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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/07/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 4307/2024 RG promosso da
, C.F. e P.IVA n. , con sede legale in Cornuda (TV), via San Parte_1 P.IVA_1
Rocco 8, in persona dell'amministratore unico elettivamente rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Nilia Aversa (C.F. – pec C.F._1
) e dall'avv. Andrea Perica (C.F. Email_1 C.F._2
– pec ), con studio in Roma, via Nizza 22 Email_2 attrice contro
(C.F. e P.Iva ), residente in [...] a Padova, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Carobene (C.F.
) del Foro di Padova, con domicilio eletto presso lo Studio Carobene & C.F._4
Partners, sito a Padova in corso Vittorio Emanuele II, 150, fax 049/8594185,
Email_3 convenuto con la chiamata in causa di
(P.I. , con sede in AN TO (TV), via Controparte_3 P.IVA_3
Marocchesa 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Maria Chersevani (C.F. del Foro di Venezia, con C.F._5 elezione di domicilio presso il suo studio in Mestre (Ve), piazza Ferretto 4, fax 041/974708 e pec Email_4 terza chiamata
OGGETTO: responsabilità professionale – risarcimento dei danni
1 MOTIVAZIONE
1. ha convenuto in giudizio l'ing. per sentirlo Parte_1 Controparte_2
condannare al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità professionale (la domanda di accertamento dell'inadempimento dell'ing. è stata separata dal presente giudizio). CP_2
Premesso di essere un'azienda di progettazione, costruzione, sviluppo e vendita di piattaforme aeree, l'attrice espone infatti di aver commissionato all'ing. , in data 29.10.2020, una CP_2 consulenza avente ad oggetto la verifica sui disegni tecnici relativi ad una nuova piattaforma da avviare in produzione, la SC28, da allocare su un mezzo pesante, un autocarro Renault
Midlum D13 High. All'ing. aveva quindi affidato l'incarico di esaminare i disegni tecnici CP_2
- da lei redatti - al fine di verificare la capacità di resistenza della piattaforma ai carichi di servizi cui sarebbe stata sottoposta, verifica da effettuare attraverso specifici calcoli da allegare all'elaborato. L'ing. , accettato l'incarico, consegnava la consulenza definitiva il CP_2
15.02.2021 contenente i calcoli sui carichi di servizio massimi sostenibili dalla cit. piattaforma
SC28. Sulla base di tale consulenza, l'attrice avviava la produzione industriale, iniziando a pubblicizzarne l'acquisto ai propri clienti. Un esemplare della piattaforma SC28 – serie n.
1185/2019, telaio n. VF644BLM8LB002337 – veniva dall'attrice venduto alla CP_4
(società di distribuzione francese), la quale - a propria volta - lo aveva ceduto alla;
la CP_5 piattaforma veniva infine acquistata dalla , che la trasportava in Nuova Controparte_6
Caledonia. Nel maggio 2023, l'attrice riceveva dalla e dalla la Controparte_6 CP_5 notizia che il braccio della piattaforma aerea aveva ceduto in prossimità dell'anello porta-ralla, causando gravi danni. Dalle foto emergeva che il carico esercitato sul braccio della piattaforma area in servizio, rappresentato dai due addetti presenti all'interno del cesto posto alla sommità del braccio stesso, aveva determinato il cedimento della sezione del porta-ralla, che veniva sradicata dal basamento cui era saldata, causando la rovina a terra del braccio. L'attrice sostiene quindi che l'ing. avrebbe redatto la consulenza con imperizia e negligenza. CP_2
Egli, infatti, avrebbe dovuto verificare i disegni tecnici predisposti dagli addetti dell'attrice al fine di accertare se la piattaforma aerea, così come progettata, avrebbe potuto resistere ai carichi di lavoro cui sarebbe stata di volta in volta sottoposta e, comunque, se i requisiti di sicurezza imposti dalle norme interne e comunitarie fossero stati rispettati. La consulenza obbligava quindi l'ing. ad eseguire i calcoli sui carichi sostenibili dalla piattaforma, CP_2 nonché di esaminare approfonditamente i progetti forniti da essa attrice al fine di individuare eventuali carenze strutturali oppure l'inidoneità dei materiali scelti, con l'obbligo quindi dell'ing.
di fornire ogni utile indicazione sulle eventuali correzioni da apportare al progetto. Ciò CP_2 gli imponeva non solo il cit. incarico professionale, ma anche la direttiva 2006/42/CE e la norma armonizzata UNI-EN 280-2015, indicata dallo stesso professionista all'art.
5.2.1 della sua consulenza. Considerando inoltre che nell'intestazione della consulenza lo stesso ing.
aveva espressamente scritto che essa aveva ad oggetto anche le verifiche di stabilità CP_2
2 della piattaforma, era chiaro che gli fosse stato conferito anche l'incarico di esaminare la resistenza strutturale dell'intera piattaforma, inclusi i suoi componenti. La consulenza fatta redigere dall'attrice dopo il fatto, “evidenziava che nel verificare la stabilità della piattaforma aerea, l'Ing. non aveva svolto alcuna indagine sulla resistenza al carico di servizio CP_2 proprio dell'anello porta-ralla. Allo stesso modo, risulta per tabulas che l'Ing. non CP_2 aveva eseguito alcun esame sull'idoneità delle saldature e delle giunture utilizzate per ancorare il braccio meccanico al basamento, né in effetti il convenuto si premurava di indicare alla Società la necessità di svolgere ulteriori controlli o indagini sulla tenuta strutturale dei progetti allo stesso sottoposti. Oltretutto, anche a voler sottacere la palese gravità delle ridette omissioni, va altresì osservato che anche con riferimento alla ralla di rotazione, l'Ing. CP_2 ne esaminava la resistenza ai carichi e alla fatica (cfr. pag. 46), rilevando all'esito che la verifica
è da considerarsi soddisfatta”. Ritiene pertanto l'attrice che il cedimento del braccio meccanico della piattaforma aerea da lei costruita e venduta, sarebbe stato causato dalla negligenza- imperizia dell'ing. il quale, nella sua nota di calcolo, aveva concluso giudicando CP_2 positiva la verifica del progetto attoreo, omettendo tuttavia di effettuare la verifica sull'anello porta ralla, vale a dire sul componente che poi avrebbe ceduto. Di qui la domanda della
[...] di condanna dell'ing. al risarcimento dei danni, pari alla somma di euro Parte_1 CP_2
175.000,00 necessaria per la riparazione della piattaforma (che dovrebbe essere necessariamente trasportata in Italia), oltre ad euro 50.000,00 per danni all'immagine commerciale.
L'ing. , nel contestare la propria responsabilità, ha eccepito che, come CP_2 emergerebbe sia dalle trattative che hanno preceduto il conferimento dell'incarico professionale, sia dai dati tecnici messi a sua disposizione dall'attrice, sia infine dal contratto
29.10.2020, sia dal compenso di soli euro 1.500,00 (tipico di una mera nota di calcolo),
l'oggetto dell'incarico professionale sarebbe stato limitato alla mera redazione di una nota di calcolo, vale a dire gli sarebbe stato affidato solo l'incarico di eseguire i calcoli da utilizzare quale parte di una progettazione condotta da altri. L'attrice non potrebbe quindi attribuirgli alcuna responsabilità relativamente all'individuazione di carenze strutturali o all'inidoneità dei materiali o alle correzioni da apportare al progetto, in quanto nell'affidargli l'incarico essa gli aveva fornito unicamente informazioni per l'esecuzione di una nota di calcolo. Il convenuto lamenta inoltre l'omessa descrizione delle circostanze del sinistro;
contesta che la sua presunta omissione abbia causato l'evento, stante l'impossibilità di verificare se la fosse CP_7 stata costruita a regola d'arte e con materiali conformi, nonché se fosse stata sottoposta a regolare manutenzione. Aggiunge che la piattaforma risulta essersi guastata in corrispondenza della saldatura alla base, ciò che farebbe ritenere che detta saldatura non fosse stata realizzata in modo conforme al progetto. Contesta in ogni caso l'ammontare dei danni richiesti, poiché l'attrice non li avrebbe indicati in modo specifico ed avrebbe anche omesso di allegare
3 le eventuali richieste risarcitorie da parte di terzi, sicché l'asserito danno non sarebbe nemmeno attuale. L'ing. ha infine chiesto - ed ottenuto - di chiamare in causa CP_2 [...]
. CP_3
Quest'ultima contesta l'operatività della copertura assicurativa, nonché la domanda di mala gestio, eccependo in subordine il massimale di euro 500.000,00 e lo scoperto del 10% per ogni terzo danneggiato ed il massimo di euro 7.500,00. Sempre in subordine, nell'associarsi alle difese di merito dell'ing. , la Compagnia contesta che la piattaforma CP_2 si sia rotta a causa degli errati conteggi dell'ing. , poiché le foto dimesse CP_7 CP_2 dall'attrice con l'atto di citazione nulla proverebbero sul punto, non essendovi prova né di come era avvenuta la rottura, né che la stessa fosse la conseguenza diretta dell'asserito inadempimento del convenuto. La rottura potrebbe essere frutto di cattiva manutenzione del mezzo, di incauto utilizzo dello stesso o di danni conseguenti al trasporto del mezzo dall'Italia alla Nuova Caledonia. Aggiunge che, essendo la piattaforma aerea stata prodotta - in thesi - in molteplici esemplari, appare singolare che uno solo si sia guastato. I danni lamentati dall'attrice sarebbero infine totalmente indeterminati.
Nella prima memoria, ha ribadito che l'inadempimento contestato all'ing. Parte_1
consiste nel fatto che, nella nota di calcolo da lui redatta, avrebbe omesso di verificare CP_2
l'anello porta ralla, vale a dire lo specifico componente che ha poi subito il cedimento. Contesta che il cedimento abbia interessato il punto di saldatura, che ha invece interessato la lamiera dell'anello porta-ralla. Sostiene che la manutenzione ordinaria consisteva esclusivamente nella verifica visiva annuale. Quanto al danno, afferma che essa “ha dovuto attivarsi per garantire il ripristino della macchina danneggiata, promettendo il pagamento delle spese di trasporto e riparazione della piattaforma in questione. Ciò non solo per rispondere agli obblighi di garanzia sugli stessi pendenti, ma anche al fine di limitare il detrimento della propria immagine commerciale.
2. Respinte tutte le istanze istruttorie in quanto inammissibili e comunque superflue;
precisate le conclusioni;
al termine della discussione, la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.”.
3. Questo tribunale ritiene che la controversia debba essere decisa sulla base principio della ragione più liquida, il quale, come noto, imponendo un approccio interpretativo mediante la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare
4 previamente le altre (v. Cass. 9.01.2019, n. 363; Cass. 11.05.2018, n. 11.458; e Cass., sez. un., 8.05.2014, n. 9936).
4. Constata questo tribunale che, nonostante la tempestiva specifica contestazione sollevata dall'ing. nella propria comparsa di risposta, l'attrice ha ritenuto di non CP_2 descrivere con la necessaria specificità - né con l'atto di citazione né con la prima memoria - le modalità con cui è avvenuto il sinistro (dove, quando, come). Specificità indubbiamente indispensabile al fine di escludere che la rottura della piattaforma aerea sia avvenuta a causa dell'utilizzo improprio della stessa: utilizzo improprio che - all'evidenza - eliderebbe il nesso di causalità tra il danno ed il presunto errore professionale dell'ing. , poiché è chiaro che CP_2 se anche l'ing. avesse svolto correttamente la sua consulenza senza incorrere CP_2 nell'omissione lamentata dall'attrice, l'incidente si sarebbe verificato ugualmente nel caso in cui la piattaforma fosse stata utilizzata in modo scorretto, ad esempio con un carico manifestamente eccessivo.
Si tratta di un comportamento processuale valutabile ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c., che l'attrice ha tenuto anche con riferimento ai materiali concretamente da lei utilizzati per la costruzione della piattaforma, posto che nulla è stato tempestivamente allegato né con l'atto di citazione né con la prima memoria.
Ed ancora, la medesima l'attrice ha ritenuto di non descrivere minimamente - né con l'atto di citazione né con la prima memoria - i danni specificatamente subiti o subendi, non avendo allegato specifiche e concrete richieste risarcitorie da parte dell'acquirente.
La distinzione tra onere di allegazione e onere della prova, è nota.
Il primo onere deve essere soddisfatto al massimo con la prima memoria ed ad esso l'attrice non ha tempestivamente adempiuto.
Ciò appare necessario e sufficiente a determinare il rigetto della domanda risarcitoria da lei proposta (non risulta invece chiesta la risoluzione del contratto di prestazione professionale del 29.10.2020), posto che, ripetesi, nulla è stato tempestivamente allegato in merito alla dinamica con cui è avvenuta la rottura della piattaforma, con la conseguenza che il nesso di causalità tra il presunto errore dell'ing. e tale rottura, non è stato dimostrato CP_2
(rectius, neppure sufficientemente allegato). L'attrice sostiene che spetterebbe all'ing. CP_2 dimostrare che l'incidente è avvenuto a causa di un erroneo utilizzo della piattaforma. E' tuttavia una tesi che non ha fondamento in quanto è vero l'esatto contrario: l'onere di dimostrare il nesso di causalità gravava sull'attrice ed essa, oltre a non aver adempiuto all'onere di allegazione, non ha neppure formulato istanze istruttorie a prova diretta sull'esistenza di tale nesso, vale a dire sulla dinamica dell'incidente, con la conseguenza che l'ing. non era certamente onerato della prova contraria. CP_2
Si impongono quindi le declaratorie di cui in dispositivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
5
P Q M
definitivamente pronunziando, rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da
[...] nei confronti di . Parte_1 Controparte_2
La condanna a rifondergli le spese di giudizio, liquidate in euro 759,00 per spese ed euro
16.825,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali.
La condanna infine a rifonderle anche a , liquidandole in euro 16.825,00 per Controparte_3 compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali.
Padova, 17 luglio 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
6
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 4307/2024 RG promosso da
, C.F. e P.IVA n. , con sede legale in Cornuda (TV), via San Parte_1 P.IVA_1
Rocco 8, in persona dell'amministratore unico elettivamente rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Nilia Aversa (C.F. – pec C.F._1
) e dall'avv. Andrea Perica (C.F. Email_1 C.F._2
– pec ), con studio in Roma, via Nizza 22 Email_2 attrice contro
(C.F. e P.Iva ), residente in [...] a Padova, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Carobene (C.F.
) del Foro di Padova, con domicilio eletto presso lo Studio Carobene & C.F._4
Partners, sito a Padova in corso Vittorio Emanuele II, 150, fax 049/8594185,
Email_3 convenuto con la chiamata in causa di
(P.I. , con sede in AN TO (TV), via Controparte_3 P.IVA_3
Marocchesa 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Maria Chersevani (C.F. del Foro di Venezia, con C.F._5 elezione di domicilio presso il suo studio in Mestre (Ve), piazza Ferretto 4, fax 041/974708 e pec Email_4 terza chiamata
OGGETTO: responsabilità professionale – risarcimento dei danni
1 MOTIVAZIONE
1. ha convenuto in giudizio l'ing. per sentirlo Parte_1 Controparte_2
condannare al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità professionale (la domanda di accertamento dell'inadempimento dell'ing. è stata separata dal presente giudizio). CP_2
Premesso di essere un'azienda di progettazione, costruzione, sviluppo e vendita di piattaforme aeree, l'attrice espone infatti di aver commissionato all'ing. , in data 29.10.2020, una CP_2 consulenza avente ad oggetto la verifica sui disegni tecnici relativi ad una nuova piattaforma da avviare in produzione, la SC28, da allocare su un mezzo pesante, un autocarro Renault
Midlum D13 High. All'ing. aveva quindi affidato l'incarico di esaminare i disegni tecnici CP_2
- da lei redatti - al fine di verificare la capacità di resistenza della piattaforma ai carichi di servizi cui sarebbe stata sottoposta, verifica da effettuare attraverso specifici calcoli da allegare all'elaborato. L'ing. , accettato l'incarico, consegnava la consulenza definitiva il CP_2
15.02.2021 contenente i calcoli sui carichi di servizio massimi sostenibili dalla cit. piattaforma
SC28. Sulla base di tale consulenza, l'attrice avviava la produzione industriale, iniziando a pubblicizzarne l'acquisto ai propri clienti. Un esemplare della piattaforma SC28 – serie n.
1185/2019, telaio n. VF644BLM8LB002337 – veniva dall'attrice venduto alla CP_4
(società di distribuzione francese), la quale - a propria volta - lo aveva ceduto alla;
la CP_5 piattaforma veniva infine acquistata dalla , che la trasportava in Nuova Controparte_6
Caledonia. Nel maggio 2023, l'attrice riceveva dalla e dalla la Controparte_6 CP_5 notizia che il braccio della piattaforma aerea aveva ceduto in prossimità dell'anello porta-ralla, causando gravi danni. Dalle foto emergeva che il carico esercitato sul braccio della piattaforma area in servizio, rappresentato dai due addetti presenti all'interno del cesto posto alla sommità del braccio stesso, aveva determinato il cedimento della sezione del porta-ralla, che veniva sradicata dal basamento cui era saldata, causando la rovina a terra del braccio. L'attrice sostiene quindi che l'ing. avrebbe redatto la consulenza con imperizia e negligenza. CP_2
Egli, infatti, avrebbe dovuto verificare i disegni tecnici predisposti dagli addetti dell'attrice al fine di accertare se la piattaforma aerea, così come progettata, avrebbe potuto resistere ai carichi di lavoro cui sarebbe stata di volta in volta sottoposta e, comunque, se i requisiti di sicurezza imposti dalle norme interne e comunitarie fossero stati rispettati. La consulenza obbligava quindi l'ing. ad eseguire i calcoli sui carichi sostenibili dalla piattaforma, CP_2 nonché di esaminare approfonditamente i progetti forniti da essa attrice al fine di individuare eventuali carenze strutturali oppure l'inidoneità dei materiali scelti, con l'obbligo quindi dell'ing.
di fornire ogni utile indicazione sulle eventuali correzioni da apportare al progetto. Ciò CP_2 gli imponeva non solo il cit. incarico professionale, ma anche la direttiva 2006/42/CE e la norma armonizzata UNI-EN 280-2015, indicata dallo stesso professionista all'art.
5.2.1 della sua consulenza. Considerando inoltre che nell'intestazione della consulenza lo stesso ing.
aveva espressamente scritto che essa aveva ad oggetto anche le verifiche di stabilità CP_2
2 della piattaforma, era chiaro che gli fosse stato conferito anche l'incarico di esaminare la resistenza strutturale dell'intera piattaforma, inclusi i suoi componenti. La consulenza fatta redigere dall'attrice dopo il fatto, “evidenziava che nel verificare la stabilità della piattaforma aerea, l'Ing. non aveva svolto alcuna indagine sulla resistenza al carico di servizio CP_2 proprio dell'anello porta-ralla. Allo stesso modo, risulta per tabulas che l'Ing. non CP_2 aveva eseguito alcun esame sull'idoneità delle saldature e delle giunture utilizzate per ancorare il braccio meccanico al basamento, né in effetti il convenuto si premurava di indicare alla Società la necessità di svolgere ulteriori controlli o indagini sulla tenuta strutturale dei progetti allo stesso sottoposti. Oltretutto, anche a voler sottacere la palese gravità delle ridette omissioni, va altresì osservato che anche con riferimento alla ralla di rotazione, l'Ing. CP_2 ne esaminava la resistenza ai carichi e alla fatica (cfr. pag. 46), rilevando all'esito che la verifica
è da considerarsi soddisfatta”. Ritiene pertanto l'attrice che il cedimento del braccio meccanico della piattaforma aerea da lei costruita e venduta, sarebbe stato causato dalla negligenza- imperizia dell'ing. il quale, nella sua nota di calcolo, aveva concluso giudicando CP_2 positiva la verifica del progetto attoreo, omettendo tuttavia di effettuare la verifica sull'anello porta ralla, vale a dire sul componente che poi avrebbe ceduto. Di qui la domanda della
[...] di condanna dell'ing. al risarcimento dei danni, pari alla somma di euro Parte_1 CP_2
175.000,00 necessaria per la riparazione della piattaforma (che dovrebbe essere necessariamente trasportata in Italia), oltre ad euro 50.000,00 per danni all'immagine commerciale.
