Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 04/05/2026, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00516/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00183/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 183 del 2026, proposto da
Ditta Individuale Sig. -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Albanese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Polignano A Mare, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio formatosi sull'istanza di accesso trasmessa dal ricorrente, in data 26 novembre 2025 a mezzo PEC, al Comune di Polignano a Mare, in relazione alla S.C.I.A. in sanatoria inoltrata al Comune di Polignano a Mare dal Sig. -OMISSIS- ed estrarre copia di tutta la documentazione, meglio indicata nell'istanza medesima ;
- nonché di ogni altro provvedimento, commesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti;
nonché per la declaratoria di accertamento
del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell'istanza di accesso presentata in data 26/11/2025, con conseguente ordine all'amministrazione resistente di esibizione della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. IN LA e uditi per le parti i difensori Giovanni Albanese per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
L’istante premette di essere conduttore dell’immobile sito in -OMISSIS-, alla contrada -OMISSIS- - individuato in catasto al foglio n.-OMISSIS-, p.lla n.-OMISSIS- - di proprietà di -OMISSIS-, e che insieme al proprietario ha ricevuto la notifica dell’ordinanza n.-OMISSIS- del 24 luglio 2025, avente ad oggetto “Ordinanza di ripristino stato dei Luoghi per Opere Edilizie eseguite in assenza del titolo abilitativo” (art.33, comma 2, D.P.R. n.380/01 s s.m.i.).
Tale ordinanza è stata impugnata innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale con ricorso R.G. n. -OMISSIS-/2025.
Con nota del 22.11.2025 l’interessato ha chiesto al Comando della Polizia Locale del Comune di Polignano a Mare e al responsabile dell’Area Tecnica – Edilizia Privata del suddetto Comune, di effettuare un sopralluogo al fine di accertare se le opere oggetto di ordinanza di demolizione fossero state rimosse e, se quelle oggetto di permesso di costruire, realizzate dal proprietario sig. -OMISSIS-, fossero anch’esse state rimosse e, in mancanza, essendo trascorsi i termini di legge, di iniziare l’iter per acquisire al patrimonio comunale le aree di sedime.
Il Comando della Polizia Municipale di Polignano a Mare avrebbe comunicato che solo alcune delle opere realizzate erano state rimosse, mentre altre non erano state eliminate in quanto il sig. -OMISSIS- aveva presentato S.C.I.A. in sanatoria in data 24 ottobre 2025.
In data 26 novembre 2025 il ricorrente ha chiesto al Comando della Polizia Municipale e al responsabile tecnico del Comune copia della S.C.I.A. in sanatoria prot. n.-OMISSIS-del 24.10.2025, inoltrata dal controinteressato.
Con nota del 28.11.2025, il Comando della Polizia Municipale di Polignano a Mare ha comunicato che l’istanza di accesso doveva essere istruita dall’Area IV – Tecnica del Comune di Polignano a Mare.
Tale istanza di accesso non avrebbe però mai avuto riscontro da parte del Comune di Polignano a Mare.
Il diniego formatosi sull’istanza d’accesso sarebbe illegittimo per cui si chiede l’annullamento, con contestuale accertamento del diritto all’accesso, deducendo i seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione della legge n.241/90 e D.lgs. 33/2013 - Eccesso di Potere. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.
L’Amministrazione Comunale avrebbe omesso di inviare comunicazione al controinteressato -OMISSIS-, destinatario dell’ordinanza di demolizione, e richiedente la S.C.I.A. in sanatoria n. -OMISSIS- del 24.10.2025.
Nell’istanza di accesso agli atti del 26 novembre 2025 sarebbe stato indicato l’interesse a chiedere copia della S.C.I.A. in sanatoria del 24.10.2025, presentata dal -OMISSIS-, anche in considerazione che l’avversa ordinanza di demolizione è stata impugnata dal medesimo -OMISSIS- dinanzi a questo Tribunale.
Il Comune di Polignano a Mare non si è costituito in giudizio. Allo stesso modo non si è costituita in giudizio il controinteressato -OMISSIS-.
Alla Camera di Consiglio del 22 aprile 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1. Il ricorso è fondato.
L’accesso ai documenti amministrativi costituisce “principio generale dell’attività amministrativa”, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica e di assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa (art. 22 comma 2, della legge n. 241/90).
Sono pertanto accessibili, in linea di principio, “tutti i documenti amministrativi” (art. 22, comma 3) che siano detenuti da una pubblica amministrazione e che concernano attività di pubblico interesse, “indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale” (art. 22, comma 1 lett. d).
