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Sentenza 8 aprile 2024
Sentenza 8 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/04/2024, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2230/2023
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE SEZIONE P1
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Seconda Civile, in persona del Presidente di Sezione FF, delegato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2230/2023 promossa da:
Avv. LAPO BECHELLI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._1
ELENA MANETTI (C.F. ) C.F._2
OPPONENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTO CONTUMACE avverso il decreto emesso dalla Corte di Appello di Firenze – Prima Sezione Penale depositato in data 17.10.2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.11.2023, l'Avv. LAPO BECHELLI ha adito questa
Corte di Appello proponendo opposizione avverso il decreto emesso e depositato dalla stessa Corte – Prima Sezione Penale, in data 17.10.2023 - con cui, nel revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei confronti del sig.
, nato a [...] il [...], ha contestualmente rigettato la Parte_1 richiesta di liquidazione del compenso da esso stesso RICORRENTE presentata, quale difensore del - e chiedendo l'evocazione in giudizio del Pt_1 [...]
. Controparte_1
Nonostante la sua rituale evocazione in giudizio il Controparte_1
pagina 1 di 6 non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 26.03.2024 sostituita, sull'accordo dell'unica parte costituita, dal termine perentorio per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione, con riserva di emissione della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
***
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Le prestazioni professionali del cui compenso si discute sono state rese nell'ambito di un procedimento penale. La fattispecie è pertanto da ricondurre al disposto dell'art. 114 TUSG, che rientra tra le “Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale”.
In particolare, la Prima Sezione Penale della Corte di Appello, con il decreto impugnato, ha ritenuto che l'onere della parte di comunicare le variazioni di reddito, anno dopo anno, fosse sanzionabile con la perdita del beneficio in toto, anche se tali variazioni non erano tali da implicare il superamento del limite che giustifica l'ammissione al beneficio.
Nella fattispecie, si verte, in particolare, sugli effetti della revoca del Patrocinio a
Spese dello Stato (PSS) nel procedimento penale, sul diritto del difensore della parte originariamente ammessa al beneficio ad ottenere la liquidazione del compenso nel periodo antecedente alla revoca.
In alcune pronunce, la S.C. si è pronunciata espressamente sugli effetti ex tunc della revoca dell'ammissione del PSS nelle ipotesi di mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste dalla legge.
In particolare, la Corte regolatrice ha avuto modo di affermare che “in tema di patrocinio a spese dello Stato, è legittima la revoca del beneficio per difetto originario dei requisiti anche se sia già stato emesso decreto di pagamento del difensore definitivo ed esecutivo, in quanto la revoca ha effetto retroattivo anche sui diritti del patrocinatore, con conseguente potere dell'amministrazione finanziaria, in caso di intervenuto pagamento, di agire per il
pagina 2 di 6 recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio successivamente revocato” (Cass. Pen. Sez. 4 - Sentenza n. 17225 del 08/01/2019).
In altre pronunce, la stessa Corte di legittimità (Cass. Pen. Sez. 4 -
Sentenza n. 17668 del 14/02/2019 e Sentenza n. 10159 del 15/12/2020) ha precisato che la revoca del beneficio per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste dalla legge, pur avendo efficacia retroattiva, non comporta l'inefficacia del decreto di pagamento del difensore, solo se emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione
Ritiene la Corte di non potersi conformare a tali pronunce, ove si consideri che nella fattispecie non ricorre, pacificamente, l'ipotesi di mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste dalla legge, bensì solo quella di omessa comunicazione di variazione reddituale prevista dall'art. 112 lett. a)
TUGS.
Infatti, come si evince dal provvedimento opposto, non censurato sul punto,
, difeso dal RICORRENTE nel 2017, aveva autocertificato di avere Parte_1 un reddito pari a zero, (tanto che era stato ammesso al PSS con provvedimento del 7.12.2018), ma non aveva provveduto a comunicare le successive variazioni che lo vedevano titolare di un reddito nel 2019 pari ad € 5.936,77 e nell'anno
2021 pari ad € 1.748,32 + 519,71 + 3.048,40, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.
In generale, la revoca del beneficio dell'ammissione al PSS ai sensi dell'art. 112
TUGS ha luogo oltre che nell'ipotesi di cui alla lett. a) (se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d), l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito) nelle seguenti ulteriori ipotesi:
b) se, a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione;
c) se, nei termini previsti dall'articolo 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione dell'autorità consolare;
pagina 3 di 6 d) d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92.
Inoltre, l'art. 114 TUGS, disciplinando espressamente gli effetti della revoca del
PSS, prevede:
• al comma 1, che la revoca del decreto di ammissione, disposta ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1, dell'articolo 112, abbia effetto, rispettivamente, dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione delle condizioni reddituali, dalla data in cui la comunicazione di variazione è pervenuta all'ufficio del giudice che procede, dalla scadenza del termine di cui all'articolo 94, comma 3;
• al comma 2, che negli altri casi previsti dall'articolo 112, la revoca del decreto di ammissione abbia efficacia retroattiva.
