4.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 8.000 to annu ale
Rata 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 mensi le
TOTALE € 108.000
La ricorrente propone il versamento delle somme su un conto corrente o libretto di deposito appositamente aperto presso un Istituto bancario o postale individuato dagli Organi della procedura e l'effettuazione del pagamento con riparto percentuale delle somme introitate, in rapporto all'entità del debito verso i singoli creditori. Il debito residuo della sig.ra Pt_1 ammonta ad € 161.557,42 e a tale somma, in caso di accoglimento della proposta di ristrutturazione del debito, dovrà essere aggiunto il compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi. Il pagamento dei creditori avverrà, nel caso in cui il decreto di omologa divenisse definitivo, successivamente al pagamento degli oneri di procedura, posto che i crediti sorti in occasione o in funzione del procedimento di composizione della crisi sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, come previsto dall'art.6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 14/2019. Nel dettaglio il Piano proposto prevede: • Il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione quale il compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi e degli eventuali ausiliari e più in generale delle spese di procedura;
• Il pagamento integrale (100%) delle spese sostenute in funzione ed in esecuzione del piano;
• Il pagamento parziale (85%) del compenso spettante ai creditori privilegiati;
• Il pagamento parziale (9,5%) del compenso spettante ai creditori chirografari. Pertanto, il piano di pagamento che la sig.ra sottopone al vaglio del Pt_1
Tribunale è il seguente:
Creditore Privilegio Importo a debito Importo da pagare % di soddisfazione
OC Prededuzione € 6.347,06 € 6.347,06 100%
OC BO Prededuzione € 1.269,41 € 1.269,41 100% spese forfettario
Prededuzione € 5.000,00 € 5.000,00 100% CP_7CP
Intesa San LO Ipotecario € 88.602,67 € 88.602,67 100%
Comune di Latina Privilegiato € 4.105,00 € 3.489,25 85%
CP
Privilegiato € 1.302,77 € 1.107,35 85%
Agenzia
€ 4.243,24 € 3.606,75 85% Parte_4 Entrate
Findomestic Chirografario € 3.275,23 € 311,15 9,5%
Findomestic Chirografario € 41.496,51 € 3.942,17 9,5%
Findomestic Chirografario € 13.532,00 € 1.285,54 9,5%
Totale € 167.973,89 € 114.961,35
(…)”
8 P.U. n. 155/2025-Trib. Latina
con le precisazioni ed aggiornamenti dettagliati nelle ricordate note ex art. 70 CCII del 10.12.2025 del Dott. quale professionista designato (cd. “OC”) dall'Organismo di Persona_1
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di SI, in atti;
ritenuto, tutto ciò posto, che sussistono i presupposti di legge per l'omologa della domanda per accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da parte di ex artt. Parte_1
67 ss. CCII (cfr., in relazione a fattispecie simili alla presente e tra le altre, di recente: Trib. Firenze,
05.08.2024) in quanto:
A) sussiste la competenza territoriale dell'intestato Ufficio ex artt. 27, comma 2, e 68, comma 1,
CCII e tanto atteso il fatto che la ricorrente/debitrice risulta essere residente in [...]in Via
Amsterdam n. 5 (cfr. anche il certificato contestuale anagrafico di matrimonio, di nascita, di cittadinanza, di esistenza in vita, di residenza, di stato civile e di stato di famiglia allegato al ricorso introduttivo telematico del 07.10.2025, in atti), sicché anche per questo il centro degli interessi principali della stessa deve ritenersi collocato nel circondario del Tribunale Ordinario di Latina;
B) è stato instaurato il contraddittorio anche con i creditori giusto il detto provvedimento ex art. 70 CCII del 03.11.2025 dell'intestato Tribunale (cfr., in dettaglio, anche le ricordate note del cd. “OC” Dott. del 10.12.2025 ed allegati, in atti); Per_1
C) non risultano presentate osservazioni da parte dei creditori a ben vedere ex art. 70 comma 3
CCII (a parte la precisazione del proprio credito di Comune di Latina in persona del l.r.p.t. con ogni ulteriore conseguenza di rito ed assorbito così ogni altro eventuale profilo ed aspetto, per completezza;
cfr., in dettaglio, le dette note del cd. “OC” Dott. del 10.12.2025 Per_1 ed allegati, in atti;
si ricordi che l'art. 70 CCII non prevede espressamente la fissazione dell'udienza dopo la fase del contraddittorio cd. “scritto” disposto ai sensi dell'art. 70 commi
3 e 4 CCII, disponendo l'art. 70 comma 7 CCII che il giudice risolva ogni contestazione prima di procedere eventualmente con l'omologa del piano di cui di volta in volta trattasi, così non imponendo la fissazione di apposita udienza in caso di osservazioni dei creditori ex art. 70 comma 3 CCII e rimettendo ogni apprezzamento alle specificità del singolo caso concreto, nel rispetto del cd. “principio di libertà delle forme” - cfr., tra le altre ed argomentando anche a contrario rispetto al caso di specie non caratterizzato da particolari e specifiche esigenze di contraddittorio cd. “orale” come esposto, in generale: Trib. Palermo, 01.02.2025-P.U. n. 275-
1/2024);
D) i profili afferenti l'ammissibilità e ritualità della domanda più in generale (ivi compresi la qualifica di consumatore dell'istante la meritevolezza della stessa e la ragionevolezza Pt_1
9 P.U. n. 155/2025-Trib. Latina
e fattibilità del piano proposto anche dal punto di vista della sua durata ex artt. 67 ss. CCII) risultano essere stati apprezzati con il ricordato provvedimento del 03.11.2025 qui richiamato ad ogni effetto di legge per quanto di ragione (cfr., in relazione a fattispecie simili e mutatis mutandis, tra le altre: Corte App Roma, 04-07.10.2024-cron. n. 7793/2024-R.G.
n.2533/2024); più in dettaglio, è stato osservato che “In tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il Giudice è chiamato a svolgere, nelle varie fasi, due vagli di ammissibilità: il primo riguardante la completezza e l'adeguatezza della documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 67, II° CCII, da effettuarsi anche alla luce della relazione redatta dall'OC, ai sensi dell'art. 68, II° CCII, e la struttura del piano che deve indicare in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. Nella seconda fase, dopo la presentazione delle osservazioni da parte dei creditori e le eventuali modifiche suggerite dall'OC, il giudice deve, invece, analizzare il piano alla luce delle disposizioni normative che regolano l'istituto e verificare se sussistano tutte le condizioni richieste dalla legge, valutando così l'ammissibilità giuridica del piano stesso, come statuito dall'art.70, VII°
CCII” (cfr., mutatis mutandis e sul punto per quanto qui di ragione, tra le altre: Trib. Firenze,
05.08.2024) e che “In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, è possibile per il consumatore prevedere nella proposta la conservazione della casa di abitazione, posta a garanzia di un mutuo già anteriormente risolto: oltre all'ipotesi di cui all'art. 67, V° CCII, la conservazione dei beni resta possibile a condizione che il creditore ipotecario, da considerarsi nel piano come interamente scaduto, sia soddisfatto secondo le regole del concorso e riceva una soddisfazione non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria. Nella procedura de qua non è posta l'alternativa fra procedura di continuità e liquidatoria di talché, non condividendosi il principio di universalità oggettiva, l'esclusione di taluni beni dalla liquidazione è sempre possibile in quanto consentita dal generale principio di libertà dei contenuti della proposta di cui all'art. 67 CCII;
i creditori, dunque, non devono necessariamente essere soddisfatti mediante liquidazione di beni o diritti, essendo la regola della non minor convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria l'unico limite al loro trattamento” (cfr.: Trib. Avellino, 11.04.2024), il tutto tenendo conto che “Nell'ambito della valutazione della convenienza dell'alternativa liquidatoria, non è corretto farsi sempre riferimento al valore di stima dell'immobile, dovendo, per contro, come si evince dall'art. 67,
IV° CCII, aversi riguardo alle prospettive concrete del mercato e, dunque, in caso di bene già subastato, tenersi conto dell'esito degli esperimenti andati deserti e dei ribassi già disposti”
(cfr., tra le altre: Trib. Avellino, 11.04.2024 già citata); dagli atti non risulta che l'istante
(cd. “meritevolezza”) abbia contratto prestiti ovvero in generale debiti nel corso del Pt_1
10 P.U. n. 155/2025-Trib. Latina
tempo progressivamente e/o a distanze ravvicinate ovvero per importi sproporzionati e/o considerevoli ovvero per spese voluttuarie e/o pretestuose e simili (cfr., in dettaglio, anche la relazione del 21.07.2025 ex art. 68 CCII del Dott. quale professionista Persona_1 designato (cd. “OC”) dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di SI ed allegati, in atti); non risultano segnalati eventuali atti in frode ai creditori da parte del cd. “OC” incaricato Dott. Persona_1 giusta la detta relazione dello stesso ex art. 68 CCII del 21.07.2025, come esposto;
quanto agli ulteriori profili di ammissibilità e/o fattibilità del piano del consumatore ex artt. 67 ss. CCII della Somma, va osservato che l'art. 67 comma 5 CCII stabilisce che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore può prevedere, in generale, anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data;
trattasi di previsione, quella di cui all'art. 67 comma 5
CCII predetta, già presente nel testo dell'art. 8 comma 1 ter della L. n. 3/2012 s.m.i. come modificato con D.L. n. 137/2020 s.m.i., il quale ultimo articolato normativo autorizzava anch'esso il consumatore a formulare una proposta di piano o una proposta di accordo avente esattamente il medesimo contenuto quanto alla sorte del mutuo ipotecario gravante sull'abitazione principale del debitore/sovraindebitato; l'intento del Legislatore, attraverso la previsione dell'art. 67 comma 5 CCII, è quello di favorire l'accesso del consumatore alla procedura ristrutturatoria, sottraendo alla regola dell'universalità tendenziale del concorso il debito contratto per l'acquisto dell'abitazione dal debitore virtuoso ossia il debitore che si trova in posizione regolare rispetto ai ratei scaduti al momento del deposito della domanda nonché al debitore che, quantunque meno virtuoso, è stato autorizzato dal giudice a pagare il pregresso per capitale ed interessi al giorno della domanda;
orbene, ciò posto, in giurisprudenza si è chiarito in proposto che “In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, sussiste la possibilità per il consumatore di conservare la casa di abitazione, posta a garanzia di un mutuo già anteriormente risolto e non più pendente come nell'ipotesi di cui all'art. 67, V° CCII, la cui previsione, dunque, non costituisce l'unica eccezione possibile alla regola della concorsualità. Anzi, l'eccezionalità della disposizione si riviene nella prevista possibilità, in caso di prosecuzione del mutuo, di considerare il creditore ipotecario un soggetto estraneo alla procedura, e quindi non legittimato a contestarne la convenienza, nonché di trattare il credito al di fuori del piano e di eseguire, in presenza delle necessarie risorse ed in assenza di pregiudizio per i creditori, il pagamento delle rate nei termini
11 P.U. n. 155/2025-Trib. Latina
dell'ammortamento negoziale, anche se eccedenti la durata della procedura, senza la necessità di osservare le regole di graduazione e proporzionalità del concorso dei creditori”
(cfr., tra le altre: Trib. Avellino, 11.04.2024 già citata); sotto ulteriore profilo, è stato osservato per completezza che “Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, una volta confermatane l'ammissibilità giuridica e la fattibilità, può essere omologato ai sensi dell'art. 70, comma 9, C.C.I. seppure un creditore cessionario del quinto dello stipendio (o della pensione) ne contesti la convenienza, ciò in quanto con l'accesso ad una qualche procedura di sovraindebitamento tutti i pagamenti in favore dei creditori devono essere interrotti, venendo meno altrimenti il principio di par condicio creditorum immanente a tutte, ed in quanto, anche in caso di accesso alla procedura di liquidazione controllata, il cessionario verrebbe, ai sensi del disposto di cui agli artt. 268, quarto comma, lettera b) e
270, secondo comma, lettera e) C.C.I. privato della possibilità di soddisfare il suo credito mediante la trattenuta del quinto non solo per il limitato periodo di tre anni di durata di quella procedura ma anche successivamente alla sua chiusura, alla luce del disposto di cui all'art, 278, primo e secondo comma, C.C.I. L'inopponibilità anche del pignoramento presso terzi alle procedure di sovraindebitamento, orientamento, oramai dominante nella giurisprudenza di merito, è stato avvallata dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 65 dal 10 marzo 2022 ha stabilito che la falcidia del piano del consumatore riguarda anche eventuali cessioni coattive del debito (stipendi, pensioni ecc.) derivanti da un ordinanza di assegnazione di un precedente giudizio” (cfr.: Trib. Pavia, 01.06.2023; cfr. altresì, in tale prospettiva e tra le altre: Trib. Milano, 26.12.2024 e Trib. Bologna, 03.08.2023); nel caso di specie, deve pertanto omologarsi il piano del consumatore proposto dalla anche per Pt_1 tali ragioni ex artt. 67 ss. CCII;
E) ancora, il cd. “OC” Dott. ha attestato la fattibilità del piano in oggetto ex artt. 67 ss. Per_1
CCII con la propria relazione ex art. 68 CCII del 21.07.2025 anche dal punto di vista della falcidiabilità o meno dei crediti muniti di privilegio, pegno ed ipoteca ex art. 67 comma 4
CCII oltre che dal punto di vista del dettato del detto art. 67 comma 5 CCII, attestando – quale attività rimessa ex lege all'Organismo di Composizione della Crisi (cd. “OC”) dal ricordato articolato normativo - che la soddisfazione degli stessi attraverso il piano del consumatore della assicurerà pagamenti in misura non inferiore rispetto a quella realizzabile in Pt_1 caso di liquidazione attraverso il ricavato di essa in ragione delle rispettive cause di prelazione
(cfr., in dettaglio, anche le pagine 14 ss. della relazione del 21.07.2025 ex art. 68 CCII del
Dott. quale professionista designato (cd. “OC”) dall'Organismo di Persona_1
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di Frosinone-
12 P.U. n. 155/2025-Trib. Latina
Latina, in atti) nonché confermando più in generale – anche con le dette proprie note ex art. 70 comma 6 CCII del 10.12.2025 - ad ogni effetto di legge la completezza ed attendibilità della documentazione posta a corredo della domanda di e la sussistenza nel Parte_1 caso di specie dei presupposti soggettivi ed oggettivi sia in rito che nel merito per l'accoglimento della domanda di omologa della medesima ex artt. 67 ss. CCII (cfr., in dettaglio, la relazione del 21.07.2025 ex art. 68 CCII del Dott. quale Persona_1 professionista designato (cd. “OC”) dall'Organismo di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento della Camera di Commercio di SI e le note del 10.12.2025 ex art. 70 comma 6 CCII del Dott. quale professionista designato (cd. Persona_1
“OC”) dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di
Commercio di SI, in atti); del resto, “Può essere ammessa alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore la debitrice, priva di redditi propri e titolare solo di una modesta cifra risultante da conto corrente cointestato, che possa confidare per la durata di 60 mesi della messa a disposizione dei creditori dal parte del coniuge per tutto quel periodo di una quota del di lui suo stipendio quale risultante al netto di quanto necessario al mantenimento della famiglia, ciò al fine di liberare l'immobile di proprietà dei coniugi dall'espropriazione forzata in corso di esecuzione, laddove la cifra che i creditori procedenti possono ottenere dallo svolgimento di quella procedura risulti, nonostante la dilazione prevista, in ragione della percentuale di soddisfazione prospettata, superiore a quanto potrebbero ricavare in conseguenza della vendita all'incanto di quel bene tenuto conto del fatto che il creditore espropriante ottiene spesso un cifra inferiore al suo valore in quanto gli aderenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà prevista dall'art. 571, comma secondo,
c.p.c. di offrire un importo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base ed in quanto i tentativi di vendita, specie laddove si rendano necessari due o tre esperimenti, incidono sul ricavato, riducendolo, in ragione dei costi delle procedure che ne derivano” (cfr., tra le altre e mutatis mutandis: Trib. Trani, 31.07.2023; cfr. altresì, in tale prospettiva e sul punto, tra le altre ed a ben vedere: Trib. Torino, 11.12.2024);
F) non risultano dagli atti né sono stati segnalati dalle parti e/o dal detto cd. “OC” Dott. eventuali atti in frode ai creditori posti in essere dalla come detto;
Per_1 Pt_1 rilevato, pertanto ed in conclusione, che non emergono dagli atti elementi ostativi all'omologa della domanda per accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore in oggetto presentata da ex artt. 67 ss. CCII nei termini innanzi precisati ivi compresi gli aggiornamenti Parte_1 dettagliati nelle ricordate note ex art. 70 CCII del 10.12.2025 del Dott. quale Persona_1 professionista designato (cd. “OC”) dall'Organismo di Composizione della Crisi da
13 P.U. n. 155/2025-Trib. Latina
Sovraindebitamento della Camera di Commercio di SI, con ogni ulteriore conseguenza di legge (si ricordi, del resto, che “In tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il Giudice è chiamato a svolgere, nelle varie fasi, due vagli di ammissibilità: il primo riguardante la completezza e l'adeguatezza della documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 67, II°
CCII, da effettuarsi anche alla luce della relazione redatta dall'OC, ai sensi dell'art. 68, II° CCII,
e la struttura del piano che deve indicare in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. Nella seconda fase, dopo la presentazione delle osservazioni da parte dei creditori e le eventuali modifiche suggerite dall'OC, il giudice deve, invece, analizzare il piano alla luce delle disposizioni normative che regolano l'istituto e verificare se sussistano tutte le condizioni richieste dalla legge, valutando così l'ammissibilità giuridica del piano stesso, come statuito dall'art.70, VII° CCII” – cfr., tra le altre: Trib. Firenze, 05.08.2024 già citata); visti, in particolare, gli artt. 70, commi 7 e 8, e 71 CCII;
tutto ciò premesso e considerato;
P.Q.M.
-omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato ex artt. 67 ss. CCII da parte di nei termini di cui in premessa e secondo le modifiche/precisazioni ex Parte_1 art. 70 CCII dettagliati nelle note del 10.12.2025 del Dott. quale professionista Persona_1 designato (cd. “OC”) dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della
Camera di Commercio di SI e, per l'effetto, dispone ed autorizza i pagamenti suddetti ai vari creditori e legittimati nella misura e secondo le modalità indicate nel piano come omologato anche ex art. 67 comma 5 CCII, con ogni ulteriore conseguenza di legge anche ex art. 71
CCII;
- attribuisce al Dott. quale professionista designato (cd. “OC”) dall'Organismo di Persona_1
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di SI i poteri, gli oneri e gli obblighi tutti di legge, ivi compresi i poteri, gli oneri e gli obblighi di cui all'art. 71 CCII;
-dispone ex art. 70 commi 1, 7 e 8 CCII la comunicazione della presente sentenza a tutti i creditori a cura del cd. “OC” Dott. quale professionista designato (cd. “OC”) Persona_1 dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di
SI nonché la sua pubblicazione in apposita area del sito web dell'intestato Tribunale
o del Ministero nelle forme di rito;
Controparte_2
14 P.U. n. 155/2025-Trib. Latina
- dispone ex art. 70 comma 7 CCII la trascrizione della presente sentenza sui beni del debitore a cura del cd. “OC” Dott. quale professionista designato (cd. “OC”) Persona_1 dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di
SI, ove necessario in base alle previsioni del piano omologato;
- dispone ex art. 71 CCII che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
-dispone ex art. 71 CCII che il cd. “OC” Dott. quale professionista designato (cd. Persona_1
“OC”) dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di
Commercio di SI vigili sull'esatto adempimento del piano omologato e che risolva le eventuali difficoltà che insorgeranno, sottoponendole all'intestato Tribunale ove necessario;
-dispone che il cd. “OC” Dott. quale professionista designato (cd. “OC”) Persona_1 dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di
SI ogni sei mesi riferisca all'intestato Tribunale per iscritto sullo stato di esecuzione del piano omologato mediante relazione da depositarsi in atti nelle forme di rito e con annessa la relativa documentazione giustificativa;
-dispone che il cd. “OC” Dott. quale professionista designato (cd. “OC”) Persona_1 dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di
SI, al termine dell'esecuzione del piano omologato e sentito il debitore, presenti all'intestato Tribunale una relazione finale, da depositarsi in atti nelle forme di rito con annessa la relativa documentazione giustificativa;
-dichiara chiusa la presente procedura ex art. 70, comma 7, CCII.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Latina, lì 17/12/2025
Il Giudice (Dott. Marco Pietricola)
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