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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/04/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, Dott.ssa Fabrizia Di Palma, in funzione di giudice del lavoro, all' odierna udienza, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6035/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA
, , in qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3
eredi di , nata a [...] il [...] e deceduta il Persona_1
01.02.2024, rapp.ti e difesi dall' Avv.to Del Noce Gaetano presso cui elettivamente domiciliano
RICORRENTI
E
in persona del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Funari CP_1
Alessandro
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.10.2023, la de cuius aveva introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il C.T.U. nominato nel giudizio recante n. 2699/2022 R.G. ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (assegno di invalidità civile).
Nelle more del giudizio decedeva l'istante e si costituivano gli eredi , Parte_1
e depositando comparsa di intervento volontario, in data Parte_2 Parte_3
12.12.2024, con la quale chiedevano l'accoglimento del ricorso introduttivo. L' si costituiva in giudizio contestando le conclusioni di parte avversa in ordine alla CP_1
specificità dei motivi di contestazione e alla fondatezza della domanda.
Preliminarmente, va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'A.T.P. e proporre il giudizio de quo.
L' art. 445 bis c.p.c. prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto, esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive, si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del C.T.U. adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla C.T.U. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ne deriva che la parte ricorrente, in sede di opposizione ad A.T.P., non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo, facendo riferimento, nel ricorso, ai passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l' apprezzamento dell' incidenza causale dell' errore in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d' ufficio.
Nel caso de quo, il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue. Si osserva che, nel caso di specie, il c.t.u. nominato in sede di a.t.p. ha depositato una relazione peritale nella quale riconosceva una percentuale invalidante complessiva pari al
60%.
Di qui, l'interesse giuridico dei ricorrenti n.q. alla proposizione del presente giudizio ed alla contestazione delle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u.
Il giudicante, sulla scorta delle contestazioni attoree e di nuova documentazione medica, ha, pertanto, invitato il consulente tecnico, già nominato in fase di atp, ad integrare il proprio elaborato peritale.
Ebbene, il perito, dopo aver esaminato l'intera documentazione medica allegata, ha confermato le precedenti conclusioni rese in fase di atp, riconoscendo la Sig. Per_1
invalida nella misura del 60%, escludendo, pertanto, la sussistenza dei presupposti
[...]
per accedere al beneficio invocato.
L'integrazione peritale appare estremamente completa, precisa e quindi pienamente condivisa da questo Tribunale, tenuto conto che il ctu ha risposto in maniera dettagliata ed esaustiva a tutte le censure attoree proposte nell'odierna fase.
In particolare, gli opponenti contestano che il ctu non avrebbe effettuato il dovuto raffronto tra lo stato di salute pregresso della sig.ra e quello accertato successivamente alla Per_1
presentazione della domanda di aggravamento. Al riguardo il ctu ha ampiamente spiegato quanto segue: “Nel caso indicato dall'Avvocato di parte Istante, la “Revisione dello stato invalidante”, all'atto dell'affidamento dell'incarico, sarebbe stato giustamente chiesto, di eseguire un raffronto fra la situazione esistente al tempo in cui è stato compiuto il precedente accertamento (omologa su ATP della OT ) e quella che Per_2
ricorreva al momento della visita collegiale ed in tal caso la valutazione avrebbe dovuto essere risolta o con la constatazione della permanenza della suddetta situazione di fatto, già in precedenza accertata, o con il riconoscimento della evoluzione, in senso migliorativo, dello stato di salute della perizianda. Orbene è evidente che la ricorrente. nel caso in oggetto presentò una domanda “ex novo” di aggravamento in quanto riteneva probabilmente che le sue condizioni di salute si fossero aggravate al punto di potere essere valutata nella misura del 100%. In tal caso non si configura una verifica dello stato invalidante ma una nuova valutazione del quadro menomativo ed è noto che in tali casi chi valuta, Commissione o CTU, è chiamato ad una valutazione assolutamente non comparativa”. Per quanto concerne, poi, la specifica censura circa la mancata valutazione, da parte del ctu, di due certificati medici prodotti in fase di atp (cfr. certificato ortopedico del 22.07.2022; scheda di dimissioni Ospedale San Giovanni Bosco del 14.07.22), e delle patologie desumibili da tali certificati, il perito ha così chiarito: “la riportata scheda di dimissione ospedaliera dell'ospedale S Giovanni Bosco fa riferimento ad una valutazione Pt_4
fisiatrica di una persona ricoverata o “appoggiata” in cardiologia. La diagnosi di scompenso cardiaco, tra l'altro non rilevato al ricovero del gennaio 2023 presso la casa di cura “Villa dei fiori” di Acerra, (doc allegato), non è accompagnata da nessuna documentazione medica allegata CARDIOLOGICA (visita, ECG, Ecografia cardiaca, scintigrafia miocardica, ECG Holter, ecocolordoppler TSA), necessaria se non fondamentale per una corretta valutazione medico legale.
Invece la patologia artrosica che emerge dal certificato del dr è stata ampiamente Per_3
Valutata”.
In effetti, in merito all'infermità a carico dell'apparato osteoarticolare, il perito afferma che:
“In merito alla ipostenia dell'arto superiore sinistro l'esame obbiettivo, eseguito in sede di operazioni peritali, ha evidenziato: “Appena evidente una paresi facciale sx. Riflessi osteotendinei normoelicitabili. Forza e sensibilità nella norma. Riferita ipostenia arto superiore sinistro, in assenza di ipotrofia apprezzabile alla visita” La richiamata voce tabellare 7340 (“paresi dell'arto superiore dominante con deficit di forza lieve”) è in maniera INEQUIVOCABILE da riferire alla paresi e non ad una riferita ipostenia all'arto superiore sinistro, tra l'altro la voce tabellare fa riferimento SOLO all'arto dominante. La signora era destrimane. In assenza di voce specifica, come stabilito dal decreto e da varie sentenze di cassazione, si procede per analogia ma applicando ovviamente nel caso de quo un criterio proporzionalmente riduttivo altrimenti dovremmo considerare una semplice riferita ipostenia, peraltro negativa sia all'esame obbiettivo eseguito dallo scrivente che alla visita refertata dagli specialisti fisiatri del 14/07/2022 ed allegata alla documentazione sanitaria, di cui è affetta la ricorrente, alla stessa stregua di una paresi dell'arto dominante”.
Infine, neppure può essere accolta la contestazione relativa all'omessa individuazione della patologia respiratoria “BPCO”, che risulterebbe dal certificato di pronto soccorso del
06.01.2023, depositato in allegato al ricorso in opposizione. Premesso che il ctu, nel corso del suo elaborato integrativo, ritiene che: “In merito alla sindrome di Y- e alla BPCO riferite manca qualsiasi certificazione sia strumentale che medica”, giova evidenziare che nel certificato del 06.01.2023 non v'è alcuna diagnosi di “BPCO”, emergendo il solo riferimento, come precisato anche dal perito, ad un ricovero avvenuto per un episodio respiratorio acuto ossia polmonite.
Orbene, le conclusioni del c.t.u. appaiono convincenti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici.
Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Corte di Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; Cass. 2151/2004; Cass. 11054/2003). Sul punto, si osserva che, in adesione ai più recenti arresti giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte (vedasi, ex multis, Cass.
6085/2014), la presente fase contenziosa, instauratasi a seguito di contestazioni svolte in ordine all' elaborato peritale, continua ad incentrarsi unicamente sull' accertamento del solo requisito sanitario.
Pertanto, non emergendo alcuna verificabile indicazione che solleciti a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente tecnico, si giunge alla conclusione che l'opposizione vada respinta.
Quanto al regime delle spese di lite, il complessivo esito della vicenda processuale e lo stato patologico pure riscontrato, giustificano l'integrale compensazione delle stesse.
Le spese di C.T.U., per entrambe le fasi, liquidate come da separato decreto, vanno invece poste a carico dell' e dei ricorrenti in solido, stante il mancato deposito da parte degli CP_1
eredi della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- rigetta l'opposizione (invalidità 60%);
- Compensa integralmente le spese di lite;
- le spese di c.t.u. per entrambe le fasi, liquidate come da separato decreto, si pongono a carico dell' e dei ricorrenti in solido. CP_1 Si comunichi, a cura della cancelleria.
Nola, 15.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Fabrizia Di Palma