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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/09/2025, n. 2921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2921 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 2046/2022 vertente tra:
Controparte_1 parte attrice/opposta
e
Avv. Di Nardo Pasquale parte convenuta/opponente nonché
Controparte_2
altro convenuto non costituito/terzo pignorato
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2046/2022 R.G., vertente tra in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv.to Vincenzo Caturano, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Maddaloni, Via G. Balducci, n. 3, in virtù di procura allegata agli atti;
parte attrice/opposta
e
Avv. Di Nardo Pasquale, rappresentato e difeso da sé stesso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Grazzanise, Via San Giovanni n. 37; parte convenuta/opponente nonché
Controparte_2
altro convenuto non costituito/terzo pignorato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
In via preliminare ed al fine di comprendere l'odierno thema decidendum, giova osservare che il presente procedimento costituisce la fase a cognizione piena della opposizione ex artt. 615 e 617,
2 comma II c.p.c. proposta dall'Avv. Di Nardo Pasquale avverso il pignoramento esattoriale presso terzi intrapreso in suo danno dalla e nei confronti del terzo Controparte_3 pignorato, Controparte_2
L'agente della riscossione agiva sulla base delle cartelle di pagamento nn. a.
02820110032421775000; b. 02820120010301005000; c. 02820120018907848000; d.
02820140008268008000; e. 02820140028202150000; f. 02820170010617819000; g.
02820170017389128000; h. 02820180002324020000; i. ; j. PartitaIVA_1
02820190052365982000, ovvero dell'avviso di pagamento n. 02820219005314919.
La opposizione spiegata dall'Avv. Di Nardo dava origine alla procedura Rg n. 6679/2021.
A supporto della istanza ex art. 624 c.p.c. l'istante premetteva di aver avanzato, in data 29.11.2021, istanza in autotutela ove deduceva: 1. l'intervenuta prescrizione di parte delle cartelle poste a fondamento dell'atto di pignoramento (cartelle sub a), b), c), d) ed e); 2. l'illegittima esecuzione per il credito di cui alle cartelle sub f) e g) stante la pendenza della rottamazione;
3. l'illegittima esecuzione per il credito di cui alle cartelle sub h), i) e j) per avere avanzato istanza di dilazione.
Con un primo motivo di opposizione, dunque, contestava la sussistenza del diritto a procedere per violazione dell'art. 1, comma 537 L. n. 228/2012.
Con una seconda censura argomentava, altresì, della impignorabilità degli importi se non nei limiti di legge, trattandosi di crediti di lavoro.
Eccepiva, poi, la nullità della notificazione dell'atto di pignoramento a mezzo pec, la sussistenza di un vizio di motivazione di esso atto ed, infine, la intervenuta decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/73, anche in relazione all'art. 4 del d.l. n. 41 del 2021.
Il G.E. con ordinanza del 15.2.2022 – ritenuta la sussistenza prima facie dei presupposti per disporre la sospensione della esecuzione – accoglieva la istanza cautelare, condannava l' al CP_4 pagamento delle spese della fase sommaria ed assegnava il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
In particolare, il G.E. affermava: “… rilevato che con provvedimento trasmesso all'opponente in data
14.12.2021 l' disponeva l'accoglimento parziale dell'istanza di Controparte_3 rateazione formulata dall'opponente;
considerato che
risulta comprovato dalla documentazione versata in atti, il pagamento delle rate alle scadenze indicate dall'opposta nella comunicazione del differimento delle scadenze di pagamento(cfr. quietanze in atti all. ti n. 3 e 11 ); ritenuto che l'art.
10 del D.lgs n. 159/2015 prevede, per l'ipotesi di presentazione dell'istanza di dilazione, che “ a seguito della presentazione dell'istanza di dilazione e sino a quando non intervenga il mancato accoglimento della stessa, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, per le quali non può essere concessa la dilazione, l' non Controparte_5
3 può avviare nuove azioni esecutive. Con l'accoglimento della domanda di dilazione e il pagamento della prima rata “scatta” l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati” considerato, dunque, che le previsioni di cui all'art. 10 del D. lgs n. 159/2015 inducono alla sussistenza del c.d. fumus boni iuris processuale in quanto rendono, prima facie, ammissibile un'opposizione che fa leva sulla nullità del processo esecutivo per inosservanza delle medesime previsioni;
ritenuto, pertanto, che sussistono
i motivi per disporre l'invocata sospensione dell'esecuzione …”
Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'Agente della Riscossione instaurava tempestivamente la fase del merito della opposizione deducendo che:
- l'accoglimento della istanza di rateizzazione era parziale e riferita ad una sola cartella di pagamento, la n. 02820180026600454000 (per l'importo di € 1.473,35), permanendo la debenza della restante somma di € 6.018,53;
- le cartelle di pagamento venivano tutte regolarmente notificate e nulla poteva essere eccepito;
- l'infondatezza della eccezione di impignorabilità delle somme spiegata dall'opponente.
Si costituiva in giudizio l'Avv. Di Nardo, il quale – rimarcando la illegittimità della azione esecutiva ex adverso intrapresa – riproponeva le medesime censure svolte nella fase sommaria.
Il procedimento - disposta l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti del terzo pignorato (cfr. ordinanza del 5.7.2022) - ritenuto maturo per la decisione, veniva da ultimo rinviato alla data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del terzo pignorato, non costituitosi Controparte_2 in giudizio.
Oggetto del presente giudizio è il pignoramento presso terzi disposto ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973; essa disposizione disciplina, come noto, una forma speciale e più snella di pignoramento esattoriale che può essere azionata dall'agente della riscossione in alternativa all'espropriazione forzata prevista dall'art. 545 c.p.c.
In particolare, il concessionario, anziché procedere all'espropriazione forzata presso terzi citando debitore e terzo innanzi al Tribunale competente, può azionare il c.d. pignoramento diretto, ordinando al terzo di corrispondergli le somme dovute al debitore, entro il termine di sessanta giorni se si tratta di somme per le quali il debitore ha già maturato il diritto alla percezione, oppure alle rispettive scadenze.
4 Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, il concessionario procederà al recupero giudiziale delle somme dovute secondo le norme del codice di procedura civile (cfr. art. 72, comma
2 DPR 602/1973).
Avverso l'atto di pignoramento esattoriale “diretto” notificato dal concessionario ex art. 72 bis D.P.R.
602/1973, può essere frapposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 615,
617 e 619 c.p.c..
L'opposizione, tuttavia, incontra dei limiti di ammissibilità stabiliti dall'art. 57 D.P.R. 602/1973 e, precisamente, il pignoramento esattoriale è impugnabile dall'esecutato innanzi il Giudice Ordinario
o con l'opposizione all'esecuzione - allorché si contesti l'an della pretesa creditoria azionata - oppure mediante l'opposizione agli atti esecutivi, qualora si deducano vizi di nullità o irregolarità formale del pignoramento o della prodromica procedura esattoriale.
Tanto chiarito, come noto, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (cfr. diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre
1999 n.10493; Cass., 20 marzo 1999 n.2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica, la presente opposizione va ricondotta, in parte, nell'alveo dell'art. 615, comma II c.p.c. ed, in parte, nell'ambito dell'art. 617, comma II c.p.c..
Venendo alla gradata disamina delle censure reiterate dall'opponente nella presente sede, il
Tribunale rileva che quelle di opposizione agli atti - in quanto proposte entro giorni venti dalla notificazione dell'atto di pignoramento e volte a contestare dei vizi propri dell'atto di pignoramento
- sono ammissibili (a fronte della notificazione dell'atto di pignoramento esattoriale avvenuta in data
9.12.2021, il ricorso veniva depositato in data 15.12.2021).
La eccepita nullità della notificazione dell'atto di pignoramento - in disparte la fondatezza delle sottese argomentazioni – si reputa non meriti accoglimento dal momento che – in maniera dirimente
- la proposizione della opposizione ha sanato gli eventuali vizi denunciati (cfr. Cass. civ., Sez. 3,
Sentenza n. 24291 del 16/10/2017); nel caso in esame, peraltro, il debitore opponente non ha indicato alcuna specifica attività difensiva il cui compimento sia stato pregiudicato dall'asserito vizio di notificazione dell'atto di pignoramento. La censura va, perciò, respinta.
Riguardo il difetto di motivazione dell'atto opposto, in violazione della Legge n. 212/2000, in materia di diritti del contribuente - nel precisare che il procedimento di riscossione esattoriale ex art 72 bis
DPR 602/1973 ha natura complessa perché trae origine da un atto amministrativo recante un ordine di pagamento con valenza di pignoramento – occorre osservare che il pignoramento in esame contiene in sé tutte le indicazioni necessarie alla individuazione della pretesa azionata.
5 Quanto, infine, alla doglianza di intervenuta decadenza per violazione del termine ex art. 25 DPR
602/73 - anch'essa inquadrabile nell'ambito dell'art. 617, comma II c.p.c. (cfr. Cass. civ. n.
11338/2010) – che prescrive l'obbligo della notificazione delle cartelle di pagamento entro i termini ivi indicati, deve preliminarmente rilevarsi che le cartelle esattoriali sottese al pignoramento impugnato, si riferiscono a contravvenzioni al codice della strada, a tributi (TARES, TARI, IRPEF),
a contributi previdenziali ed alla imposta di registrazione locazione fabbricati.
Ebbene, relativamente ai crediti di natura tributaria, la domanda non rientra nella giurisdizione dell'adito Giudice, poiché la natura tributaria del credito ne impone la pronuncia da parte del Giudice tributario, innanzi al quale, quindi, il giudizio deve essere riassunto.
