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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 02/03/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 935/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 935/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1 LAURETIS VINCENZO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via G. D'Annunzio, 265 65127 PESCARApresso il difensore avv. DE LAURETIS VINCENZO C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE LAURETIS Parte_2 C.F._2 VINCENZO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via G. D'Annunzio, 265 65127 PESCARApresso il difensore avv. DE LAURETIS VINCENZO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REFERZA PIETRO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Corso Cerulli n. 31 null 64100 TERAMOpresso il difensore avv. REFERZA PIETRO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di Teramo di Parte_1 Parte_2 accertare e dichiarare che il mutuo contratto con poi Banca dell'Adriatico poi Intesa San CP_2
Paolo Rep 19 7 705 raccolta 31944 del 31 ottobre 2002 è affetto da tassi usurari, indeterminatezza delle condizioni, piano di ammortamento alla francese che nasconde anatocismo, addebito costi nascosti,indeterminatezza del tasso di mora, anche per incidenza commissione per estinzione anticipata, violazione delle norme di protezione del consumatore, violazione di clausole di correttezza e buona fede, anche sulla fideiussione ed eccessiva onerosità della penale, e quindi riconteggiare quanto effettivamente dovuto dagli attori con rimborso di spese di lite mediazione e perizia.La banca chiede in via cautelare prescrizione e comunque chiede inammissibilità e reiezione della domanda;
per quel contratto consta un debito di quasi 3 mila euro. Condotta istruttoria con consulenza tecnica contabile, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Gli attori hanno espressamente rinunciato alla verifica dell'usura e della fideiussione, nella comparsa conclusionale. Quanto alla indeterminatezza, il Ctu ha ben individuato con semplice operazione matematica, che si tratta di ammortamento alla francese ( desumibile dal piano di ammortamento qui parte integrante del contratto ), che si usa l'anno commerciale e che il tasso euribor, semestrale con il calcolo di variazione mensile, è stato applicato. Nulla quindi delle doglianze di parte attrice è stato confermato dalla Ctu;
per cui non può darsi luogo a ricalcolo, anche perché spese ed oneri sono ben specificati nel contratto. La domanda va quindi respinta;
il mutamento giurisprudenziale intervenuto in corso di causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Respinge la domanda di e
contro
; Parte_1 Parte_2 Controparte_3 spese di lite compensate. Teramo, 27 Febbraio 2025. Il Giudice Pietro Merletti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 935/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1 LAURETIS VINCENZO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via G. D'Annunzio, 265 65127 PESCARApresso il difensore avv. DE LAURETIS VINCENZO C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE LAURETIS Parte_2 C.F._2 VINCENZO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via G. D'Annunzio, 265 65127 PESCARApresso il difensore avv. DE LAURETIS VINCENZO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REFERZA PIETRO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Corso Cerulli n. 31 null 64100 TERAMOpresso il difensore avv. REFERZA PIETRO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di Teramo di Parte_1 Parte_2 accertare e dichiarare che il mutuo contratto con poi Banca dell'Adriatico poi Intesa San CP_2
Paolo Rep 19 7 705 raccolta 31944 del 31 ottobre 2002 è affetto da tassi usurari, indeterminatezza delle condizioni, piano di ammortamento alla francese che nasconde anatocismo, addebito costi nascosti,indeterminatezza del tasso di mora, anche per incidenza commissione per estinzione anticipata, violazione delle norme di protezione del consumatore, violazione di clausole di correttezza e buona fede, anche sulla fideiussione ed eccessiva onerosità della penale, e quindi riconteggiare quanto effettivamente dovuto dagli attori con rimborso di spese di lite mediazione e perizia.La banca chiede in via cautelare prescrizione e comunque chiede inammissibilità e reiezione della domanda;
per quel contratto consta un debito di quasi 3 mila euro. Condotta istruttoria con consulenza tecnica contabile, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Gli attori hanno espressamente rinunciato alla verifica dell'usura e della fideiussione, nella comparsa conclusionale. Quanto alla indeterminatezza, il Ctu ha ben individuato con semplice operazione matematica, che si tratta di ammortamento alla francese ( desumibile dal piano di ammortamento qui parte integrante del contratto ), che si usa l'anno commerciale e che il tasso euribor, semestrale con il calcolo di variazione mensile, è stato applicato. Nulla quindi delle doglianze di parte attrice è stato confermato dalla Ctu;
per cui non può darsi luogo a ricalcolo, anche perché spese ed oneri sono ben specificati nel contratto. La domanda va quindi respinta;
il mutamento giurisprudenziale intervenuto in corso di causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Respinge la domanda di e
contro
; Parte_1 Parte_2 Controparte_3 spese di lite compensate. Teramo, 27 Febbraio 2025. Il Giudice Pietro Merletti
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