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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/09/2025, n. 5080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5080 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 200/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, nelle persone dei magistrati:
dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente
dott. Chiara GIAMMARCO Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G. 200 dell'anno 2023, trattenuto in decisione con provvedimento del 5 dicembre 2024, depositato il 9 dicembre 2024, vertente
TRA
nato in [...] il 1° gennaio 1989 ( Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico 38, presso lo studio del procuratore, avv. Marco LANZILAO, che lo rappresenta e difende per delega allegata all'atto di citazione in riassunzione
APPELLANTE in RIASSUNZIONE
E
1 Controparte_1
in persona del ministro pro tempore
[...]
non rappresentato né difeso
APPELLATO CONTUMACE
E
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: giudizio di riassunzione a seguito di rinvio disposto dalla Corte di
Cassazione con ordinanza n° 30332/22, pubblicata il 14 ottobre 2022 in tema di riconoscimento protezione internazionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n° 2727/21, pubblicata il 15 aprile 2021, la Corte d'Appello di Roma dichiarava inammissibile il gravame proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza emessa a definizione del giudizio RG n° 27075/16, depositata l'11 febbraio
2019, con cui il Tribunale di Roma aveva rigettato il ricorso dal medesimo proposto ex art. 702 bis c.p.c. per ottenere il riconoscimento in suo favore dello status di rifugiato, o di una protezione internazionale sussidiaria o per motivi umanitari, che gli era stata negata dalla competente Controparte_1
.
[...]
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione , affidato a Parte_1
tre motivi di censura, mentre il non si costituiva. CP_1
Con ordinanza n° 30332/22, la Corte di Cassazione sottolineando che <… la Corte di merito, nel ritenere inammissibile per genericità e difetto di pertinenza al decisum di primo grado, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., il motivo d'appello sul giudizio di non credibilità espresso dal Tribunale, ha affermato
2 che non era dato rinvenire nel provvedimento appellato la valutazione di inattendibilità del narrato …>> ha accolto nel senso e nei limiti indicati in motivazione quella <… parte della censura che riguarda il giudizio di non credibilità, ai limitati fini dell'eventuale riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b) …>>, respingendo nel resto tutti i motivi di censura e ha cassato l'indicata sentenza n° 2727/21 della Corte d'Appello di Roma, cui ha rimesso il giudizio per un nuovo esame della causa e per l'applicazione del principio di diritto enunciato in proposito.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 13 gennaio 2023 ha Parte_1
riassunto dinanzi a questa Corte il giudizio chiedendo che, in applicazione di quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza di rinvio, venisse riconosciuto in suo favore lo status di rifugiato ovvero la protezione sussidiaria o, in estremo subordine, la protezione umanitaria ai sensi del d.lgs. 25/08 con il favore delle spese.
Il Controparte_1
non si è costituito.
[...]
Con nota del 1° marzo 2023, depositata in pari data, il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
Con ordinanza del 1° giugno 2023, depositata il 4 giugno 2023, è stata dichiarata la contumacia del ministero;
con successivo decreto presidenziale del 4 novembre 2024, depositato in pari data, è stato disposto che l'udienza del 5 dicembre 2024, fissata per la decisione, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; con ulteriore provvedimento del 5 dicembre 2024, depositato il 9 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alla parte costituita di termine per il deposito delle sole comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Va innanzitutto sottolineato in via preliminare che il presente giudizio è stato assunto in decisione ai sensi dell'art. 392 c.p.c. nei limiti e in relazione alla portata della ordinanza n°
30332/22 con cui la Corte di Cassazione ha accolto in parte il motivo di censura articolato da e cassato con rinvio la sentenza n° 2727/21 della Corte d'Appello Parte_1
di Roma per l'applicazione del principio di diritto affermato nell'indicata ordinanza. Va quindi in proposito specificato che, come noto, la sentenza di cassazione vincola il giudice del rinvio non solo in ordine ai principi di diritto affermati ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito. Di conseguenza i limiti del giudizio di rinvio non sono solo quelli che derivano dal divieto di ampliare il thema decidedum, prendendo nuove conclusioni, ma anche quelli inerenti alle preclusioni che discendono dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, di modo che neppure le questioni conoscibili d'ufficio che non siano state rilevate dalla Suprema Corte possono essere dedotte o comunque esaminate in sede di rinvio, nel caso in cui il loro esame tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (così per tutte Cass. n° 15952/06, Cass. n° 636/19 e Cass.
n° 14075/02). La costante giurisprudenza di legittimità ha in proposito specificato che la
Corte di Cassazione, ordinando il rinvio, fissa il principio di diritto non in via meramente astratta ma agli effetti della concreta decisione della lite, con la conseguenza che il giudice del rinvio è altresì vincolato al rispetto delle preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di Cassazione (così le citate Cass. n° 15952/06 e Cass.
n° 14075/02).
