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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 17/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 331/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA R.G. N. 331/2022 tra
+ 1 Parte_1
ATTORI contro
+ 3 CP_1
CONVENUTI
Oggi 17 gennaio 2025, alle ore 9,25, innanzi alla dott.ssa Iride Mura, è comparso, per gli attori l'avv. Damiano Arra;
che compare anche per i convenuti.
Il giudice, visto l'art. 281 sexies c.p.c. dispone che, precisate le conclusioni, si proceda alla discussione orale della causa. L'avv. Arra discute la causa richiamando gli atti depositati, concludendo in conformità all'atto di citazione e alle note conclusionali depositate nel fascicolo telematico in data 18.1.2024, rassegnando le seguenti conclusioni: insiste affinché “Voglia l'On.
Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, accertare e dichiarare Parte_1
(nato a [...] il [...], C.F.: ) e (nata a [...] il C.F._1 Parte_2
12.08.1977, C.F.: ) proprietari per intervenuta usucapione ventennale, dei C.F._2
seguenti immobili, siti nell'abitato di Golfo Aranci alla via A. Manzoni n. 15:
- appartamento adibito a propria casa di civile abitazione al piano primo, di vani 5, distinto al catasto fabbricati del medesimo comune al F. 10 mappale 646 sub 7, con annessa piccola corte al piano terra;
- deposito attrezzi di mq. 30 circa, sito al piano terra e distinto al catasto fabbricati del medesimo comune al F. 10 mappale 646 sub 8, con annessa piccola corte di accesso;
Vinte le spese di causa in caso di resistenza”. Per i convenuti, l'avv. Arra conclude in conformità alla comparsa di costituzione e risposta dichiarando di riconoscere tutti i fatti posti a fondamento della domanda attrice e di non opporsi all'accoglimento della stessa, con compensazione delle spese di lite.
Esaurita la discussione orale della causa, il Giudice informa il procuratore di parte attrice che, terminata la trattazione dei procedimenti fissati per l'odierna udienza, si ritirerà in Camera di
Consiglio per la decisione e darà lettura della sentenza alle ore 14,45.
Alle ore 14,45, è comparso, in sostituzione dell'avv. Damiano Arra, l'avv. Andrea Cabiddu.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti:
N. R.G. 331/2022
Segue verbale udienza del 17.1.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Iride Mura, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 331 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, e nata a [...] il [...], C.F. C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Bari Sardo nella via Tortolì n. 10, presso lo C.F._2
studio degli Avv.ti Damiano Arra, Marzia Sotgia e Giampaolo Pilia che li rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, in forza di procura a margine dell'atto di citazione attori
CONTRO
Pag. 2 di 8 , C.F. , C.F. CP_1 C.F._3 CP_2
, C.F. , C.F._4 Controparte_3 C.F._5 [...]
, C.F. , elettivamente domiciliati in Bari Sardo nella via Tortolì n. Pt_3 C.F._6
10, presso lo studio degli Avv.ti Damiano Arra, Marzia Sotgia e Giampaolo Pilia che li rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione in adesione convenuti
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI: come precisate con il verbale d'udienza che precede
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione datato 20.06.2022, ritualmente notificato nei termini e nelle forme di legge, gli attori e hanno citato in giudizio i convenuti indicati in Parte_1 Parte_2 epigrafe, domandando all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare l'acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione in favore dei medesimi di un fabbricato sito nell'abitato di Golfo Aranci alla via A. Manzoni n. 15, al primo piano e costituente un appartamento adibito a propria casa di civile abitazione di vani 5, distinto al catasto fabbricati del medesimo comune al F. 10 mappale 646 sub 7, con annessa piccola corte al piano terra;
nonché di un adiacente deposito attrezzi di mq. 30 circa, sito al piano terra e distinto al catasto fabbricati del medesimo comune al F. 10 mappale 646 sub 8, con annessa piccola corte di accesso.
A sostegno della propria domanda, gli attori hanno esposto che il possesso sui sopra descritti immobili si è attuato già a partire dal 2000 utilizzando gli stessi rispettivamente come casa di civile abitazione e deposito attrezzi.
