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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/07/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 803/2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Rossi Marco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: appalto nella causa iscritta al n. 803 /2023 promossa da:
(CF ), in persona del PAte_1 P.IVA_1 legale rappresentante con l'Avvocato PAagallo Fabrizio (CF C.F._1
PEC ), elettivamente domiciliati presso il Email_1 suo studio, in via Carlo Mirabello n. 34, Roma (RO), giusta procura depositata in atti
appellante contro
( ) in persona del legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente dagli Avvocati Guerriero
Stefano (CF ) e Reggianini Francesca (CF CodiceFiscale_2
PEC ), elettivamente CodiceFiscale_3 Email_2 domiciliata presso il loro studio, in via Interiano n. 3/5, Genova (GE), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione appellato
* * *
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 23/12/2024
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato PAte_1 le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Corte di Appello di Genova adita, in accoglimento del gravame spiegato ed in riforma integrale della impugnata sentenza n. 1548/2023 resa dal Giudice Unico del Tribunale di Genova in data 23.06.2023, per le motivazioni tutte esposte, voglia così statuire:
-Previo accertamento e declaratoria della nullità del rapporto negoziale, giacchè costituitosi in violazione degli artt. 16 e segg. RD 2440/1923, annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale di Genova n. 909/2021, con integrale rigetto di ogni avversa domanda e pretesa.
Con il favore delle spese del doppio grado di giudizio”.
* * *
-parte a rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contraris reiectis, respingere
l'appello ex adverso proposto in quanto illegittimo e infondato per i motivi esposti in narrativa, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese del presente grado di giudizio”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Genova con sentenza n. 1548/2023 pubblicata il 23/6/2023 così decideva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, dato atto del pagamento della fattura V603387/10 del 31.07.2020 dell'importo di €
4.480,00 revoca il decreto ingiuntivo n. 909/2021 emesso dal Tribunale di Genova in data 19.03.2021 e condanna l'opponente a corrispondere all'opposta la somma di €
36.432,87, oltre agli interessi moratori ex d. Lgs 231/2002, a far tempo dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo effettivo.
Condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per compenso oltre spese generali, IVA e CPA.”
Risulta dagli atti e dai documenti di causa che PAte_1 PA (da ora ) e (da ora
[...] Controparte_2 CP_1 stipulavano un contratto per la fornitura di dispositivi sanitari diagnostici (servizi e sostanze reagenti per analisi cliniche). chiedeva al Tribunale di Genova l'emissione di un Decreto Ingiuntivo, a CP_1 causa del mancato pagamento del corrispettivo per la fornitura di tali dispositivi consegnati alla controparte.
pag. 2/8 PA Il Decreto Ingiuntivo n. 909/2021 del 19/3/2021 ingiungeva a il versamento nei confronti di di una cifra pari a 40.912,87 euro (cioè 12.089, 24 euro+ CP_1
28.823,63 euro), comprensiva del corrispettivo pattuito per la fornitura e degli interessi moratori. PA
proponeva opposizione al Decreto Ingiuntivo, ponendo a fondamento della stessa in via preliminare i) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Genova e nel merito ii) la nullità del contratto, a causa dell'assenza di forma scritta (violazione degli articoli 16 e 17 del R.D. 2440 del 18/11/1923); parte attrice deduceva che “i contratti sottoscritti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione di un unico documento, rappresentando essa strumento indefettibile di garanzia del regolare svolgimento della attività negoziale della P.A., nell'interesse sia del cittadino che della stessa amministrazione” (cfr. pag. 3 atto di citazione in opposizione). PA Inoltre, allegava l'avvenuto pagamento, a seguito dell'emissione del Decreto
Ingiuntivo, di un importo pari a 4.480,00 euro come da fattura n. 603387/10 del PA 31/07/2020 (cfr. doc. 3 ).