Sottolinea ancora questo collegio che il rinvio è stato disposto dalla Suprema Corte di
Cassazione con l'indicata ordinanza n° 30332/22 ed è stato assunto in decisione ai sensi dell'art. 392 c.p.c. perché la Corte d'Appello nella sua precedente composizione aveva affermato che era inammissibile per genericità e difetto di pertinenza <…il motivo di appello sul giudizio di non credibilità espresso dal Tribunale …>> (così testualmente a pag. 4 dell'ordinanza di rinvio), mentre invece emergeva dall'ordinanza del Tribunale – trascritta in parte da sia nell'atto di appello che nel ricorso per cassazione - Parte_1
4 <<… che il Tribunale aveva ritenuto non credibile la vicenda personale (circa la provenienza del denaro
sottratto, in tesi appartenente a criminale) e che, quindi, detto giudizio, specificamente censurato in appello, non era stato ininfluente nella decisione finale del primo giudice, come peraltro si evince anche dalla sintesi del contenuto dell'ordinanza del Tribunale effettuata dalla Corte d'appello (pag. 3 della sentenza impugnata in cui si legge che “in difetto di riscontro circa i fatti narrati, non vi era evidenza che il ricorrente potesse essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti”)…>> (così testualmente a pag. 4 e 5 dell'ordinanza di rinvio). Ciò precisato, l'appello originariamente proposto da PT
, cui aveva all'epoca resistito il ministero, è infondato e va rigettato.
[...]
Osserva in proposito questo collegio che il richiedente ha dichiarato di provenire dalla
Nigeria, e in particolare dallo stato interno denominato Edo State, essendo nato e cresciuto a Benin City;
di essere cattolico;
di avere il padre ancora in vita e di avere due fratelli e due sorelle;
di essere vedovo e di aver frequentato la scuola per due anni;
di aver lavorato come apprendista falegname nel suo Paese d'origine e di aver fatto parte del partito PDP, all'epoca al governo. In particolare ha dichiarato di aver ricevuto, Parte_1
durante la campagna elettorale, una telefonata che lo avvertiva del ricovero in ospedale della moglie, che era in avanzato stato di gravidanza. Giunto in ospedale i sanitari l'avevano informato che la moglie era in grave pericolo di vita perché, allo scopo di procurarsi un aborto, aveva assunto sostanze che le stavano causando gravi problemi di salute;
il medico gli aveva quindi riferito che per sottoporre la moglie a un adeguato intervento chirurgico avrebbe dovuto pagare una ingente somma di cui egli non aveva la disponibilità e che non era riuscito nemmeno a reperire presso i parenti suoi e di sua moglie. Disperato, sottraeva più della somma necessaria dalle casse del suo partito – che le doveva destinare al pagamento di diciotto giovani che avrebbero dovuto far sparire dalle urne i voti in più ottenuti dal partito avversario – e consegnava alla suocera quanto richiesto dal medico affinché questi provvedesse a effettuare il necessario intervento chirurgico. Nonostante ciò sua moglie decedeva;
mentre lui rientrava a casa dall'ospedale poteva inoltre constatare che alcuni membri del suo partito avevano distrutto la sua abitazione e di conseguenza si era dato alla fuga, temendo di poter essere ucciso;
è quindi giunto in Italia il 1° ottobre
2015. , in sede di ascolto dinanzi alla competente commissione, ha Parte_1
5 quindi riferito che visti i fatti narrati, teme di poter essere ucciso dalle persone cui ha rubato i soldi in caso di suo rimpatrio in Nigeria. Osserva quindi questa Corte che tali dichiarazioni vanno contestualizzate con l'attuale condizione sociale della Nigeria. Risulta infatti dalle più recenti COI esaminate (Freedom House: Freedom in the World 2024 –
Nigeria 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2105060.html; Controparte_2
The State of the Wordl's Human Rights;
Nigeria 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2107991.html; EUAA analysis PowerBI based on
ACLED datased, filtered on Nigeria, 1 January 2023 to 31 March 2024;
[...]