Relativamente ai crediti di natura non tributaria (cartelle di pagamento nn. 02820110032421775000;
02820120010301005000; 02820120018907848000; 02820140008268008000;
02820140028202150000; 02820180002324020000; 02820190052365982000), la censura è invece ammissibile ma infondata: la giurisprudenza della Suprema Corte, anche di recente, ha affermato che la decadenza di cui all'art. 25 del D.P.R. 602/73 non ha valenza generale, trovando applicazione soltanto in relazione alle pretese erariali e non già in ogni ipotesi di riscossione a mezzo ruolo, posto che soltanto per la riscossione delle entrate erariali tributarie sussiste l'esigenza, che giustifica il regime di decadenza, della fissazione di un termine ultimo entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco (cfr. sul punto, Cass. Civ. S.U. n. 3008/2008; Cass. Civ n.
28529/2018 Cass. Civ. n. 20856/2021, Cass. Civ. n. 12614/2023).
Occorre, altresì, chiarire in ordine alla invocata applicazione del disposto di cui all'art. 4, comma IV del D.L. n. 41/2021, convertito nella L. n. 69/2021 (cd. decreto sostegni) – che prevede l'annullamento automatico dei debiti, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, con importo residuo fino a €. 5.000,00 alla data della sua entrata in vigore (23 marzo 2021) – che manca il riscontro dei presupposti indicati dalla legge per affermarne l'operatività.
Si procederà, a questo punto, alla disamina delle censure di opposizione alla esecuzione ex art. 615, comma II c.p.c..
Si reputa che la prima censura, afferente la contestata possibilità di avviare procedura esecutiva in pendenza del termine di cui all'art. 1, commi 537 e ss., della L. n. 228 del 2012 sia fondata, sebbene per quanto di ragione e nei limiti di seguito indicati.
Va premesso che il procedimento disciplinato all'art. 1 della suddetta Legge ai commi 537 e ss. consiste in una verifica in autotutela dell'Amministrazione circa l'esigibilità delle obbligazioni iscritte a ruolo ed affidate all'esattore per la riscossione coattiva.
6 Tale verifica è sollecitata da un'istanza del contribuente, rispetto a cui una eventuale inerzia delle amministrazioni è stata qualificata in termini di silenzio significativo, segnatamente di accoglimento dell'istanza e conseguente annullamento dei carichi affidati all'agente della riscossione.
La normativa in commento ha, dunque, introdotto un meccanismo procedimentalizzato di definizione agevolata teso alla verifica della attuale esigibilità di dette pretese, in modo tale che l'amministrazione interessata, accertata l'inesigibilità dei crediti e l'assenza dei presupposti per procedere alla riscossione (anche coattiva) dei medesimi, arresti in autotutela la procedura esattoriale oppure l'azione esecutiva intrapresa, evitando, da un lato, il prodursi di pregiudizi nella sfera del contribuente e, dall'altro, di dar corso ad una procedura esattoriale/esecutiva carente delle condizioni per l'utile esperimento della stessa.
Ebbene, l'opponente, odierna parte convenuta, ha documentato di aver proposto, in data 29.11.2021
(e dunque pochi giorni dopo la notifica dell'avviso di intimazione – avvenuta il 25.11.2021 - che precedeva l'inizio dell'esecuzione) una “ISTANZA IN AUTOTUTELA CON CONTESTUALE
RICHIESTA DI RATEIZZO”.
Essa richiesta faceva riferimento a n. 10 distinte cartelle;
riguardo ad alcune (segnatamente quelle distinte con nn. 02820110032421775000; 02820120010301005000; 02820120018907848000;
02820140008268008000; 02820140028202150000) veniva rilevata la sopravvenuta prescrizione del credito, per altre (segnatamente quelle distinte con nn. 02820170010617819000;
02820170017389128000) veniva segnalata la pendenza di un piano di definizione agevolata (cfr. doc.
18 in allegato alla costituzione del convenuto/opponente) ed infine per quelle distinte con nn.
02820180002324020000, 02820180026600454000 e 02820190052365982000 l'istante formalizzava domanda di rateizzazione.
La domanda – in quanto tempestivamente proposta (cfr. comma 537) – risulta conforme ai criteri indicati nell'art. 1, comma 538, della L. n. 228 del 2012 e come tale idonea a produrre gli effetti previsti dal comma 540 della suddetta norma, stando al quale “trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore (…), le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli”.
A riguardo, deve osservarsi come la parte opposta/odierna istante si sia limitata ad affermare la regolarità della procedura esecutiva intrapresa, senza nulla dedurre in merito alla conclusione di tale iter procedimentale (cfr. copia comparsa di costituzione . CP_4
Parimenti faceva in sede di atto introduttivo del presente giudizio (cfr. pag. 2, ove si legge: “… Che
l'accoglimento parziale della rateizzazione si riferisce ad una sola cartella di pagamento e per il solo importo di € 1.473,35, restando in vita la restante somma di € 6.018,53. Che le cartelle di pagamento
7 sono state tutte regolarmente notificate e nulla può essere eccepito. L'impignorabilità delle somme assunta dall'opponente è certamente infondata e va senza dubbio respinta. Che la procedura esecutiva non evidenzia alcuna irregolarità, basata su di un credito certo. …”).
Da quanto detto, deriva che - con riguardo alla pretesa azionata con le cartelle nn.
02820110032421775000; 02820120010301005000; 02820120018907848000;
02820140008268008000; 02820140028202150000; 02820170010617819000;
02820170017389128000 (ovvero quelle oggetto di istanza in autotutela) - si sia effettivamente prodotto l'effetto tipizzato dal comma 540 dell'art. 1 della L. n. 228 del 2012, con conseguente impossibilità dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata.
Tanto si dice a prescindere dal fatto che, con specifico riguardo alla cartella n.
02820120018907848000, nelle more del presente giudizio, il convenuto/opponente deduceva che non vi era più nulla da pagare (cfr. doc. 6 in allegato alle note depositate in data 29.3.2024).
Questione differente è quella della richiesta rateizzazione (riguardante, come detto, le cartelle nn. 02820180002324020000, 02820180026600454000 e 02820190052365982000).
Sul punto, va detto che dalla documentazione agli atti di causa emerge che l'agente della riscossione accoglieva l'istanza di rateizzazione limitatamente alla cartella n. 02820180026600454000 (cfr. doc.
7.4 in allegato alla costituzione dell'Avv. Di Nardo).
Con riguardo alle restanti cartelle nn. 02820180002324020000 e 02820190052365982000, nelle more del presente giudizio, l'odierno convenuto/opponente rappresentava che “… le cartelle n.
02820180002324020000 (Imposta di Registro Locazione Fabbricati anno 2008 - Dir. Prov. CE) e n.
02820190052365982000 (Cassa Forense anno 2013 Cassa di Previdenza e Assistenza Forense) di cui sub 1.8 e 1.10 atto di costituzione pag. 11, sono confluite anch'esse in domanda di definizione agevolata, in corso di regolare pagamento …” (cfr. pag. 1 note del 29.3.2024).
Il Tribunale reputa che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere: le cartelle nn.
02820180002324020000 02820190052365982000 – come ricavabile dal prospetto allegato agli atti - rientrano tra quelle oggetto dell'istanza di adesione agevolata dei carichi pendenti, c.d. rottamazione quater, presentata dal ricorrente in data 19.6.2023; risultano versate in atti copie dei versamenti (cfr. doc. 5 in allegato alle note del 29.3.2024).
Per condivisa giurisprudenza di legittimità (cfr. sul punto ordinanza n. 11540/2019 e 29293/2020), la presentazione del modello di istanza di rottamazione, accolta dal riscossore, comporta l'estinzione del giudizio, stante la rinuncia del contribuente - insita nell'istanza di definizione agevolata - e la accettazione ad opera del riscossore nel momento in cui comunica gli importi del piano di dilazione
(cfr. doc. 3 in allegato alle note del 29.3.2024).
8 La Suprema Corte (cfr. sul punto sentenza n. 10553 del 07/05/2009), ha affermato che “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”.
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto tra le parti anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950).
Alla luce delle vicende nelle more verificatesi va, pertanto, dato atto della sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente che preclude ogni ulteriore accertamento e legittima la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La considerazione che precede assorbe ogni ulteriore questione prospettata.
Per ciò che concerne le spese di lite, il Tribunale reputa che – in ragione dell'accoglimento solo parziale delle censure devolute dall'opponente, unitamente alla ravvisata cessazione della materia del contendere – sussistano i presupposti di cui all'art. 92, comma II c.p.c. per dichiararle integralmente compensate, anche sotto il profilo della soccombenza virtuale.
Il parziale accoglimento delle ragioni di opposizione comporta il rigetto della domanda risarcitoria formulata dall'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 2046/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia del Controparte_2
• dichiara con specifico riguardo alla doglianza di intervenuta decadenza per violazione del termine ex art. 25 DPR 602/73 il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del
9 giudice tributario competente per territorio con riguardo alle cartelle esattoriali nn.
02820170010617819000, 02820170017389128000 e 02820180026600454000, stante la natura tributaria dei crediti ad esse sottesi, fissando termine di legge per la riassunzione;
• rigetta per la restante parte i motivi di opposizione ex art. 617, comma II c.p.c.
• accoglie, per quanto di ragione, ed in relazione alle cartelle nn. 02820110032421775000;
02820120010301005000; 02820120018907848000; 02820140008268008000;
02820140028202150000; 02820170010617819000; 02820170017389128000 il primo motivo di opposizione all'esecuzione;
• dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle cartelle nn.
02820180002324020000, 02820180026600454000 e 02820190052365982000;
• rigetta la domanda risarcitoria avanzata dal convenuto opponente;
• dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio.
Santa Maria Capua Vetere, 30.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
10
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 2046/2022 vertente tra:
Controparte_1 parte attrice/opposta
e
Avv. Di Nardo Pasquale parte convenuta/opponente nonché
Controparte_2
altro convenuto non costituito/terzo pignorato
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2046/2022 R.G., vertente tra in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv.to Vincenzo Caturano, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Maddaloni, Via G. Balducci, n. 3, in virtù di procura allegata agli atti;
parte attrice/opposta
e
Avv. Di Nardo Pasquale, rappresentato e difeso da sé stesso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Grazzanise, Via San Giovanni n. 37; parte convenuta/opponente nonché
Controparte_2
altro convenuto non costituito/terzo pignorato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
In via preliminare ed al fine di comprendere l'odierno thema decidendum, giova osservare che il presente procedimento costituisce la fase a cognizione piena della opposizione ex artt. 615 e 617,
2 comma II c.p.c. proposta dall'Avv. Di Nardo Pasquale avverso il pignoramento esattoriale presso terzi intrapreso in suo danno dalla e nei confronti del terzo Controparte_3 pignorato, Controparte_2
L'agente della riscossione agiva sulla base delle cartelle di pagamento nn. a.
02820110032421775000; b. 02820120010301005000; c. 02820120018907848000; d.
02820140008268008000; e. 02820140028202150000; f. 02820170010617819000; g.
02820170017389128000; h. 02820180002324020000; i. ; j. PartitaIVA_1
02820190052365982000, ovvero dell'avviso di pagamento n. 02820219005314919.
La opposizione spiegata dall'Avv. Di Nardo dava origine alla procedura Rg n. 6679/2021.
A supporto della istanza ex art. 624 c.p.c. l'istante premetteva di aver avanzato, in data 29.11.2021, istanza in autotutela ove deduceva: 1. l'intervenuta prescrizione di parte delle cartelle poste a fondamento dell'atto di pignoramento (cartelle sub a), b), c), d) ed e); 2. l'illegittima esecuzione per il credito di cui alle cartelle sub f) e g) stante la pendenza della rottamazione;
3. l'illegittima esecuzione per il credito di cui alle cartelle sub h), i) e j) per avere avanzato istanza di dilazione.
Con un primo motivo di opposizione, dunque, contestava la sussistenza del diritto a procedere per violazione dell'art. 1, comma 537 L. n. 228/2012.
Con una seconda censura argomentava, altresì, della impignorabilità degli importi se non nei limiti di legge, trattandosi di crediti di lavoro.
Eccepiva, poi, la nullità della notificazione dell'atto di pignoramento a mezzo pec, la sussistenza di un vizio di motivazione di esso atto ed, infine, la intervenuta decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/73, anche in relazione all'art. 4 del d.l. n. 41 del 2021.
Il G.E. con ordinanza del 15.2.2022 – ritenuta la sussistenza prima facie dei presupposti per disporre la sospensione della esecuzione – accoglieva la istanza cautelare, condannava l' al CP_4 pagamento delle spese della fase sommaria ed assegnava il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
In particolare, il G.E. affermava: “… rilevato che con provvedimento trasmesso all'opponente in data
14.12.2021 l' disponeva l'accoglimento parziale dell'istanza di Controparte_3 rateazione formulata dall'opponente;
considerato che
risulta comprovato dalla documentazione versata in atti, il pagamento delle rate alle scadenze indicate dall'opposta nella comunicazione del differimento delle scadenze di pagamento(cfr. quietanze in atti all. ti n. 3 e 11 ); ritenuto che l'art.
10 del D.lgs n. 159/2015 prevede, per l'ipotesi di presentazione dell'istanza di dilazione, che “ a seguito della presentazione dell'istanza di dilazione e sino a quando non intervenga il mancato accoglimento della stessa, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, per le quali non può essere concessa la dilazione, l' non Controparte_5
3 può avviare nuove azioni esecutive. Con l'accoglimento della domanda di dilazione e il pagamento della prima rata “scatta” l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati” considerato, dunque, che le previsioni di cui all'art. 10 del D. lgs n. 159/2015 inducono alla sussistenza del c.d. fumus boni iuris processuale in quanto rendono, prima facie, ammissibile un'opposizione che fa leva sulla nullità del processo esecutivo per inosservanza delle medesime previsioni;
ritenuto, pertanto, che sussistono
i motivi per disporre l'invocata sospensione dell'esecuzione …”
Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'Agente della Riscossione instaurava tempestivamente la fase del merito della opposizione deducendo che:
- l'accoglimento della istanza di rateizzazione era parziale e riferita ad una sola cartella di pagamento, la n. 02820180026600454000 (per l'importo di € 1.473,35), permanendo la debenza della restante somma di € 6.018,53;
- le cartelle di pagamento venivano tutte regolarmente notificate e nulla poteva essere eccepito;
- l'infondatezza della eccezione di impignorabilità delle somme spiegata dall'opponente.
Si costituiva in giudizio l'Avv. Di Nardo, il quale – rimarcando la illegittimità della azione esecutiva ex adverso intrapresa – riproponeva le medesime censure svolte nella fase sommaria.
Il procedimento - disposta l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti del terzo pignorato (cfr. ordinanza del 5.7.2022) - ritenuto maturo per la decisione, veniva da ultimo rinviato alla data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del terzo pignorato, non costituitosi Controparte_2 in giudizio.
Oggetto del presente giudizio è il pignoramento presso terzi disposto ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973; essa disposizione disciplina, come noto, una forma speciale e più snella di pignoramento esattoriale che può essere azionata dall'agente della riscossione in alternativa all'espropriazione forzata prevista dall'art. 545 c.p.c.
In particolare, il concessionario, anziché procedere all'espropriazione forzata presso terzi citando debitore e terzo innanzi al Tribunale competente, può azionare il c.d. pignoramento diretto, ordinando al terzo di corrispondergli le somme dovute al debitore, entro il termine di sessanta giorni se si tratta di somme per le quali il debitore ha già maturato il diritto alla percezione, oppure alle rispettive scadenze.
4 Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, il concessionario procederà al recupero giudiziale delle somme dovute secondo le norme del codice di procedura civile (cfr. art. 72, comma
2 DPR 602/1973).
Avverso l'atto di pignoramento esattoriale “diretto” notificato dal concessionario ex art. 72 bis D.P.R.
602/1973, può essere frapposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 615,
617 e 619 c.p.c..
L'opposizione, tuttavia, incontra dei limiti di ammissibilità stabiliti dall'art. 57 D.P.R. 602/1973 e, precisamente, il pignoramento esattoriale è impugnabile dall'esecutato innanzi il Giudice Ordinario
o con l'opposizione all'esecuzione - allorché si contesti l'an della pretesa creditoria azionata - oppure mediante l'opposizione agli atti esecutivi, qualora si deducano vizi di nullità o irregolarità formale del pignoramento o della prodromica procedura esattoriale.
Tanto chiarito, come noto, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (cfr. diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre
1999 n.10493; Cass., 20 marzo 1999 n.2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica, la presente opposizione va ricondotta, in parte, nell'alveo dell'art. 615, comma II c.p.c. ed, in parte, nell'ambito dell'art. 617, comma II c.p.c..
Venendo alla gradata disamina delle censure reiterate dall'opponente nella presente sede, il
Tribunale rileva che quelle di opposizione agli atti - in quanto proposte entro giorni venti dalla notificazione dell'atto di pignoramento e volte a contestare dei vizi propri dell'atto di pignoramento
- sono ammissibili (a fronte della notificazione dell'atto di pignoramento esattoriale avvenuta in data
9.12.2021, il ricorso veniva depositato in data 15.12.2021).
La eccepita nullità della notificazione dell'atto di pignoramento - in disparte la fondatezza delle sottese argomentazioni – si reputa non meriti accoglimento dal momento che – in maniera dirimente
- la proposizione della opposizione ha sanato gli eventuali vizi denunciati (cfr. Cass. civ., Sez. 3,
Sentenza n. 24291 del 16/10/2017); nel caso in esame, peraltro, il debitore opponente non ha indicato alcuna specifica attività difensiva il cui compimento sia stato pregiudicato dall'asserito vizio di notificazione dell'atto di pignoramento. La censura va, perciò, respinta.
Riguardo il difetto di motivazione dell'atto opposto, in violazione della Legge n. 212/2000, in materia di diritti del contribuente - nel precisare che il procedimento di riscossione esattoriale ex art 72 bis
DPR 602/1973 ha natura complessa perché trae origine da un atto amministrativo recante un ordine di pagamento con valenza di pignoramento – occorre osservare che il pignoramento in esame contiene in sé tutte le indicazioni necessarie alla individuazione della pretesa azionata.
5 Quanto, infine, alla doglianza di intervenuta decadenza per violazione del termine ex art. 25 DPR
602/73 - anch'essa inquadrabile nell'ambito dell'art. 617, comma II c.p.c. (cfr. Cass. civ. n.
11338/2010) – che prescrive l'obbligo della notificazione delle cartelle di pagamento entro i termini ivi indicati, deve preliminarmente rilevarsi che le cartelle esattoriali sottese al pignoramento impugnato, si riferiscono a contravvenzioni al codice della strada, a tributi (TARES, TARI, IRPEF),
a contributi previdenziali ed alla imposta di registrazione locazione fabbricati.
Ebbene, relativamente ai crediti di natura tributaria, la domanda non rientra nella giurisdizione dell'adito Giudice, poiché la natura tributaria del credito ne impone la pronuncia da parte del Giudice tributario, innanzi al quale, quindi, il giudizio deve essere riassunto.
Relativamente ai crediti di natura non tributaria (cartelle di pagamento nn. 02820110032421775000;
02820120010301005000; 02820120018907848000; 02820140008268008000;
02820140028202150000; 02820180002324020000; 02820190052365982000), la censura è invece ammissibile ma infondata: la giurisprudenza della Suprema Corte, anche di recente, ha affermato che la decadenza di cui all'art. 25 del D.P.R. 602/73 non ha valenza generale, trovando applicazione soltanto in relazione alle pretese erariali e non già in ogni ipotesi di riscossione a mezzo ruolo, posto che soltanto per la riscossione delle entrate erariali tributarie sussiste l'esigenza, che giustifica il regime di decadenza, della fissazione di un termine ultimo entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco (cfr. sul punto, Cass. Civ. S.U. n. 3008/2008; Cass. Civ n.
28529/2018 Cass. Civ. n. 20856/2021, Cass. Civ. n. 12614/2023).
Occorre, altresì, chiarire in ordine alla invocata applicazione del disposto di cui all'art. 4, comma IV del D.L. n. 41/2021, convertito nella L. n. 69/2021 (cd. decreto sostegni) – che prevede l'annullamento automatico dei debiti, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, con importo residuo fino a €. 5.000,00 alla data della sua entrata in vigore (23 marzo 2021) – che manca il riscontro dei presupposti indicati dalla legge per affermarne l'operatività.
Si procederà, a questo punto, alla disamina delle censure di opposizione alla esecuzione ex art. 615, comma II c.p.c..
Si reputa che la prima censura, afferente la contestata possibilità di avviare procedura esecutiva in pendenza del termine di cui all'art. 1, commi 537 e ss., della L. n. 228 del 2012 sia fondata, sebbene per quanto di ragione e nei limiti di seguito indicati.
Va premesso che il procedimento disciplinato all'art. 1 della suddetta Legge ai commi 537 e ss. consiste in una verifica in autotutela dell'Amministrazione circa l'esigibilità delle obbligazioni iscritte a ruolo ed affidate all'esattore per la riscossione coattiva.
6 Tale verifica è sollecitata da un'istanza del contribuente, rispetto a cui una eventuale inerzia delle amministrazioni è stata qualificata in termini di silenzio significativo, segnatamente di accoglimento dell'istanza e conseguente annullamento dei carichi affidati all'agente della riscossione.
La normativa in commento ha, dunque, introdotto un meccanismo procedimentalizzato di definizione agevolata teso alla verifica della attuale esigibilità di dette pretese, in modo tale che l'amministrazione interessata, accertata l'inesigibilità dei crediti e l'assenza dei presupposti per procedere alla riscossione (anche coattiva) dei medesimi, arresti in autotutela la procedura esattoriale oppure l'azione esecutiva intrapresa, evitando, da un lato, il prodursi di pregiudizi nella sfera del contribuente e, dall'altro, di dar corso ad una procedura esattoriale/esecutiva carente delle condizioni per l'utile esperimento della stessa.
Ebbene, l'opponente, odierna parte convenuta, ha documentato di aver proposto, in data 29.11.2021
(e dunque pochi giorni dopo la notifica dell'avviso di intimazione – avvenuta il 25.11.2021 - che precedeva l'inizio dell'esecuzione) una “ISTANZA IN AUTOTUTELA CON CONTESTUALE
RICHIESTA DI RATEIZZO”.
Essa richiesta faceva riferimento a n. 10 distinte cartelle;
riguardo ad alcune (segnatamente quelle distinte con nn. 02820110032421775000; 02820120010301005000; 02820120018907848000;
02820140008268008000; 02820140028202150000) veniva rilevata la sopravvenuta prescrizione del credito, per altre (segnatamente quelle distinte con nn. 02820170010617819000;
02820170017389128000) veniva segnalata la pendenza di un piano di definizione agevolata (cfr. doc.
18 in allegato alla costituzione del convenuto/opponente) ed infine per quelle distinte con nn.
02820180002324020000, 02820180026600454000 e 02820190052365982000 l'istante formalizzava domanda di rateizzazione.
La domanda – in quanto tempestivamente proposta (cfr. comma 537) – risulta conforme ai criteri indicati nell'art. 1, comma 538, della L. n. 228 del 2012 e come tale idonea a produrre gli effetti previsti dal comma 540 della suddetta norma, stando al quale “trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore (…), le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli”.
A riguardo, deve osservarsi come la parte opposta/odierna istante si sia limitata ad affermare la regolarità della procedura esecutiva intrapresa, senza nulla dedurre in merito alla conclusione di tale iter procedimentale (cfr. copia comparsa di costituzione . CP_4
Parimenti faceva in sede di atto introduttivo del presente giudizio (cfr. pag. 2, ove si legge: “… Che
l'accoglimento parziale della rateizzazione si riferisce ad una sola cartella di pagamento e per il solo importo di € 1.473,35, restando in vita la restante somma di € 6.018,53. Che le cartelle di pagamento
7 sono state tutte regolarmente notificate e nulla può essere eccepito. L'impignorabilità delle somme assunta dall'opponente è certamente infondata e va senza dubbio respinta. Che la procedura esecutiva non evidenzia alcuna irregolarità, basata su di un credito certo. …”).
Da quanto detto, deriva che - con riguardo alla pretesa azionata con le cartelle nn.
02820110032421775000; 02820120010301005000; 02820120018907848000;
02820140008268008000; 02820140028202150000; 02820170010617819000;
02820170017389128000 (ovvero quelle oggetto di istanza in autotutela) - si sia effettivamente prodotto l'effetto tipizzato dal comma 540 dell'art. 1 della L. n. 228 del 2012, con conseguente impossibilità dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata.
Tanto si dice a prescindere dal fatto che, con specifico riguardo alla cartella n.
02820120018907848000, nelle more del presente giudizio, il convenuto/opponente deduceva che non vi era più nulla da pagare (cfr. doc. 6 in allegato alle note depositate in data 29.3.2024).
Questione differente è quella della richiesta rateizzazione (riguardante, come detto, le cartelle nn. 02820180002324020000, 02820180026600454000 e 02820190052365982000).
Sul punto, va detto che dalla documentazione agli atti di causa emerge che l'agente della riscossione accoglieva l'istanza di rateizzazione limitatamente alla cartella n. 02820180026600454000 (cfr. doc.
7.4 in allegato alla costituzione dell'Avv. Di Nardo).
Con riguardo alle restanti cartelle nn. 02820180002324020000 e 02820190052365982000, nelle more del presente giudizio, l'odierno convenuto/opponente rappresentava che “… le cartelle n.
02820180002324020000 (Imposta di Registro Locazione Fabbricati anno 2008 - Dir. Prov. CE) e n.
02820190052365982000 (Cassa Forense anno 2013 Cassa di Previdenza e Assistenza Forense) di cui sub 1.8 e 1.10 atto di costituzione pag. 11, sono confluite anch'esse in domanda di definizione agevolata, in corso di regolare pagamento …” (cfr. pag. 1 note del 29.3.2024).
Il Tribunale reputa che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere: le cartelle nn.
02820180002324020000 02820190052365982000 – come ricavabile dal prospetto allegato agli atti - rientrano tra quelle oggetto dell'istanza di adesione agevolata dei carichi pendenti, c.d. rottamazione quater, presentata dal ricorrente in data 19.6.2023; risultano versate in atti copie dei versamenti (cfr. doc. 5 in allegato alle note del 29.3.2024).
Per condivisa giurisprudenza di legittimità (cfr. sul punto ordinanza n. 11540/2019 e 29293/2020), la presentazione del modello di istanza di rottamazione, accolta dal riscossore, comporta l'estinzione del giudizio, stante la rinuncia del contribuente - insita nell'istanza di definizione agevolata - e la accettazione ad opera del riscossore nel momento in cui comunica gli importi del piano di dilazione
(cfr. doc. 3 in allegato alle note del 29.3.2024).
8 La Suprema Corte (cfr. sul punto sentenza n. 10553 del 07/05/2009), ha affermato che “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”.
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto tra le parti anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950).
Alla luce delle vicende nelle more verificatesi va, pertanto, dato atto della sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente che preclude ogni ulteriore accertamento e legittima la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La considerazione che precede assorbe ogni ulteriore questione prospettata.
Per ciò che concerne le spese di lite, il Tribunale reputa che – in ragione dell'accoglimento solo parziale delle censure devolute dall'opponente, unitamente alla ravvisata cessazione della materia del contendere – sussistano i presupposti di cui all'art. 92, comma II c.p.c. per dichiararle integralmente compensate, anche sotto il profilo della soccombenza virtuale.
Il parziale accoglimento delle ragioni di opposizione comporta il rigetto della domanda risarcitoria formulata dall'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 2046/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia del Controparte_2
• dichiara con specifico riguardo alla doglianza di intervenuta decadenza per violazione del termine ex art. 25 DPR 602/73 il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del
9 giudice tributario competente per territorio con riguardo alle cartelle esattoriali nn.
02820170010617819000, 02820170017389128000 e 02820180026600454000, stante la natura tributaria dei crediti ad esse sottesi, fissando termine di legge per la riassunzione;
• rigetta per la restante parte i motivi di opposizione ex art. 617, comma II c.p.c.
• accoglie, per quanto di ragione, ed in relazione alle cartelle nn. 02820110032421775000;
02820120010301005000; 02820120018907848000; 02820140008268008000;
02820140028202150000; 02820170010617819000; 02820170017389128000 il primo motivo di opposizione all'esecuzione;
• dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle cartelle nn.
02820180002324020000, 02820180026600454000 e 02820190052365982000;
• rigetta la domanda risarcitoria avanzata dal convenuto opponente;
• dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio.
Santa Maria Capua Vetere, 30.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
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