L'ing. , nel contestare la propria responsabilità, ha eccepito che, come CP_2 emergerebbe sia dalle trattative che hanno preceduto il conferimento dell'incarico professionale, sia dai dati tecnici messi a sua disposizione dall'attrice, sia infine dal contratto
29.10.2020, sia dal compenso di soli euro 1.500,00 (tipico di una mera nota di calcolo),
l'oggetto dell'incarico professionale sarebbe stato limitato alla mera redazione di una nota di calcolo, vale a dire gli sarebbe stato affidato solo l'incarico di eseguire i calcoli da utilizzare quale parte di una progettazione condotta da altri. L'attrice non potrebbe quindi attribuirgli alcuna responsabilità relativamente all'individuazione di carenze strutturali o all'inidoneità dei materiali o alle correzioni da apportare al progetto, in quanto nell'affidargli l'incarico essa gli aveva fornito unicamente informazioni per l'esecuzione di una nota di calcolo. Il convenuto lamenta inoltre l'omessa descrizione delle circostanze del sinistro;
contesta che la sua presunta omissione abbia causato l'evento, stante l'impossibilità di verificare se la fosse CP_7 stata costruita a regola d'arte e con materiali conformi, nonché se fosse stata sottoposta a regolare manutenzione. Aggiunge che la piattaforma risulta essersi guastata in corrispondenza della saldatura alla base, ciò che farebbe ritenere che detta saldatura non fosse stata realizzata in modo conforme al progetto. Contesta in ogni caso l'ammontare dei danni richiesti, poiché l'attrice non li avrebbe indicati in modo specifico ed avrebbe anche omesso di allegare
3 le eventuali richieste risarcitorie da parte di terzi, sicché l'asserito danno non sarebbe nemmeno attuale. L'ing. ha infine chiesto - ed ottenuto - di chiamare in causa CP_2 [...]
. CP_3
Quest'ultima contesta l'operatività della copertura assicurativa, nonché la domanda di mala gestio, eccependo in subordine il massimale di euro 500.000,00 e lo scoperto del 10% per ogni terzo danneggiato ed il massimo di euro 7.500,00. Sempre in subordine, nell'associarsi alle difese di merito dell'ing. , la Compagnia contesta che la piattaforma CP_2 si sia rotta a causa degli errati conteggi dell'ing. , poiché le foto dimesse CP_7 CP_2 dall'attrice con l'atto di citazione nulla proverebbero sul punto, non essendovi prova né di come era avvenuta la rottura, né che la stessa fosse la conseguenza diretta dell'asserito inadempimento del convenuto. La rottura potrebbe essere frutto di cattiva manutenzione del mezzo, di incauto utilizzo dello stesso o di danni conseguenti al trasporto del mezzo dall'Italia alla Nuova Caledonia. Aggiunge che, essendo la piattaforma aerea stata prodotta - in thesi - in molteplici esemplari, appare singolare che uno solo si sia guastato. I danni lamentati dall'attrice sarebbero infine totalmente indeterminati.
Nella prima memoria, ha ribadito che l'inadempimento contestato all'ing. Parte_1
consiste nel fatto che, nella nota di calcolo da lui redatta, avrebbe omesso di verificare CP_2
l'anello porta ralla, vale a dire lo specifico componente che ha poi subito il cedimento. Contesta che il cedimento abbia interessato il punto di saldatura, che ha invece interessato la lamiera dell'anello porta-ralla. Sostiene che la manutenzione ordinaria consisteva esclusivamente nella verifica visiva annuale. Quanto al danno, afferma che essa “ha dovuto attivarsi per garantire il ripristino della macchina danneggiata, promettendo il pagamento delle spese di trasporto e riparazione della piattaforma in questione. Ciò non solo per rispondere agli obblighi di garanzia sugli stessi pendenti, ma anche al fine di limitare il detrimento della propria immagine commerciale.
