Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/03/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente est.
dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA nella causa iscritta al n. 2305 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024,
promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avvocato Daniela Marchioro
e
, C.F. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Struzziero
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
Disporsi l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso la madre Per_1
e facoltà per il padre di tenerla con sé il martedì ed il giovedì di ogni settimana con pernottamento della stessa presso il padre, il quale l'accompagnerà a scuola (o al centro
Per_ estivo d'estate) il mattino seguente, questo nella settimana in cui starà con la madre
il martedì ed giovedì di ogni settimana (il giovedì senza pernottamento: in tal caso la minore rientrerà presso la casa materna alle ore 20,30, salvo partite) quando il padre potrà stare con la figlia nel fine settimana, vale a dire dal sabato alle 10,00 fino al lunedì mattino, quando il padre la riporterà a scuola.
Per_ Nei periodi di vacanza o festività scolastiche potrà stare con il padre nei giorni stabiliti dalle 10,00 del mattino fino alla sera con rientro nei giorni in cui non è previsto il pernottamento per le ore 21,30.
“Ciascun genitore, inoltre, potrà stare con la figlia anche per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive ed una settimana durante le vacanze natalizie, con la
Per_ precisazione che tutti i 24 dicembre starà con la madre mentre il padre potrà tenerla il giorno di Natale di ogni anno. Pertanto le parti si alterneranno solo rispetto al Capodanno
(dalle 10,00 del mattino fino al giorno successivo). Il padre potrà stare con la figlia una ulteriore settimana durante l'anno, dandone preavviso alla madre un mese prima. Inoltre, il sig. potrà stare con la figlia due giorni durante le vacanze pasquali, comprendendo ad Pt_1
anni alterni la Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo”.
Per_ Pertanto il giorno 24.12.2024 starà con la madre mentre il giorno 25.12.2024 ed il
Capodanno con il padre (dal 31 alle 10 fino al 1 gennaio) e così via per gli anni successivi. I
genitori comunicheranno rispettivamente le proprie ferie entro fine maggio comunicando all'altro genitore il luogo di villeggiatura: qualora entrambi abbiano la disponibilità della seconda e terza del mese di agosto, i ricorrenti si alterneranno nella preferenza,. 2) I genitori, infine, potranno stare con la figlia nel giorno dei loro rispettivi compleanni, nel giorno delle rispettive feste, ovvero quella del papà e quella della mamma, anche modificando la turnazione settimanale, qualora ne risultasse l'esigenza. Ulteriormente entrambi i genitori il giorno del compleanno della figlia potranno festeggiare il compleanno assieme alla stessa:
l'organizzazione della giornata sarà gestita alternativamente dal padre e dalla madre, fermo restando la possibilità per l'altro genitore di poter partecipare alla festa di compleanno o di poter stare con la figlia alla sera. I ricorrenti si impegnano a modificare i giorni e gli orari della turnazione settimanale, qualora ne risultasse l'esigenza, anche per ricorrenze familiari dei nonni o dei rispettivi nuovi compagni. In ogni caso i ricorrenti manifestano la più ampia collaborazione nella gestione della figlia. 3) La sig.ra consegnerà al sig. le CP_1 Pt_1 fotocopie del documento di identità e della tessera sanitaria della figlia. 4) Il sig. Pt_1
contribuirà a versare la somma mensile di euro 300,00, somma rivalutabile Istat a partire dal
Per_ mese di aprile 2025, per il mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie, previa esibizione delle pezze giustificative e secondo il Protocollo adottato dal
Tribunale di Vicenza. La sig.ra , inoltre, potrà tenere per sé l'intera somma Controparte_1
relativa all'assegno unico. 5) Le parti si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio.
6) Le parti si dichiarano disponibili a valutare l'inserimento della figlia in un percorso cristiano volto al ricevimento dei sacramenti se questo corrispondesse al desiderio ed alla volontà della figlia.
7) Le parti valuteranno concordemente, tenuto conto della volontà e dell'interesse della
Per_ figlia anche la scelta della scuola media presso la quale iscrivere la minore, terminate le scuole elementari.
8) I ricorrenti usufruiranno delle detrazioni per le spese al 50%.
9) Spese e competenze di causa compensate trattandosi di ricorso congiunto.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 21/06/2024 e Parte_1 Controparte_1
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della figlia
Per_ minore
All'esito dell'udienza del 21.01.2025 dinanzi al Giudice Relatore, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese, stante la domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Vicenza, l'11.03.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Biancamaria Biondo