Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/03/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1652/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1652/2022 promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il [...], (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
Campagna Lupia (VE), Via Daniele Manin n. 26/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorella
Marrone, del Foro di EZ ( , presso il cui studio – sito Email_1
in Dolo, Via Giacomo Matteotti, n. 15/E – è elettivamente domiciliato,
- ricorrente- contro
- , nata a [...] il [...], (C.F. ), residente in CP_1 C.F._2
MI (VE), in via Porto Menai n. 110, rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Corrà del Foro di
DO ( presso il cui studio – in Galleria Berchet n.3 a Email_2
DO – è elettivamente domiciliata,
-resistente-
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti: come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del
19.12.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., che di seguito si riproducono:
“1) disporsi a carico del sig il pagamento in favore della sig.r di un Parte_1 CP_1
assegno a titolo di contributo nel mantenimento della figli nella misura fissa di Persona_1
euro 350,00 (trecentocinquanta) mensili fino al mese di dicembre 2027, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie per la figlia come da protocollo del Tribunale di EZ 20/9/2019, il tutto a condizione che venga consegnata al padre ogni sei mesi copia del libretto universitario della figli;
qualora non sia stato superato nel precedente semestre nemmeno un esame Per_1
o non gli venga consegnata la copia del libretto universitario il sig. potrà sospendere il Pt_1
pagamento dell'assegno e delle spese straordinarie;
2) disporsi la revoca di qualsivoglia assegno di mantenimento o contributo per la figli a Per_1
carico del sig a far tempo dal mese di gennaio 2028, nulla essendo più dovuto ad Parte_1
alcun titolo;
3) confermarsi l'assegnazione della casa già coniugale con tutto il suo contenuto al sig. Pt_1
che ne è proprietario esclusivo;
[...]
4) dichiararsi l'integrale compensazione reciproca fra le parti di ogni somma a qualsiasi titolo dovuta, anche per arretrati, sino al 16/9/2024;
5) la sig.r rinuncia a qualsiasi ulteriore richiesta formulata nel presente giudizio, compresa CP_1
quella volta ad ottenere un assegno per il proprio personale mantenimento;
6) le parti si danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto o di altri documenti equipollenti validi anche per l'espatrio;
7) ordinarsi le trascrizioni e gli adempimenti tutti di legge conseguenti;
8) spese di lite integralmente compensate;
9) emanarsi sentenza secondo le conclusioni che precedono.”
Conclusioni del P.M.: Parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.03.2022, esponeva di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con la resistente, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di MI (VE) al n. 162, p. II, serie A, anno 1990, che dalla loro unione nascevano due R.G. N. 1652/2022
figlie ( , nata il [...]), maggiorenne ed autosufficiente, e (nata, il 21.6.2002), Per_2 Per_1
maggiorenne e non economicamente indipendente, e che in data 6.11.2019 interveniva il provvedimento del Tribunale di EZ del 6.11.2019 (depositato il 7.11.2019) con cui veniva omologata la separazione dei coniugi. Il ricorrente introduceva il presente giudizio dichiarando altresì che la separazione era proseguita interrotta per tutto il periodo.
Con comparsa depositata in data 14.06.2022, si costituiva in giudizio , non CP_1
contestando la sussistenza dei presupposti per la pronuncia del divorzio, ma chiedendo il rigetto delle altre domande.
Nel corso del giudizio interveniva la sentenza non definitiva n. 2656/2024 del 13.03.2024
(pubblicata il 25.07.2024), con cui veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e, con separata ordinanza, la causa veniva rimessa innanzi al Giudice
relatore designato per consentire la prosecuzione del giudizio.
Nel corso del giudizio, con note di trattazione scritta depositate in data 16.10.2024 in sostituzione dell'udienza del 19.12.2024, le parti addivenivano ad un accordo riguardante le condizioni di divorzio e le altre questioni accessorie. Così all'udienza cartolare del 19.12.2024 rassegnavano le seguenti condizioni congiunte e chiedevano la definizione del giudizio recependo il suddetto accordo : “1) disporsi a carico del sig. il pagamento in favore della sig.ra Parte_1 [...]
di un assegno a titolo di contributo nel mantenimento della figli nella CP_1 Persona_1
misura fissa di euro 350,00 (trecentocinquanta) mensili fino al mese di dicembre 2027, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie per la figlia come da protocollo del Tribunale di
EZ 20/9/2019, il tutto a condizione che venga consegnata al padre ogni sei mesi copia del libretto universitario della figli;
qualora non sia stato superato nel precedente semestre Per_1
nemmeno un esame o non gli venga consegnata la copia del libretto universitario il sig Pt_1
potrà sospendere il pagamento dell'assegno e delle spese straordinarie;
2) disporsi la revoca di qualsivoglia assegno di mantenimento o contributo per la figli a Per_1
carico del sig a far tempo dal mese di gennaio 2028, nulla essendo più dovuto ad Parte_1
alcun titolo;
3) confermarsi l'assegnazione della casa già coniugale con tutto il suo contenuto al sig. Pt_1
che ne è proprietario esclusivo;
[...] R.G. N. 1652/2022
4) dichiararsi l'integrale compensazione reciproca fra le parti di ogni somma a qualsiasi titolo dovuta, anche per arretrati, sino al 16/9/2024;
5) la sig.r rinuncia a qualsiasi ulteriore richiesta formulata nel presente giudizio, compresa CP_1
quella volta ad ottenere un assegno per il proprio personale mantenimento;
6) le parti si danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto o di altri documenti equipollenti validi anche per l'espatrio;
7) ordinarsi le trascrizioni e gli adempimenti tutti di legge conseguenti;
8) spese di lite integralmente compensate;
9) emanarsi sentenza secondo le conclusioni che precedono.”
Il Giudice, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, rimetteva la causa al Collegio, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Il Pubblico Ministero, notiziato, è intervenuto nel processo esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Ritiene il Tribunale che – a seguito della sentenza non definitiva sullo status – l'accordo raggiunto dalle parti non risulta contrastare con alcuna disposizione di legge e corrisponde all'interesse della prole, sicchè può intendersi integralmente recepito nel presente provvedimento per farne parte integrante.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo in tale senso raggiunto tra le parti,
va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di EZ, in composizione collegiale come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone che i rapporti tra le parti – tra cui è intervenuta la sentenza di cessazione degli effetti civili di questo Tribunale n. 2656/2024 del 13.03.2024 (pubblicata il
25.07.2024) – vengano regolati come da accordo depositato telematicamente in data
16.10.2024, da intendersi integralmente recepito e trascritto;
- Spese compensate.
Così deciso in EZ, nella Camera di consiglio del 26.02.2025. R.G. N. 1652/2022
Il Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero