Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 14/03/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5917 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27/12/2024 da:
1) n. a CAMPOSAMPIERO (PD) il 11/10/1977 Parte_1
( ); residente in [...]; con l'Avv. CodiceFiscale_1
ZANUTEL SABRINA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) n. a NAPOLI (NA) il 02/10/1978 (C.F. ); Parte_2 C.F._2 residente in [...] Casarsa Della Delizia;
con l'Avv. PULLINI
GIOVANNI presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali il 11/10/2009 hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Pravisdomini, successivamente trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune medesimo
(anno 2009; atto n. 13; parte 2; serie a)
separati consensualmente avanti il Tribunale di Pordenone in data 6/12/2022, con decreto di omologa del 13/1/202
con i seguenti figli:
nata il [...]; Per_1
nata il [...]; Per_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. la responsabilità genitoriale sulle figlie minori e verrà esercitata in modo Per_1 Per_2 condiviso con collocazione prevalente presso la madre. Ad oggi la residenza delle figlie è stata fissata in Via Ceresere 18, Pravisdomini;
2. e continueranno ad avere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i Per_1 Per_2 genitori, ricevendo altresì da entrambi cura, educazione ed istruzione;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, provvedendo ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei figli, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, nel rispetto della loro sensibilità e delle loro esigenze, nonché dei mutamenti che essi subiranno negli anni. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni inerenti i figli;
3. il padre potrà vedere e tenere le figlie: a fine settimana alterni dal sabato mattina alle ore 9.30 quando andrà a prenderle presso la casa materna attualmente in via Ceresere 18, Pravisdomini (PN), sino a domenica sera alle ore 20.30 quando il padre le riporterà dalla madre dopo cena;
le potrà altresì tenere per un pomeriggio a settimana, il mercoledì, dalle ore 17.30 quando il padre le preleverà presso la casa materna, sino alle ore 20.30 quando le riaccompagnerà dalla madre, dopo cena. I genitori concordano che l'orario di rientro delle minori presso la casa materna verrà nel tempo posticipato con l'aumentare della maturità e della maggiore autonomia delle figlie;
4. le figlie trascorreranno periodi paritetici con i genitori durante le vacanze di Natale e di Pasqua, alternando di anno in anno il giorno di Natale a quello di Capodanno e la festività di Pasqua con il
Lunedì dell'Angelo. Per le altre festività e rispettive chiusure scolastiche, i genitori concorderanno le giornate di permanenza presso l'uno o l'altro, alternandole di anno in anno. Le figlie potranno trascorrere con il padre non collocatario quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, concordando i genitori fra di loro i periodi di ferie entro il 30 giugno di ogni anno.
Allorquando i genitori trascorreranno dei periodi fuori casa con le minori, avranno cura di comunicare l'indirizzo e la località di destinazione all'altro genitore;
5. i genitori concordano nello stabilire che le minori trascorreranno assieme i periodi feriali (con la madre o con il padre), salvo impegni particolari della prole stessa;
6. i genitori si impegnano a favorire comunque i rapporti tra le figlie e l'altro genitore, assecondando i desideri delle minori di variare i termini dell'accordo, ove possibile. La madre si impegna a facilitare gli incontri tra padre e figlie qualora quest'ultimo dovesse essere libero da impegni lavorativi e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie, nonché ad assicurare al padre l'assistenza alle figlie nello svolgimento dei compiti e di prendere visione del materiale scolastico al fine di verificare lo stato delle attività svolte in aula. Si impegnano altresì a favorire i rapporti tra le minori e le famiglie d'origine dell'altro genitore;
7. resta inteso che il padre e la madre potranno, comunque, sentire telefonicamente o videochiamare le minori tramite i dispositivi mobili (smartphone) con SIM dedicata, in dotazione alle figlie, rispettandone gli impegni e la serenità preferibilmente nell'orario tra le 19.00 e le 21.00 di ogni giorno;
8. il signor corrisponderà alla signora , a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 al mantenimento ordinario delle figlie, l'importo mensile complessivo di € 650,00, ovvero € 325,00 per ciascuna figlia, entro il giorno 15 del mese, sino al raggiungimento della loro piena autosufficienza economica. Detto assegno verrà annualmente rivalutato, secondo gli indici al consumo ISTAT;
9. entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per e , con la precisazione che le parti dovranno preventivamente concordare le spese Per_1 Per_2 straordinarie come previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Pordenone. In mancanza di un accordo preventivo, i genitori si riservano la facoltà di non riconoscere le spese straordinarie, fatte salve quelle per cui verrà dimostrata l'assoluta necessità. Il rimborso della spesa straordinaria sostenuta o da sostenere nel caso di previo accordo verrà effettuato dall'altro genitore entro 30 giorni dalla richiesta che dovrà avvenire in forma scritta a mezzo e-mail con allegato in formato pdf la documentazione riportante in maniera chiara, leggibile e dettagliata la spesa sostenuta. I ricorrenti danno atto di aver preso visione e di accettare il protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli, elaborato ed applicato presso il Tribunale di Pordenone;
10. i genitori stabiliscono che l'assegno unico per i figli verrà percepito al 100% dalla madre;
si precisa che il signor ha già rinunciato alla propria quota, pari al 50% dell'assegno unico Pt_2 così da integrare l'importo relativo al mantenimento delle figlie;
11. le detrazioni fiscali previste spetteranno a ciascun genitore nella percentuale del 50%. I genitori si impegnano sin d'ora ad utilizzare il codice fiscale delle minori al fine di poter beneficiare entrambi della detrazione. In caso contrario, i genitori si riservano la facoltà di non riconoscere tali spese;
12. godendo entrambi i coniugi di un'attività lavorativa che li rende economicamente autosufficienti, non vengono richiesti assegni di mantenimento a carico di uno dei coniugi ed a favore dell'altro e ciò anche in considerazione della capacità lavorativa acquisita;
13. i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
14. spese legali compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto dei figli minorenni deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dell'età
e dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pravisdomini il
11/10/2009 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pravisdomini perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registro atti di matrimonio: anno 2009 atto n. 13 parte II serie A).
Così deciso in Pordenone, il 14/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa