Articolo 1750 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1749Articolo 1751
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9 ottobre 2010
Art. 1750. Procedimento disciplinare 1. Le mancanze in servizio rilevate dai capi di reparto o dal personale direttivo dell'unita' sanitaria dove l'infermiera presta servizio, sono oggetto di un rapporto del direttore dell'unita' all'ispettrice o alla capo-gruppo che, a sua volta, espletate le indagini necessarie, provvede, informandone l'ispettrice competente ovvero, se occorre, sottomette a questa il caso. 2. La capo-gruppo da' partecipazione al direttore dell'unita' del proprio provvedimento o di quello dell'ispettrice.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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