Poiché nella fattispecie, come detto, si verte nell'ipotesi di cui alla lett. a) dell'art. 112 TUGS, un'interpretazione letterale del combinato disposto di tale disposizione e di quella di cui all'art. 114 co. 1 TUGS porta a ritenere che la revoca dell'ammissione al PSS debba essere disposta con effetti dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione delle condizioni reddituali e che tale termine debba essere quello disciplinato dalla lett. d) dell'art. 79 TUSG, ovvero il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.
Pertanto, la revoca ex tunc, del beneficio, disposta nel provvedimento opposto, in ipotesi di omessa comunicazione delle variazioni reddituali, non è rispettosa di tale interpretazione letterale.
Ne consegue che l'Avv. LAPO BECHELLI ha diritto alla liquidazione del proprio compenso per il periodo antecedente alla revoca del PSS a cui era stato ammesso il proprio assistito, avendo espletato il proprio mandato difensivo per la fase di pagina 4 di 6 studio e quella introduttiva del giudizio di appello, con deposito dell'atto di appello il 20.12.2018.
Il decreto opposto va, dunque, revocato ed all'Avv. Lapo BECHELLI va liquidato il compenso di € 530,00 (di cui € 180,00 per la fase di studio ed € 350,00 per la fase introduttiva) come da protocollo d'intesa sottoscritto in data 06.12.2016, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia (scaglione fino a
€ 1.100,00) ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, per le fasi di studio e introduttiva e dei valori minimi per quella decisoria, essendo inesistente la fase istruttoria ed essendo la memoria conclusionale ripetitiva delle argomentazioni già svolte in ricorso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione così provvede:
1. ACCOGLIE il ricorso presentato dall'Avv. LAPO BECHELLI e per l'effetto
REVOCA il decreto opposto emesso dalla Corte di Appello di Firenze – Prima
Sezione Penale depositato in data 17.10.2023;
2. a favore dell'Avv. LAPO BECHELLI l'importo di € 530,00 per le Pt_2 prestazioni rese in favore dell'assistito , oltre al rimborso spese Parte_1 forfettarie del 15%, Cap e Iva come per legge;
3. CONDANNA il al pagamento a favore del Controparte_1
RICORRENTE, delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi € 389,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Cap e Iva come per legge.
Firenze, 8 aprile 2024
Il Presidente FF delegato Dott. Anna Primavera
pagina 5 di 6 Nota. La divulgazione del presente provvedimento al di fuori dell'ambito processuale è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
pagina 6 di 6
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE SEZIONE P1
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Seconda Civile, in persona del Presidente di Sezione FF, delegato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2230/2023 promossa da:
Avv. LAPO BECHELLI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._1
ELENA MANETTI (C.F. ) C.F._2
OPPONENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTO CONTUMACE avverso il decreto emesso dalla Corte di Appello di Firenze – Prima Sezione Penale depositato in data 17.10.2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.11.2023, l'Avv. LAPO BECHELLI ha adito questa
Corte di Appello proponendo opposizione avverso il decreto emesso e depositato dalla stessa Corte – Prima Sezione Penale, in data 17.10.2023 - con cui, nel revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei confronti del sig.
, nato a [...] il [...], ha contestualmente rigettato la Parte_1 richiesta di liquidazione del compenso da esso stesso RICORRENTE presentata, quale difensore del - e chiedendo l'evocazione in giudizio del Pt_1 [...]
. Controparte_1
Nonostante la sua rituale evocazione in giudizio il Controparte_1
pagina 1 di 6 non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 26.03.2024 sostituita, sull'accordo dell'unica parte costituita, dal termine perentorio per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione, con riserva di emissione della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
***
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Le prestazioni professionali del cui compenso si discute sono state rese nell'ambito di un procedimento penale. La fattispecie è pertanto da ricondurre al disposto dell'art. 114 TUSG, che rientra tra le “Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale”.
In particolare, la Prima Sezione Penale della Corte di Appello, con il decreto impugnato, ha ritenuto che l'onere della parte di comunicare le variazioni di reddito, anno dopo anno, fosse sanzionabile con la perdita del beneficio in toto, anche se tali variazioni non erano tali da implicare il superamento del limite che giustifica l'ammissione al beneficio.
Nella fattispecie, si verte, in particolare, sugli effetti della revoca del Patrocinio a
Spese dello Stato (PSS) nel procedimento penale, sul diritto del difensore della parte originariamente ammessa al beneficio ad ottenere la liquidazione del compenso nel periodo antecedente alla revoca.
In alcune pronunce, la S.C. si è pronunciata espressamente sugli effetti ex tunc della revoca dell'ammissione del PSS nelle ipotesi di mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste dalla legge.
In particolare, la Corte regolatrice ha avuto modo di affermare che “in tema di patrocinio a spese dello Stato, è legittima la revoca del beneficio per difetto originario dei requisiti anche se sia già stato emesso decreto di pagamento del difensore definitivo ed esecutivo, in quanto la revoca ha effetto retroattivo anche sui diritti del patrocinatore, con conseguente potere dell'amministrazione finanziaria, in caso di intervenuto pagamento, di agire per il
pagina 2 di 6 recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio successivamente revocato” (Cass. Pen. Sez. 4 - Sentenza n. 17225 del 08/01/2019).
In altre pronunce, la stessa Corte di legittimità (Cass. Pen. Sez. 4 -
Sentenza n. 17668 del 14/02/2019 e Sentenza n. 10159 del 15/12/2020) ha precisato che la revoca del beneficio per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste dalla legge, pur avendo efficacia retroattiva, non comporta l'inefficacia del decreto di pagamento del difensore, solo se emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione
Ritiene la Corte di non potersi conformare a tali pronunce, ove si consideri che nella fattispecie non ricorre, pacificamente, l'ipotesi di mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste dalla legge, bensì solo quella di omessa comunicazione di variazione reddituale prevista dall'art. 112 lett. a)
TUGS.
Infatti, come si evince dal provvedimento opposto, non censurato sul punto,
, difeso dal RICORRENTE nel 2017, aveva autocertificato di avere Parte_1 un reddito pari a zero, (tanto che era stato ammesso al PSS con provvedimento del 7.12.2018), ma non aveva provveduto a comunicare le successive variazioni che lo vedevano titolare di un reddito nel 2019 pari ad € 5.936,77 e nell'anno
2021 pari ad € 1.748,32 + 519,71 + 3.048,40, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.
In generale, la revoca del beneficio dell'ammissione al PSS ai sensi dell'art. 112
TUGS ha luogo oltre che nell'ipotesi di cui alla lett. a) (se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d), l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito) nelle seguenti ulteriori ipotesi:
b) se, a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione;
c) se, nei termini previsti dall'articolo 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione dell'autorità consolare;
pagina 3 di 6 d) d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92.
Inoltre, l'art. 114 TUGS, disciplinando espressamente gli effetti della revoca del
PSS, prevede:
• al comma 1, che la revoca del decreto di ammissione, disposta ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1, dell'articolo 112, abbia effetto, rispettivamente, dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione delle condizioni reddituali, dalla data in cui la comunicazione di variazione è pervenuta all'ufficio del giudice che procede, dalla scadenza del termine di cui all'articolo 94, comma 3;
• al comma 2, che negli altri casi previsti dall'articolo 112, la revoca del decreto di ammissione abbia efficacia retroattiva.
Poiché nella fattispecie, come detto, si verte nell'ipotesi di cui alla lett. a) dell'art. 112 TUGS, un'interpretazione letterale del combinato disposto di tale disposizione e di quella di cui all'art. 114 co. 1 TUGS porta a ritenere che la revoca dell'ammissione al PSS debba essere disposta con effetti dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione delle condizioni reddituali e che tale termine debba essere quello disciplinato dalla lett. d) dell'art. 79 TUSG, ovvero il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.
Pertanto, la revoca ex tunc, del beneficio, disposta nel provvedimento opposto, in ipotesi di omessa comunicazione delle variazioni reddituali, non è rispettosa di tale interpretazione letterale.
Ne consegue che l'Avv. LAPO BECHELLI ha diritto alla liquidazione del proprio compenso per il periodo antecedente alla revoca del PSS a cui era stato ammesso il proprio assistito, avendo espletato il proprio mandato difensivo per la fase di pagina 4 di 6 studio e quella introduttiva del giudizio di appello, con deposito dell'atto di appello il 20.12.2018.
Il decreto opposto va, dunque, revocato ed all'Avv. Lapo BECHELLI va liquidato il compenso di € 530,00 (di cui € 180,00 per la fase di studio ed € 350,00 per la fase introduttiva) come da protocollo d'intesa sottoscritto in data 06.12.2016, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia (scaglione fino a
€ 1.100,00) ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, per le fasi di studio e introduttiva e dei valori minimi per quella decisoria, essendo inesistente la fase istruttoria ed essendo la memoria conclusionale ripetitiva delle argomentazioni già svolte in ricorso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione così provvede:
1. ACCOGLIE il ricorso presentato dall'Avv. LAPO BECHELLI e per l'effetto
REVOCA il decreto opposto emesso dalla Corte di Appello di Firenze – Prima
Sezione Penale depositato in data 17.10.2023;
2. a favore dell'Avv. LAPO BECHELLI l'importo di € 530,00 per le Pt_2 prestazioni rese in favore dell'assistito , oltre al rimborso spese Parte_1 forfettarie del 15%, Cap e Iva come per legge;
3. CONDANNA il al pagamento a favore del Controparte_1
RICORRENTE, delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi € 389,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Cap e Iva come per legge.
Firenze, 8 aprile 2024
Il Presidente FF delegato Dott. Anna Primavera
pagina 5 di 6 Nota. La divulgazione del presente provvedimento al di fuori dell'ambito processuale è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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