Articolo 192 della Legge 22 dicembre 1975, n. 702
Articolo 191Articolo 193
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15 gennaio 1976
Art. 192.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione della spesa delle varie amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94 , e relative norme di applicazione.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1976