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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/04/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza dell'16.04.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.5607/22 R.G. tra
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Salvatore Ponzo come da Parte_1 procura speciale in calce al ricorso opponente ed
, (anche per , in persona del legale Parte_2 CP_1 CP_2 rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Maria Teresa Nasso e Salvatore Graziuso come da procura generale richiamata nella memoria difensiva opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.05.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, previa sospensione, avverso l'avviso di addebito n. 35920220000393412000, notificato il 13.04.2022, relativo al pagamento di contributi previdenziali conseguenti a note di rettifica da DM10, per il periodo dal 05/2020 al 6/2020.
A sostegno dell'opposizione eccepiva la nullità dell'avviso di addebito per omessa specificazione dei fatti sottostanti la pretesa creditoria e per carenza di motivazione;
richiamava una pratica di integrazione CP_ salariale relativa al periodo Covid e deduceva che l' all'esito dei conguagli tra le somme dovute dall'azienda a titolo di contributi e quelle a credito dell'azienda stessa, in quanto anticipate ai propri dipendenti, aveva quantificato la pretesa contributiva sia per il mese di maggio 2020, in € 1.215,00, che per il mese di giugno 2020, in € 1.492,96 (come da archivi contributivi in atti); precisava quindi che nessuna somma era dovuta in quanto anche tali importi erano da imputare ad “una richiesta di Fondo
Integrativo durante il periodo Covid-19”.
Concludeva, quindi, per l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato, con vittoria di spese. CP_ Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto;
in particolare deduceva che l'avviso di addebito opposto era stato preceduto dalle note di rettifica notificate a mezzo pec in data 23.02.2021, contenenti la specifica indicazione dei crediti azionati.
Accolta la richiesta di sospensiva ed esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del 16.04.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ritiene preliminarmente il Tribunale che i motivi di opposizione relativi a vizi di forma dell'avviso di addebito, estranei al merito della pretesa contributiva, debbano essere dichiarati inammissibili.
L'art.24 del d.lgs. n.46/99 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (comma 4). Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi (comma 5). L'art.29 del d.lgs. cit. stabilisce che “Per le entrate tributarie diverse da quelle elencate dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e per quelle non tributarie, il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi (comma 1). Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie” (comma 2).
Ebbene, secondo l'orientamento giurisprudenziale assolutamente pacifico, “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto - è prevista dall'art.
29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso d.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art.
49 del d.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale (…)” (cfr. Cass. n.18691/2008).
Detti principi, enucleati in materia di opposizione a cartella di pagamento, sono applicabili all'avviso di addebito emesso dall' ai sensi della clausola generale di cui all'art.30, comma 14, d.l. n. 78/2010 CP_1
(convertito in l. n.122/2010).
Ai sensi del novellato art.617 c.p.c., i suddetti vizi procedurali avrebbero dovuto essere fatti valere nel termine perentorio di 20 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di addebito (13.04.2022). Termine che, alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio (23.05.2022), era invece inutilmente decorso.
Nel merito, costituisce consolidato principio giurisprudenziale quello secondo cui il ricorso in opposizione a cartella di pagamento introduce un ordinario giudizio di cognizione sul rapporto giuridico posto a fondamento della pretesa azionata. Pertanto, ai sensi dell'art.2697 c.c. all'Istituto impositore – che riveste il ruolo di attore in senso sostanziale – spetta provare i fatti costitutivi della pretesa impositiva;
mentre alla parte opponente – che conserva il ruolo di convenuto in senso sostanziale – spetta provare i fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato. D'altronde, il carattere autoritativo del ruolo esattoriale non può incidere sulla distribuzione dell'onere probatorio, in quanto tale prerogativa rileva unicamente nella fase -anteriore al giudizio di cognizione che si instaura con l'opposizione- dell'accertamento sommario ed è prodromica alla stabilità, definitività ed incontrovertibilità, che tale accertamento acquista soltanto in assenza di una tempestiva impugnazione.
La pretesa contributiva sottesa all'avviso di addebito n. 35920220000393412000 trae origine dalle note di CP_ rettifica emesse dall' e relative alla denuncia mensile DM-2013 di competenza 05/2020 e 06/2020; CP_ in particolare, con le nota di rettifica indicate l' ha segnalato al datore di lavoro una presunta differenza di importo tra i contributi calcolati dall'opponente e quelli asseritamente dovuti.
Tuttavia, né dalle note di rettifica allegate alla memoria difensiva né dal tenore della memoria stessa, si CP_ comprende esattamente attraverso quali criteri di calcolo l' abbia ritenuto di dover richiedere una contribuzione maggiore rispetto a quella calcolata in precedenza. D'altro canto i dati contabili riportati nelle note di rettifica sono in contrasto con quelli riportati negli estratti contributivi prodotti dal ricorrente CP_ (v. allegato n. 5 del ricorso) e l' non ha consentito al Tribunale di verificare in concreto le modalità con cui si è proceduto al conguaglio tra le somme dovute a titolo di contributi e le anticipazioni a titolo di CIG. CP_ Per tali ragioni, stante l'assoluta incertezza sulla pretesa contributiva azionata dall' e richiamate le regole di ripartizione dell'onere della prova come sopra illustrate, l'avviso di addebito opposto deve essere annullato.
Parte ricorrente resta, tuttavia, obbligata a pagare la minor somma riportata negli archivi contributivi dalla stessa prodotti, pari ad € 2.707,96 (€ 1.215,00 +€ 1.492,96), dato che la motivazione secondo cui tale importo non sarebbe dovuto – in quanto “facente parte di una richiesta di Fondo Integrativo durante il periodo
Covid-19”- è del tutto generica ed inidonea a dimostrare l'esistenza di un fatto estintivo dell'obbligazione.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti in considerazione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 35920220000393412000;
- accerta che , in persona del legale rapp.te p.t., è tenuta a pagare all' il minor importo di Parte_1 CP_1
€ 2.707,96;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 16.04.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza dell'16.04.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.5607/22 R.G. tra
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Salvatore Ponzo come da Parte_1 procura speciale in calce al ricorso opponente ed
, (anche per , in persona del legale Parte_2 CP_1 CP_2 rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Maria Teresa Nasso e Salvatore Graziuso come da procura generale richiamata nella memoria difensiva opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.05.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, previa sospensione, avverso l'avviso di addebito n. 35920220000393412000, notificato il 13.04.2022, relativo al pagamento di contributi previdenziali conseguenti a note di rettifica da DM10, per il periodo dal 05/2020 al 6/2020.
A sostegno dell'opposizione eccepiva la nullità dell'avviso di addebito per omessa specificazione dei fatti sottostanti la pretesa creditoria e per carenza di motivazione;
richiamava una pratica di integrazione CP_ salariale relativa al periodo Covid e deduceva che l' all'esito dei conguagli tra le somme dovute dall'azienda a titolo di contributi e quelle a credito dell'azienda stessa, in quanto anticipate ai propri dipendenti, aveva quantificato la pretesa contributiva sia per il mese di maggio 2020, in € 1.215,00, che per il mese di giugno 2020, in € 1.492,96 (come da archivi contributivi in atti); precisava quindi che nessuna somma era dovuta in quanto anche tali importi erano da imputare ad “una richiesta di Fondo
Integrativo durante il periodo Covid-19”.
Concludeva, quindi, per l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato, con vittoria di spese. CP_ Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto;
in particolare deduceva che l'avviso di addebito opposto era stato preceduto dalle note di rettifica notificate a mezzo pec in data 23.02.2021, contenenti la specifica indicazione dei crediti azionati.
Accolta la richiesta di sospensiva ed esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del 16.04.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ritiene preliminarmente il Tribunale che i motivi di opposizione relativi a vizi di forma dell'avviso di addebito, estranei al merito della pretesa contributiva, debbano essere dichiarati inammissibili.
L'art.24 del d.lgs. n.46/99 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (comma 4). Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi (comma 5). L'art.29 del d.lgs. cit. stabilisce che “Per le entrate tributarie diverse da quelle elencate dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e per quelle non tributarie, il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi (comma 1). Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie” (comma 2).
Ebbene, secondo l'orientamento giurisprudenziale assolutamente pacifico, “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto - è prevista dall'art.
29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso d.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art.
49 del d.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale (…)” (cfr. Cass. n.18691/2008).
Detti principi, enucleati in materia di opposizione a cartella di pagamento, sono applicabili all'avviso di addebito emesso dall' ai sensi della clausola generale di cui all'art.30, comma 14, d.l. n. 78/2010 CP_1
(convertito in l. n.122/2010).
Ai sensi del novellato art.617 c.p.c., i suddetti vizi procedurali avrebbero dovuto essere fatti valere nel termine perentorio di 20 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di addebito (13.04.2022). Termine che, alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio (23.05.2022), era invece inutilmente decorso.
Nel merito, costituisce consolidato principio giurisprudenziale quello secondo cui il ricorso in opposizione a cartella di pagamento introduce un ordinario giudizio di cognizione sul rapporto giuridico posto a fondamento della pretesa azionata. Pertanto, ai sensi dell'art.2697 c.c. all'Istituto impositore – che riveste il ruolo di attore in senso sostanziale – spetta provare i fatti costitutivi della pretesa impositiva;
mentre alla parte opponente – che conserva il ruolo di convenuto in senso sostanziale – spetta provare i fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato. D'altronde, il carattere autoritativo del ruolo esattoriale non può incidere sulla distribuzione dell'onere probatorio, in quanto tale prerogativa rileva unicamente nella fase -anteriore al giudizio di cognizione che si instaura con l'opposizione- dell'accertamento sommario ed è prodromica alla stabilità, definitività ed incontrovertibilità, che tale accertamento acquista soltanto in assenza di una tempestiva impugnazione.
La pretesa contributiva sottesa all'avviso di addebito n. 35920220000393412000 trae origine dalle note di CP_ rettifica emesse dall' e relative alla denuncia mensile DM-2013 di competenza 05/2020 e 06/2020; CP_ in particolare, con le nota di rettifica indicate l' ha segnalato al datore di lavoro una presunta differenza di importo tra i contributi calcolati dall'opponente e quelli asseritamente dovuti.
Tuttavia, né dalle note di rettifica allegate alla memoria difensiva né dal tenore della memoria stessa, si CP_ comprende esattamente attraverso quali criteri di calcolo l' abbia ritenuto di dover richiedere una contribuzione maggiore rispetto a quella calcolata in precedenza. D'altro canto i dati contabili riportati nelle note di rettifica sono in contrasto con quelli riportati negli estratti contributivi prodotti dal ricorrente CP_ (v. allegato n. 5 del ricorso) e l' non ha consentito al Tribunale di verificare in concreto le modalità con cui si è proceduto al conguaglio tra le somme dovute a titolo di contributi e le anticipazioni a titolo di CIG. CP_ Per tali ragioni, stante l'assoluta incertezza sulla pretesa contributiva azionata dall' e richiamate le regole di ripartizione dell'onere della prova come sopra illustrate, l'avviso di addebito opposto deve essere annullato.
Parte ricorrente resta, tuttavia, obbligata a pagare la minor somma riportata negli archivi contributivi dalla stessa prodotti, pari ad € 2.707,96 (€ 1.215,00 +€ 1.492,96), dato che la motivazione secondo cui tale importo non sarebbe dovuto – in quanto “facente parte di una richiesta di Fondo Integrativo durante il periodo
Covid-19”- è del tutto generica ed inidonea a dimostrare l'esistenza di un fatto estintivo dell'obbligazione.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti in considerazione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 35920220000393412000;
- accerta che , in persona del legale rapp.te p.t., è tenuta a pagare all' il minor importo di Parte_1 CP_1
€ 2.707,96;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 16.04.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)