PAte opponente domandava i) l'annullamento e la revoca del decreto ingiuntivo e ii) in via meramente subordinata previa declaratoria della prescrizione quinquennale, che venisse determinato “l'ammontare del credito invocato ex adverso nella ridotta misura ritenuta come effettivamente dovuta, preso atto pur sempre dell'intervenuto versamento da parte opponente della complessiva somma portata dalla fattura n. 603387/10 del
31.07.2020”. si costituiva e chiedeva i) il rigetto dell'opposizione perché illegittima e CP_1 PA infondata e ii) la condanna di al pagamento della restante somma di 36.432.87 euro,
“dato atto dell'avvenuto pagamento dopo la notifica del decreto ingiuntivo della somma di € 4.480,00” (cfr. pag. 10 comparsa . CP_1
Il Tribunale di Genova, ritenuta la causa di natura documentale: i) rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale, perché l'opponente non aveva sollevato ritualmente l'eccezione per tutti i possibili fori concorrenti;
ii) riteneva che “i rapporti contrattuali dedotti in causa non sono riconducibili alle norme che regolano i contratti stipulati dalla P.A., bensì ai principi generali applicabili ai rapporti obbligatori di diritto privato, per cui la validità della conclusione di tali contratti non è subordinata ai rigidi schemi previsti dal diritto pubblico” (cfr. pag. 3 sentenza impugnata) e rigettava pag. 3/8 la questione di nullità degli accordi contrattuali per difetto di forma ex art. 16 e 17 del
R.D. n. 2440/1923; iii) riteneva infondata l'eccezione relativa alla prescrizione quinquennale formulata ai sensi dell'articolo 2948 n. 4 c.c. perché le prestazioni oggetto del contratto dovevano essere adempiute periodicamente con scadenza annuale e il corrispettivo non doveva essere versato in unica soluzione (la decorrenza della prescrizione risulta ad avviso del Giudice di prime cure comunque interrotta per avere il creditore emesso in data 17/07/2013 una nota di debito e in data 4/8/2017una intimazione di pagamento); iv) riteneva provato l'adempimento della prestazione e il pagamento della fattura V603387/10 del 31/7/2020 per 4.480,00 euro, motivo per cui PA revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannato al pagamento della residua somma di 36.432,87 euro, oltre agli interessi moratori ex D. Lgs 231/2002 e spese di lite.
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione. PA
impugnava la sentenza emessa dal Tribunale di Genova e ne sosteneva l'erroneità: i) per avere rigettato “l'eccezione di nullità degli accordi contrattuali per difetto di forma ex artt. 16 e 17 RD n. 2440/1923” (cfr. pag. 7 appello); ii) per aver ritenuto che “i rapporti contrattuali dedotti in causa non sono riconducibili alle norme che regolano i contratti stipulati dalla P.A., bensì ai principi generali applicabili ai rapporti obbligatori di diritto privato, per cui la validità della conclusione di tali contratti non è subordinata ai rigidi schemi previsti dal diritto pubblico” (cfr. ibidem);
iii) per avere ritenuto conclusi i contratti con scambio di proposta ed accettazione;
iv) per avere affermato “l'efficace e valido perfezionamento degli accordi negoziali” anche se “conclusi per corrispondenza elettronica” (cfr. pag. 8 appello); v) per aver affermato l'infondatezza della eccezione di prescrizione del credito. PA
formulava quindi le seguenti doglianze: i) violazione “degli artt. 16, 17 e 18 RD
18/11/1923 n. 2440, oltre che dall'art. 94 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 in tema di individuazione del soggetto titolare del potere di rappresentanza negoziale degli Enti”
(cfr. pag. 10 appello) perché i contratti difettavano della forma scritta ad substatiam e perché non erano stati sottoscritti da un soggetto dotato del potere di rappresentare l'Ente, in assenza di scambio di proposta e accettazione (ma solo a seguito dell'emissione di ordini di acquisto, della loro esecuzione e dell'accettazione delle prestazioni), con conseguente nullità rilevabile di ufficio;
ii) violazione dell'articolo pag. 4/8 1418 c.c. attesa la nullità, assoluta e radicale del rapporto giuridico sostanziale, rilevabile di ufficio, insuscettibile di sanatoria, con conseguente impossibilità di accogliere la domanda di pagamento azionata da CP_1
Si costituiva che contestava la fondatezza delle censure di controparte e CP_1 ne chiedeva il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
Il Consigliere Istruttore fissava udienza di comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione che dava esito negativo. Erano, quindi concessi i termini per la precisazione delle conclusioni e il deposito delle memorie conclusive. La causa era, infine rimessa al collegio per la decisione.
