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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 02/05/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1875/2024 R.G., promosso da Parte_1
nata a [...] il [...] e residente a [...]in via Unione
[...]
Sovietica n. 5 (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Angelo Bernunzio
Ricorrente
Contro
nato a [...] il [...] e residente a Controparte_1
Sommatino in via Antonio Pinto n. 3 (c.f. ) C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Baldassare Brunetto;
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Le parti all'udienza del 26/02/2025 davano atto di aver raggiunto un accordo e chiedevano accogliersi le conclusioni congiunte che di seguito si trascrivono: nessun mantenimento sarà reciprocamente dovuto dai coniugi;
il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori, che continueranno ad esercitare congiuntamente la potestà genitoriale;
la casa coniugale sita a Sommatino in via Unione Sovietica n. 5, condotta in locazione, viene assegnata alla sig.ra la quale si fa carico di ogni onere e spesa;
Parte_1 il figlio minore coabiterà con la madre presso la predetta casa coniugale;
il padre si obbliga a versare alla signora l'importo di € 250,00 a titolo di Parte_1 mantenimento del figlio minore nonché € 120,00 a titolo di assegno Persona_1 di mantenimento del figlio da versarsi entro il giorno 18 di ogni Persona_2 mese;
con riferimento alle spese straordinarie, il signor si impegna al versamento del 50% CP_1 delle spese straordinarie ludiche, sanitarie e scolastiche non coperte dal sistema pubblico previa presentazione di idonei giustificati di spesa;
a maggiore specificazione del punto che precede, entrambi i coniugi faranno riferimento, in materia di distinzione tra spese ordinarie e straordinarie, al protocollo approvato dal Tribunale di Caltanissetta in materia di famiglia del 16 ottobre 2018, che le parti dichiarano di conoscere;
Il signor presta consenso affinché l'assegno unico per i figli minori venga riscosso dalla CP_1 signora e si impegna a sottoscrivere qualsiasi ulteriore atto di assenso richiesto dalla Parte_1 pubblica amministrazione;
il padre potrà tenere con sé il figlio minore ogni qual volta lo vorrà previo accordo con la madre
e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dello stesso;
• pur tuttavia si conviene fin d'ora che il padre avrà facoltà e diritto di tenere con sé il predetto figlio minore:
- durante il periodo scolastico, nelle giornate di sabato e domenica di ogni settimana;
- nel periodo delle vacanze estive per sette giorni consecutivi nel periodo che va dal 1 giugno al
31 agosto. Il signor si obbliga a comunicare tempestivamente il periodo in cui terrà CP_1 con se i figli non appena avrà contezza dei propri periodi di ferie.
- nel periodo delle vacanze Natalizie, il padre terrà con sé i figli– negli anni pari – dal 23 dicembre al 30 dicembre, negli anni dispari, dal 31 dicembre al 6 gennaio. - Nel caso in cui il signor non goda di ferie lavorative nel periodo natalizio sopra CP_1 indicato potrà tenere i figli per sette giorni consecutivi nel periodo precedente o successivo a quello compreso tra il 23 dicembre e 6 gennaio. Il signor si obbliga a comunicare CP_1 tempestivamente il periodo in cui terrà con se i figli minori non appena avrà contezza dei periodi di ferie i coniugi si autorizzano a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha osservato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.10.2024 la parte ricorrente esponeva:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Sommatino (CL), in data
1.10.2005, debitamente trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno
2005 parte II, serie A numero 18, Ufficio 1, con il signor Controparte_1
, dalla cui unione erano nati due figli: , a San
[...] Persona_2
Cataldo in data 01 gennaio 2006, e , a Caltanissetta il Persona_1
19 ottobre 2012;
- che negli ultimi anni era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra detti coniugi;
- che nel corso dell'anno 2023, entrambi i coniugi congiuntamente avevano chiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed il Tribunale con Decreto n. cron. 1825/2023 del 17.04.2023 aveva omologato la separazione come chiesta da entrambi i coniugi.
- che non svolgeva alcuna attività lavorativa e beneficiava esclusivamente dell'assegno di inclusione per un importo di circa € 200,00 mensili oltre al contributo al mantenimento del figlio minore e del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente;
- Che il Sig. lavora, ora come al tempo della separazione, come addetto CP_1 alla sicurezza presso la Security Service S.r.l. con sede ad Acireale in via Delle
Terme n. 119, percependo una retribuzione mensile netta di circa € 1.400,00. Alla luce di quanto dedotto, delle non mutate circostanze fattuale e reddituali delle parti, la parte ricorrente chiedeva che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con alle medesime Controparte_1 condizioni statuite in sede di separazione e che prevedevano l'affido condiviso di allora entrambi i figli minori con collocamento presso la madre , assegnazione a quest'ultima della casa coniugale con obbligo per il padre di corrispondere la somma di € 250,00 per il mantenimento di ciascuno oltre alla metà delle spese straordinarie.
A seguito della notifica del ricorso introduttivo, il sig. Controparte_1 si costituiva ritualmente in giudizio non opponendosi al chiesto divorzio, ma contestando la richiesta di controparte di confermare le condizioni della separazione. Il convenuto rappresentava che le circostanze e la situazione esistente rispetto al tempo della separazione erano mutate fattuali, in quanto il figlio, , ormai maggiorenne, era divenuto economicamente indipendente, Per_2
e nei cui confronti era disponibile a corrispondere comunque a titolo di contributo per il suo mantenimento la somma pari ad € 100,00 mensili mentre, con riferimento all'altro figlio, , ancora minorenne, si dichiarava Per_1 disponibile contribuire economicamente al suo mantenimento in misura eguale rispetto a quanto stabilito in sede di separazione.
Infine, il convenuto concludeva dichiarandosi disponibile a mutare il titolo del divorzio, da giudiziale in consensuale, qualora la controparte avesse aderito alle condizioni da lui rappresentate.
All'udienza del 29.1.2025, evidenziavano, nelle more, di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, e che pertanto, entrambe intendevano trasformare il titolo giudiziale del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni precisate in accordo, ed in epigrafe riportate.
Le parti all'udienza del 26.02.2025, hanno insistito nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate, ribadendo la loro volontà di non volersi riconciliare. Le conclusioni congiunte concordate dalle parti e dirette alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto sono fondate e meritevoli di accoglimento.
Invero, i coniugi si sono separati consensualmente giusta decreto di omologa della separazione reso da questo Tribunale il 17.04.2023 e da allora non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
Deve così escludersi, inoltre, sulla scorsa dei rispettivi atti processuali difensivi, la possibilità di ricostituire la comunione spirituale ed affettiva, imprescindibile in un consorzio familiare.
Sussistono pertanto i presupposti di legge ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato a Sommatino (CL) in data 1.10.2005, tra nata a Parte_1
Caltanissetta il 21.07.1985 e , nato a [...] il Controparte_1
02.06.1979, trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di
Sommatino dell'anno 2005, parte II, n. 18, serie A, Ufficio 1.
Ancora, le condizioni concordate dalle parti, che ricalcano quelle già concordate in sede di separazione, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e appaiono anzi rispondenti agli interessi dei figli e, in particolare, del figlio minorenne, . Persona_1
In accoglimento della domanda va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e regolati i rapporti tra le parti in conformità alla regolamentazione da loro predisposta nell'accordo depositato in data 21.2.2025
La formulazione di conclusioni congiunte comporta, infine, la integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1875/2024 R.G.V.G:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato a
Sommatino (CL) in data 1.10.2005, tra nata a [...] il Parte_1
21.07.1985 e , nato a [...] il [...], trascritto Controparte_1 nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Sommatino dell'anno 2005, parte II, n. 18, serie A, Ufficio 1, alle condizioni di cui all'accordo depositato il
21.02.2025.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del comune di Sommatino di procedere all'annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso il 2 maggio 2025 nella camera di consiglio della Sezione Civile Unica del Tribunale.
Il Presidente
Il Giudice rel. Gabriella Canto
Calogero D. Cammarata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1875/2024 R.G., promosso da Parte_1
nata a [...] il [...] e residente a [...]in via Unione
[...]
Sovietica n. 5 (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Angelo Bernunzio
Ricorrente
Contro
nato a [...] il [...] e residente a Controparte_1
Sommatino in via Antonio Pinto n. 3 (c.f. ) C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Baldassare Brunetto;
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Le parti all'udienza del 26/02/2025 davano atto di aver raggiunto un accordo e chiedevano accogliersi le conclusioni congiunte che di seguito si trascrivono: nessun mantenimento sarà reciprocamente dovuto dai coniugi;
il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori, che continueranno ad esercitare congiuntamente la potestà genitoriale;
la casa coniugale sita a Sommatino in via Unione Sovietica n. 5, condotta in locazione, viene assegnata alla sig.ra la quale si fa carico di ogni onere e spesa;
Parte_1 il figlio minore coabiterà con la madre presso la predetta casa coniugale;
il padre si obbliga a versare alla signora l'importo di € 250,00 a titolo di Parte_1 mantenimento del figlio minore nonché € 120,00 a titolo di assegno Persona_1 di mantenimento del figlio da versarsi entro il giorno 18 di ogni Persona_2 mese;
con riferimento alle spese straordinarie, il signor si impegna al versamento del 50% CP_1 delle spese straordinarie ludiche, sanitarie e scolastiche non coperte dal sistema pubblico previa presentazione di idonei giustificati di spesa;
a maggiore specificazione del punto che precede, entrambi i coniugi faranno riferimento, in materia di distinzione tra spese ordinarie e straordinarie, al protocollo approvato dal Tribunale di Caltanissetta in materia di famiglia del 16 ottobre 2018, che le parti dichiarano di conoscere;
Il signor presta consenso affinché l'assegno unico per i figli minori venga riscosso dalla CP_1 signora e si impegna a sottoscrivere qualsiasi ulteriore atto di assenso richiesto dalla Parte_1 pubblica amministrazione;
il padre potrà tenere con sé il figlio minore ogni qual volta lo vorrà previo accordo con la madre
e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dello stesso;
• pur tuttavia si conviene fin d'ora che il padre avrà facoltà e diritto di tenere con sé il predetto figlio minore:
- durante il periodo scolastico, nelle giornate di sabato e domenica di ogni settimana;
- nel periodo delle vacanze estive per sette giorni consecutivi nel periodo che va dal 1 giugno al
31 agosto. Il signor si obbliga a comunicare tempestivamente il periodo in cui terrà CP_1 con se i figli non appena avrà contezza dei propri periodi di ferie.
- nel periodo delle vacanze Natalizie, il padre terrà con sé i figli– negli anni pari – dal 23 dicembre al 30 dicembre, negli anni dispari, dal 31 dicembre al 6 gennaio. - Nel caso in cui il signor non goda di ferie lavorative nel periodo natalizio sopra CP_1 indicato potrà tenere i figli per sette giorni consecutivi nel periodo precedente o successivo a quello compreso tra il 23 dicembre e 6 gennaio. Il signor si obbliga a comunicare CP_1 tempestivamente il periodo in cui terrà con se i figli minori non appena avrà contezza dei periodi di ferie i coniugi si autorizzano a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha osservato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.10.2024 la parte ricorrente esponeva:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Sommatino (CL), in data
1.10.2005, debitamente trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno
2005 parte II, serie A numero 18, Ufficio 1, con il signor Controparte_1
, dalla cui unione erano nati due figli: , a San
[...] Persona_2
Cataldo in data 01 gennaio 2006, e , a Caltanissetta il Persona_1
19 ottobre 2012;
- che negli ultimi anni era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra detti coniugi;
- che nel corso dell'anno 2023, entrambi i coniugi congiuntamente avevano chiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed il Tribunale con Decreto n. cron. 1825/2023 del 17.04.2023 aveva omologato la separazione come chiesta da entrambi i coniugi.
- che non svolgeva alcuna attività lavorativa e beneficiava esclusivamente dell'assegno di inclusione per un importo di circa € 200,00 mensili oltre al contributo al mantenimento del figlio minore e del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente;
- Che il Sig. lavora, ora come al tempo della separazione, come addetto CP_1 alla sicurezza presso la Security Service S.r.l. con sede ad Acireale in via Delle
Terme n. 119, percependo una retribuzione mensile netta di circa € 1.400,00. Alla luce di quanto dedotto, delle non mutate circostanze fattuale e reddituali delle parti, la parte ricorrente chiedeva che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con alle medesime Controparte_1 condizioni statuite in sede di separazione e che prevedevano l'affido condiviso di allora entrambi i figli minori con collocamento presso la madre , assegnazione a quest'ultima della casa coniugale con obbligo per il padre di corrispondere la somma di € 250,00 per il mantenimento di ciascuno oltre alla metà delle spese straordinarie.
A seguito della notifica del ricorso introduttivo, il sig. Controparte_1 si costituiva ritualmente in giudizio non opponendosi al chiesto divorzio, ma contestando la richiesta di controparte di confermare le condizioni della separazione. Il convenuto rappresentava che le circostanze e la situazione esistente rispetto al tempo della separazione erano mutate fattuali, in quanto il figlio, , ormai maggiorenne, era divenuto economicamente indipendente, Per_2
e nei cui confronti era disponibile a corrispondere comunque a titolo di contributo per il suo mantenimento la somma pari ad € 100,00 mensili mentre, con riferimento all'altro figlio, , ancora minorenne, si dichiarava Per_1 disponibile contribuire economicamente al suo mantenimento in misura eguale rispetto a quanto stabilito in sede di separazione.
Infine, il convenuto concludeva dichiarandosi disponibile a mutare il titolo del divorzio, da giudiziale in consensuale, qualora la controparte avesse aderito alle condizioni da lui rappresentate.
All'udienza del 29.1.2025, evidenziavano, nelle more, di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, e che pertanto, entrambe intendevano trasformare il titolo giudiziale del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni precisate in accordo, ed in epigrafe riportate.
Le parti all'udienza del 26.02.2025, hanno insistito nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate, ribadendo la loro volontà di non volersi riconciliare. Le conclusioni congiunte concordate dalle parti e dirette alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto sono fondate e meritevoli di accoglimento.
Invero, i coniugi si sono separati consensualmente giusta decreto di omologa della separazione reso da questo Tribunale il 17.04.2023 e da allora non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
Deve così escludersi, inoltre, sulla scorsa dei rispettivi atti processuali difensivi, la possibilità di ricostituire la comunione spirituale ed affettiva, imprescindibile in un consorzio familiare.
Sussistono pertanto i presupposti di legge ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato a Sommatino (CL) in data 1.10.2005, tra nata a Parte_1
Caltanissetta il 21.07.1985 e , nato a [...] il Controparte_1
02.06.1979, trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di
Sommatino dell'anno 2005, parte II, n. 18, serie A, Ufficio 1.
Ancora, le condizioni concordate dalle parti, che ricalcano quelle già concordate in sede di separazione, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e appaiono anzi rispondenti agli interessi dei figli e, in particolare, del figlio minorenne, . Persona_1
In accoglimento della domanda va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e regolati i rapporti tra le parti in conformità alla regolamentazione da loro predisposta nell'accordo depositato in data 21.2.2025
La formulazione di conclusioni congiunte comporta, infine, la integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1875/2024 R.G.V.G:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato a
Sommatino (CL) in data 1.10.2005, tra nata a [...] il Parte_1
21.07.1985 e , nato a [...] il [...], trascritto Controparte_1 nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Sommatino dell'anno 2005, parte II, n. 18, serie A, Ufficio 1, alle condizioni di cui all'accordo depositato il
21.02.2025.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del comune di Sommatino di procedere all'annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso il 2 maggio 2025 nella camera di consiglio della Sezione Civile Unica del Tribunale.
Il Presidente
Il Giudice rel. Gabriella Canto
Calogero D. Cammarata