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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/12/2025, n. 4336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4336 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 8049/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 8049/2022 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo” e pendente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., società Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Francesco
Iaccarino, presso il cui studio, sito in Piano di Sorrento, alla via Mercato n. 26, è elettivamente domiciliata
PARTE OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, Controparte_1
dall'avv. Letterio Oteri, presso il cui studio, sito in Casoria, alla trav. Michelangelo n. 66,
è elettivamente domiciliato
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data dell'11.9.2025, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di quaranta giorni per il deposito della comparsa conclusionale e di venti giorni per il deposito della memoria di replica.
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 8049/2022
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, chiedeva Controparte_1
emettersi ingiunzione di pagamento, nei confronti della società Parte_1
del valore di € 12.009,25, pari al compenso professionale non ancora corrispostogli
[...]
per l'attività di consulenza lavoristica prestata nel periodo intercorrente dall'1.1.2019 al
28.2.2022.
Notificato il decreto ingiuntivo n. 2249/2022, pubblicato il 6.6.2022, la società ingiunta proponeva tempestiva opposizione deducendo: che il rapporto professionale tra il dott. ed il sig. , legale rappresentante della società opponente, CP_1 Controparte_2
aveva avuto inizio ancor prima dell'1.1.2019, allorquando l'opposto era stato incaricato di occuparsi della redazione e della gestione delle buste paga di altra società, successivamente andata in liquidazione;
che, all'atto del conferimento dell'incarico professionale da parte della nuova società – non formalizzato per Parte_1
iscritto – si era convenuto che sarebbe stato al professionista corrisposto l'onorario di €
20,00 per la redazione di ciascuna busta paga, il tutto per un corrispettivo annuo pari ad
€ 1.200,00/1.300,00 (calcolato in ragione di un numero di lavoratori dipendenti oscillante tra le 5 e le 7 unità); che il professionista era solito inviare fatture proforma per richiedere l'acconto sulle proprie competenze professionali annue, invii a cui seguivano regolari pagamenti;
che, come chiaramente emergente dalle ricevute di bonifico prodotte in copia, nel corso del rapporto era stata corrisposta al consulente la somma complessiva di €
3.714,52; che tale circostanza era stata dal colpevolmente omessa nell'ambito CP_1
del ricorso monitorio;
che il rapporto tra le parti era effettivamente cessato a febbraio del
2022 in quanto da parte della società era venuto meno il rapporto di fiducia nei confronti del professionista;
che, pertanto, era stata a lui richiesta l'indicazione del saldo finale delle sue competenze;
che l'opposto aveva, con PEC dell'11.4.2022, richiesto il pagamento della somma di € 4.980,61, allegando quattro fatture proforma;
che gli importi rispettivamente indicati in tali documenti corrispondevano esattamente agli onorari maturati per l'attività svolta e calcolati sulla base del criterio convenuto all'inizio del rapporto, tuttavia non tenevano conto degli acconti che erano stati medio tempore versati;
che tale circostanza era stata contestata all'opposto, il quale successivamente, senza alcunché replicare, aveva proceduto a notificare il decreto ingiuntivo del valore di ben €
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12.009,25; che il decreto ingiuntivo doveva ritenersi nullo perché emesso in assenza della prova del credito azionato;
che, sulla base di quanto considerato, operata la differenza tra il credito maturato dall'opposto (€ 4.980,61) e gli acconti da lui ricevuti (ammontanti in totale ad € 3.714,52), residuava una differenza di € 1.266,09, che comunque non era dovuta in considerazione della negligenza professionale dimostrata dal professionista;
che, infatti, nel corso di tutta l'attività di consulenza prestata, il dott. aveva CP_1
provveduto a far erogare in busta paga, a tutti i dipendenti, anche la quota riferibile al
TFR, benché alcuno di essi ne avesse avanzato formale richiesta;
che, in totale, tali corresponsioni avevano raggiunto l'importo di € 10.154,35, che la società verosimilmente avrebbe potuto essere tenuta a dover nuovamente erogare ai lavoratori all'atto della cessazione del rapporto;
che, peraltro, da tale illegittima condotta del consulente sarebbero potute derivare verifiche fiscali e consequenziali sanzioni.
Tanto premesso ed esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
In rito:
• rigettarsi l'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto perché la presente opposizione è fondata su prova scritta ex art.648 c.p.c., o comunque di non facile soluzione;
• revocarsi e/o annullarsi il Decreto Ingiuntivo di pagamento n° 2249/2022, reso dal
Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli Nord, Dott. Alfredo Maffei, nell'ambito della Procedura Monitoria recante R.G. n° 5924/2022, notificato, a mezzo p.e.c., in data 07/06/2022, ai danni dell , in persona del Parte_2 legale rappresentante pro tempore, per l'effetto, rigettarsi la domanda proposta dal
Dott , per i motivi analiticamente enunciati nel corpo del presente atto Controparte_1
in particolare per evidente insussistenza della pretesa creditoria vantata;
Nel merito:
• accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 c.c., in cui è incorso il Dott quale Consulente del Lavoro della Controparte_1
Società , nel periodo dal 01/01/2019 al 28/02/2022; Parte_1
• per effetto dell'accertamento di cui sopra, accogliere la domanda riconvenzionale proposta dalla in persona del legale Parte_2
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rappresentante pro tempore nei confronti del Dott quale Consulente Controparte_1 del Lavoro dell , nel periodo dal 01/01/2019 al Parte_2
28/02/2022;
• per l'effetto, condannare il Dott quale Consulente del Lavoro della Controparte_1
, nel periodo dal 01/01/2019 al 28/02/2022, al Parte_2
risarcimento in favore della , dei danni tutti, Parte_2
patrimoniali e non, allo stesso arrecati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1223 c.c.;
• in accoglimento della domanda formulata ex art. 96 c.p.c., condannare il Dott
[...]
al pagamento in favore dell'istante di una somma a titolo risarcimento danni, CP_1
la cui quantificazione è rimessa all'equo apprezzamento dell'Ill.mo Giudice adito;
• in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto, anche parziale, della presente Opposizione, avanzando fin d'ora espressa riserva di gravame, si chiede accertare e dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo di pagamento n° 2249/2022, reso dal Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli Nord, Dott. Alfredo Maffei, nell'ambito della Procedura Monitoria recante R.G. n° 5924/2022, notificato, a mezzo p.e.c., in data 07/06/2022, ai danni dell , in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, nella parte in cui è stato richiesto senza tener conto degli importi già versati a titolo di acconto, documentalmente provati per l'importo complessivo di € 3.714,52, che, in ogni caso, dovranno essere stornati dalla cifra ritenuta dovuta dall'Ill.mo Giudice adito, all'esito del presente Giudizio a cognizione piena;
• infine, condannare l'opposto, Dott. al pagamento di spese e Controparte_1
competenze di causa di cui al presente giudizio.
Si costituiva l'opposto che, contestando la fondatezza delle argomentazioni poste a base dell'opposizione, esponeva: che l'incarico era stato a lui conferito non solo per la redazione delle buste paga, ma anche per lo svolgimento di tutte quelle attività necessarie e propedeutiche all'avvio della nuova società; di essersi infatti occupato di risolvere tutti i problemi di inquadramento del personale, di gestire le relazioni, comunicazioni e pratiche con i centri per l'impiego, con l'INAIL, con l'INPS e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, fornendo in tal modo un costante supporto
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all'azienda; che le principali attività svolte avevano riguardato l'assunzione dei dipendenti, l'elaborazione dei prospetti mensili del costo del personale, la predisposizione e l'invio dei 770, la predisposizione dei CU dei dipendenti, le autoliquidazioni INAIL e la predisposizione di n. 190 cedolini paga;
di avere effettivamente richiesto al termine del rapporto un pagamento di € 4.980,61, ma di averlo fatto esclusivamente pro bono pacis e che a seguito di riscontri scortesi ed offensivi da parte del sig. , si era visto Pt_2
costretto a ricorrere al proprio Consiglio dell'Ordine per ottenere la validazione della parcella predisposta;
che i bonifici ammontanti in totale ad € 3.714,52 si riferivano ad altre prestazioni, dettagliatamente indicate in altre sette fatture, prodotte in copia;
che, rispetto alla domanda riconvenzionale avanzata dalla società opponente, era importante chiarire che il versamento in busta paga della quota relativa al TFR non era dipeso da una sua scelta, quanto piuttosto da una espressa indicazione dell'amministratore della società; che, peraltro, alcun danno emergente tale situazione aveva in alcun modo comportato alla controparte.
Ciò posto, concludeva per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ed affinché l'opposizione fosse integralmente rigettata.
Disattesa dal Tribunale l'istanza volta alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale dell'opposto ed audizione di due testi indicati da ciascuna parte. All'esito, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era quindi riservata in decisione con ordinanza del
15.9.2025.
L'opposizione è parzialmente fondata.
In via del tutto preliminare giova osservare che — come noto — il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le modalità del procedimento ordinario, nel quale — secondo i principi generali in tema di onere della prova — incombe su chi fa valere un diritto in giudizio l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Nel giudizio di opposizione, dunque, tornano ad avere vigore i principi in materia di onere della prova che sarebbero stati applicati se la domanda di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito nella forma dell'atto di citazione introduttivo di un ordinario giudizio di cognizione.
Alla luce di quanto sopra osservato è possibile affermare che nell'ambito del giudizio di
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opposizione a decreto ingiuntivo era preciso onere dell'opposto (il quale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento dell'importo di € 12.009,25, quale corrispettivo per prestazioni professionali svolte in oltre tre anni di attività di consulenza), dimostrare la sussistenza del rapporto contrattuale nel cui ambito sarebbe maturato il rivendicato diritto al compenso.
Del resto, “presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come il titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento del debito compenso” e “la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, grava sull'attore” (cfr. Cass. n. 1741/2010).
I principi appena indicati, del resto, si inseriscono nell'ambito del generale principio di riparto dell'onere della prova in materia di inadempimento, come chiarito dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13533/2001, la quale ha precisato che “il creditore che agisca in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale dei suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere di dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento”.
Tanto chiarito, nel caso di specie, è pacifico ed incontestato tra le parti che il dott. sia stato incaricato dall'1.1.2019 al 28.2.2022 di svolgere attività di consulenza CP_1
e gestione amministrativa e contabile dei rapporti di lavoro che la società intratteneva coi propri dipendenti.
Il primo punto controverso tra le parti riguarda l'esistenza o meno di un accordo in ordine alla misura del corrispettivo spettante al consulente.
In punto di diritto giova ricordare che “il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 cod. civ. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in
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mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice” (Cass. Sez. 2, 05/10/2009, n. 21235).
Orbene, secondo la società opponente, all'inizio della collaborazione, era stato concordato con il professionista che, a titolo di corrispettivo, gli sarebbe stato versato l'importo omnicomprensivo di € 20,00 per ciascuna busta paga redatta.
Diversamente, la difesa del nell'ambito della comparsa di costituzione, ha CP_1
contestato l'esistenza di tale pattuizione, evidenziando peraltro come la redazione delle buste paga fosse solo una delle tante incombenze affidate al consulente. Tuttavia, in sede di interrogatorio formale, l'opposto, rivedendo la propria versione, ha di fatto ammesso l'esistenza di un accordo sul corrispettivo, che andava però a riguardare la sola attività di predisposizione delle buste paga dei dipendenti;
infatti, nel confermare la circostanza di cui al capo A) – “Vero è che al momento del conferimento dell'incarico professionale di consulente del lavoro, il Dott. pattuiva con il sig. , Controparte_1 Controparte_2
nella qualità di legale rappresentante pro tempore della , il Parte_1
compenso forfettario di € 20,00 a busta paga redatta?” –, ha contestualmente precisato che tale era il corrispettivo pattuito per la mera lavorazione delle buste paga e non anche per le ulteriori attività da lui compiute.
Inoltre, dando risposta affermativa alla domanda di cui al capo C) – “Vero è che il Dott.
dal momento del conferimento dell'incarico professionale, fino alla sua Controparte_1
cessazione ha redatto i propri pro forma di Fattura e le successive Fatture utilizzando il compenso pattuito di € 20,00 a busta paga redatta?” –, ha altresì chiarito che si sarebbe accontentato del solo corrispettivo dovuto per le buste paga se il pagamento fosse stato puntuale e che, non essendosi verificata tale condizione, aveva a quel punto preteso il compenso anche per le ulteriori attività svolte.
Orbene, in tali termini ricostruite le posizioni delle parti, può ritenersi a questo punto dimostrato – in quanto ammesso personalmente dall'opposto durante il suo interrogatorio formale – che, all'inizio del rapporto, le parti abbiano effettivamente concordato un compenso ancorato a ciascuna busta paga predisposta dal consulente.
L'opposto ha poi sostenuto che tale accordo sul corrispettivo riguardava solo una parte delle prestazioni professionali da lui rese e che non aveva quindi portata omnicomprensiva rispetto alle ulteriori attività da lui realizzate e non afferenti la predisposizione delle buste paga. Reputa il Tribunale che tale affermazione di parte non
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appaia convincente in quanto ben poco coerente rispetto alle condotte assunte dalle parti nel corso del rapporto, così come emergenti dall'istruttoria.
In primo luogo, appare alquanto implausibile che, a fronte di una collaborazione cominciata ad inizio 2019, al professionista venisse corrisposto un compenso solo per taluna delle prestazioni realizzate – la predisposizione delle buste paga – senza che per oltre tre anni alcunché gli venisse riconosciuto per le ulteriori attività di consulenza messe in campo e senza che mai il dott. prima di agire in via monitoria, reclamasse il CP_1
compenso dovutogli.
Invero, anche la circostanza affermata dall'opposto durante il suo interrogatorio formale
– e cioè che egli si sarebbe accontentato del solo compenso dovuto per le buste paga se solo il pagamento fosse stato puntuale – appare ben poco credibile, nonché poco sostenibile da un punto di vista logico;
non si comprende infatti la ragione per cui il professionista si sarebbe determinato a rinunciare ad una parte importante del compenso maturato, peraltro quando ormai il contratto d'opera instaurato con la società si era ormai risolto.
Inoltre, se è emerso che le parti, all'inizio del rapporto, avevano convenuto un corrispettivo ancorato a ciascuna busta paga lavorata dal consulente, laddove – come sostenuto da parte opposta – tale accordo non avesse avuto portata omnicomprensiva rispetto a tutta l'attività professionale eseguita nell'interesse della società
[...]
sarebbe stato a quel punto lecito attendersi che le parti, anche per le Parte_1
prestazioni non direttamente legate alla redazione delle buste paga, stabilissero un ulteriore criterio per commisurare il compenso del professionista. Di contro, alcun tipo di volontà negoziale in relazione a tale aspetto è emersa dall'istruttoria.
In conclusione, sulla scorta delle considerazioni esposte, deve ritenersi maggiormente convincente la tesi sostenuta dalla società opponente e, quindi, che nella fase genetica del rapporto vi sia stato un esplicito accordo con cui le parti abbiano determinato l'intero compenso spettante al dott. commisurandolo da un punto di vista quantitativo CP_1
al numero di busta paga dallo stesso elaborate.
Con lettera dell'11.4.2022 (cfr. all. n. 3 fascicolo monitorio), il professionista ha sollecitato l'azienda a versargli un corrispettivo pari ad € 4.980,61. In relazione a tale documento la società opponente ha riconosciuto “che gli importi richiesti erano in realtà perfettamente conformi agli importi pattuiti con il Dott a titolo di pagamento CP_1
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delle proprie competenze professionali” (cfr. pag. 4 dell'atto di opposizione).
In sostanza, la difesa dell' ha sostenuto che tale importo indicava Parte_1
esattamente tutto il compenso maturato dal professionista negli oltre tre anni di attività e che pertanto, al fine di quantificare il credito residuo ancora spettante all'opposto, dal predetto importo andassero detratti gli acconti medio tempore versati a mezzo bonifico ed ammontanti in totale ad € 3.714,52.
Di contro, l'opposto, ammettendo di aver ricevuto il predetto importo, ha sostenuto che tali pagamenti andavano imputati “ad altre precise prestazioni dettagliatamente elencate nel documento riepilogativo allegato [doc. n. 8]”.
In punto di diritto giova ricordare che “quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore - attore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, provare le condizioni necessarie per la dedotta, diversa, imputazione, ai sensi dell'art. 1193 c.c.” (Cass. Sez. 2, 14/01/2020, n. 450).
Nella specie, secondo la prospettazione dell'opposto, i pagamenti da lui ricevuti a mezzo bonifico avrebbero rappresentato il corrispettivo per tutta una serie di prestazioni in alcun modo correlate alla predisposizione delle buste paga (vedasi elenco doc n. 8 allegato alla comparsa di costituzione) e per le quali aveva emesso delle fatture proforma. Tuttavia, tale diversa imputazione dei pagamenti ricevuti risulta in evidente contrasto con quanto emerso nel corso dell'interrogatorio formale a cui si sottoponeva il il quale, nel CP_1
rispondere alla domanda di cui al capo C), riconosceva che tutte le fatture da lui emesse dall'inizio alla fine del rapporto erano state compilate “utilizzando il compenso pattuito di € 20,00 a busta paga redatta”.
Dunque, sulla scorta di tale premessa logica, va escluso che i bonifici ricevuti dal consulente potessero essere imputati ad attività diverse da quelle afferenti la predisposizione delle buste paga. Non avendo allora il creditore assolto all'onere di dimostrare una diversa imputazione dei pagamenti incamerati, deve ritenersi che la società opponente abbia dato prova di fatti parzialmente estintivi della pretesa creditoria azionata dal consulente. Quindi, il credito residuo deve essere calcolato detraendo dall'importo di € 4.980,61 il valore delle somme già corrisposte ed ammontanti ad €
3.714,52. Ne deriva allora che il credito insoluto sia pari ad € 1.266,09.
Previa revoca del decreto ingiuntivo, al pagamento di detto importo va quindi condannata
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la società in favore di , oltre interessi dalla Parte_1 Controparte_1
messa in mora dell'11.4.2022 al saldo.
E' invece infondata la domanda riconvenzionale proposta dalla società opponente e volta ad ottenere un risarcimento per il pregiudizio legato all'errore che il consulente avrebbe commesso nell'elaborazione delle buste paga, laddove avrebbe omesso di accantonare le quote di TFR, che invece erano state direttamente versate ai dipendenti.
In punto di diritto si osserva che, ai fini del giudizio di responsabilità del prestatore d'opera intellettuale, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente, e dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui è tenuto (cfr. Cass. n.6782/2015; Cass.
n.18612/2013; Cass. n.8863/2011).
Ne discende, altresì, che la responsabilità del professionista non potrebbe affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, ma è necessaria la verifica che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla sua condotta professionale, che un danno vi sia stato effettivamente verificato, occorrendo a tale scopo valutare se il cliente avrebbe potuto conseguire, con ragionevole certezza, una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, 12/05/2025,
n. 12627).
Nella vicenda in esame alcun danno effettivo la società opponente risulta aver allo stato subito. Invero, pur a voler ritenere dimostrato che la decisione di corrispondere in busta paga ai lavoratori anche gli importi da doversi invece accantonare a titolo di TFR sia stata realmente assunta in maniera arbitraria dal dott. ed all'insaputa CP_1
dell'amministratore della società, non può certamente escludersi che, alla cessazione dei rapporti di lavoro, delle quote di TFR già erogate si tenga conto nella quantificazione del saldo ancora dovuto a tale titolo. Anche il danno legato al rischio di sanzioni di carattere fiscale risulta solo paventato e certamente non si è tradotto in alcun effettivo esborso a carico dell' Parte_2
In conclusione, la domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente deve essere rigettata.
E' altresì infondata la pretesa risarcitoria azionata dalla società e legata alla mancata
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consegna, da parte del professionista, della documentazione in suo possesso. Trattasi di domanda proposta dalla parte opponente nell'ambito della memoria istruttoria depositata ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c..
In primo luogo, dalla corrispondenza mail intercorsa tra le parti emerge che, a seguito di richiesta avanzata nell'interesse dell' al Parte_1 CP_1
quest'ultimo, con PEC del 15.12.2022, si sia dichiarato disponibile ad estrarre copia della documentazione di interesse ed a farne consegna, restando quindi in attesa di ricevere un elenco analitico e dettagliato degli atti da dover trasmettere (“Vogliate far pervenire a questo studio un elenco analitico e dettagliato di tutta la documentazione che a Vostro dire non sarebbe stata consegnata in sede di passaggio di consegne e lo scrivente provvederà a farne estrazione di copia ed a riconsegnarla”). Ebbene, non emerge dagli atti che la società abbia dato riscontro a tale comunicazione provvedendo a recapitare al consulente un elenco dettagliato degli atti da riconsegnare, di talché già tale circostanza vale ad escludere una responsabilità omissiva in capo all'opposto.
In secondo luogo, deve poi ritenersi comunque indimostrato il pregiudizio di cui è stato richiesto il ristoro. La società opponente ha invero dedotto che la ricostruzione della documentazione fiscale non riconsegnata dal consulente avrebbe comportato l'affidamento di un ulteriore incarico ad altro professionista, dott. , il Persona_1
quale a tal fine avrebbe richiesto il compenso di € 1.750,00. Adesso, la circostanza che l' abbia dovuto conferire un incarico ad hoc per la ricostruzione della Parte_1
documentazione non consegnata dall'opposto è rimasta di mera allegazione, risultando all'esito dell'istruttoria priva di riscontro probatorio. Altrettanto indimostrato è poi risultato l'esborso effettivo della somma di € 1.750,00, dato certamente non ricavabile dalla mera emissione, da parte del dott. , di una mera fattura proforma, Persona_2
documento peraltro privo di rilevanza fiscale. Pertanto, anche tale pretesa risarcitoria va disattesa.
In conclusione, dal parziale accoglimento dell'opposizione deriva la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della società opponente al pagamento, in favore dell'opposto, del minor importo di € 1.266,09, oltre interessi legali dall'11.4.2022 al saldo.
Dall'accoglimento solo parziale dell'opposizione discende il rigetto della pretesa azionata da parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Tenuto conto del fatto che, da un lato, le ragioni poste a fondamento dell'opposizione si
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sono rivelate in gran parte fondate (come emerge dall'avvenuto accertamento di un credito nettamente inferiore a quello originariamente azionato dal dott. e che, CP_1
dall'altro lato, le domande riconvenzionali proposte dall' non Parte_1
sono state ritenute meritevoli di accoglimento, si è di fatto realizzata una sostanziale reciproca soccombenza delle parti, che risulta idonea a giustificare una integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
2249/2022;
• condanna la società in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento, in favore di , della somma di € 1.266,09, oltre Controparte_1
interessi legali dall'11.4.2022 al saldo;
• rigetta le domande riconvenzionali proposte dalla società opponente;
• rigetta la domanda proposta ex art. 96 c.p.c. dalla società opponente;
• compensa le spese processuali.
Così deciso in Aversa in data 9.12.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 8049/2022 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo” e pendente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., società Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Francesco
Iaccarino, presso il cui studio, sito in Piano di Sorrento, alla via Mercato n. 26, è elettivamente domiciliata
PARTE OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, Controparte_1
dall'avv. Letterio Oteri, presso il cui studio, sito in Casoria, alla trav. Michelangelo n. 66,
è elettivamente domiciliato
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data dell'11.9.2025, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di quaranta giorni per il deposito della comparsa conclusionale e di venti giorni per il deposito della memoria di replica.
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 8049/2022
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, chiedeva Controparte_1
emettersi ingiunzione di pagamento, nei confronti della società Parte_1
del valore di € 12.009,25, pari al compenso professionale non ancora corrispostogli
[...]
per l'attività di consulenza lavoristica prestata nel periodo intercorrente dall'1.1.2019 al
28.2.2022.
Notificato il decreto ingiuntivo n. 2249/2022, pubblicato il 6.6.2022, la società ingiunta proponeva tempestiva opposizione deducendo: che il rapporto professionale tra il dott. ed il sig. , legale rappresentante della società opponente, CP_1 Controparte_2
aveva avuto inizio ancor prima dell'1.1.2019, allorquando l'opposto era stato incaricato di occuparsi della redazione e della gestione delle buste paga di altra società, successivamente andata in liquidazione;
che, all'atto del conferimento dell'incarico professionale da parte della nuova società – non formalizzato per Parte_1
iscritto – si era convenuto che sarebbe stato al professionista corrisposto l'onorario di €
20,00 per la redazione di ciascuna busta paga, il tutto per un corrispettivo annuo pari ad
€ 1.200,00/1.300,00 (calcolato in ragione di un numero di lavoratori dipendenti oscillante tra le 5 e le 7 unità); che il professionista era solito inviare fatture proforma per richiedere l'acconto sulle proprie competenze professionali annue, invii a cui seguivano regolari pagamenti;
che, come chiaramente emergente dalle ricevute di bonifico prodotte in copia, nel corso del rapporto era stata corrisposta al consulente la somma complessiva di €
3.714,52; che tale circostanza era stata dal colpevolmente omessa nell'ambito CP_1
del ricorso monitorio;
che il rapporto tra le parti era effettivamente cessato a febbraio del
2022 in quanto da parte della società era venuto meno il rapporto di fiducia nei confronti del professionista;
che, pertanto, era stata a lui richiesta l'indicazione del saldo finale delle sue competenze;
che l'opposto aveva, con PEC dell'11.4.2022, richiesto il pagamento della somma di € 4.980,61, allegando quattro fatture proforma;
che gli importi rispettivamente indicati in tali documenti corrispondevano esattamente agli onorari maturati per l'attività svolta e calcolati sulla base del criterio convenuto all'inizio del rapporto, tuttavia non tenevano conto degli acconti che erano stati medio tempore versati;
che tale circostanza era stata contestata all'opposto, il quale successivamente, senza alcunché replicare, aveva proceduto a notificare il decreto ingiuntivo del valore di ben €
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 8049/2022
12.009,25; che il decreto ingiuntivo doveva ritenersi nullo perché emesso in assenza della prova del credito azionato;
che, sulla base di quanto considerato, operata la differenza tra il credito maturato dall'opposto (€ 4.980,61) e gli acconti da lui ricevuti (ammontanti in totale ad € 3.714,52), residuava una differenza di € 1.266,09, che comunque non era dovuta in considerazione della negligenza professionale dimostrata dal professionista;
che, infatti, nel corso di tutta l'attività di consulenza prestata, il dott. aveva CP_1
provveduto a far erogare in busta paga, a tutti i dipendenti, anche la quota riferibile al
TFR, benché alcuno di essi ne avesse avanzato formale richiesta;
che, in totale, tali corresponsioni avevano raggiunto l'importo di € 10.154,35, che la società verosimilmente avrebbe potuto essere tenuta a dover nuovamente erogare ai lavoratori all'atto della cessazione del rapporto;
che, peraltro, da tale illegittima condotta del consulente sarebbero potute derivare verifiche fiscali e consequenziali sanzioni.
Tanto premesso ed esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
In rito:
• rigettarsi l'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto perché la presente opposizione è fondata su prova scritta ex art.648 c.p.c., o comunque di non facile soluzione;
• revocarsi e/o annullarsi il Decreto Ingiuntivo di pagamento n° 2249/2022, reso dal
Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli Nord, Dott. Alfredo Maffei, nell'ambito della Procedura Monitoria recante R.G. n° 5924/2022, notificato, a mezzo p.e.c., in data 07/06/2022, ai danni dell , in persona del Parte_2 legale rappresentante pro tempore, per l'effetto, rigettarsi la domanda proposta dal
Dott , per i motivi analiticamente enunciati nel corpo del presente atto Controparte_1
in particolare per evidente insussistenza della pretesa creditoria vantata;
Nel merito:
• accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 c.c., in cui è incorso il Dott quale Consulente del Lavoro della Controparte_1
Società , nel periodo dal 01/01/2019 al 28/02/2022; Parte_1
• per effetto dell'accertamento di cui sopra, accogliere la domanda riconvenzionale proposta dalla in persona del legale Parte_2
3 Tribunale di Napoli Nord R.G. 8049/2022
rappresentante pro tempore nei confronti del Dott quale Consulente Controparte_1 del Lavoro dell , nel periodo dal 01/01/2019 al Parte_2
28/02/2022;
• per l'effetto, condannare il Dott quale Consulente del Lavoro della Controparte_1
, nel periodo dal 01/01/2019 al 28/02/2022, al Parte_2
risarcimento in favore della , dei danni tutti, Parte_2
patrimoniali e non, allo stesso arrecati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1223 c.c.;
• in accoglimento della domanda formulata ex art. 96 c.p.c., condannare il Dott
[...]
al pagamento in favore dell'istante di una somma a titolo risarcimento danni, CP_1
la cui quantificazione è rimessa all'equo apprezzamento dell'Ill.mo Giudice adito;
• in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto, anche parziale, della presente Opposizione, avanzando fin d'ora espressa riserva di gravame, si chiede accertare e dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo di pagamento n° 2249/2022, reso dal Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli Nord, Dott. Alfredo Maffei, nell'ambito della Procedura Monitoria recante R.G. n° 5924/2022, notificato, a mezzo p.e.c., in data 07/06/2022, ai danni dell , in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, nella parte in cui è stato richiesto senza tener conto degli importi già versati a titolo di acconto, documentalmente provati per l'importo complessivo di € 3.714,52, che, in ogni caso, dovranno essere stornati dalla cifra ritenuta dovuta dall'Ill.mo Giudice adito, all'esito del presente Giudizio a cognizione piena;
• infine, condannare l'opposto, Dott. al pagamento di spese e Controparte_1
competenze di causa di cui al presente giudizio.
Si costituiva l'opposto che, contestando la fondatezza delle argomentazioni poste a base dell'opposizione, esponeva: che l'incarico era stato a lui conferito non solo per la redazione delle buste paga, ma anche per lo svolgimento di tutte quelle attività necessarie e propedeutiche all'avvio della nuova società; di essersi infatti occupato di risolvere tutti i problemi di inquadramento del personale, di gestire le relazioni, comunicazioni e pratiche con i centri per l'impiego, con l'INAIL, con l'INPS e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, fornendo in tal modo un costante supporto
4 Tribunale di Napoli Nord R.G. 8049/2022
all'azienda; che le principali attività svolte avevano riguardato l'assunzione dei dipendenti, l'elaborazione dei prospetti mensili del costo del personale, la predisposizione e l'invio dei 770, la predisposizione dei CU dei dipendenti, le autoliquidazioni INAIL e la predisposizione di n. 190 cedolini paga;
di avere effettivamente richiesto al termine del rapporto un pagamento di € 4.980,61, ma di averlo fatto esclusivamente pro bono pacis e che a seguito di riscontri scortesi ed offensivi da parte del sig. , si era visto Pt_2
costretto a ricorrere al proprio Consiglio dell'Ordine per ottenere la validazione della parcella predisposta;
che i bonifici ammontanti in totale ad € 3.714,52 si riferivano ad altre prestazioni, dettagliatamente indicate in altre sette fatture, prodotte in copia;
che, rispetto alla domanda riconvenzionale avanzata dalla società opponente, era importante chiarire che il versamento in busta paga della quota relativa al TFR non era dipeso da una sua scelta, quanto piuttosto da una espressa indicazione dell'amministratore della società; che, peraltro, alcun danno emergente tale situazione aveva in alcun modo comportato alla controparte.
Ciò posto, concludeva per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ed affinché l'opposizione fosse integralmente rigettata.
Disattesa dal Tribunale l'istanza volta alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale dell'opposto ed audizione di due testi indicati da ciascuna parte. All'esito, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era quindi riservata in decisione con ordinanza del
15.9.2025.
L'opposizione è parzialmente fondata.
In via del tutto preliminare giova osservare che — come noto — il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le modalità del procedimento ordinario, nel quale — secondo i principi generali in tema di onere della prova — incombe su chi fa valere un diritto in giudizio l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Nel giudizio di opposizione, dunque, tornano ad avere vigore i principi in materia di onere della prova che sarebbero stati applicati se la domanda di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito nella forma dell'atto di citazione introduttivo di un ordinario giudizio di cognizione.
Alla luce di quanto sopra osservato è possibile affermare che nell'ambito del giudizio di
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opposizione a decreto ingiuntivo era preciso onere dell'opposto (il quale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento dell'importo di € 12.009,25, quale corrispettivo per prestazioni professionali svolte in oltre tre anni di attività di consulenza), dimostrare la sussistenza del rapporto contrattuale nel cui ambito sarebbe maturato il rivendicato diritto al compenso.
Del resto, “presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come il titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento del debito compenso” e “la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, grava sull'attore” (cfr. Cass. n. 1741/2010).
I principi appena indicati, del resto, si inseriscono nell'ambito del generale principio di riparto dell'onere della prova in materia di inadempimento, come chiarito dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13533/2001, la quale ha precisato che “il creditore che agisca in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale dei suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere di dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento”.
Tanto chiarito, nel caso di specie, è pacifico ed incontestato tra le parti che il dott. sia stato incaricato dall'1.1.2019 al 28.2.2022 di svolgere attività di consulenza CP_1
e gestione amministrativa e contabile dei rapporti di lavoro che la società intratteneva coi propri dipendenti.
Il primo punto controverso tra le parti riguarda l'esistenza o meno di un accordo in ordine alla misura del corrispettivo spettante al consulente.
In punto di diritto giova ricordare che “il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 cod. civ. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in
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mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice” (Cass. Sez. 2, 05/10/2009, n. 21235).
Orbene, secondo la società opponente, all'inizio della collaborazione, era stato concordato con il professionista che, a titolo di corrispettivo, gli sarebbe stato versato l'importo omnicomprensivo di € 20,00 per ciascuna busta paga redatta.
Diversamente, la difesa del nell'ambito della comparsa di costituzione, ha CP_1
contestato l'esistenza di tale pattuizione, evidenziando peraltro come la redazione delle buste paga fosse solo una delle tante incombenze affidate al consulente. Tuttavia, in sede di interrogatorio formale, l'opposto, rivedendo la propria versione, ha di fatto ammesso l'esistenza di un accordo sul corrispettivo, che andava però a riguardare la sola attività di predisposizione delle buste paga dei dipendenti;
infatti, nel confermare la circostanza di cui al capo A) – “Vero è che al momento del conferimento dell'incarico professionale di consulente del lavoro, il Dott. pattuiva con il sig. , Controparte_1 Controparte_2
nella qualità di legale rappresentante pro tempore della , il Parte_1
compenso forfettario di € 20,00 a busta paga redatta?” –, ha contestualmente precisato che tale era il corrispettivo pattuito per la mera lavorazione delle buste paga e non anche per le ulteriori attività da lui compiute.
Inoltre, dando risposta affermativa alla domanda di cui al capo C) – “Vero è che il Dott.
dal momento del conferimento dell'incarico professionale, fino alla sua Controparte_1
cessazione ha redatto i propri pro forma di Fattura e le successive Fatture utilizzando il compenso pattuito di € 20,00 a busta paga redatta?” –, ha altresì chiarito che si sarebbe accontentato del solo corrispettivo dovuto per le buste paga se il pagamento fosse stato puntuale e che, non essendosi verificata tale condizione, aveva a quel punto preteso il compenso anche per le ulteriori attività svolte.
Orbene, in tali termini ricostruite le posizioni delle parti, può ritenersi a questo punto dimostrato – in quanto ammesso personalmente dall'opposto durante il suo interrogatorio formale – che, all'inizio del rapporto, le parti abbiano effettivamente concordato un compenso ancorato a ciascuna busta paga predisposta dal consulente.
L'opposto ha poi sostenuto che tale accordo sul corrispettivo riguardava solo una parte delle prestazioni professionali da lui rese e che non aveva quindi portata omnicomprensiva rispetto alle ulteriori attività da lui realizzate e non afferenti la predisposizione delle buste paga. Reputa il Tribunale che tale affermazione di parte non
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appaia convincente in quanto ben poco coerente rispetto alle condotte assunte dalle parti nel corso del rapporto, così come emergenti dall'istruttoria.
In primo luogo, appare alquanto implausibile che, a fronte di una collaborazione cominciata ad inizio 2019, al professionista venisse corrisposto un compenso solo per taluna delle prestazioni realizzate – la predisposizione delle buste paga – senza che per oltre tre anni alcunché gli venisse riconosciuto per le ulteriori attività di consulenza messe in campo e senza che mai il dott. prima di agire in via monitoria, reclamasse il CP_1
compenso dovutogli.
Invero, anche la circostanza affermata dall'opposto durante il suo interrogatorio formale
– e cioè che egli si sarebbe accontentato del solo compenso dovuto per le buste paga se solo il pagamento fosse stato puntuale – appare ben poco credibile, nonché poco sostenibile da un punto di vista logico;
non si comprende infatti la ragione per cui il professionista si sarebbe determinato a rinunciare ad una parte importante del compenso maturato, peraltro quando ormai il contratto d'opera instaurato con la società si era ormai risolto.
Inoltre, se è emerso che le parti, all'inizio del rapporto, avevano convenuto un corrispettivo ancorato a ciascuna busta paga lavorata dal consulente, laddove – come sostenuto da parte opposta – tale accordo non avesse avuto portata omnicomprensiva rispetto a tutta l'attività professionale eseguita nell'interesse della società
[...]
sarebbe stato a quel punto lecito attendersi che le parti, anche per le Parte_1
prestazioni non direttamente legate alla redazione delle buste paga, stabilissero un ulteriore criterio per commisurare il compenso del professionista. Di contro, alcun tipo di volontà negoziale in relazione a tale aspetto è emersa dall'istruttoria.
In conclusione, sulla scorta delle considerazioni esposte, deve ritenersi maggiormente convincente la tesi sostenuta dalla società opponente e, quindi, che nella fase genetica del rapporto vi sia stato un esplicito accordo con cui le parti abbiano determinato l'intero compenso spettante al dott. commisurandolo da un punto di vista quantitativo CP_1
al numero di busta paga dallo stesso elaborate.
Con lettera dell'11.4.2022 (cfr. all. n. 3 fascicolo monitorio), il professionista ha sollecitato l'azienda a versargli un corrispettivo pari ad € 4.980,61. In relazione a tale documento la società opponente ha riconosciuto “che gli importi richiesti erano in realtà perfettamente conformi agli importi pattuiti con il Dott a titolo di pagamento CP_1
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delle proprie competenze professionali” (cfr. pag. 4 dell'atto di opposizione).
In sostanza, la difesa dell' ha sostenuto che tale importo indicava Parte_1
esattamente tutto il compenso maturato dal professionista negli oltre tre anni di attività e che pertanto, al fine di quantificare il credito residuo ancora spettante all'opposto, dal predetto importo andassero detratti gli acconti medio tempore versati a mezzo bonifico ed ammontanti in totale ad € 3.714,52.
Di contro, l'opposto, ammettendo di aver ricevuto il predetto importo, ha sostenuto che tali pagamenti andavano imputati “ad altre precise prestazioni dettagliatamente elencate nel documento riepilogativo allegato [doc. n. 8]”.
In punto di diritto giova ricordare che “quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore - attore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, provare le condizioni necessarie per la dedotta, diversa, imputazione, ai sensi dell'art. 1193 c.c.” (Cass. Sez. 2, 14/01/2020, n. 450).
Nella specie, secondo la prospettazione dell'opposto, i pagamenti da lui ricevuti a mezzo bonifico avrebbero rappresentato il corrispettivo per tutta una serie di prestazioni in alcun modo correlate alla predisposizione delle buste paga (vedasi elenco doc n. 8 allegato alla comparsa di costituzione) e per le quali aveva emesso delle fatture proforma. Tuttavia, tale diversa imputazione dei pagamenti ricevuti risulta in evidente contrasto con quanto emerso nel corso dell'interrogatorio formale a cui si sottoponeva il il quale, nel CP_1
rispondere alla domanda di cui al capo C), riconosceva che tutte le fatture da lui emesse dall'inizio alla fine del rapporto erano state compilate “utilizzando il compenso pattuito di € 20,00 a busta paga redatta”.
Dunque, sulla scorta di tale premessa logica, va escluso che i bonifici ricevuti dal consulente potessero essere imputati ad attività diverse da quelle afferenti la predisposizione delle buste paga. Non avendo allora il creditore assolto all'onere di dimostrare una diversa imputazione dei pagamenti incamerati, deve ritenersi che la società opponente abbia dato prova di fatti parzialmente estintivi della pretesa creditoria azionata dal consulente. Quindi, il credito residuo deve essere calcolato detraendo dall'importo di € 4.980,61 il valore delle somme già corrisposte ed ammontanti ad €
3.714,52. Ne deriva allora che il credito insoluto sia pari ad € 1.266,09.
Previa revoca del decreto ingiuntivo, al pagamento di detto importo va quindi condannata
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la società in favore di , oltre interessi dalla Parte_1 Controparte_1
messa in mora dell'11.4.2022 al saldo.
E' invece infondata la domanda riconvenzionale proposta dalla società opponente e volta ad ottenere un risarcimento per il pregiudizio legato all'errore che il consulente avrebbe commesso nell'elaborazione delle buste paga, laddove avrebbe omesso di accantonare le quote di TFR, che invece erano state direttamente versate ai dipendenti.
In punto di diritto si osserva che, ai fini del giudizio di responsabilità del prestatore d'opera intellettuale, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente, e dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui è tenuto (cfr. Cass. n.6782/2015; Cass.
n.18612/2013; Cass. n.8863/2011).
Ne discende, altresì, che la responsabilità del professionista non potrebbe affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, ma è necessaria la verifica che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla sua condotta professionale, che un danno vi sia stato effettivamente verificato, occorrendo a tale scopo valutare se il cliente avrebbe potuto conseguire, con ragionevole certezza, una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, 12/05/2025,
n. 12627).
Nella vicenda in esame alcun danno effettivo la società opponente risulta aver allo stato subito. Invero, pur a voler ritenere dimostrato che la decisione di corrispondere in busta paga ai lavoratori anche gli importi da doversi invece accantonare a titolo di TFR sia stata realmente assunta in maniera arbitraria dal dott. ed all'insaputa CP_1
dell'amministratore della società, non può certamente escludersi che, alla cessazione dei rapporti di lavoro, delle quote di TFR già erogate si tenga conto nella quantificazione del saldo ancora dovuto a tale titolo. Anche il danno legato al rischio di sanzioni di carattere fiscale risulta solo paventato e certamente non si è tradotto in alcun effettivo esborso a carico dell' Parte_2
In conclusione, la domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente deve essere rigettata.
E' altresì infondata la pretesa risarcitoria azionata dalla società e legata alla mancata
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consegna, da parte del professionista, della documentazione in suo possesso. Trattasi di domanda proposta dalla parte opponente nell'ambito della memoria istruttoria depositata ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c..
In primo luogo, dalla corrispondenza mail intercorsa tra le parti emerge che, a seguito di richiesta avanzata nell'interesse dell' al Parte_1 CP_1
quest'ultimo, con PEC del 15.12.2022, si sia dichiarato disponibile ad estrarre copia della documentazione di interesse ed a farne consegna, restando quindi in attesa di ricevere un elenco analitico e dettagliato degli atti da dover trasmettere (“Vogliate far pervenire a questo studio un elenco analitico e dettagliato di tutta la documentazione che a Vostro dire non sarebbe stata consegnata in sede di passaggio di consegne e lo scrivente provvederà a farne estrazione di copia ed a riconsegnarla”). Ebbene, non emerge dagli atti che la società abbia dato riscontro a tale comunicazione provvedendo a recapitare al consulente un elenco dettagliato degli atti da riconsegnare, di talché già tale circostanza vale ad escludere una responsabilità omissiva in capo all'opposto.
In secondo luogo, deve poi ritenersi comunque indimostrato il pregiudizio di cui è stato richiesto il ristoro. La società opponente ha invero dedotto che la ricostruzione della documentazione fiscale non riconsegnata dal consulente avrebbe comportato l'affidamento di un ulteriore incarico ad altro professionista, dott. , il Persona_1
quale a tal fine avrebbe richiesto il compenso di € 1.750,00. Adesso, la circostanza che l' abbia dovuto conferire un incarico ad hoc per la ricostruzione della Parte_1
documentazione non consegnata dall'opposto è rimasta di mera allegazione, risultando all'esito dell'istruttoria priva di riscontro probatorio. Altrettanto indimostrato è poi risultato l'esborso effettivo della somma di € 1.750,00, dato certamente non ricavabile dalla mera emissione, da parte del dott. , di una mera fattura proforma, Persona_2
documento peraltro privo di rilevanza fiscale. Pertanto, anche tale pretesa risarcitoria va disattesa.
In conclusione, dal parziale accoglimento dell'opposizione deriva la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della società opponente al pagamento, in favore dell'opposto, del minor importo di € 1.266,09, oltre interessi legali dall'11.4.2022 al saldo.
Dall'accoglimento solo parziale dell'opposizione discende il rigetto della pretesa azionata da parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Tenuto conto del fatto che, da un lato, le ragioni poste a fondamento dell'opposizione si
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sono rivelate in gran parte fondate (come emerge dall'avvenuto accertamento di un credito nettamente inferiore a quello originariamente azionato dal dott. e che, CP_1
dall'altro lato, le domande riconvenzionali proposte dall' non Parte_1
sono state ritenute meritevoli di accoglimento, si è di fatto realizzata una sostanziale reciproca soccombenza delle parti, che risulta idonea a giustificare una integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
2249/2022;
• condanna la società in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento, in favore di , della somma di € 1.266,09, oltre Controparte_1
interessi legali dall'11.4.2022 al saldo;
• rigetta le domande riconvenzionali proposte dalla società opponente;
• rigetta la domanda proposta ex art. 96 c.p.c. dalla società opponente;
• compensa le spese processuali.
Così deciso in Aversa in data 9.12.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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