* * *
3. Sulle censure di appello. PA
ha formulato alcune doglianze, sotto diversi profili, relative tutte alla asserita nullità dei contratti intercorsi tra le parti per difetto di forma e per carenza in capo al contraente del potere di rappresentanza negoziale. PA Le censure avanzate da sono in parte infondate e in parte inammissibili.
Quanto al principale profilo di censura, cioè il radicale difetto di forma, l'appellante PA non ha indicato per quali ragioni i contratti conclusi tra e avrebbero CP_1 dovuto essere soggetti alla disciplina dei contratti pubblici. Il Tribunale di Genova ha affermato che i contratti si sono “conclusi con la modalità della trattativa privata” (cfr. PA pag. 4 sentenza impugnata) e non ha censurato tale affermazione motivando per quale ragione gli accordi oggetto del contendere si sarebbero dovuti invece necessariamente perfezionare secondo diverse modalità.
Il Tribunale di Genova, ha quindi richiamato il principio di diritto di cui alla pronuncia 25631/2017 del Supremo Collegio, affermando come “il requisito della forma scritta, richiesta “ad substantiam” per la stipulazione dei contratti della P.A., nei contratti conclusi con la modalità della trattativa privata, non richiede necessariamente la redazione dell'atto su di un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, ma può essere soddisfatto anche mediante lo scambio delle missive recanti, rispettivamente, la proposta e l'accettazione, entrambe sottoscritte ed inscindibilmente collegate, in modo da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo, perché questa modalità di stipulazione del contratto, generalmente ammessa dall'ordinamento, non è esclusa per tali contratti dalla formula di cui all'art.
17, r.d. n. 2440 del 1923” (cfr. pag. 4 sentenza impugnata).
pag. 5/8 Il Giudice di prime cure ha poi affermato che era stato “provato documentalmente che i rapporti contrattuali, sottostanti al provvedimento opposto, si sono regolarmente formati mediante scambio di proposte ed accettazioni firmate dai contraenti,
l'eccezione di nullità risulta infondata in fatto e in diritto” (cfr. ibidem), affermazione rispetto alla quale l'appellante ha solo contestato come “… occorre in ogni caso che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione, nè che la conclusione del contratto avvenga per "facta concludentia", con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ.” (cfr. pag. 10 appello).
Risulta, tuttavia, dai documenti versati in causa che i contratti si sono perfezionati a seguito di offerta formulata da di ordine di acquisto (relativo alla medesima CP_1 PA offerta) avanzato da , di consegna del relativo materiale con DDT e di successiva emissione di fattura (cfr. docc. 4, 5, 6 e 8 . Vi è quindi stato scambio di CP_1 proposta e accettazione, in forma scritta, con successiva esecuzione il cui buon fine
(cioè l'effettiva consegna delle forniture) non risulta mai essere stato contestato. PA È, quindi del tutto infondata la censura di appello avanzata da in relazione al difetto di forma.
Quanto poi alla doglianza relativa alla asserita mancanza del potere di rappresentanza PA da parte dei soggetti che hanno inoltrato gli ordini scritti di acquisto per , a seguito PA delle proposte di se ne rileva l'inammissibilità. Invero, ha lamentato CP_1 tale circostanza per la prima volta in appello introducendo una questione del tutto nuova, in violazione dell'art. 345 c.p.c..
L'appellante, invero, ha introdotto incidentalmente la questione nell'ultima difesa di primo grado, quindi tardivamente. Si legge, infatti, nelle note di replica che “E' di tutta evidenza come la documentazione prodotta in atti da controparte non rechi alcuna sottoscrizione da parte dell'unico soggetto legittimato a rappresentare l'Ente nei rapporti negoziali con i terzi, ovvero il Direttore Generale. Ne consegue, per l'effetto, come oltremodo fondate risultino le eccezioni tutte tempestivamente svolte e formulate, reiteratamente dalla scrivente difesa, in termini di nullità del rapporto contrattuale per il quale controparte rivendica il riconoscimento delle pretese di natura economica”
(cfr. pag. 5 note di replica IFO del 21/3/2023).
pag. 6/8 PA
è, quindi, incorso nella preclusione di cui all'articolo 183, comma sesto n. 1, perché tale argomento non si può considerare né una mera difesa, né una articolazione PA di domande già avanzate. Inoltre, è comunque decaduto dalla prova non avendo dimostrato che in concreto i sottoscrittori fossero soggetti diversi da quelli asseritamente PA autorizzati a inoltrare gli ordini di acquisto. Infatti, afferma che i soggetti firmatari non sarebbero stati titolari di alcun potere di rappresentanza, ma non ha mai provato chi avesse la rappresentanza dell'Ente per tali incombenti e chi fosse in concreto.
Tutti gli ulteriori profili di doglianza risultano poi inidonei a incidere sulla pronuncia impugnata perché non risulta violato alcun principio di affidamento (il rapporto è bilaterale e il mancato pagamento delle forniture al più lede il fornitore) e perché la
Legge 205/2017 (legge di bilancio del 2018), ha istituito il Nodo di Smistamento degli
Ordini (NSO), per la trasmissione degli ordini di acquisto in formato elettronico.
Le doglianze di appello per le ragioni esposte sono infondate o inammissibili e vanno rigettate.
* * *
4. Sulla pronuncia in punto spese della sentenza di primo grado.
Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese. Quanto alle spese del presente grado va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate dall'appellante. Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M.
10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore del petitum (36.432,87 euro) nei valori medi (valore della causa inferiore a 52.000,00 euro), come segue (Cass. 19482/2018): fase di studio 2.058,00 euro, fase introduttiva 1.418,00 euro, fase trattazione 3.045,00 euro, fase decisoria 3.470,00 euro (totale 9.991,00 euro).
* * *
5. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
pag. 7/8 visti gli artt. 352 e ss. e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposta da
[...] nei confronti di PAte_2 Controparte_2 avverso la sentenza n. 1548/2023 emessa dal Tribunale di Genova e pubblicata il
23/6/2023,
1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto
2. CONFERMA la sentenza impugnata;
3. CONDANNA la parte appellante a rifondere a favore della parte appellata le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 9.991,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 3/07/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 803/2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Rossi Marco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: appalto nella causa iscritta al n. 803 /2023 promossa da:
(CF ), in persona del PAte_1 P.IVA_1 legale rappresentante con l'Avvocato PAagallo Fabrizio (CF C.F._1
PEC ), elettivamente domiciliati presso il Email_1 suo studio, in via Carlo Mirabello n. 34, Roma (RO), giusta procura depositata in atti
appellante contro
( ) in persona del legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente dagli Avvocati Guerriero
Stefano (CF ) e Reggianini Francesca (CF CodiceFiscale_2
PEC ), elettivamente CodiceFiscale_3 Email_2 domiciliata presso il loro studio, in via Interiano n. 3/5, Genova (GE), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione appellato
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Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 23/12/2024
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato PAte_1 le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Corte di Appello di Genova adita, in accoglimento del gravame spiegato ed in riforma integrale della impugnata sentenza n. 1548/2023 resa dal Giudice Unico del Tribunale di Genova in data 23.06.2023, per le motivazioni tutte esposte, voglia così statuire:
-Previo accertamento e declaratoria della nullità del rapporto negoziale, giacchè costituitosi in violazione degli artt. 16 e segg. RD 2440/1923, annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale di Genova n. 909/2021, con integrale rigetto di ogni avversa domanda e pretesa.
Con il favore delle spese del doppio grado di giudizio”.
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-parte a rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contraris reiectis, respingere
l'appello ex adverso proposto in quanto illegittimo e infondato per i motivi esposti in narrativa, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese del presente grado di giudizio”.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Genova con sentenza n. 1548/2023 pubblicata il 23/6/2023 così decideva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, dato atto del pagamento della fattura V603387/10 del 31.07.2020 dell'importo di €
4.480,00 revoca il decreto ingiuntivo n. 909/2021 emesso dal Tribunale di Genova in data 19.03.2021 e condanna l'opponente a corrispondere all'opposta la somma di €
36.432,87, oltre agli interessi moratori ex d. Lgs 231/2002, a far tempo dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo effettivo.
Condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per compenso oltre spese generali, IVA e CPA.”
Risulta dagli atti e dai documenti di causa che PAte_1 PA (da ora ) e (da ora
[...] Controparte_2 CP_1 stipulavano un contratto per la fornitura di dispositivi sanitari diagnostici (servizi e sostanze reagenti per analisi cliniche). chiedeva al Tribunale di Genova l'emissione di un Decreto Ingiuntivo, a CP_1 causa del mancato pagamento del corrispettivo per la fornitura di tali dispositivi consegnati alla controparte.
pag. 2/8 PA Il Decreto Ingiuntivo n. 909/2021 del 19/3/2021 ingiungeva a il versamento nei confronti di di una cifra pari a 40.912,87 euro (cioè 12.089, 24 euro+ CP_1
28.823,63 euro), comprensiva del corrispettivo pattuito per la fornitura e degli interessi moratori. PA
proponeva opposizione al Decreto Ingiuntivo, ponendo a fondamento della stessa in via preliminare i) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Genova e nel merito ii) la nullità del contratto, a causa dell'assenza di forma scritta (violazione degli articoli 16 e 17 del R.D. 2440 del 18/11/1923); parte attrice deduceva che “i contratti sottoscritti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione di un unico documento, rappresentando essa strumento indefettibile di garanzia del regolare svolgimento della attività negoziale della P.A., nell'interesse sia del cittadino che della stessa amministrazione” (cfr. pag. 3 atto di citazione in opposizione). PA Inoltre, allegava l'avvenuto pagamento, a seguito dell'emissione del Decreto
Ingiuntivo, di un importo pari a 4.480,00 euro come da fattura n. 603387/10 del PA 31/07/2020 (cfr. doc. 3 ).
PAte opponente domandava i) l'annullamento e la revoca del decreto ingiuntivo e ii) in via meramente subordinata previa declaratoria della prescrizione quinquennale, che venisse determinato “l'ammontare del credito invocato ex adverso nella ridotta misura ritenuta come effettivamente dovuta, preso atto pur sempre dell'intervenuto versamento da parte opponente della complessiva somma portata dalla fattura n. 603387/10 del
31.07.2020”. si costituiva e chiedeva i) il rigetto dell'opposizione perché illegittima e CP_1 PA infondata e ii) la condanna di al pagamento della restante somma di 36.432.87 euro,
“dato atto dell'avvenuto pagamento dopo la notifica del decreto ingiuntivo della somma di € 4.480,00” (cfr. pag. 10 comparsa . CP_1
Il Tribunale di Genova, ritenuta la causa di natura documentale: i) rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale, perché l'opponente non aveva sollevato ritualmente l'eccezione per tutti i possibili fori concorrenti;
ii) riteneva che “i rapporti contrattuali dedotti in causa non sono riconducibili alle norme che regolano i contratti stipulati dalla P.A., bensì ai principi generali applicabili ai rapporti obbligatori di diritto privato, per cui la validità della conclusione di tali contratti non è subordinata ai rigidi schemi previsti dal diritto pubblico” (cfr. pag. 3 sentenza impugnata) e rigettava pag. 3/8 la questione di nullità degli accordi contrattuali per difetto di forma ex art. 16 e 17 del
R.D. n. 2440/1923; iii) riteneva infondata l'eccezione relativa alla prescrizione quinquennale formulata ai sensi dell'articolo 2948 n. 4 c.c. perché le prestazioni oggetto del contratto dovevano essere adempiute periodicamente con scadenza annuale e il corrispettivo non doveva essere versato in unica soluzione (la decorrenza della prescrizione risulta ad avviso del Giudice di prime cure comunque interrotta per avere il creditore emesso in data 17/07/2013 una nota di debito e in data 4/8/2017una intimazione di pagamento); iv) riteneva provato l'adempimento della prestazione e il pagamento della fattura V603387/10 del 31/7/2020 per 4.480,00 euro, motivo per cui PA revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannato al pagamento della residua somma di 36.432,87 euro, oltre agli interessi moratori ex D. Lgs 231/2002 e spese di lite.