Nigeria : Imminent Execution of Two Prisoners in Edo State, CP_2 [...]
United Kingdom;
https://www.ecoi.net/en/file/local/2020111/Nigeria CP_2
prison conditions Nov.pdf; https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/EASO Nigeria Country focusJune17 IT.pdf; AI, Nigeria “Waiting for the Hangman”, 21 October 2008; Death
Penalty Worldwide, Death Penalty Database Worldwide – Nigeria, 17 March 2017) che il sistema penale vigente in Nigeria è un sistema composito, nel quale convivono e si mescolano il sistema consuetudinario inglese da un lato e il diritto islamico dall'altro; in un paese segnato da disordini interni e da violenti conflitti armati, abusi e violazione dei diritti umani contraddistinguono anche il sistema giudiziario nigeriano e le condizioni dei detenuti nelle carceri. La pena di morte è ancora prevista in tutte le aree della Nigeria e non solo per i delitti cd “di sangue” ma anche per i reati contro il patrimonio;
in particolare la pena di morte è prevista per la rapina a mano armata. Emerge inoltre dall'esame dei rapporti che le forze di polizia nigeriana sono state soggette a forti critiche per la corruzione e per gli abusi contro i diritti umani ed è percepita altresì come l'istituzione più violenta e corrotta della Nigeria;
nel 2010 Human Rights Watch (HRW) ha concluso che la polizia non stava solo estorcendo denaro ai civili ordinari ma anche che sospetti criminali con disponibilità di denaro potevano semplicemente corrompere la polizia per garantirsi l'impunità. ha inoltre riferito che moltissimi agenti di polizia sono stati assunti come guardie personali da persone abbienti a spese della maggioranza e che tale forza, detta MOPOL, era stata utilizzata anche per compiti irrilevanti. Il 26 giugno 2016
l'Ispettore Generale della Polizia ha affermato che <la forza di polizia mobile era il braccio
6 esecutivo della polizia e non doveva essere utilizzato come assistente alla sicurezza degli individui>>; ella sua relazione ha affermato che << …un'unità di polizia nigeriana Controparte_2
istituita per combattere la criminalità violenta ha invece sistematicamente torturato i detenuti in sua custodia come mezzo per estorcere confessioni e tangenti lucrative.>>; in risposta a ciò l'Ispettore
Generale della Polizia ha riferito di aver ammonito i comandanti della SARS e ha annunciato ampie riforme per correggere le unità SARS. Emerge inoltre da quanto affermato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti nel 2016 che le condizioni nei centri di detenzione erano dure e pericolose per la sopravvivenza dei detenuti;
i prigionieri erano sottoposti a esecuzioni extragiudiziali, torture e detenzione in condizioni di enorme sovraffollamento in strutture di base estremamente carenti. Inoltre detenuti maschi e femmine condividevano le stesse strutture e gli stessi spazi;
in particolare nelle zone rurali;
tale situazione è in netto contrasto con l'Operational Manual of International Human
Rights Protocols and Guidelines for the Nigerian Police Force (Manuale operativo dei protocolli e linee guida internazionali in materia di diritti umani delle forze di polizia nigeriane) che prescrive agli agenti di polizia di separare le donne dai detenuti maschi e afferma che le donne detenute devono essere sorvegliate e perquisite da agenti penitenziari di sesso femminile. Il Regno Unito ha inoltre affermato che le condizioni dei centri di detenzione sono generalmente estremamente precarie anche se non sistematicamente disumane e pericolose per la sopravvivenza dei detenuti;
tuttavia Controparte_2
nel suo rapporto del 2014 ha segnalato che le condizioni in molte stazioni di polizia e strutture militari sono talmente spaventose da rappresentare esse stesse un trattamento crudele, disumano o degradante (maltrattamento). Venendo al caso in esame, osserva questa Corte che la vicenda narrata dall'appellante ha carattere del tutto personale e circoscritto alla specifica vicenda che lo aveva visto sottrarre denaro per suoi scopi personali al proprio partito di appartenenza e non è in alcun modo riconducibile alle generali condizioni di vita e sociali della Nigeria né alle vicende strettamente politiche di quel paese, come esattamente affermato dal Tribunale di Roma e come confermato da questa Corte nella sua precedente composizione – laddove ha affermato l'inammissibilità del relativo motivo di appello per mancanza di specificità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. - con la sentenza n° 2727/2021; del resto l'esattezza di tale affermazione trova riscontro
7 nell'ordinanza n° 30332/22 della Suprema Corte di Cassazione, che ha respinto parte dei motivi di ricorso proposti da , rinviando a questa Corte per il solo Parte_1
esame del giudizio sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente con riferimento al riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. b) del d.lgs. n° 251/07.
Osserva quindi questa Corte che – in applicazione del principio enunciato con la sentenza remittente – deve escludersi che possa essere riconosciuta in favore di PT
la protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. b) del d.lgs. n° 251/07. E infatti,
[...]
come esattamente affermato dal Tribunale nell'ordinanza resa ex art. 702 bis c.p.c. a definizione del primo grado del presente giudizio, l'odierno riassumente – su cui incombe l'onere di allegare compiutamente le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della sua domanda e di assolvere, nei limiti del possibile, al relativo onere probatorio - non ha in alcun modo fornito prova, anche indiziaria, della provenienza del denaro che deduce di aver sottratto per i suoi scopi personali né del fatto che coloro cui egli ha sottratto il denaro fossero dei criminali pronti a compiere azioni lesive nei suoi confronti - non consentendo così la possibilità di attivare i poteri officiosi di cui il giudice è dotato in materia di prova nella materia in esame - e dunque che, in caso di suo rientro in patria egli potesse essere esposto a maltrattamenti o a qualsiasi forma di trattamento inumano o degradante. Deve dunque escludersi che ricorrano nella fattispecie in esame i presupposti per riconoscere in favore del riassumente la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. b) del d.lgs n°
251/07. In conclusione, l'appello va respinto, con conferma dell'ordinanza depositata l'11 febbraio 2019, emessa dal Tribunale di Roma a definizione del giudizio RG n° 27075/16.
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE
definitivamente pronunciando in sede di rinvio sull'appello proposto da PT
, con l'intervento del Procuratore Generale, così provvede:
[...]
8 rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza depositata l'11 Parte_1
febbraio 2019, emessa dal Tribunale di Roma a definizione del giudizio RG n° 27075/16;
compensa tra le parti le spese di tutti i gradi del presente giudizio;
manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 28 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, nelle persone dei magistrati:
dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente
dott. Chiara GIAMMARCO Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G. 200 dell'anno 2023, trattenuto in decisione con provvedimento del 5 dicembre 2024, depositato il 9 dicembre 2024, vertente
TRA
nato in [...] il 1° gennaio 1989 ( Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico 38, presso lo studio del procuratore, avv. Marco LANZILAO, che lo rappresenta e difende per delega allegata all'atto di citazione in riassunzione
APPELLANTE in RIASSUNZIONE
E
1 Controparte_1
in persona del ministro pro tempore
[...]
non rappresentato né difeso
APPELLATO CONTUMACE
E
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: giudizio di riassunzione a seguito di rinvio disposto dalla Corte di
Cassazione con ordinanza n° 30332/22, pubblicata il 14 ottobre 2022 in tema di riconoscimento protezione internazionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n° 2727/21, pubblicata il 15 aprile 2021, la Corte d'Appello di Roma dichiarava inammissibile il gravame proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza emessa a definizione del giudizio RG n° 27075/16, depositata l'11 febbraio
2019, con cui il Tribunale di Roma aveva rigettato il ricorso dal medesimo proposto ex art. 702 bis c.p.c. per ottenere il riconoscimento in suo favore dello status di rifugiato, o di una protezione internazionale sussidiaria o per motivi umanitari, che gli era stata negata dalla competente Controparte_1
.
[...]
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione , affidato a Parte_1
tre motivi di censura, mentre il non si costituiva. CP_1
Con ordinanza n° 30332/22, la Corte di Cassazione sottolineando che <… la Corte di merito, nel ritenere inammissibile per genericità e difetto di pertinenza al decisum di primo grado, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., il motivo d'appello sul giudizio di non credibilità espresso dal Tribunale, ha affermato
2 che non era dato rinvenire nel provvedimento appellato la valutazione di inattendibilità del narrato …>> ha accolto nel senso e nei limiti indicati in motivazione quella <… parte della censura che riguarda il giudizio di non credibilità, ai limitati fini dell'eventuale riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b) …>>, respingendo nel resto tutti i motivi di censura e ha cassato l'indicata sentenza n° 2727/21 della Corte d'Appello di Roma, cui ha rimesso il giudizio per un nuovo esame della causa e per l'applicazione del principio di diritto enunciato in proposito.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 13 gennaio 2023 ha Parte_1
riassunto dinanzi a questa Corte il giudizio chiedendo che, in applicazione di quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza di rinvio, venisse riconosciuto in suo favore lo status di rifugiato ovvero la protezione sussidiaria o, in estremo subordine, la protezione umanitaria ai sensi del d.lgs. 25/08 con il favore delle spese.
Il Controparte_1
non si è costituito.
[...]
Con nota del 1° marzo 2023, depositata in pari data, il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
Con ordinanza del 1° giugno 2023, depositata il 4 giugno 2023, è stata dichiarata la contumacia del ministero;
con successivo decreto presidenziale del 4 novembre 2024, depositato in pari data, è stato disposto che l'udienza del 5 dicembre 2024, fissata per la decisione, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; con ulteriore provvedimento del 5 dicembre 2024, depositato il 9 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alla parte costituita di termine per il deposito delle sole comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Va innanzitutto sottolineato in via preliminare che il presente giudizio è stato assunto in decisione ai sensi dell'art. 392 c.p.c. nei limiti e in relazione alla portata della ordinanza n°
30332/22 con cui la Corte di Cassazione ha accolto in parte il motivo di censura articolato da e cassato con rinvio la sentenza n° 2727/21 della Corte d'Appello Parte_1
di Roma per l'applicazione del principio di diritto affermato nell'indicata ordinanza. Va quindi in proposito specificato che, come noto, la sentenza di cassazione vincola il giudice del rinvio non solo in ordine ai principi di diritto affermati ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito. Di conseguenza i limiti del giudizio di rinvio non sono solo quelli che derivano dal divieto di ampliare il thema decidedum, prendendo nuove conclusioni, ma anche quelli inerenti alle preclusioni che discendono dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, di modo che neppure le questioni conoscibili d'ufficio che non siano state rilevate dalla Suprema Corte possono essere dedotte o comunque esaminate in sede di rinvio, nel caso in cui il loro esame tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (così per tutte Cass. n° 15952/06, Cass. n° 636/19 e Cass.
n° 14075/02). La costante giurisprudenza di legittimità ha in proposito specificato che la
Corte di Cassazione, ordinando il rinvio, fissa il principio di diritto non in via meramente astratta ma agli effetti della concreta decisione della lite, con la conseguenza che il giudice del rinvio è altresì vincolato al rispetto delle preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di Cassazione (così le citate Cass. n° 15952/06 e Cass.
n° 14075/02).
Sottolinea ancora questo collegio che il rinvio è stato disposto dalla Suprema Corte di
Cassazione con l'indicata ordinanza n° 30332/22 ed è stato assunto in decisione ai sensi dell'art. 392 c.p.c. perché la Corte d'Appello nella sua precedente composizione aveva affermato che era inammissibile per genericità e difetto di pertinenza <…il motivo di appello sul giudizio di non credibilità espresso dal Tribunale …>> (così testualmente a pag. 4 dell'ordinanza di rinvio), mentre invece emergeva dall'ordinanza del Tribunale – trascritta in parte da sia nell'atto di appello che nel ricorso per cassazione - Parte_1
4 <<… che il Tribunale aveva ritenuto non credibile la vicenda personale (circa la provenienza del denaro
sottratto, in tesi appartenente a criminale) e che, quindi, detto giudizio, specificamente censurato in appello, non era stato ininfluente nella decisione finale del primo giudice, come peraltro si evince anche dalla sintesi del contenuto dell'ordinanza del Tribunale effettuata dalla Corte d'appello (pag. 3 della sentenza impugnata in cui si legge che “in difetto di riscontro circa i fatti narrati, non vi era evidenza che il ricorrente potesse essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti”)…>> (così testualmente a pag. 4 e 5 dell'ordinanza di rinvio). Ciò precisato, l'appello originariamente proposto da PT
, cui aveva all'epoca resistito il ministero, è infondato e va rigettato.
[...]
Osserva in proposito questo collegio che il richiedente ha dichiarato di provenire dalla
Nigeria, e in particolare dallo stato interno denominato Edo State, essendo nato e cresciuto a Benin City;
di essere cattolico;
di avere il padre ancora in vita e di avere due fratelli e due sorelle;
di essere vedovo e di aver frequentato la scuola per due anni;
di aver lavorato come apprendista falegname nel suo Paese d'origine e di aver fatto parte del partito PDP, all'epoca al governo. In particolare ha dichiarato di aver ricevuto, Parte_1
durante la campagna elettorale, una telefonata che lo avvertiva del ricovero in ospedale della moglie, che era in avanzato stato di gravidanza. Giunto in ospedale i sanitari l'avevano informato che la moglie era in grave pericolo di vita perché, allo scopo di procurarsi un aborto, aveva assunto sostanze che le stavano causando gravi problemi di salute;
il medico gli aveva quindi riferito che per sottoporre la moglie a un adeguato intervento chirurgico avrebbe dovuto pagare una ingente somma di cui egli non aveva la disponibilità e che non era riuscito nemmeno a reperire presso i parenti suoi e di sua moglie. Disperato, sottraeva più della somma necessaria dalle casse del suo partito – che le doveva destinare al pagamento di diciotto giovani che avrebbero dovuto far sparire dalle urne i voti in più ottenuti dal partito avversario – e consegnava alla suocera quanto richiesto dal medico affinché questi provvedesse a effettuare il necessario intervento chirurgico. Nonostante ciò sua moglie decedeva;
mentre lui rientrava a casa dall'ospedale poteva inoltre constatare che alcuni membri del suo partito avevano distrutto la sua abitazione e di conseguenza si era dato alla fuga, temendo di poter essere ucciso;
è quindi giunto in Italia il 1° ottobre
2015. , in sede di ascolto dinanzi alla competente commissione, ha Parte_1
5 quindi riferito che visti i fatti narrati, teme di poter essere ucciso dalle persone cui ha rubato i soldi in caso di suo rimpatrio in Nigeria. Osserva quindi questa Corte che tali dichiarazioni vanno contestualizzate con l'attuale condizione sociale della Nigeria. Risulta infatti dalle più recenti COI esaminate (Freedom House: Freedom in the World 2024 –
Nigeria 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2105060.html; Controparte_2
The State of the Wordl's Human Rights;
Nigeria 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2107991.html; EUAA analysis PowerBI based on
ACLED datased, filtered on Nigeria, 1 January 2023 to 31 March 2024;
[...]
Nigeria : Imminent Execution of Two Prisoners in Edo State, CP_2 [...]
United Kingdom;
https://www.ecoi.net/en/file/local/2020111/Nigeria CP_2
prison conditions Nov.pdf; https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/EASO Nigeria Country focusJune17 IT.pdf; AI, Nigeria “Waiting for the Hangman”, 21 October 2008; Death
Penalty Worldwide, Death Penalty Database Worldwide – Nigeria, 17 March 2017) che il sistema penale vigente in Nigeria è un sistema composito, nel quale convivono e si mescolano il sistema consuetudinario inglese da un lato e il diritto islamico dall'altro; in un paese segnato da disordini interni e da violenti conflitti armati, abusi e violazione dei diritti umani contraddistinguono anche il sistema giudiziario nigeriano e le condizioni dei detenuti nelle carceri. La pena di morte è ancora prevista in tutte le aree della Nigeria e non solo per i delitti cd “di sangue” ma anche per i reati contro il patrimonio;
in particolare la pena di morte è prevista per la rapina a mano armata. Emerge inoltre dall'esame dei rapporti che le forze di polizia nigeriana sono state soggette a forti critiche per la corruzione e per gli abusi contro i diritti umani ed è percepita altresì come l'istituzione più violenta e corrotta della Nigeria;
nel 2010 Human Rights Watch (HRW) ha concluso che la polizia non stava solo estorcendo denaro ai civili ordinari ma anche che sospetti criminali con disponibilità di denaro potevano semplicemente corrompere la polizia per garantirsi l'impunità. ha inoltre riferito che moltissimi agenti di polizia sono stati assunti come guardie personali da persone abbienti a spese della maggioranza e che tale forza, detta MOPOL, era stata utilizzata anche per compiti irrilevanti. Il 26 giugno 2016
l'Ispettore Generale della Polizia ha affermato che <la forza di polizia mobile era il braccio
6 esecutivo della polizia e non doveva essere utilizzato come assistente alla sicurezza degli individui>>; ella sua relazione ha affermato che << …un'unità di polizia nigeriana Controparte_2
istituita per combattere la criminalità violenta ha invece sistematicamente torturato i detenuti in sua custodia come mezzo per estorcere confessioni e tangenti lucrative.>>; in risposta a ciò l'Ispettore
Generale della Polizia ha riferito di aver ammonito i comandanti della SARS e ha annunciato ampie riforme per correggere le unità SARS. Emerge inoltre da quanto affermato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti nel 2016 che le condizioni nei centri di detenzione erano dure e pericolose per la sopravvivenza dei detenuti;
i prigionieri erano sottoposti a esecuzioni extragiudiziali, torture e detenzione in condizioni di enorme sovraffollamento in strutture di base estremamente carenti. Inoltre detenuti maschi e femmine condividevano le stesse strutture e gli stessi spazi;
in particolare nelle zone rurali;
tale situazione è in netto contrasto con l'Operational Manual of International Human
Rights Protocols and Guidelines for the Nigerian Police Force (Manuale operativo dei protocolli e linee guida internazionali in materia di diritti umani delle forze di polizia nigeriane) che prescrive agli agenti di polizia di separare le donne dai detenuti maschi e afferma che le donne detenute devono essere sorvegliate e perquisite da agenti penitenziari di sesso femminile. Il Regno Unito ha inoltre affermato che le condizioni dei centri di detenzione sono generalmente estremamente precarie anche se non sistematicamente disumane e pericolose per la sopravvivenza dei detenuti;
tuttavia Controparte_2
nel suo rapporto del 2014 ha segnalato che le condizioni in molte stazioni di polizia e strutture militari sono talmente spaventose da rappresentare esse stesse un trattamento crudele, disumano o degradante (maltrattamento). Venendo al caso in esame, osserva questa Corte che la vicenda narrata dall'appellante ha carattere del tutto personale e circoscritto alla specifica vicenda che lo aveva visto sottrarre denaro per suoi scopi personali al proprio partito di appartenenza e non è in alcun modo riconducibile alle generali condizioni di vita e sociali della Nigeria né alle vicende strettamente politiche di quel paese, come esattamente affermato dal Tribunale di Roma e come confermato da questa Corte nella sua precedente composizione – laddove ha affermato l'inammissibilità del relativo motivo di appello per mancanza di specificità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. - con la sentenza n° 2727/2021; del resto l'esattezza di tale affermazione trova riscontro
7 nell'ordinanza n° 30332/22 della Suprema Corte di Cassazione, che ha respinto parte dei motivi di ricorso proposti da , rinviando a questa Corte per il solo Parte_1
esame del giudizio sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente con riferimento al riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. b) del d.lgs. n° 251/07.
Osserva quindi questa Corte che – in applicazione del principio enunciato con la sentenza remittente – deve escludersi che possa essere riconosciuta in favore di PT
la protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. b) del d.lgs. n° 251/07. E infatti,
[...]
come esattamente affermato dal Tribunale nell'ordinanza resa ex art. 702 bis c.p.c. a definizione del primo grado del presente giudizio, l'odierno riassumente – su cui incombe l'onere di allegare compiutamente le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della sua domanda e di assolvere, nei limiti del possibile, al relativo onere probatorio - non ha in alcun modo fornito prova, anche indiziaria, della provenienza del denaro che deduce di aver sottratto per i suoi scopi personali né del fatto che coloro cui egli ha sottratto il denaro fossero dei criminali pronti a compiere azioni lesive nei suoi confronti - non consentendo così la possibilità di attivare i poteri officiosi di cui il giudice è dotato in materia di prova nella materia in esame - e dunque che, in caso di suo rientro in patria egli potesse essere esposto a maltrattamenti o a qualsiasi forma di trattamento inumano o degradante. Deve dunque escludersi che ricorrano nella fattispecie in esame i presupposti per riconoscere in favore del riassumente la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. b) del d.lgs n°
251/07. In conclusione, l'appello va respinto, con conferma dell'ordinanza depositata l'11 febbraio 2019, emessa dal Tribunale di Roma a definizione del giudizio RG n° 27075/16.
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE
definitivamente pronunciando in sede di rinvio sull'appello proposto da PT
, con l'intervento del Procuratore Generale, così provvede:
[...]
8 rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza depositata l'11 Parte_1
febbraio 2019, emessa dal Tribunale di Roma a definizione del giudizio RG n° 27075/16;
compensa tra le parti le spese di tutti i gradi del presente giudizio;
manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 28 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
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