Gli attori hanno precisato che il possesso del subalterno 7 (casa di civile abitazione) sì è attuato, già
a partire dall'anno 2000 utilizzando il piano primo come abitazione, eseguendo nel 2008 una importante ristrutturazione consistita internamente nel rifacimento di tutti gli impianti idraulici ed elettrici, rifacimento della pavimentazione, creazione di un unico ambiente sala-cucina, demolizione e ricostruzione del bagno, edificazione delle volte nel soffitto zona giorno;
esternamente nell'ampliamento della veranda per poter accedere alla scala, costruzione di una veranda nel lato est, sostituzione degli infissi esterni, rifacimento intonaco interno;
nel 2015 è stata costruita una veranda in corrispondenza del balcone della camera da letto con edificazione di un bagno. Il cortile di proprietà degli attori (di cui una parte ricade nel subalterno 7 ed un'altra nel subalterno 8) è utilizzato dagli stessi (dal 2000) mettendovi a dimora piante da frutto ed ornamentali e adibendolo ad accesso al locale deposito destinato a garage per moto, falegnameria ed officina per hobbistica.
Pag. 3 di 8 Nel 2015 tale vano è stato ampliato, con rifacimento del tetto (in legno e pannelli coibentanti finto coppo), posa in opera della pavimentazione in piastrelle e rifacimento del bagno.
Hanno inoltre allegato che gli attuali subalterni 7 (piano primo) ed 8 (deposito piano terra), creati nel 2022, derivano dal sub 2 e 4, il sub 2 risulta tale perlomeno dall'impianto meccanografico del
1979, mentre il sub 4 è stato originato nel 2007, il mappale correlato al catasto terreni è identificato al 646, creato nel 1994.
Hanno proseguito gli attori che, seppur il descritto possesso è stato dagli stessi esercitato nei termini descritti per un periodo ultraventennale, i beni oggetto del presente giudizio risultano catastalmente intestati ad altri soggetti, come si evince dalle allegate visure storiche per immobile e quindi sussiste il loro interesse ad ottenere il riconoscimento giudiziale per intervenuta usucapione dell'acquisto a titolo originario del diritto di proprietà dei suindicati beni immobili, anche al fine di poter procedere alla voltura e trascrizione del proprio titolo domenicale nei pubblici registri.
Con comparsa di costituzione e risposta datata 15.7.2022, depositata nel fascicolo telematico il
2.12.2022, si sono costituiti in giudizio i convenuti, genitori e germani dell'attore, dichiarando di non avere alcuna contestazione da opporre alla domanda di usucapione attorea, deducendo che gli immobili per i quali è causa sono stati effettivamente posseduti e utilizzati dagli attori per il tempo ultraventennale e secondo le modalità descritte nell'atto di citazione, concludendo per l'accoglimento della sua domanda, con compensazione delle spese legali.
Il contraddittorio è stato instaurato partendo dall'individuazione degli intestatari catastali degli immobili in questione, e , genitori dell'attore CP_1 CP_2 Parte_1
, il quale ha convenuto in giudizio anche i suoi germani, e .
[...] CP_3 Parte_4
Dalle ispezioni ipotecarie allegate, coprenti l'arco dell'ultimo ventennio rilevante ai fini dell'accertamento della maturata usucapione e prodotte per l'immobile catastalmente identificato, anche nei passaggi intermedi, non è emersa l'esistenza nei registri di pubblicità immobiliare di titolari di diritti reali sugli immobili, né la trascrizione di domande giudiziali non perente contro l'attore dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sul bene in esame.
Pertanto, si ritiene che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nei confronti dei convenuti citati, tutti ritualmente costituiti in giudizio.
Con le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. n. 2, gli attori hanno precisato che il piano primo, nel
2008, è stato oggetto di importanti ristrutturazioni interne ed esterne, mentre il deposito, sito al piano terra, ha subito delle modifiche nel 2015, e che dal 2000 godano dei suddetti beni descritti in via esclusiva esercitandovi il dominio sia diretto che utile, curando e mantenendo a proprie spese il compendio immobiliare e la corte pertinenziale per cui è causa, dimostrandosi, pertanto, pubblicamente e pacificamente quale unici, veri ed esclusivi proprietari;
tuttavia, per poter
Pag. 4 di 8 apportare delle modifiche e ristrutturare gli immobili, i permessi amministrativi per le modifiche edilizie sono state presentate da , padre di . CP_1 Parte_1
Gli attori hanno, altresì, precisato che i permessi a costruire risultano a nome degli intestatari catastali, in quanto gli unici legittimati a poterli richiedere.
In merito, hanno specificato che il corpo principale dell'edificio è stato edificato a metà degli anni
Ottanta da , ed è stato oggetto anche di domanda di sanatoria. CP_1
Gli attori hanno precisato che il permesso di costruire per l'esecuzione delle opere edilizie viene rilasciato (ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 e ss.mm.) o al proprietario dell'immobile oppure a chi ne abbia formalmente titolo per richiederlo (titolare di un diritto reale quale usufrutto, uso, servitù, superficie ecc. che risulti per atto scritto, oppure di un diritto personale di godimento compatibile con l'intervento da realizzare, come ad esempio rapporto di locazione-conduzione), rappresentando ciò un ulteriore motivo per cui il permesso di costruire è stato presentato a nome di , nonostante il possesso di CP_1 Pt_1
e fosse pacifico anche e soprattutto fra le parti coinvolte.
[...] Parte_2
All'esito dei richiesti termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., ammesse ed espletate le prove di parte attrice (non avendo i convenuti articolato capitoli di prova), all'odierna udienza del 17.1.2025, previo deposito di note conclusive al cui incombente provvedeva parte attrice, la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle sopradette conclusioni.
La domanda formulata da parte attrice è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
L'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario
- usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus),
Pag. 5 di 8 integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibihabendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
Quanto al merito della pretesa oggetto di causa, all'esito dell'istruzione probatoria può senz'altro ritenersi raggiunta la prova del possesso ultraventennale, esclusivo, pubblico, pacifico ed ininterrotto da parte degli attori sulla casa di civile abitazione, sita nel Comune di Golfo Aranci nella via Manzoni n. 15.
Gli assunti di parte attrice sono stati inequivocabilmente confermati dalle testimonianze rese all'udienza del 9.1.2024 dai testi e – vicini di casa e abituali frequentatori Tes_1 Tes_2 dell'immobile oggetto di causa e sulla cui attendibilità non v'è ragione di dubitare –i quali hanno pienamente confermato il contenuto dei capitoli di prova dedotti nella memoria n. 2.
Attraverso la prova orale è stato dimostrato che gli attori hanno esercitato il possesso pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto sui beni immobili oggetto di causa per un tempo ben superiore al ventennio richiesto per il perfezionamento dell'usucapione, almeno a far data quanto meno dal
2000.
Entrambi i testi hanno riferito di aver aiutato gli attori, a partire dal detto anno 2000, nella ristrutturazione dell'appartamento, in particolare hanno riferito che sono stati sostituiti gli infissi, le piastrelle del bagno, provvedendo ad imbiancare le pareti.
È risultato dall'istruttoria che l'immobile de quo rappresenta l'abitazione familiare dove gli attori attualmente vivono, precisando che l'appartamento è stato costruito dal padre dell'attore, odierno convenuto.
I testi hanno, inoltre, ricordato che nel 2008, nella casa di civile abitazione, gli attori avevano eseguito delle modifiche strutturali, buttando giù delle pareti ricavando degli archi, avevano rifatto l'impianto idrico e sostituito l'impianto elettrico, oltre ad aver sostituito, sempre nello stesso periodo, sia i mobili della cucina che i sanitari del bagno, mentre nel 2015 è stato realizzato un bagno nella camera da letto e una veranda, e tutto ciò per averli visti personalmente.
È emerso, in particolare, dalla loro escussione che sempre nel 2015 è stato ristrutturato un locale, che in precedenza era utilizzato come garage, realizzato il tetto con le tegole, posizionato il pavimento, gli infissi in alluminio, rivestito la parete esterna in pietra e posizionato sia la porta di
Pag. 6 di 8 ingresso che la finestra. Detto manufatto risulta composto da una unica stanza e da un bagno, e viene utilizzato principalmente per pranzi e cene con gli amici.
Infine, i testi hanno riferito che dietro l'abitazione vi è il cortile al quale si accede tramite un cancello scorrevole, posizionato intorno all'anno 2000 con l'aiuto del teste . Il terreno è Tes_3
sempre stato coltivato dal 2000 ad oggi come orto stagionale, ci sono anche alberi da frutto (aranci, limoni e fichi), e che della manutenzione del terreno e delle piante se ne occupa in Parte_2
quanto appassionata di botanica.
I testi hanno riferito con precisione l'ubicazione e le caratteristiche degli immobili in esame
(confini, superficie), che hanno riconosciuto anche sulla base delle fotografie esibite, dando così prova di aver avuto una conoscenza diretta dello stesso, nonché le modalità di utilizzo da parte degli attori che la ha adibita da oltre vent'anni a casa di civile abitazione.
Infine, i testi hanno affermato che, per quanto a loro conoscenza nessuno ha mai contestato l'utilizzo degli immobili oggetto di causa da parte degli attori e di aver visto sempre solo i medesimi utilizzarli nell'arco temporale esaminato.
Non c'è motivo di dubitare della attendibilità di tali testi, non essendo emerso che essi abbiano un interesse in ordine all'esito della lite e, altresì, alla stregua di elementi oggettivi, quali la precisione e la completezza della loro deposizione.
Gli assunti attorei sono stati confermati anche dai convenuti intestatari e Controparte_4
e dai loro figli e , regolarmente costituiti in giudizio, che con CP_2 CP_3 Pt_3
comparsa di costituzione in adesione del 15.7.2022, depositata nel fascicolo telematico il
2.12.2022,, hanno aderito alla domanda attorea, confermando l'avvenuta usucapione a favore degli attori “dell'immobile, appartamento adibito a casa di civile abitazione al piano primo, e del deposito attrezzi di mq. 25, sito al piano terra”, solo formalmente intestati ancora ai convenuti e (v. comparsa di costituzione in giudizio e verbali di causa). CP_1 CP_2
Infatti, le risultanze processuali hanno messo in evidenza, complessivamente, alla luce della comparsa, come il possesso di parte attrice sia stato esercitato in modo duraturo, pacifico, ininterrotto e per oltre venti anni;
sotto tale profilo va evidenziato, in particolare (e il rilievo è assorbente) come i convenuti, nel costituirsi in giudizio, abbiano domandato l'accoglimento della domanda attorea, con ciò riconoscendo espressamente il possesso ultraventennale pacifico ed ininterrotto dell'immobile oggetto di causa da parte degli attori;
e, contestualmente, il mancato esercizio da parte loro di qualsivoglia facoltà dominicale sui predetti immobili per analogo periodo di tempo.
Alla luce di quanto esposto, poiché la domanda attorea risulta pienamente provata in tutti gli elementi costitutivi, può affermarsi che gli attori hanno maturato, al momento della domanda,
Pag. 7 di 8 l'acquisto a titolo originario, per effetto dell'usucapione ventennale (art. 1158 c.c.), della proprietà dell'immobile oggetto di domanda.
Le spese di lite, attesa la non opposizione di parte convenuta fin dal deposito della comparsa, devono essere integralmente compensate fra le parti, come concordemente peraltro dalle stesse richiesto in sede di conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accertato l'avvenuto acquisto a titolo originario per usucapione, accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
e nata a [...] il [...], C.F. , C.F._1 Parte_2 C.F._2
proprietari pro indiviso dei seguenti beni immobili siti nell'abitato di Golfo Aranci alla via A.
Manzoni n. 15:
- appartamento adibito a casa di civile abitazione al piano primo, distinto al catasto fabbricati del medesimo comune al F. 10 mappale 646 sub 7, con annessa piccola corte al piano terra;
- deposito attrezzi di mq. 25, sito al piano terra e distinto al catasto fabbricati del medesimo comune al F. 10 mappale 646 sub 8, con annessa piccola corte di accesso;
- compensa integralmente le spese di giudizio.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del presente verbale, che la contiene, immediatamente depositata.
Lanusei, 17 gennaio 2025
Il Giudice
Iride Mura
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