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2. Sull'oggetto dell'impugnazione. PA
impugnava la sentenza emessa dal Tribunale di Genova e ne sosteneva l'erroneità: i) per avere rigettato “l'eccezione di nullità degli accordi contrattuali per difetto di forma ex artt. 16 e 17 RD n. 2440/1923” (cfr. pag. 7 appello); ii) per aver ritenuto che “i rapporti contrattuali dedotti in causa non sono riconducibili alle norme che regolano i contratti stipulati dalla P.A., bensì ai principi generali applicabili ai rapporti obbligatori di diritto privato, per cui la validità della conclusione di tali contratti non è subordinata ai rigidi schemi previsti dal diritto pubblico” (cfr. ibidem);
iii) per avere ritenuto conclusi i contratti con scambio di proposta ed accettazione;
iv) per avere affermato “l'efficace e valido perfezionamento degli accordi negoziali” anche se “conclusi per corrispondenza elettronica” (cfr. pag. 8 appello); v) per aver affermato l'infondatezza della eccezione di prescrizione del credito. PA
formulava quindi le seguenti doglianze: i) violazione “degli artt. 16, 17 e 18 RD
18/11/1923 n. 2440, oltre che dall'art. 94 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 in tema di individuazione del soggetto titolare del potere di rappresentanza negoziale degli Enti”
(cfr. pag. 10 appello) perché i contratti difettavano della forma scritta ad substatiam e perché non erano stati sottoscritti da un soggetto dotato del potere di rappresentare l'Ente, in assenza di scambio di proposta e accettazione (ma solo a seguito dell'emissione di ordini di acquisto, della loro esecuzione e dell'accettazione delle prestazioni), con conseguente nullità rilevabile di ufficio;
ii) violazione dell'articolo pag. 4/8 1418 c.c. attesa la nullità, assoluta e radicale del rapporto giuridico sostanziale, rilevabile di ufficio, insuscettibile di sanatoria, con conseguente impossibilità di accogliere la domanda di pagamento azionata da CP_1
Si costituiva che contestava la fondatezza delle censure di controparte e CP_1 ne chiedeva il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
Il Consigliere Istruttore fissava udienza di comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione che dava esito negativo. Erano, quindi concessi i termini per la precisazione delle conclusioni e il deposito delle memorie conclusive. La causa era, infine rimessa al collegio per la decisione.
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3. Sulle censure di appello. PA
ha formulato alcune doglianze, sotto diversi profili, relative tutte alla asserita nullità dei contratti intercorsi tra le parti per difetto di forma e per carenza in capo al contraente del potere di rappresentanza negoziale. PA Le censure avanzate da sono in parte infondate e in parte inammissibili.
Quanto al principale profilo di censura, cioè il radicale difetto di forma, l'appellante PA non ha indicato per quali ragioni i contratti conclusi tra e avrebbero CP_1 dovuto essere soggetti alla disciplina dei contratti pubblici. Il Tribunale di Genova ha affermato che i contratti si sono “conclusi con la modalità della trattativa privata” (cfr. PA pag. 4 sentenza impugnata) e non ha censurato tale affermazione motivando per quale ragione gli accordi oggetto del contendere si sarebbero dovuti invece necessariamente perfezionare secondo diverse modalità.
Il Tribunale di Genova, ha quindi richiamato il principio di diritto di cui alla pronuncia 25631/2017 del Supremo Collegio, affermando come “il requisito della forma scritta, richiesta “ad substantiam” per la stipulazione dei contratti della P.A., nei contratti conclusi con la modalità della trattativa privata, non richiede necessariamente la redazione dell'atto su di un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, ma può essere soddisfatto anche mediante lo scambio delle missive recanti, rispettivamente, la proposta e l'accettazione, entrambe sottoscritte ed inscindibilmente collegate, in modo da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo, perché questa modalità di stipulazione del contratto, generalmente ammessa dall'ordinamento, non è esclusa per tali contratti dalla formula di cui all'art.
17, r.d. n. 2440 del 1923” (cfr. pag. 4 sentenza impugnata).
pag. 5/8 Il Giudice di prime cure ha poi affermato che era stato “provato documentalmente che i rapporti contrattuali, sottostanti al provvedimento opposto, si sono regolarmente formati mediante scambio di proposte ed accettazioni firmate dai contraenti,
l'eccezione di nullità risulta infondata in fatto e in diritto” (cfr. ibidem), affermazione rispetto alla quale l'appellante ha solo contestato come “… occorre in ogni caso che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione, nè che la conclusione del contratto avvenga per "facta concludentia", con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ.” (cfr. pag. 10 appello).
