Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/06/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 884/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il giorno 16/02/1953, c.f.: ; Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. John Gai Antonio Li Causi;
appellante
CONTRO
Controparte_1
, con sede in Milano, P.I.:
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Parisi e Carlo Scofone;
appellato
In fatto e in diritto
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Marsala del Parte_1
10.11.2020, n. 638, che, all'esito del giudizio ex artt. 615 e 617 c.p.c. da lui promosso contro la creditrice precettante Controparte_1
aveva rigettato l'opposizione e lo aveva condannato alle spese di lite.
L'appellata, costituitasi, ha dedotto l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del gravame.
In corso di causa l'appellante ha dichiarato di voler approfittare, ai sensi dell'art. 1304 c.c., dell'accordo transattivo stipulato dalla società creditrice con un condebitore solidale e ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La controparte all'atto della precisazione delle conclusioni mediante note scritte ex art. 127- ter c.p.c., ha reiterato le sue originarie istanze per poi, dopo che la causa era stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., dichiarare con la comparsa conclusionale depositata il 22.4.2025, di aderire alla richiesta dell'appellante di declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio di appello.
2. La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. Cass. 21757/2021).
Nel caso in esame, a fronte dell'istanza dell'appellante di definizione del giudizio con declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta transazione, la società appellata, senza contestare la refluenza dell'accordo transattivo sui profili di merito della controversia, ma rilevando la mancanza di una proposta di definizione bonaria per l'aspetto relativo alle spese del primo grado, ha chiesto che la causa fosse posta in decisione.
La MP ha così preso atto del mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, ma ha evidenziato il permanere di un potenziale contrasto sulla regolazione delle spese del primo grado del giudizio, di cui ha, quindi, chiesto la conferma stante l'asserita infondatezza dell'impugnazione.
In tal senso si dovrà, in effetti, procedere: dichiarazione di cessata materia del contendere in parziale riforma della sentenza di primo grado, con compensazione delle spese del presente giudizio conformemente al sopravvenuto accordo (v. comparsa conclusionale della parte appellata), e vaglio delle ragioni dell'appello ai soli fini della disciplina delle spese del primo grado. 3
3. A quest'ultimo riguardo – esclusa l'ammissibilità in questa sede delle doglianze relative ai requisiti formali del precetto e alla validità della notificazione di esso e del titolo ai fini esecutivi, trattandosi di temi tipici di opposizione ex art. 617 c.p.c., come tali sottratti alla cognizione del giudice di appello (art. 618, u.c., c.p.c.) salvo che nel caso, qui insussistente, di qualificazione dell'azione, da parte del giudice di primo grado, in termini di opposizione all'esecuzione (c.d. principio dell'apparenza) – per quanto concerne la prescrizione del credito, richiamato il disposto del primo comma dell'art. 1310 c.c. (a tenore del quale “Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido […] hanno effetto riguardo agli altri debitori”) e ribadita l'inappropriatezza, per le ragioni enunciate dal
Tribunale, del riferimento dell'appellante a Cass. 5099/2018, basterà osservare che la società creditrice ha allegato e documentato di aver interrotto la prescrizione con atti notificati al condebitore solidale negli anni 2001 e 2005 e poi, nel marzo 2009, entro Controparte_2
il decennio precedente la notificazione, nel febbraio 2019, del precetto per cui è causa.
Donde, secondo il criterio della soccombenza virtuale, la conferma della statuizione del primo giudice sulle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala del 10.11.2020, n. 638, dichiara la cessazione della materia del contendere sull'opposizione esecutiva proposta da
[...]
nei confronti della Parte_1 Controparte_1
[...]
conferma il capo della sentenza impugnata relativo alle spese del giudizio;
compensa interamente tra le parti le spese di appello.
Così deciso in Palermo il giorno 29 maggio 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo