Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 2776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2776 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 28088/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28088/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del 18/3/2025,
TRA
EL TA, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale De Rosa;
- OPPONENTE
E
RUBICON SPV S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
Leonardo Blandino;
- OPPOSTA
Oggetto: rapporti bancari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
LA TA ha spiegato tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
4833/2021, con il quale le veniva ordinato di pagare, in favore di Rubicon SPV S.r.l., l'importo di euro 8.708,52, a titolo di esposizione debitoria del contratto di finanziamento n. 1407258, stipulato con Plusvalore S.p.A. e poi ceduto a Rubicon SPV S.r.l.
Ha resistito all'opposizione Rubicon SPV S.r.l.
L'opposizione è fondata.
L'opposizione spiegata dalla TA si fonda, in primo luogo, sul disconoscimento dell'autenticità delle sottoscrizioni, ad essa riferibili, apposte sul contratto di finanziamento oggetto di causa.
Per dare conto dell'affermazione premessa occorre passare in rassegna, sia pure brevemente, il contenuto della perizia espletata dal CTU nominato cui è stato demandato il compito di verificare la dedotta autenticità della sottoscrizione apposta al contratto di finanziamento in questione.
L'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio è stato necessario al fine di effettuare un'analisi comparativa con l'ausilio di un esperto e di raggiungere un elevato grado di certezza sulla riconducibilità o meno della sottoscrizione alla Raiano che solo mediante lo strumento dell'analisi tecnica e comparativa delle scritture è possibile raggiungere.
Il CTU grafologo, avv. Federico Maria Guglielmi, nell'elaborato peritale in atti, alle cui conclusioni il Tribunale intende prestare adesione siccome immuni da vizi e congruamente motivate, concludeva affermando che “le 6 sottoscrizioni, a nome apparente “LA TA”, apposte sul contratto sopra richiamato, siano estranee al grafismo autentico della predetta e possono dunque ritenersi, con alto grado di certezza peritale, tecnicamente APOCRIFE in quanto apposte attraverso processo di imitazione a mano libera”.
La conclusione peritale appare correttamente tratta e logicamente motivata;
non sussistono quindi ragioni valide che possano indurre il Tribunale a discostarsene.
Ciò posto deve ritenersi, in base alla valutazione complessiva delle risultanze probatorie, che l'assunto dell'opponente in base al quale le sottoscrizioni apparentemente riconducibili alla TA apposte al contratto di finanziamento per cui è causa siano state effettuate da diversa persona, ma non dalla parte opponente, che il contratto di finanziamento per cui è causa non veniva stipulato dalla TA.
Alla luce delle risultanze della CTU, deve, quindi, accogliersi l'opposizione proposta e revocarsi il decreto ingiuntivo n. 4833/2021.
Alla soccombenza segue la condanna della parte opposta alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opponente.
La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa, alle questioni di fatto e di diritto trattate ed all'attività processuale svolta.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, SECONDA SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da LA TA avverso il decreto ingiuntivo n.
4833/2021 di questo Tribunale e, per l'effetto, revoca il decreto stesso;
2) condanna parte opposta alla rifusione, in favore di LA TA, delle spese processuali del presente giudizio di opposizione, che liquida in euro 118,50 a titolo di spese ed euro
3.376,00 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato Pasquale De Rosa dichiaratosi antistatario;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte opposta.
Così deciso in Napoli, il 18/3/2025
Il giudice dott. Fabiana Ucchiello