CASS
Sentenza 11 maggio 2023
Sentenza 11 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/05/2023, n. 20235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20235 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di IC LE, nato a [...] il [...], CI CA, nato a [...] il [...], IU MA IT, nato a [...] il [...], avverso la ordinanza emessa in data 13 ottobre 2022 dal Tribunale di Pistoia, in funzione di giudice del riesame reale, ex art, 324 cod. proc. pen., visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le pedisseque memorie;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Assunta Cocomello„ che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni scritte, accompagnate da memorie, trasmesse a mezzo p.e.c. dai difensori dei ricorrenti, con le quali i difensori hanno insistito per l'annullamento della impugnata ordinanza. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20235 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 14/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa a seguito della udienza camerale del 13 ottobre 2022, depositata il 27 ottobre successivo, il Tribunale di Pistoia, adito -ex art. 324 cod. proc. pen.- ha rigettato l'impugnazione proposta dai difensori degli indagati, oggi ricorrenti, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti dei soggetti indagati in data 23 giugno 2022. 2. Ricorrono per Cassazione avverso la predetta ordinanza gli indagati Gallicchio, IA e Triunfo, a ministero dei rispettivi difensori, deducendo in forma assolutamente sovrapponibile i seguenti argomenti: 2.1. la inosservanza della legge processuale prevista a pena di inutilizzabilità (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., con riferimento all'art. 270 cod. proc. pen.), giacché la valutazione del fumus commissf delicti è rimasta decisivamente influenzata dalla stimata utilizzabilità delle conversazioni telefoniche autorizzate in diverso procedimento, in riferimento a reati non legati a quelli per cui oggi si procede da connessione rilevante ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395); l'ordinanza non avrebbe inoltre specificato il tipo di fraudolenta evasione fiscale realizzato e, dunque, l'astratta configurabilità del tipo;
2.2. con il secondo motivo i ricorrenti deducono i medesimi vizi, difettando qualsivoglia argomentazione in ordine al periculum in mora che deve sostenere il anche il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili per la manifesta infondatezza dei motivi, che neppure si confrontano con le ragioni (tutt'altro che apparenti) poste dal Tribunale a sostegno della decisione. 1.1. Il primo comune motivo di ricorso (stimata utilizzabilità delle conversazioni intercettate al fine di ritenere integrato il fumus commissi delicti, in aperto contrasto con la giurisprudenza resa da questa Corte a Sezioni unite, cit.) è stato già oggetto di valutazione da parte di questa Corte (Sezione 5^), che con sentenza n. 10980 del 2/12/2022, dep. 202:3, ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti nell'interesse dei medesimi indagati avverso il provvedimento emesso dal Tribunale distrettuale nell'incidente cautelare personale. La Sezione quinta della Corte ha così argomentato la riconosciuta inammissibilità dei ricorsi: "nell'ordinanza in verifica i giudici del riesame hanno chiarito, in primo luogo, che il procedimento, originariamente in carico alla Procura di Pistoia, aveva assunto differenti numerazioni in ragione di una iniziale trasmissione alla Procura distrettuale e di una successiva restituzione all'ufficio di 2 provenienza, sicché non si trattava di «diverso procedimento», e, in secondo luogo, che al procedimento ne era stato riunito un altro relativo a «nuove rubricazioni di delitti connessi a quelli per cui si procedeva, e in parte coincidenti, come nel caso di riciclaggio». Dopo tale premessa, il tribunale del riesame ha evidenziato che, pur a voler prescindere dall'esito delle captazioni, il quadro indiziario a carico degli indagati risultava sorretto dagli ulteriori esiti di indagine - rappresentati, come sottolineato anche dal giudice di prime cure, dalle informative di polizia giudiziaria, dalle sentenza di fallimento, dalle relazioni dei curatori, dagli accertamenti bancari, nonché dalle dichiarazioni rese dagli indagati in sede di interrogatorio -, che davano contezza dell'esistenza di connessioni tra le società, nelle quali, a vario titolo, erano coinvolti CA IA CA, LE Gallicchio e MA IT Triunfo, attraverso «un'anomala concatenazione di operazioni aventi ad oggetto il conferimento di rami di azienda, verosimilmente strumentali alla sottrazione di beni alla garanzia patrimoniale dei creditori o al pagamento delle imposte» di valore elevato, in epoca successiva o prossima alla maturazione dei debiti erariali. Si tratta di argomentazioni con le quali i ricorrenti non si confrontano. E' principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che l'obbligo di specificità dei motivi, prescritto dall'art. 581 cod. proc. pen., impone al ricorrente di chiarire in che termini gli atti da considerare inutilizzabili hanno inciso sul complessivo compendio indiziario valutato ed apprezzato dal giudice, sì da potersene inferire la loro decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254108; sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123), sicché è affetta da genericità la censura con la quale i ricorrenti eccepiscono l'inutilizzabilità di un atto, senza valutare non solo se il giudice, al fine di formare il proprio convincimento in relazione al provvedimento adottato, abbia fatto uso di quegli atti, ma anche se il restante compendio indiziario sia risultato inidoneo a suffragare la decisione assunta. Nella specie, i difensori si sono limitati a ricostruire la cronologia del procedimento, senza proporre una fondata critica alle ulteriori, logiche e corrette argomentazioni sviluppate dai giudici della cautela in merito alla idoneità e sufficienza delle risultanze investigative, diverse dalle captazioni, a offrire un quadro di gravità indiziaria a carico dei ricorrenti. Tanto basta a ritenere la genericità del motivo proposto che, pertanto, è inammissibile. Il motivo oggi riproposto in tema di valutazione del fumus idoneo a sostenere la cautela reale palesa la medesima defaillance. Le difese non si confrontano con la 3 motivazione offerta sul punto dal Tribunale, che, ravvisata connessione "forte" (per continuazione e -nesso teleologico e funzionale) tra le ipotesi di reato in relazione alle quali è intervenuta autorizzazione e quelle oggi contestate in cautela, ha comunque valorizzato il compendio indiziario autonomo (rispetto alla utilizzazione delle conversazioni intercettate) idoneo, da sé solo, ad integrare il fumus commissi delicti per le ipotesi contestate. Difetta pertanto nel motivo di ricorso la confutazione della c.d. "prova di resistenza" opposta dal Tribunale alla dedotta inutilizzabilità (cfr. da ultimo Sez. 2, n. 14487 del 17/11/2022, dep. 2023, n.m.). Il Tribunale ha altresì valorizzato la ricorrenza di differenti ipotesi di reato, tutte idonee a sostenere la cautela reale disposta, il che rende contezza della aspecificità dell'ulteriore argomento di censura interno al primo (comune) motivo di ricorso. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, oltre che meramente reiterativo di argomenti sceverati dal Tribunale della cautela, che ha esplicitamente argomentato in ordine alla ricorrenza del periculum in mora, sussistendo il concreto pericolo di dispersione del patrimonio mobiliare in sequestro in attesa della confisca. 2. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente dalla proposizione stessa della impugnazione che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa, desumibile dal tenore della rilevata causa d'inammissibilità - della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 aprile 2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Assunta Cocomello„ che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni scritte, accompagnate da memorie, trasmesse a mezzo p.e.c. dai difensori dei ricorrenti, con le quali i difensori hanno insistito per l'annullamento della impugnata ordinanza. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20235 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 14/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa a seguito della udienza camerale del 13 ottobre 2022, depositata il 27 ottobre successivo, il Tribunale di Pistoia, adito -ex art. 324 cod. proc. pen.- ha rigettato l'impugnazione proposta dai difensori degli indagati, oggi ricorrenti, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti dei soggetti indagati in data 23 giugno 2022. 2. Ricorrono per Cassazione avverso la predetta ordinanza gli indagati Gallicchio, IA e Triunfo, a ministero dei rispettivi difensori, deducendo in forma assolutamente sovrapponibile i seguenti argomenti: 2.1. la inosservanza della legge processuale prevista a pena di inutilizzabilità (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., con riferimento all'art. 270 cod. proc. pen.), giacché la valutazione del fumus commissf delicti è rimasta decisivamente influenzata dalla stimata utilizzabilità delle conversazioni telefoniche autorizzate in diverso procedimento, in riferimento a reati non legati a quelli per cui oggi si procede da connessione rilevante ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395); l'ordinanza non avrebbe inoltre specificato il tipo di fraudolenta evasione fiscale realizzato e, dunque, l'astratta configurabilità del tipo;
2.2. con il secondo motivo i ricorrenti deducono i medesimi vizi, difettando qualsivoglia argomentazione in ordine al periculum in mora che deve sostenere il anche il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili per la manifesta infondatezza dei motivi, che neppure si confrontano con le ragioni (tutt'altro che apparenti) poste dal Tribunale a sostegno della decisione. 1.1. Il primo comune motivo di ricorso (stimata utilizzabilità delle conversazioni intercettate al fine di ritenere integrato il fumus commissi delicti, in aperto contrasto con la giurisprudenza resa da questa Corte a Sezioni unite, cit.) è stato già oggetto di valutazione da parte di questa Corte (Sezione 5^), che con sentenza n. 10980 del 2/12/2022, dep. 202:3, ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti nell'interesse dei medesimi indagati avverso il provvedimento emesso dal Tribunale distrettuale nell'incidente cautelare personale. La Sezione quinta della Corte ha così argomentato la riconosciuta inammissibilità dei ricorsi: "nell'ordinanza in verifica i giudici del riesame hanno chiarito, in primo luogo, che il procedimento, originariamente in carico alla Procura di Pistoia, aveva assunto differenti numerazioni in ragione di una iniziale trasmissione alla Procura distrettuale e di una successiva restituzione all'ufficio di 2 provenienza, sicché non si trattava di «diverso procedimento», e, in secondo luogo, che al procedimento ne era stato riunito un altro relativo a «nuove rubricazioni di delitti connessi a quelli per cui si procedeva, e in parte coincidenti, come nel caso di riciclaggio». Dopo tale premessa, il tribunale del riesame ha evidenziato che, pur a voler prescindere dall'esito delle captazioni, il quadro indiziario a carico degli indagati risultava sorretto dagli ulteriori esiti di indagine - rappresentati, come sottolineato anche dal giudice di prime cure, dalle informative di polizia giudiziaria, dalle sentenza di fallimento, dalle relazioni dei curatori, dagli accertamenti bancari, nonché dalle dichiarazioni rese dagli indagati in sede di interrogatorio -, che davano contezza dell'esistenza di connessioni tra le società, nelle quali, a vario titolo, erano coinvolti CA IA CA, LE Gallicchio e MA IT Triunfo, attraverso «un'anomala concatenazione di operazioni aventi ad oggetto il conferimento di rami di azienda, verosimilmente strumentali alla sottrazione di beni alla garanzia patrimoniale dei creditori o al pagamento delle imposte» di valore elevato, in epoca successiva o prossima alla maturazione dei debiti erariali. Si tratta di argomentazioni con le quali i ricorrenti non si confrontano. E' principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che l'obbligo di specificità dei motivi, prescritto dall'art. 581 cod. proc. pen., impone al ricorrente di chiarire in che termini gli atti da considerare inutilizzabili hanno inciso sul complessivo compendio indiziario valutato ed apprezzato dal giudice, sì da potersene inferire la loro decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254108; sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123), sicché è affetta da genericità la censura con la quale i ricorrenti eccepiscono l'inutilizzabilità di un atto, senza valutare non solo se il giudice, al fine di formare il proprio convincimento in relazione al provvedimento adottato, abbia fatto uso di quegli atti, ma anche se il restante compendio indiziario sia risultato inidoneo a suffragare la decisione assunta. Nella specie, i difensori si sono limitati a ricostruire la cronologia del procedimento, senza proporre una fondata critica alle ulteriori, logiche e corrette argomentazioni sviluppate dai giudici della cautela in merito alla idoneità e sufficienza delle risultanze investigative, diverse dalle captazioni, a offrire un quadro di gravità indiziaria a carico dei ricorrenti. Tanto basta a ritenere la genericità del motivo proposto che, pertanto, è inammissibile. Il motivo oggi riproposto in tema di valutazione del fumus idoneo a sostenere la cautela reale palesa la medesima defaillance. Le difese non si confrontano con la 3 motivazione offerta sul punto dal Tribunale, che, ravvisata connessione "forte" (per continuazione e -nesso teleologico e funzionale) tra le ipotesi di reato in relazione alle quali è intervenuta autorizzazione e quelle oggi contestate in cautela, ha comunque valorizzato il compendio indiziario autonomo (rispetto alla utilizzazione delle conversazioni intercettate) idoneo, da sé solo, ad integrare il fumus commissi delicti per le ipotesi contestate. Difetta pertanto nel motivo di ricorso la confutazione della c.d. "prova di resistenza" opposta dal Tribunale alla dedotta inutilizzabilità (cfr. da ultimo Sez. 2, n. 14487 del 17/11/2022, dep. 2023, n.m.). Il Tribunale ha altresì valorizzato la ricorrenza di differenti ipotesi di reato, tutte idonee a sostenere la cautela reale disposta, il che rende contezza della aspecificità dell'ulteriore argomento di censura interno al primo (comune) motivo di ricorso. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, oltre che meramente reiterativo di argomenti sceverati dal Tribunale della cautela, che ha esplicitamente argomentato in ordine alla ricorrenza del periculum in mora, sussistendo il concreto pericolo di dispersione del patrimonio mobiliare in sequestro in attesa della confisca. 2. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente dalla proposizione stessa della impugnazione che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa, desumibile dal tenore della rilevata causa d'inammissibilità - della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 aprile 2023.