Il diritto di accesso presuppone che colui il quale lo esercita sia portatore di “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” (art. 22 comma 1 lett. b), e che l’accesso non sia preordinato ad esercitare “un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni” (art. 24 comma 3).
2. Ciò premesso il silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione intimata alla richiesta di accesso a documenti amministrativi formulata dal ricorrente ai sensi degli artt. 22, 24 e 25 della legge n.241 del 1990 appare ingiustificato e, quindi, illegittimo.
Ai fini dell'esibizione di atti amministrativi è sufficiente che l'accesso abbia funzione strumentale e propedeutica alla tutela, da esperirsi in qualunque sede e con qualunque mezzo, di situazioni anche diverse da quelle di diritto soggettivo o di interesse legittimo, ma tali da comportare ripercussioni positive o negative nella sfera giuridica dell'istante.
Nel caso di specie, il ricorrente (a mezzo del suo difensore munito di procura specifica) aveva esposto con chiarezza le ragioni che lo inducevano alla richiesta di copia della S.C.I.A. in sanatoria del 24.10.2025 presentata dal sig. -OMISSIS-, anche in considerazione che l’ordinanza di demolizione relativa allo stesso immobile era stata impugnata innanzi al T.a.r. per la Puglia.
Risulta che tra la ditta ricorrente e il controinteressato vi sia stato un contratto di locazione, come si evince dall’ordinanza di demolizione allegata del 24.7.2025, che peraltro è stata indirizzata ad entrambi.
Alla luce di ciò, si ritiene sussistente in capo alla ditta ricorrente un interesse diretto, concreto e attuale a conseguire l’accesso relativo alla documentazione inerente alla S.C.I.A. in sanatoria in questione.
Tale documentazione si presenta di per sé direttamente strumentale all’esigenze di tutela difensiva prospettate nell’istanza di accesso.
3. In proposito la mancata costituzione dell’Ente locale, pur non consentendo l’applicazione del principio di non contestazione, fornisce certamente un significativo elemento indiziante della insussistenza di ragioni che militano a favore dell’accoglimento della richiesta di accesso.
Allo stesso modo occorre considerare che il controinteressato non ha inteso costituirsi in giudizio per affermare le ragioni della propria eventuale opposizione.
Questa in ogni caso non potrebbe essere considerata idonea ad impedire l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio rifiuto serbato dal Comune di Polignano a Mare.
La possibilità di visionare copia della S.C.I.A. in sanatoria in questione di per sé non appare idonea a recare danno; né del resto emergono ragioni ostative riguardanti dati aventi natura sensibile e commerciale.
4. Occorre quindi convenire con il ricorrente nell’affermare che ratio del diritto di accesso è anche quella di consentire all'interessato di conoscere i documenti amministrativi per valutare la legittimità dell'attività della P.A.-.
Nel caso di specie tale diritto è frustrato dal diniego implicito e privo di giustificazione manifestato dal Comune in violazione dei principi fondamentali di pubblicità e trasparenza, imparzialità sanciti dalla L. 241/1990.
Del resto “la tutela generale di legittimità azionabile dinanzi al Giudice amministrativo si estende anche alla cognizione delle ipotesi di inerzia dell'Amministrazione che non esercita la funzione attribuitale. Infatti, ai sensi dell'art. 2 della L. 241/90 ove il procedimento amministrativo consegua obbligatoriamente ad un'istanza di parte, l’Amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso" e, ai sensi dell'art. 25, comma 3, L. 241/1990 "il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 e debbono essere motivati".
5. Il ricorso merita, quindi, accoglimento e, per l'effetto, deve essere ordinato al Comune di -OMISSIS- esibire e rilasciare copia degli atti richiesti dalla ricorrente con l'istanza di accesso in data 26.11.2025.
Le spese processuali, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, devono essere poste a carico del Comune di Polignano a Mare in quanto soccombente, mentre possono essere compensate nei confronti del controinteressato intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) annulla il silenzio - rifiuto formatosi sull'istanza di accesso agli atti del 26.11.2025;
b) accerta il diritto della ditta ricorrente ad accedere agli atti richiesti con la medesima istanza di accesso, nei sensi precisati in motivazione;
Condanna il Comune di Polignano a Mare al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, che liquida in complessivi € 1500,00 (millecinquecento/00) oltre oneri dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN LA, Presidente, Estensore
Lorenzo Ieva, Consigliere
Lorenzo Mennoia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IN LA |
IL SEGRETARIO