TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 24/03/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 35/2025 R.G. posta in decisione in data 21/03/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in Milano presso lo studio dell'avv. Franco Rovetto, che lo Parte_1
rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in Somma Lombardo presso lo studio dell'avv. Chiara Controparte_1
Musso, che la rappresenta e difende giusta delega allegata alla memoria di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Voglia il Tribunale:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Cardano al Campo
(VA) in data 15.09.2001, onerando gli Ufficiali di stato civili a provvedere ai dovuti seguenti pagina 1 di 3 adempimenti;
- accertata l'autosufficienza economica della figlia dichiarare che venga meno l'obbligo di Per_1 contribuzione al mantenimento da parte del papà a suo favore a far data dall'emissione della sentenza;
- disporre, a far data dall'emissione della sentenza, che il contributo al mantenimento per la figlia Per_2 sia commisurato ad € 350 mensili da versarsi alle coordinate comunicate al Sig. con Pt_1
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da rimborsarsi mensilmente (cfr. Protocollo in vigore presso la Corte d'Appello di Milano);
- l'AU sarà integralmente e dunque nella misura del 100% percepito dalla Sig.ra , con onere del CP_1
Sig. di comunicare e consegnare dati e documentazioni utili al suo ottenimento, ove richiesto Pt_1 nell'interesse delle figlie;
- spese di giudizio compensate e rinuncia espressa all'impugnazione della sentenza che sarà emessa.
MOTIVI IN FATTO ED INDIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 15/09/2001 in Cardano al Campo è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla loro comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Busto Arsizio, avvenuta nel 2013 nel corso del giudizio di separazione conclusosi con la sentenza n. 342/2014 e tra loro non vi è più stata riunione;
lo stato di separazione protrattosi per vari anni, l'esistenza del presente ricorso e l'inutilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve darsi atto che nelle su sollecitazione del Giudice Delegato le parti hanno raggiunto un accordo, le cui condizioni possono essere recepite, in quanto conformi all'interesse primario della prole e adeguate alla situazione economica dei genitori.
Alla stregua dell'accordo raggiunto in corso di causa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra loro le spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunziandosi,
1) dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 15/09/2001 in Cardano al
Campo, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto n. 31, parte II, serie A, anno 2001;
2) dà atto che le parti hanno pattuito le condizioni sopra riportate, che qui si intendono trascritte ed omologate;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. pagina 2 di 3 Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 24/03/2025
Il Presidente estensore pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 35/2025 R.G. posta in decisione in data 21/03/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in Milano presso lo studio dell'avv. Franco Rovetto, che lo Parte_1
rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in Somma Lombardo presso lo studio dell'avv. Chiara Controparte_1
Musso, che la rappresenta e difende giusta delega allegata alla memoria di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Voglia il Tribunale:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Cardano al Campo
(VA) in data 15.09.2001, onerando gli Ufficiali di stato civili a provvedere ai dovuti seguenti pagina 1 di 3 adempimenti;
- accertata l'autosufficienza economica della figlia dichiarare che venga meno l'obbligo di Per_1 contribuzione al mantenimento da parte del papà a suo favore a far data dall'emissione della sentenza;
- disporre, a far data dall'emissione della sentenza, che il contributo al mantenimento per la figlia Per_2 sia commisurato ad € 350 mensili da versarsi alle coordinate comunicate al Sig. con Pt_1
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da rimborsarsi mensilmente (cfr. Protocollo in vigore presso la Corte d'Appello di Milano);
- l'AU sarà integralmente e dunque nella misura del 100% percepito dalla Sig.ra , con onere del CP_1
Sig. di comunicare e consegnare dati e documentazioni utili al suo ottenimento, ove richiesto Pt_1 nell'interesse delle figlie;
- spese di giudizio compensate e rinuncia espressa all'impugnazione della sentenza che sarà emessa.
MOTIVI IN FATTO ED INDIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 15/09/2001 in Cardano al Campo è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla loro comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Busto Arsizio, avvenuta nel 2013 nel corso del giudizio di separazione conclusosi con la sentenza n. 342/2014 e tra loro non vi è più stata riunione;
lo stato di separazione protrattosi per vari anni, l'esistenza del presente ricorso e l'inutilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve darsi atto che nelle su sollecitazione del Giudice Delegato le parti hanno raggiunto un accordo, le cui condizioni possono essere recepite, in quanto conformi all'interesse primario della prole e adeguate alla situazione economica dei genitori.
Alla stregua dell'accordo raggiunto in corso di causa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra loro le spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunziandosi,
1) dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 15/09/2001 in Cardano al
Campo, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto n. 31, parte II, serie A, anno 2001;
2) dà atto che le parti hanno pattuito le condizioni sopra riportate, che qui si intendono trascritte ed omologate;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. pagina 2 di 3 Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 24/03/2025
Il Presidente estensore pagina 3 di 3