Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 07/04/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2088/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Luciani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2088/2021, promossa da:
(P. IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ferdinando Iazzetta e Assunta Sulmona
Attrice contro
(C.F. ), quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_2
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Controparte_2
Davì
Convenuta
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 Parte_1
, ha convenuto in giudizio affermando di essere stata
[...] Controparte_2 titolare del conto corrente di corrispondenza n. 431273, aperto in data 20 aprile 2000 presso la (già , Controparte_2 Controparte_3
Filiale di Campobasso) e chiuso in data 31 luglio 2020.
Ha precisato che il suo rapporto con la banca è stato regolamentato nel tempo dai seguenti contratti:
- contratto di accensione del conto corrente del 20 aprile 2000;
- contratto di apertura di credito in conto corrente, stipulato il 29 agosto 2013, riguardante un affidamento aggiuntivo rispetto a quello già accordato e di brevissima durata (esso ha avuto termine, infatti, il 31 ottobre 2013);
- variazione di affidamento del 6 giugno 2014.
Ha chiesto di:
- accertare e dichiarare la nullità per vizio di forma dell'originario contratto di apertura di credito in conto corrente (stipulato verbalmente) e delle successive variazioni ed integrazioni;
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- accertare e dichiarare la nullità, per mancata indicazione del TAEG, del contratto di apertura di credito in conto corrente del 6 giugno 2014;
- accertare e dichiarare non dovuto alcun interesse passivo o, in via subordinata, dovuto non al tasso convenzionale ma al tasso legale ex art. 1284, 3° comma c.c., in quanto la avrebbe praticato illegittimo CP_1 anatocismo;
- accertare e dichiarare la nullità della clausola del contratto di conto corrente n. 431273 del 20 aprile 2000 relativa alla CMS;
- accertare e dichiarare che la ha illegittimamente esercitato lo ius CP_1 variandi riguardo alle CDF, all e alle riduzioni del tasso attivo per la correntista;
- accertare e dichiarare la violazione, da parte della dell'art. 9 della Legge CP_1
n. 192/1998, per abuso di dipendenza economica ed abuso del diritto;
- per l'effetto, accertare e dichiarare il suo diritto alla restituzione della somma di euro 119.168,29 o, in via subordinata, di euro 107.319,71 o, in via di ulteriore subordine, della somma che sarà determinata a mezzo dell'espletanda CTU;
- accertare e liquidare in via equitativa il danno morale ed alla reputazione personale e commerciale, da lei subito a causa dell'illegittima segnalazione del suo nominativo presso la Centrale Rischi tenuta dalla Banca d'Italia e presso la banca dati della CRIF s.p.a.
Si è costituita in giudizio quale mandataria Controparte_1 della banca convenuta, chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata sia nell'an che nel quantum.
Ha eccepito la prescrizione di tutte le rimesse solutorie annotate in conto anteriori al decennio dal primo atto interruttivo, costituito dalla domanda giudiziale notificata il 12.12.2021.
Ha spiegato domanda riconvenzionale tesa ad ottenere la condanna della controparte al pagamento in suo favore della somma di euro 9.294,13, quale saldo debitore del conto corrente 431273 al 03.08.2020, oltre interessi legali dal 04 Agosto 2020 sino all'effettivo soddisfo.
In via gradata ha chiesto la condanna della controparte al pagamento in suo favore della somma risultante dalla compensazione dei controcrediti delle parti, così come accertati nell'ambito del giudizio.
La causa è stata istruita in via documentale, nonché mediante CTU contabile.
Nelle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a tutti i rispettivi atti e scritti di causa.
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 30.10.2024, con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
2 N. R.G. 2088/2021
I. La documentazione in atti relativa ai rapporti contrattuali oggetto di causa
In via preliminare si rappresenta che, relativamente ai rapporti contrattuali oggetto del contendere, in atti è presente la seguente documentazione:
- contratto di apertura di c/c n. 431273, datato 20/04/2000, e lettera di apertura di conto corrente della banca, contenente le condizioni del contratto;
- estratti conto e scalari completi relativi al rapporto di conto corrente n. 431273, dal 20/04/2000 (data accensione conto) al 31/07/2020 (data estinzione conto per passaggio a sofferenza del saldo debitore), con saldo iniziale pari a zero e saldo finale pari ad € - 8.624,47;
- contatto di affidamento in conto corrente datato 29/08/2013, dell'importo di € 40.000,00, a valere sul conto 431273, con scadenza 31/10/2013;
- contatto di affidamento in conto corrente datato 06/06/2014, dell'importo di € 50.000,00, a valere sul conto 431273, con scadenza a revoca;
- lettera datata 23/01/2017 di autorizzazione preventiva all'addebito degli interessi debitori sul conto corrente, ai sensi della Delibera Cicr 3 agosto 2016, emanata in attuazione dell'art. 120 secondo comma TUB, sottoscritta dalla correntista e dalla banca.
II. Le pattuizioni relative agli interessi e lo ius variandi
L'art. 8 comma 2 del contratto di apertura del conto corrente n. 431273 del 20/04/2000 prevede che “gli interessi in misura fissa o indicizzata sono riconosciuti al correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita ed indicata nella comunicazione di apertura del conto corrente consegnata dalla e producono a CP_2 loro volta interessi con la periodicità ivi ugualmente indicata”.
Dall'allegata lettera di comunicazione delle condizioni economiche si evince che la misura del tasso creditore lordo è pari allo 0,250%, mentre con riferimento ai tassi debitori il primo tasso è indicato nella misura di 9,75%, il secondo nella misura del 12,50%.
Il CTU, avendo a disposizione il primo estratto conto (alla data di accensione del conto corrente) ha potuto riscontrare che i tassi applicati con decorrenza 19/04/2000 sono lo 0,25% per il tasso creditore, il 9,75% per il tasso debitore fino ad euro 1.000,00, ed il 12,50% per il tasso debitore oltre euro 1.000,00.
Ha dunque correttamente provveduto ad applicare, nel ricalcolo del saldo finale del conto corrente, i predetti tassi convenzionali, in quanto essi risultano essere stati espressamente pattuiti per iscritto.
Allo stesso modo correttamente il CTU non ha tenuto conto, nel ricalcolo, delle variazioni che hanno comportato un aumento dei tassi debitori e/o una diminuzione di quelli creditori rispetto alle misure indicate in contratto ed a quelle migliorative via via applicate.
Sul punto si osserva infatti che, sebbene l'art. 17 del contratto di apertura di conto corrente preveda il c.d. “ius variandi”, ossia la facoltà dell'istituto di credito di modificare le condizioni economiche del contratto, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al correntista, le condizioni di cui all'art. 118 TUB, e sebbene tale clausola sia stata specificamente approvata per iscritto, come previsto dal comma
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1 della citata norma, non risultano rispettate le ulteriori condizioni, previste dal comma 2 della norma, per cui “Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente (…)”.
Sul punto il CTU nominato ha infatti rilevato la mancanza, in atti, di documentazione attestante il corretto invio al correntista delle comunicazioni di
“Proposta di modifica unilaterale del contratto”.
Ne deriva che le variazioni contrattuali sfavorevoli per il cliente sono inefficaci, ex art. 118 comma 3 TUB.
III. L'anatocismo
E' fondata la doglianza attorea relativa alla circostanza per cui la banca avrebbe praticato, nel caso di specie, illegittimo anatocismo.
Sul tema occorre premettere quanto segue.
L'art. 1283 c.c. prevede che, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.
Il problema dell'anatocismo si è posto, negli ultimi decenni, nell'ambito dei rapporti di conto corrente bancario, nei quali gli interessi, le commissioni e le spese sono stati sempre regolati trimestralmente, con la conseguenza di contribuire a determinare il saldo costituente la base di calcolo degli accessori nel trimestre successivo.
Come noto, nel 1999 la giurisprudenza di legittimità, che fino a quel momento aveva considerato legittima la pratica anatocistica, equiparandola ad un uso normativo, ha mutato orientamento, affermando la nullità delle corrispondenti clausole dei contratti bancari, per violazione dell'art. 1283 c.c.
Dopo il revirement della Corte di Cassazione è immediatamente intervenuto il legislatore (d.lgs. n. 342/1999), inserendo nell'art. 120 D.lgs. n. 385/93 la previsione secondo cui “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.
La successiva delibera CICR del 9.02.2000 (entrata in vigore il 22.04.2000) ha consentito l'anatocismo con uguale periodicità per i rapporti di conto corrente, prevedendo all'art. 7 l'obbligo di adeguamento dei contratti precedenti entro il 30.6.2000, con la possibilità di provvedervi unilateralmente con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, purché l'adeguamento non comporti “un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”, e purché l'adeguamento così attuato sia portato a conoscenza del cliente con comunicazione scritta entro il 31.12.2000.
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Quanto al caso di specie, si rileva che il contratto di conto corrente è stato stipulato in data 20.04.2000 (dunque prima dell'entrata in vigore - in data 22.04.2000 - della delibera CICR del 9 febbraio 2000).
In relazione alle modalità di capitalizzazione degli interessi, sulla base dell'art. 8 comma 1 del contratto “i rapporti di dare e avere relativi ai conti creditori ed a quelli che risultino, anche saltuariamente debitori, vengono chiusi contabilmente con le reciprocità pattuite ed indicate nella richiesta di apertura di conto consegnata alla banca”, e la lettera di comunicazione di apertura del conto corrente in atti prevede, in ordine alla capitalizzazione, la seguente periodicità di chiusura: “Interessi creditori: annuale – Interessi debitori: trimestrale”.
Non risulta dunque rispettato il criterio della pari periodicità della capitalizzazione tra gli interessi creditori e quelli debitori.
Risulta poi dagli atti che la banca ha provveduto a pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale del 12.04.2000 l'informativa sull'adeguamento della clausola anatocistica, e sulla conseguenziale applicazione della pari periodicità degli interessi a debito e a credito.
Sulla base di tale intervenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale la banca convenuta sostiene la legittimità della capitalizzazione degli interessi, in quanto applicata conformemente alle disposizioni normative.
Le deduzioni della banca convenuta non possono essere condivise, in quanto la mera pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a far ritenere perfezionato l'adeguamento previsto dal citato art. 7 della delibera CICR del 9.02.2000.
Infatti, se pure si volesse ritenere che le nuove condizioni non abbiano comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, comunque nel caso di specie mancherebbe la prova che la banca aveva fornito di tali nuove condizioni
“opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000”, come richiesto dall'art. 7 della delibera CICR.
Si rileva inoltre che l'adeguamento, secondo la tesi divenuta nel tempo prevalente (v. tra le più recenti, Cass. 29420/20, Cass. n. 9140/20), richiede una nuova pattuizione individuale, non essendo sufficiente la modificazione unilaterale pubblicata in Gazzetta Ufficiale, poiché la previsione dell'anatocismo, anche se con pari periodicità, introduce sempre un peggioramento delle condizioni contrattuali.
Ciò posto, conformemente a quanto prescrittogli mediante apposito quesito, il CTU nominato ha correttamente provveduto a rielaborare il rapporto senza alcuna capitalizzazione, per tutta la sua durata.
IV. La CMS, la CDF e la CIV
Anche in relazione alla Commissione di Massimo Scoperto le censure attoree devono trovare accoglimento, in quanto essa risulta essere stata prevista nel contratto (precisamente, nella lettera di comunicazione di apertura del conto corrente), ma non sono state invece previste le relative modalità di determinazione.
Risulta infatti essere stata indicata semplicemente la misura percentuale della commissione, senza alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata. Non risulta infatti essere stata indicata la base di calcolo, e non
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sono indicati i criteri di concreta applicazione della commissione, né la sua periodicità.
Si rileva che, in tema di conto corrente bancario, la commissione di massimo scoperto è il corrispettivo cui è tenuto il correntista per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, ed è validamente pattuita allorquando rechi la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità).
Di conseguenza le clausole di commissione di massimo scoperto sono da ritenersi nulle per indeterminatezza, e comunque per mancanza di causa, qualora non sia chiaro, dalla lettura della clausola, se la commissione debba essere calcolata sul picco massimo dell'affidamento utilizzato dal cliente, ovvero in percentuale sulla somma effettivamente prelevata, nonché la periodicità di calcolo della commissione (cfr. ex multis Corte d'appello di Bari, sez. II, 08/04/2021 n. 681).
La sola indicazione della percentuale appare infatti insufficiente a integrare il requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto, posto che non è specificato, nell'ambito della pattuizione, che cosa debba intendersi per “massimo scoperto”, ossia se debba intendersi l'importo massimo concedibile o quello concesso.
La relativa clausola è dunque affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto.
Correttamente, dunque, il CTU non ne ha tenuto conto nel riconteggio, in quanto le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto non sono dovute.
Differenti considerazioni devono invece valere in merito alle altre commissioni delle quali l'attore lamenta l'illegittima applicazione, ossia la CDF e la CIV, che risultano al contrario correttamente pattuite nei due contratti di apertura di credito in atti, sottoscritti in data 29/08/2013 e 06/06/2014.
Il CTU ha dunque condivisibilmente provveduto ad epurare il conto corrente delle suddette commissioni fino alla data di stipula del primo contratto di apertura di credito, mentre le ha riconosciute per il periodo successivo alla loro pattuizione in forma scritta.
V. La prescrizione. Il “fido di fatto”
La banca convenuta ha eccepito la prescrizione della domanda di tutte le rimesse solutorie annotate in conto anteriori al decennio dal primo atto interruttivo, costituito dalla domanda giudiziale notificata il 12.12.2021.
Sul punto si osserva che le Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Sez. U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010) hanno affermato che:
- qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, il termine decennale di prescrizione decorre dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati;
- quando invece nell'ambito del rapporto di conto corrente bancario è stato eseguito un atto giuridico definibile come pagamento (consistente nell'esecuzione di una prestazione da parte di un soggetto, con conseguente spostamento patrimoniale a favore di altro soggetto), e il solvens ne contesti la legittimità, assumendo la carenza di una idonea causa giustificativa e perciò agendo per la ripetizione dell'indebito,
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la prescrizione decorre dalla data in cui il pagamento indebito è stato eseguito. Ma ciò soltanto qualora si sia in presenza di un atto con efficacia solutoria, cioè per l'appunto di un pagamento, vale a dire di un versamento destinato a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (cosiddetto extra fido) oppure di un versamento eseguito su un conto passivo (“scoperto”), cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista.
Occorre a questo punto verificare se, nel caso di specie, i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza di rapporto abbiano avuto natura ripristinatoria o solutoria, e dunque comprendere se nel caso di specie sussista o meno la “natura affidata” del conto corrente oggetto del presente giudizio.
Sul punto si rileva che sono stati prodotti due contratti scritti di apertura di credito in conto corrente: il primo datato 29/08/2013, dell'importo di € 40.000,00, con scadenza 31/10/2013, il secondo datato 06/06/2014, dell'importo di € 50.000,00, con scadenza a revoca.
Non vi è in atti, invece, un contratto scritto relativamente al periodo precedente.
Parte attrice ha sul punto eccepito la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente, in quanto stipulato verbalmente.
L'eccezione non può trovare accoglimento, atteso che risulta provato, sulla scorta di plurimi e convergenti elementi indiziari, un affidamento di fatto, concesso dalla banca sin dall'apertura del rapporto di conto corrente.
Si osserva che l'esistenza dell'affidamento non deve necessariamente essere provata con la formale stipulazione del contratto di apertura di credito, potendosi evincere anche per facta concludentia, vale a dire risultare dal contegno tenuto dalla banca nella gestione del conto, non assolvendosi alla prova dell'affidamento solamente attraverso la produzione in giudizio del relativo contratto scritto, ma anche per il tramite di prove indirette, che implichino inequivocamente riconoscimento, da parte della banca, dell'avvenuta concessione del fido (cfr. Corte appello Bari sez. II, 03/08/2020, (ud. 05/07/2020, dep. 03/08/2020), n.1462).
Nella pronuncia appena citata si ricorda, tra le altre cose, che le nullità previste dalle norme di trasparenza del T.U.B. sono nullità c.d. unilaterali, che possono essere fatte valere solo dal cliente, ovvero rilevate d'ufficio dal giudice, purché ciò avvenga nell'interesse di quest'ultimo (art. 127, comma 2, TUB); che non può ritenersi che in assenza di contratto scritto non sarebbe possibile accertare il limite massimo dell'affidamento, in quanto la predeterminazione di tale limite massimo non costituisce elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito in conto corrente (Cass. n. 3842/1996), dovendosi per converso ritenere che, in presenza di fido di fatto, desumibile da elementi indiziari, ben possa il limite massimo essere individuato nello stesso massimo scoperto "di fatto" consentito dalla banca prima dell'adozione da parte di quest'ultima di qualsivoglia iniziativa di rientro (App. Torino, sent. n. 902 del 3.5.2013) - gravando al contrario sulla banca l'onere di provare, l'esistenza, nelle forme di legge, di un fido di diverso ammontare predeterminato (v. Trib. Torino, sent. 11.3.2015).
Orbene, nel caso di specie la messa a disposizione di somme da parte della banca si deve ragionevolmente ritenere concessa fino al massimo dello scoperto di fatto consentito, anche per il periodo antecedente rispetto alla prima, formale,
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stipulazione in forma scritta del contratto di apertura di credito in conto corrente, in mancanza di elementi di segno contrario,
Sul punto giova richiamare quanto accertato dallo stesso CTU nominato, che ha rilevato la sussistenza dell'affidamento di fatto, per l'intero periodo in esame, sulla base delle evidenze documentali riscontrate negli estratti conto (tassi debitori entro ed oltre fido), delle specifiche commissioni per “spese istruttoria fido” addebitate in conto corrente, dell'applicazione della CMS, della stabilità dell'esposizione debitoria, il che ne evidenzia il carattere non occasionale, con indubbia evidenza del fatto che la banca ha per tutto il periodo consentito lo sconfinamento senza richiedere il formale rientro dell'esposizione, ed applicando ulteriori remunerazioni per il cosiddetto “extra fido”.
Inoltre, la natura “affidata” del conto corrente oggetto del presente giudizio, anche nel periodo precedente alla stipula del primo dei contratti scritti di apertura di credito in conto corrente, appare riconosciuta espressamente dalla stessa banca convenuta, a mezzo della prodotta elaborazione a firma del suo Ctp Dott.
[...]
in allegato alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., ove è dato rilevare, nella Per_1 colonna titolata “limite di fido”, i limiti di affidamento concessi alla correntista dal 28.04.2000 al 6.12.2011.
Ne deriva che, tra le due ipotesi prospettate dal CTU, deve essere prescelta l'ipotesi n. 1, nell'ambito della quale, attesa la ritenuta sussistenza dell'affidamento, tutte le rimesse sono state considerate ripristinatorie, ragion per cui la domanda non risulta prescritta.
E' infatti incontestata tra le parti l'intervenuta chiusura del conto in data 31.07.2020, ed è chiaro che il termine decennale di prescrizione (decorrente per le rimesse ripristinatorie dalla chiusura del conto) non era ancora decorso al momento della notifica dell'atto di citazione (avvenuta in data 12.12.2021).
L'eccezione di prescrizione deve essere dunque rigettata.
VI. La mancata indicazione del TAEG
L'attore invoca poi la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente del 6.06.2014 a causa della mancata indicazione del TAEG.
La censura di cui trattasi deve essere disattesa, considerato che l'ISC o TAEG è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che non rientra tra i tassi, prezzi ed altre condizioni. La mancata indicazione del TAEG, quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma 6 T.U.B.
Ne deriva che nel caso di mancata indicazione del TAEG non è applicabile la sanzione della nullità ex art. 117 TUB (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 4597/2023).
Il TAEG/ISC non rappresenta, infatti, una specifica condizione economica da applicare al contratto, svolgendo unicamente una funzione informativa, finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
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VII. La domanda di accertamento della violazione dell'art. 9 della l. n. 192/1998, per abuso di dipendenza economica ed abuso del diritto
Non meglio supportata è la domanda attorea di accertamento della violazione dell'art. 9 della l. n. 192/1998, per abuso di dipendenza economica ed abuso del diritto, determinato dall'applicazione dell'anatocismo da parte della banca convenuta.
La l. n. 192/1998 è infatti dettata in tema di subfornitura, ed è dunque tesa a regolamentare un settore del tutto eterogeneo rispetto a quello dei contratti bancari, per i quali è peraltro prevista una disciplina normativa specifica, anche a tutela degli utenti, dettata dal TUB.
Non è dunque possibile, nemmeno in linea di principio, applicare per analogia le norme dettate in tema di subfornitura, atteso che, ex art. 12 disp. prel. c.c., solo se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe: il ricorso all'analogia è di conseguenza consentito solo in caso di lacuna normativa, condizione che non sussiste nel caso di specie.
Ne consegue il rigetto della domanda.
VIII. La domanda risarcitoria
Come visto, l'attore ha lamentato altresì l'illegittima segnalazione del suo nominativo quale cattivo pagatore nelle banche dati di rilevamento del merito creditizio, ed ha pertanto chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente subiti.
La domanda risarcitoria deve essere rigettata, non avendo l'attore né allegato specificamente, né tantomeno dimostrato, il danno asseritamente subito, che in quanto costituente "danno conseguenza" non può considerarsi sussistente "in re ipsa", dovendo invece essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 6589 del 06/03/2023; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7594 del 28/03/2018).
IX. Conclusioni
Il consulente tecnico d'ufficio ha provveduto ad effettuare il ricalcolo del rapporto oggetto di causa, sulla base dei criteri sinora esposti.
Il valore del saldo di conto corrente, così come ricalcolato dal CTU alla luce di tutte le valutazioni sino a questo momento richiamate, è pari ad € 69.306,84, somma che la banca deve essere condannata a restituire al correntista.
Trattandosi di somma a credito del correntista, è chiaro che la domanda riconvenzionale della banca deve essere rigettata, non essendo il correntista risultato debitore di alcuna somma in suo favore, all'esito del ricalcolo.
Il metodo seguito dal CTU nell'effettuare il ricalcolo deve infatti essere condiviso, risultando corretto, in quanto rispondente ai criteri dettati dalla legge, nonché indicati nei quesiti che allo stesso sono stati posti, ed ai quali si rinvia.
I risultati ai quali il CTU è pervenuto devono essere dunque recepiti integralmente dallo scrivente giudice.
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X. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza per i 2/3 e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal DM n. 37/2018, tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, secondo i valori medi.
La restante quota di 1/3 viene invece compensata tra le parti, in ragione del non totale accoglimento delle domande attoree.
Per le medesime ragioni le spese di CTU vengono poste per i 2/3 a carico della banca e per la restante quota di 1/3 a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la nullità della clausola del conto corrente bancario n. 431273, aperto da giudizio presso la Parte_1 [...] in data 20 aprile 2000 e chiuso in data 31 luglio 2020, che CP_2 prevede la commissione di massimo scoperto;
2) condanna la banca convenuta alla restituzione in favore di
[...]
, per le causali di cui in motivazione, della Parte_1 somma di € 69.306,84, oltre interessi dal dovuto al saldo;
3) rigetta ogni altra domanda attorea;
4) rigetta la domanda riconvenzionale della banca convenuta;
5) condanna la banca convenuta alla rifusione dei 2/3 delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano in euro 9.402,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
6) compensa la restante quota di 1/3 delle spese di lite tra le parti;
7) pone le spese della CTU, così come già in precedenza liquidate, definitivamente a carico della convenuta per i 2/3, e di parte attrice CP_2 per 1/3.
Campobasso, 5 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Luciani
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