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Sentenza 10 aprile 2024
Sentenza 10 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/04/2024, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE-UFFICIO ESECUZIONE
In persona del giudice dr.ssa Patrizia Acampora ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al N. R.G. A.C. 2069/”022
TRA
( ) elett.te dom.to in Torre Annunziata presso lo studio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Guglielmo Cuomo dal quale è rapp.to e difeso, unitamente e disgiuntamente all'avv. Domenico
Carotenuto in virtù di procura posta in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
in persona del l.r.p.t. con sede in Roma alla via G. Grezar n. 14 Controparte_1
rapp.ta e difesa dall'avv. Angela Anna Onorato ed elett.te dom.to presso il suo studio in Ischia alla via Traversa delle Terme n. 24 CONVENUTO
E
Corte d'Appello di Napoli – in persona del ministro p. t. rapp.to e difeso Controparte_2
ex lege dall'avvocatura Distrettuale dello Stato (avv. Salvatore Montefusco) presso i cui uffici di
Napoli alla via A,. Diaza ope legis domicilia.
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
L'attore ha proposto opposizione alla Cartella di pagamento n. 07120200107773634000, ruolo
2020/011477, notificata il 21.3.22 per l'importo di euro 10.863,38 per il recupero di multe e ammende e per il mancato pagamento di spese relative all'anno 2016; i motivi posti a base della spiegata opposizione si sostanziano nei seguenti: 1) mancata notifica dell'atto prodromico ergo inesistenza della pretesa;
2) nullità della cartella esattoriale per omessa motivazione e per palese cripticità; 3) decadenza dall'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 227 ter DPR 115/2002. Su tali motivazioni chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per danno grave e irreparabile e la condanna alle spese.
Si è costituita l' la quale ha preliminarmente eccepita la carenza di legittimazione passiva;
CP_3
l'infondatezza della domanda, per essere le spese di giustizia soggette al termine prescrizionale previsto dall'art. 2946 cc ( si prescrivono in dieci anni dalla data in cui la sentenza penale o civile è divenuta irrevocabile), con vittoria di spese ed onorari.
Si costituiva il il quale eccepiva preliminarmente l'incompetenza funzionale Controparte_2
del giudice adito per essere competente il Giudice dell'Esecuzione Penale trattandosi di una sentenza penale di condanna n. 1168/2015 emessa dal GIP di Napoli il 26-6-2015 riformata dalla VI sez. della
Corte di Appello di Napoli in data 24-10-2016 con sent. n. 10467/2016 divenuta irrevocabile dal 10-
3-2017, ai sensi dell'art. 676 cpp in base al quale è competente il Giudice dell'Esecuzione Penale a decidere in ordine all'estinzione della pena per eventuali vizi del procedimento di riscossione;
eccepiva il difetto di legittimazione passiva;
infine nel merito il rigetto della domanda poiché infondata.
La causa all'esito dello spirare dei termini concessi per il deposito di comparse conclusionali viene ora all'esame nel merito.
La cartella di pagamento impugnata trae origine dalla sentenza penale n. 10467 del 24.10.2016 resa dalla Corte di Appello di Napoli in riforma della sent. 1168/15 di primo grado della quale il ricorrente eccepisce l'omessa notifica e la nullità della cartella esattoriale emessa in virtù del titolo non notificato. Esaminata la sentenza n. 10467/16 si evince che l'imputato è “imputato assente” sul Parte_1
punto si osserva che la sentenza emessa all'esito del giudizio dibattimentale non deve più essere notificata all'imputato assente: tale obbligo permane solo nel limitato caso previsto dall'art. 548 co. 2 cpp, ossia quando la sentenza non è depositata nel termine di leggo o di quello stabilito dal giudice.
Ciò premesso, con riguardo all'altra eccezione, la prescrizione in questione attiene alla sanzione penale, ad essa non è in alcun modo assimilabile la prescrizione decennale, o quinquennale, prevista nel codice civile e riconosciuta dal giudice del civile. La prescrizione, nel caso che ci occupa, va fatta valere in base all'art. 676 cpp che riserva al Giudice dell'Esecuzione Penale l'eventuale declaratoria di estinzione della pena. In pratica sussistendo nella specie il titolo sottostante (sentenza penale di condanna n. 10467/16) spetta al giudice dell'esecuzione penale verificare ex art. 676 cpp se la relativa sanzione si sia o meno estinta essendo tale vaglio precluso al giudice civile. Pertanto sul punto va dichiarata l'incompetenza funzionale del giudice adito per essere competente il Giudice dell'esecuzione Penale.
