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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/01/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 29/01/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 12073 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021
TRA
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. ARACI FABRIZIO;
Ricorrente
E
CP_1 rappr. e dif. dagli avv.ti PUNZI COSIMO NICOLA e TIBERINO CARLA;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/11/2021 la società proponeva opposizione avverso l'avviso Parte_1 di addebito n. 31420210000545568000, formato il 9.10.2021, notificatole dall' in data 16.10.2021, per CP_1
l'importo complessivo di € 49.709,15, comprensivo di sanzioni di cui alla L. 388/2000, art. 116, comma 8 lettera b), oneri di riscossione, spese di notifica, emesso a titolo di contributi accertati e dovuti da versarsi alla
Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per il periodo 29.06.2015 – 1.05.2017, riveniente dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018019592 del 26.09.2019, con il quale - basandosi su previo verbale unico Co di accertamento e notificazione n. BA00000/2019-714-02 dell' 11.02.2019, con cui l' aveva contestato alla l'illecito amministrativo di cui agli artt. 14-16 della L. 689/1981 per la violazione dell'art. 30 Parte_1 comma 1 del D. lgs. 276/2003 per essersi avvalsa di personale dipendente della in virtù Parte_2 di un illecito contratto di rete, nel periodo dal giugno 2015 al maggio 2017 - l' ricalcolava l'imponibile CP_1 contributivo nei confronti della società ricorrente quale effettiva utilizzatrice di personale dipendente dalla in regime di distacco. Parte_2
A sostegno delle domande, la deduceva, in primo luogo, l'irragionevole durata del processo Parte_1 amministrativo, in violazione dell'art. 14 della l. 689/1981 e contestava la illegittimità della pretesa contributiva.
1 Resisteva l' eccependo la tardività della opposizione;
quindi contestava gli assunti della ricorrente e CP_1 concludeva per il rigetto della opposizione.
Con decreto del 2.12.2021 era sospesa la esecutività dell'avviso di addebito opposto.
Quindi alla odierna udienza la causa, senza necessità di istruttoria, è stata discussa e decisa.
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Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'articolo 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel senso che vengono di seguito riportati i numerosi precedenti di sezione conformi che questo giudice condivide e che si riferiscono a fattispecie sovrapponibili.
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In via pregiudiziale, deve darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione, avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito opposto e al deposito, in via telematica, dell'atto introduttivo risalente al
25.11.2021.
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Sull'irragionevole durata del processo amministrativo, l'art. 14 della L. n. 689/1981 così prevede ai primi due commi: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Nel caso di specie, non appare rilevante l'eccezione di intervenuta decadenza sollevata dalla difesa della società.
L'eccezione volta ad affermare la decadenza dell' e la conseguente invalidità e/o inefficacia e/o CP_1 disapplicazione/disapplicabilità del verbale unico di accertamento de quo, per essere stato elevato e notificato in violazione del termine di 90 giorni prescritto dall'art. 14, co. 2, Legge n. 689/1981, non spiega infatti concreto rilievo nel caso di specie, posto che il credito rivendicato da con il menzionato verbale concerne CP_1 somme per differenze contributive e sanzioni civili, e non anche illeciti e sanzioni amministrative ai sensi della legge n. 689/1981.
Considerata la natura speciale delle norme che introducono termini di decadenza, esse sono poi insuscettibili di interpretazione analogica od estensiva a casi ed ipotesi non espressamente contemplati.
Ne discende l'infondatezza dell'eccezione di parte ricorrente.
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Tanto premesso, l'opposizione non può essere accolta per i motivi che seguono.
L' rilevava, segnatamente, che “Il verbale unico di contestazione di illeciti amministrativi n. CP_1
BA00000/2019-714-02 dell'11.02.2019 ha comminato alla società e sanzioni amministrative Parte_1 per interposizione illecita da pseudo-distacco – DISTACCATARIO - poiché ha posto in essere un distacco privo dei requisiti di legge, in attuazione di un contratto di rete carente non solo degli elementi essenziali
2 previsti dalla relativa normativa, ma illecito per violazione di norme imperative di legge in quanto preordinato ad aggirare i divieti in materia di fornitura di manodopera da parte di soggetti non autorizzati, con pregiudizio nel trattamento economico e normativo del personale distaccato, elusivo, pertanto, dello statuto protettivo del lavoratore … In ambito previdenziale vale il principio secondo cui “l'unico rapporto di lavoro rilevante verso l'ente previdenziale è quello intercorrente con il datore di lavoro effettivo …Ne consegue che gli obblighi di natura pubblicistica in materia di assicurazioni sociali, una volta accertato che la prestazione lavorativa è resa in favore dell'utilizzatore … gravano per l'intero su quest'ultimo”.
Dal verbale di accertamento si evince, poi, che gli ispettori hanno constatato, a seguito di esame del libro unico del lavoro della società, che, per il periodo dal giugno 2015 al maggio 2017, per i lavoratori in relazione ai quali era stato posto in essere un distacco illecito o non genuino, la mancata considerazione nell'imponibile contributivo delle somme registrate sotto la voce “trasferta”, “rimborsi spese” e “buoni pasto mensili”.
In sostanza, in sede di accertamento a carico della società ricorrente emergeva come quest'ultima avesse sottratto a contribuzione alcuni emolumenti, in difetto dei relativi presupposti.
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Con riguardo a questo secondo rilievo, in relazione al quale l'opponente non ha mosso nessuna specifica contestazione né ha richiesto alcuna rilevante istanza istruttoria, valgono le argomentazioni svolte nel precedente di sezione n. 3515/2021 che questo giudice condivide e che di seguito si riporta.
< Appare, allora, utile ricordare che, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, i verbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti;
invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli (cfr. Cass. 14 gennaio 2004 n. 405; cfr. anche Cass. 12 agosto 2004 n.
15702, 17 agosto 2004 n. 16055 e 22 febbraio 2005 n. 3525, Cass. 2 ottobre 2002 n. 14158, Cass. 18 aprile
1998 n. 3973, Cass. 3 febbraio 1996 n. 916; Cass. 6 settembre 1995 n. 9384; 1 aprile 1995 n. 3853;).
Occorre ancora rilevare, in proposito, che, quantunque i verbali di accertamento redatti dai pubblici ufficiali facciano piena prova, fino a querela di falso, oltre che della provenienza dei medesimi da chi li ha redatti, di quanto gli ispettori attestino essere avvenuto in loro presenza o di quanto da loro personalmente riscontrato, tutti gli altri elementi in essi contenuti sono indizi liberamente valutabili dal giudice unitamente agli altri elementi di prova (v. per tutte Sentenza n. 11751 del 24/06/2004; Cass.14965/2012).
In ordine, specificamente, all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che - secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (ex multis, Cassazione civile, sez. lav., 14/05/2014, n. 10427) -
“l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese
3 agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Si è infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L. Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) il principio, al quale va data continuità, secondo il quale i verbali redatti dai funzionali degli enti previdenziali e assistenziali o dell fanno Parte_3 piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori >>.
Con riguardo al calcolo dei contributi in relazione alle somme corrisposte a titolo di indennità di trasferta, la società opponente, come si è detto, non ha mosso alcuna censura. <com noto per quanto riguarda la ripartizione degli oneri probatori in tema di assoggettamento a contribuzione delle somme versate ai lavoratori titolo indennit trasferta suprema corte ha ripetutamente sancito come il principio generale regolante materia sia quello secondo cui ogni erogazione compiuta dal datore lavoro favore del lavoratore dipendenza rapporto si considera quale retribuzione imponibile fini della assicurativa.>Per conseguenza, le eccezioni a tale principio hanno carattere tassativo, sicché le esenzioni da contribuzione previste dalla legge non possono ampliate in via analogica, né mediante interpretazione estensiva (v. Cass.
9.11.1995, n. 11682, secondo la quale: “le eccezioni al principio fissato dall'art. 12, comma primo, della legge
30 aprile 1969, n. 153, secondo il quale costituisce retribuzione imponibile ai fini della contribuzione assicurativa ogni erogazione fatta dai datori di lavoro a favore dei lavoratori e in dipendenza del rapporto di lavoro, hanno carattere tassativo sicché i titoli in relazione ai quali vi è esenzione totale o parziale dalla contribuzione, indicati nel secondo comma dello stesso art. 12, non possono essere ampliati ne' in via analogica ne' tramite interpretazione estensiva”).
In virtù del medesimo principio, in tema di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, l'ente impositore deve limitarsi a provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre costituisce onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione dall'imponibile contributivo previste dalla legge
(v. in termini, sentenza n. 1411/2019 della Corte di Appello di Milano, Sez. Lavoro).
L'applicazione dei principi sopra enunciati al caso di specie consente di affermare che - pacifica essendo l'erogazione delle indennità in questione - la società ricorrente non ha adempiuto l'onere probatorio posto a suo carico secondo la giurisprudenza di legittimità, con la conseguenza che la pretesa di di assoggettare CP_1
a contribuzione le somme qualificate come indennità di trasferta risulta fondata.
4 Invero, a mente del comma 5 dell'art. 51 TUIR - Testo Unico Imposte sui Redditi, DPR 917/86, le indennità per trasferte extra-comunali sono esenti fino a € 46,48 al giorno e i rimborsi spese non documentabili per trasferte sono esenti fino a € 15,49 al giorno.
Con riguardo alla distinzione tra “trasfertisti” e “lavoratori in trasferta” è stato precisato “in assenza di prova – ad opera della datrice di lavoro a ciò onerata – di mutamento alcuno dei luoghi di lavoro nel corso dei singoli rapporti. (…) si osserva che l'art. 7 – quinquies del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 (conv. in l. 1 dicembre 2016, n. 225) ha introdotto una norma, qualificata come di "interpretazione autentica" del comma
6 dell'art. 51 del TUIR, con la quale ha stabilito che i lavoratori rientranti nella disciplina prevista dal suddetto comma 6 sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti tre condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione "in misura fissa", attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta, aggiungendo che, in caso di mancata contestuale esistenza delle suindicate condizioni, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 27093/17, hanno affermato che detto intervento normativo “risulta conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, oltre che all'art. 117, primo comma, Cost., sotto il profilo del principio di preminenza del diritto e di quello del processo equo, consacrati nell'art. 6 della CEDU”, poiché
“tale norma retroattiva ha attribuito alla norma interpretata un significato non solo compatibile con il suo tenore letterale ma più aderente alla originaria volontà del legislatore, con la finalità di porre rimedio ad una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, determinata da un persistente contrasto tra la giurisprudenza di legittimità, le Pubbliche Amministrazioni del settore e la variegata giurisprudenza di merito" Su tali presupposti, risulta evidente come la mancata dimostrazione in ordine all'assegnazione dei lavoratori a “luoghi sempre variabili e diversi”, secondo quanto richiesto dalla disciplina sopra richiamata, determini l'assoggettamento delle erogazioni in questione alla contribuzione pretesa dall' risultando CP_1 preclusa l'applicazione del più favorevole regime invocato dalla società” (così Corte Appello Milano, sentenza n. 1032/2018) >>.
In ogni caso, l'opponente ha mancato di puntualmente descrivere la natura, oltre che la frequenza e l'organizzazione degli spostamenti (luogo di partenza, durata e destinazione) eventualmente demandati ai dipendenti, ovvero, in sostanza, di fornire dimostrazione circa la effettiva riconducibilità degli stessi alla nozione di trasferta.
Ne deriva l'assoggettamento delle erogazioni in questione alla contribuzione pretesa dall' , risultando CP_1 preclusa l'applicazione del più favorevole regime invocato dalla società.
Restano pertanto dovute le somme richieste dall' , sul cui ammontare non vi è peraltro specifica CP_1 contestazione.
5 Stesso discorso valga con riferimento alle ulteriori emolumenti sottratti alla contribuzione, seppur in mancanza dei relativi presupposti.
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Quanto, poi, al contratto di rete in oggetto, in fattispecie sovrapponibile, si è espressa la locale Corte di Appello
(sent. n. 114 del 2023, di seguito riportata) che, riformando la pronuncia di primo grado avente ad oggetto l'opposizione alla ordinanza-ingiunzione proposta da in qualità di titolare della Parte_4 Co omonima ditta individuale, nei confronti dell' di Bari, ha affermato quanto segue.
<< Al riguardo occorre premettere che il contratto di rete è disciplinato dall'art. 3, comma 4 ter, del D.L. n.
5 del 2009, il quale afferma che “con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa”.
Sempre ai sensi dell'art. 3 comma 4 ter, dello stesso Decreto, il contratto di rete può prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale e la nomina di un organo “comune” incaricato di gestire, in nome e per conto delle società partecipanti, l'esecuzione del contratto o determinate parti dell'accordo stesso. L'organo non ha soggettività giuridica ma può acquisirla se previsto nel contratto.
Il contratto di rete per essere genuino, deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma del d.lgs. n. 82 del 2005, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti.
Da ciò si ricava che sotto il profilo soggettivo, nel contratto di rete non possono partecipare soggetti non qualificabili come imprenditori ai sensi dell'art. 2082 c.c.
Importante requisito formale, oltre alle caratteristiche presenti nell'art. 4 ter, è che il contratto di rete deve necessariamente essere soggetto a iscrizione nel registro delle imprese presso cui è iscritto ogni partecipante all'accordo (art. 4 quater del D.L. n. 5 del 2009).
Per quanto concerne, invece, l'oggetto del contratto è lo stesso Decreto a stabilire che può riguardare lo
“scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa”.
Nel contratto di rete le aziende partecipanti possono regolamentare che la gestione di determinate attività rientranti nell'accordo stesso, ai fini di incrementare “la propria capacità innovativa e la propria competitività”, possa essere svolta dai lavoratori delle società partecipate.
Tale obiettivo può essere raggiunto attraverso le fattispecie della:1)Codatorialità;2)Distacco di personale dipendente.
Ciò è confermato dall'art. 30 del D.lgs. n. 276 del 2003, cosi come modificato dalla legge n. 99 del 2013, il quale stabilisce che “qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del d.l. 10/02/2009 n. 5, l'interesse della parte
6 distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'art. 2103 del cc.” (Dello stesso avviso la giurisprudenza: in ultimo Cass. Civ. Sez.
Lav. 22.01.2015 n. 1168; Cass. Civ. Sez. Lav. 21.04.2016 n. 8068).
Il quadro normativo così delineato, che ricollega l'interesse al distacco e la durata dello stesso alla sussistenza di un contratto di rete tra distaccante e distaccatario deroga, pertanto almeno in parte, alla disciplina generale in materia di distacco di lavoratori di cui all'art 30 co 1 d.lgs. 276/03. Quest'ultima disposizione individua, infatti, come requisiti generali di legittimità del distacco la sussistenza di un concreto interesse del distaccante, la temporaneità del distacco e lo svolgimento di una determinata attività lavorativa da parte del lavoratore distaccato >>. Co Nel caso di oggetto, risulta dal verbale unico di accertamento e notificazione dell' che gli ispettori, sulla base dell'esame della documentazione prodotta dalla hanno accertato: che il contratto di rete Parte_1 intercorso tra le due suddette società difetta degli elementi essenziali (vedi pag. 3, 4 del verbale unico dell'11.02.2019); che, i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalla “ ”, venivano distaccati Parte_2 presso la pur continuando a ricevere direttive ed utilizzando beni ed attrezzature di Parte_1 quest'ultima.
Gli ispettori, già sulla base delle suddette risultanze, verificato l'utilizzo ripetuto ed abituale, da parte della dei lavoratori in condizione di distacco, ne hanno escluso la temporaneità, rilevando, altresì, Parte_1 che non sussisteva in capo alla quale società distaccante, una propria qualsivoglia ragione Parte_2 produttiva, con la conseguenza che l'interesse sotteso all'intera operazione, cui era funzionale il contratto, coincideva con quello alla mera somministrazione di manodopera.
Concludevano gli ispettori nel senso della illegittimità del contratto di rete stipulato tra le due società' e della illegittimità dell'avvenuto distacco.
Ne emergevano elementi per ritenere che i lavoratori avessero avuto alcun contatto reale nel corso dei rispettivi rapporti di lavoro con la Parte_2
In sostanza la attraverso il distacco non forniva alcun apporto in vista delle finalità del Parte_2 contratto di rete – peraltro, come si dirà, pure genericamente indicate - bensì si era limitata alla assunzione dei lavoratori con la solo finalità di destinarli alla Parte_1
A tutte le su esposte considerazioni si aggiunge quella per cui in questo caso, come in quello esaminato dalla citata sentenza della Corte di Appello, << (…) va evidenziata la pregnante genericità della descrizione dell'oggetto e degli obiettivi strategici del contratto di rete nella specie concluso, indicati in maniera del tutto vaga e priva di elementi individualizzanti. Non è dato infatti rintracciare nel contratto il concreto oggetto e le specifiche finalità concrete del contratto di rete, e con riferimento al distacco di lavoratori in che modo tale istituto contribuisse a dare attuazione o a realizzare le finalità del cennato contratto di rete.
In ogni caso, dalla lettura del contratto non è assolutamente chiaro se tramite esso le parti abbiano inteso
“valutare le rispettive opportunità di procedere o meno alla futura condivisione dell'attività di impresa” o invece condividere effettivamente l'attività di impresa sviluppando la sinergia tra le stesse imprese.
7 In ogni caso l'obiettivo strategico del contratto è genericamente individuato nell'“innovazione e dell'innalzamento delle loro capacità competitiva e, in particolare, intendono valutare la possibilità, sia di una possibile compartecipazione … che quella di poter valutare congiuntamente possibili investimenti per accrescere le rispettive aziende”.
E' evidente che tutte le espressioni riportate nel contratto sono assolutamente generiche e si riferiscono nella maggior parte a mere eventualità e future possibilità riproducendo il paradigma delle ipotesi normative ma senza tradurlo in specifiche azioni concrete >>.
Quindi, il contratto di rete stipulato tra la e la viola le lettere b) e c) Parte_1 Parte_2 dell'art. 3, co. 4 ter, d.l. 5/2009, là dove le suddette disposizioni richiedono che vengano individuati quali oggetto del contratto di rete, gli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate, nonché che sia prevista la definizione di un programma di rete contenete l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune.
In conclusione, può affermarsi che, il contratto di rete stipulato tra le due predette società, viola le norme imperative e configura una ipotesi di interposizione illecita in aperta violazione dell'art. 30, co. 1, ed l'art. 18, co. 5 bis, del d. lgs. n. 276 del 2003, come modificato dall'art. 1, co. 1, del d. lgs n. 8 del 2016.
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Ne consegue il rigetto della opposizione all'avviso di addebito e la conferma della pretesa contributiva dell' . CP_1
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Il ricorso in opposizione va respinto e le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M
definitivamente pronunciando sulla opposizione avverso l'avviso di addebito n. 31420210000545568000, proposta dalla società nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
-rigetta l'opposizione;
-condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 3.300,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bari, in data 29/01/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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