Risulta, tuttavia, dai documenti versati in causa che i contratti si sono perfezionati a seguito di offerta formulata da di ordine di acquisto (relativo alla medesima CP_1 PA offerta) avanzato da , di consegna del relativo materiale con DDT e di successiva emissione di fattura (cfr. docc. 4, 5, 6 e 8 . Vi è quindi stato scambio di CP_1 proposta e accettazione, in forma scritta, con successiva esecuzione il cui buon fine
(cioè l'effettiva consegna delle forniture) non risulta mai essere stato contestato. PA È, quindi del tutto infondata la censura di appello avanzata da in relazione al difetto di forma.
Quanto poi alla doglianza relativa alla asserita mancanza del potere di rappresentanza PA da parte dei soggetti che hanno inoltrato gli ordini scritti di acquisto per , a seguito PA delle proposte di se ne rileva l'inammissibilità. Invero, ha lamentato CP_1 tale circostanza per la prima volta in appello introducendo una questione del tutto nuova, in violazione dell'art. 345 c.p.c..
L'appellante, invero, ha introdotto incidentalmente la questione nell'ultima difesa di primo grado, quindi tardivamente. Si legge, infatti, nelle note di replica che “E' di tutta evidenza come la documentazione prodotta in atti da controparte non rechi alcuna sottoscrizione da parte dell'unico soggetto legittimato a rappresentare l'Ente nei rapporti negoziali con i terzi, ovvero il Direttore Generale. Ne consegue, per l'effetto, come oltremodo fondate risultino le eccezioni tutte tempestivamente svolte e formulate, reiteratamente dalla scrivente difesa, in termini di nullità del rapporto contrattuale per il quale controparte rivendica il riconoscimento delle pretese di natura economica”
(cfr. pag. 5 note di replica IFO del 21/3/2023).
pag. 6/8 PA
è, quindi, incorso nella preclusione di cui all'articolo 183, comma sesto n. 1, perché tale argomento non si può considerare né una mera difesa, né una articolazione PA di domande già avanzate. Inoltre, è comunque decaduto dalla prova non avendo dimostrato che in concreto i sottoscrittori fossero soggetti diversi da quelli asseritamente PA autorizzati a inoltrare gli ordini di acquisto. Infatti, afferma che i soggetti firmatari non sarebbero stati titolari di alcun potere di rappresentanza, ma non ha mai provato chi avesse la rappresentanza dell'Ente per tali incombenti e chi fosse in concreto.
Tutti gli ulteriori profili di doglianza risultano poi inidonei a incidere sulla pronuncia impugnata perché non risulta violato alcun principio di affidamento (il rapporto è bilaterale e il mancato pagamento delle forniture al più lede il fornitore) e perché la
Legge 205/2017 (legge di bilancio del 2018), ha istituito il Nodo di Smistamento degli
Ordini (NSO), per la trasmissione degli ordini di acquisto in formato elettronico.
Le doglianze di appello per le ragioni esposte sono infondate o inammissibili e vanno rigettate.
* * *
4. Sulla pronuncia in punto spese della sentenza di primo grado.
Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese. Quanto alle spese del presente grado va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate dall'appellante. Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M.
10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore del petitum (36.432,87 euro) nei valori medi (valore della causa inferiore a 52.000,00 euro), come segue (Cass. 19482/2018): fase di studio 2.058,00 euro, fase introduttiva 1.418,00 euro, fase trattazione 3.045,00 euro, fase decisoria 3.470,00 euro (totale 9.991,00 euro).
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5. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
pag. 7/8 visti gli artt. 352 e ss. e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposta da
[...] nei confronti di PAte_2 Controparte_2 avverso la sentenza n. 1548/2023 emessa dal Tribunale di Genova e pubblicata il
23/6/2023,
1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto
2. CONFERMA la sentenza impugnata;
3. CONDANNA la parte appellante a rifondere a favore della parte appellata le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 9.991,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 3/07/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
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