Tenuto conto della complessità della materia trattata appare equo compensare interamente tra tutte le parti le spese di lite
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 CP_3
, ogni altra eccezione, deduzione disattesa così provvede: Controparte_2
- rigetta l'opposizione ;
- spese del giudizio integralmente compensate
Torre Annunziata 5-4-24 il Giudice o. dr.ssa Patrizia Acampora
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE-UFFICIO ESECUZIONE
In persona del giudice dr.ssa Patrizia Acampora ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al N. R.G. A.C. 2069/”022
TRA
( ) elett.te dom.to in Torre Annunziata presso lo studio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Guglielmo Cuomo dal quale è rapp.to e difeso, unitamente e disgiuntamente all'avv. Domenico
Carotenuto in virtù di procura posta in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
in persona del l.r.p.t. con sede in Roma alla via G. Grezar n. 14 Controparte_1
rapp.ta e difesa dall'avv. Angela Anna Onorato ed elett.te dom.to presso il suo studio in Ischia alla via Traversa delle Terme n. 24 CONVENUTO
E
Corte d'Appello di Napoli – in persona del ministro p. t. rapp.to e difeso Controparte_2
ex lege dall'avvocatura Distrettuale dello Stato (avv. Salvatore Montefusco) presso i cui uffici di
Napoli alla via A,. Diaza ope legis domicilia.
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
L'attore ha proposto opposizione alla Cartella di pagamento n. 07120200107773634000, ruolo
2020/011477, notificata il 21.3.22 per l'importo di euro 10.863,38 per il recupero di multe e ammende e per il mancato pagamento di spese relative all'anno 2016; i motivi posti a base della spiegata opposizione si sostanziano nei seguenti: 1) mancata notifica dell'atto prodromico ergo inesistenza della pretesa;
2) nullità della cartella esattoriale per omessa motivazione e per palese cripticità; 3) decadenza dall'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 227 ter DPR 115/2002. Su tali motivazioni chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per danno grave e irreparabile e la condanna alle spese.
Si è costituita l' la quale ha preliminarmente eccepita la carenza di legittimazione passiva;
CP_3
l'infondatezza della domanda, per essere le spese di giustizia soggette al termine prescrizionale previsto dall'art. 2946 cc ( si prescrivono in dieci anni dalla data in cui la sentenza penale o civile è divenuta irrevocabile), con vittoria di spese ed onorari.
Si costituiva il il quale eccepiva preliminarmente l'incompetenza funzionale Controparte_2
del giudice adito per essere competente il Giudice dell'Esecuzione Penale trattandosi di una sentenza penale di condanna n. 1168/2015 emessa dal GIP di Napoli il 26-6-2015 riformata dalla VI sez. della
Corte di Appello di Napoli in data 24-10-2016 con sent. n. 10467/2016 divenuta irrevocabile dal 10-
3-2017, ai sensi dell'art. 676 cpp in base al quale è competente il Giudice dell'Esecuzione Penale a decidere in ordine all'estinzione della pena per eventuali vizi del procedimento di riscossione;
eccepiva il difetto di legittimazione passiva;
infine nel merito il rigetto della domanda poiché infondata.
La causa all'esito dello spirare dei termini concessi per il deposito di comparse conclusionali viene ora all'esame nel merito.
La cartella di pagamento impugnata trae origine dalla sentenza penale n. 10467 del 24.10.2016 resa dalla Corte di Appello di Napoli in riforma della sent. 1168/15 di primo grado della quale il ricorrente eccepisce l'omessa notifica e la nullità della cartella esattoriale emessa in virtù del titolo non notificato. Esaminata la sentenza n. 10467/16 si evince che l'imputato è “imputato assente” sul Parte_1
punto si osserva che la sentenza emessa all'esito del giudizio dibattimentale non deve più essere notificata all'imputato assente: tale obbligo permane solo nel limitato caso previsto dall'art. 548 co. 2 cpp, ossia quando la sentenza non è depositata nel termine di leggo o di quello stabilito dal giudice.
Ciò premesso, con riguardo all'altra eccezione, la prescrizione in questione attiene alla sanzione penale, ad essa non è in alcun modo assimilabile la prescrizione decennale, o quinquennale, prevista nel codice civile e riconosciuta dal giudice del civile. La prescrizione, nel caso che ci occupa, va fatta valere in base all'art. 676 cpp che riserva al Giudice dell'Esecuzione Penale l'eventuale declaratoria di estinzione della pena. In pratica sussistendo nella specie il titolo sottostante (sentenza penale di condanna n. 10467/16) spetta al giudice dell'esecuzione penale verificare ex art. 676 cpp se la relativa sanzione si sia o meno estinta essendo tale vaglio precluso al giudice civile. Pertanto sul punto va dichiarata l'incompetenza funzionale del giudice adito per essere competente il Giudice dell'esecuzione Penale.
Tenuto conto della complessità della materia trattata appare equo compensare interamente tra tutte le parti le spese di lite
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 CP_3
, ogni altra eccezione, deduzione disattesa così provvede: Controparte_2
- rigetta l'opposizione ;
- spese del giudizio integralmente compensate
Torre Annunziata 5-4-24 il Giudice o. dr.ssa Patrizia Acampora