2. Respinte tutte le istanze istruttorie in quanto inammissibili e comunque superflue;
precisate le conclusioni;
al termine della discussione, la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.”.
3. Questo tribunale ritiene che la controversia debba essere decisa sulla base principio della ragione più liquida, il quale, come noto, imponendo un approccio interpretativo mediante la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare
4 previamente le altre (v. Cass. 9.01.2019, n. 363; Cass. 11.05.2018, n. 11.458; e Cass., sez. un., 8.05.2014, n. 9936).
4. Constata questo tribunale che, nonostante la tempestiva specifica contestazione sollevata dall'ing. nella propria comparsa di risposta, l'attrice ha ritenuto di non CP_2 descrivere con la necessaria specificità - né con l'atto di citazione né con la prima memoria - le modalità con cui è avvenuto il sinistro (dove, quando, come). Specificità indubbiamente indispensabile al fine di escludere che la rottura della piattaforma aerea sia avvenuta a causa dell'utilizzo improprio della stessa: utilizzo improprio che - all'evidenza - eliderebbe il nesso di causalità tra il danno ed il presunto errore professionale dell'ing. , poiché è chiaro che CP_2 se anche l'ing. avesse svolto correttamente la sua consulenza senza incorrere CP_2 nell'omissione lamentata dall'attrice, l'incidente si sarebbe verificato ugualmente nel caso in cui la piattaforma fosse stata utilizzata in modo scorretto, ad esempio con un carico manifestamente eccessivo.
Si tratta di un comportamento processuale valutabile ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c., che l'attrice ha tenuto anche con riferimento ai materiali concretamente da lei utilizzati per la costruzione della piattaforma, posto che nulla è stato tempestivamente allegato né con l'atto di citazione né con la prima memoria.
Ed ancora, la medesima l'attrice ha ritenuto di non descrivere minimamente - né con l'atto di citazione né con la prima memoria - i danni specificatamente subiti o subendi, non avendo allegato specifiche e concrete richieste risarcitorie da parte dell'acquirente.
La distinzione tra onere di allegazione e onere della prova, è nota.
Il primo onere deve essere soddisfatto al massimo con la prima memoria ed ad esso l'attrice non ha tempestivamente adempiuto.
Ciò appare necessario e sufficiente a determinare il rigetto della domanda risarcitoria da lei proposta (non risulta invece chiesta la risoluzione del contratto di prestazione professionale del 29.10.2020), posto che, ripetesi, nulla è stato tempestivamente allegato in merito alla dinamica con cui è avvenuta la rottura della piattaforma, con la conseguenza che il nesso di causalità tra il presunto errore dell'ing. e tale rottura, non è stato dimostrato CP_2
(rectius, neppure sufficientemente allegato). L'attrice sostiene che spetterebbe all'ing. CP_2 dimostrare che l'incidente è avvenuto a causa di un erroneo utilizzo della piattaforma. E' tuttavia una tesi che non ha fondamento in quanto è vero l'esatto contrario: l'onere di dimostrare il nesso di causalità gravava sull'attrice ed essa, oltre a non aver adempiuto all'onere di allegazione, non ha neppure formulato istanze istruttorie a prova diretta sull'esistenza di tale nesso, vale a dire sulla dinamica dell'incidente, con la conseguenza che l'ing. non era certamente onerato della prova contraria. CP_2
Si impongono quindi le declaratorie di cui in dispositivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
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P Q M
definitivamente pronunziando, rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da
[...] nei confronti di . Parte_1 Controparte_2
La condanna a rifondergli le spese di giudizio, liquidate in euro 759,00 per spese ed euro
16.825,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali.
La condanna infine a rifonderle anche a , liquidandole in euro 16.825,00 per Controparte_3 compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali.
Padova, 17 luglio 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
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