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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 14/02/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2014/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Annalisa Fanini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2014/2023 avente ad oggetto: Altri contratti atipici – opposizione a decreto ingiuntivo promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. MIRABELLO Parte_1 C.F._1
ANDREA, elettivamente domiciliata in VIALE DELLO STATUTO 41 04100 LATINA ITALIA presso il difensore
PARTE ATTRICE in opposizione contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA opposta – cont.
pagina 1 di 13
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con atto di citazione ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 emesso da questo Tribunale n. 448/2023 a favore di per il pagamento della somma Controparte_1
di € 4.880,00, oltre gli interessi e spese a titolo di compenso.
L'opponente ha esposto quanto segue: Controparte_
• Nel novembre 2021 l'opponente contattava il Sig. per verificare la possibilità di beneficiare dei bonus fiscali per gli aggiornamenti edilizi di una sua proprietà in Borgo D'Ale (VC) Via Carducci n.
41.
• L'incarico è avvenuto quasi esclusivamente per email e tra il novembre e dicembre 2021, il Sig. ha CP_1 convinto l'esponente della fattibilità dei lavori, tanto è vero la stessa gli ha effettuato un bonifico di €
2.500,00, per un lavoro di circa 30.000,00 euro, che a detta del e del Suo Consulente legale, CP_1
Avv. AL ME, serviva a beneficiare dei citati bonus.
• Come si può notare la corrispondenza fino al gennaio 2022 è stata molto fitta, quasi giornaliera, come si evince dall'allegato 1, fino a quando il e la ME hanno ottenuto lo spid per entrare a nome CP_1 dell'Opponente sull'area riservata dell'Agenzia delle Entrate.
• Difatti nel gennaio 2022, il Sig. tramite lo spid della querelante è riuscito a incassare tutto il Parte_2 credito edilizio che si è autoceduto, senza che la querelante/denunciante ne fosse a conoscenza, come dall'allegato n. 3.
• Anzi l'ignara opponente se ne è accorta solo il 24 novembre 2023, dopo che ha ricevuto il Decreto
Ingiuntivo del Sig. , difeso dalla ME, poiché dopo lo studio degli allegati al ricorso monitorio CP_1
(allegato 4 e 5) ha ritenuto verificare cosa fosse avvenuto sul suo cassetto fiscale.
• Si noti dalla corrispondenza che da febbraio 2022 in poi il e la ME hanno cominciato ad CP_1 anteporre al progetto e all'esecuzione dei lavori continue scuse, adducendo la necessità di sopralluoghi a verifiche al comune.
• Salvo che non risulta mai cominciata alcuna pratica o accesso da parte del o da Suo incaricato al CP_1
Comune di Borgo d'Ale, tanto è vero che il Geom. in data 9 novembre 2023, a seguito di CP_2
pagina 2 di 13 accesso all'ufficio tecnico non ha rinvenuto alcuna attività ulteriore alla sanatoria effettuata dal Geom. padre degli anni novanta e ne ha rilasciato dichiarazione che si allega (allegato 6). CP_2
• Il rapporto tra l'opponente e il e la ME è stato interrotto da quest'ultimi a agosto 2022, in CP_1 quanto la pretendeva per la firma del contratto per i lavori da eseguire, una clausola che li rendesse Pt_1 responsabili di quanto da realizzare.
• A quel punto prima per email dei primi di agosto 2022, poi con missiva del 21 agosto 2022, il CP_1 rescindeva (?) il contratto pretendendo il pagamento dell'incarico professionale.
• Il e la ME hanno beneficiato di € 22.500,00 di credito fiscale della senza che questa CP_1 Pt_1 ne sapesse nulla.
• Quindi nei confronti dello Stato italiano l'unica responsabile è la a sua volta raggirata dai Pt_1 CP_1
e ME, contro i quali ha esposto rituale querela in data 29 novembre 2023 (allegato 8).
• Come da allegato 7 si evince che il ha solo un immobile gravato da ipoteca da condanna CP_1 giudiziale, quindi, sarà anche difficile recuperare eventualmente i danni cagionati dalle sue condotte.
• nulla è dovuto al Sig. in quanto lo stesso non ha fatto nulla per addivenire alla realizzazione del CP_1 promesso cantiere.
Ciò premesso, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo contestando la non debenza di alcuna somma a titolo di compenso di controparte o ad altro titolo, inoltre, ha formulato istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo AL ME, istanza questa non accolta, e, in via riconvenzionale, ha domandato il risarcimento del danno.
Nel merito, l'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Revocare il Decreto Ingiuntivo n. Controparte_ 448/2023 del Tribunale di Vercelli RG n. 1287/2023 in quanto il Sig. non ha svolto alcuna attività in favore della Sig.ra e accertare incidentalmente il reato di truffa ex art. 640 c.p. e condannare in solido tra Parte_1
Controparte_ loro il Sig. e l'Avv. AL ME al pagamento della somma di € 25.000,00 quale risarcimento del danno da reato e alla restituzione di tutte le somme di cui alla cessione del credito come da estratto dell'Agenzia delle Entrate. Controparte_ Condannare ex art. 96 c.p.c. sia il Sig. che l'Avv. AL ME per lite temeraria al risarcimento del danno per € 5.000,00”.
In via preliminare, l'opponente ha eccepito la ritenuta improcedibilità della domanda per non essere stata avviata negoziazione assistita.
Si ricorda che il procedimento di negoziazione assistita non è condizione di procedibilità nei procedimenti avviati con ingiunzione.
In sede di ingiunzione, aveva allegato quanto segue (vedasi fascicolo monitorio): Controparte_1
pagina 3 di 13 Controparte_
• il sig. è titolare dell'omonima ditta individuale esercente attività di edilizia;
Controparte_
• la sig.ra firmava un precontratto con il sig. in data 22.11.2021 (doc. 01), Parte_1 affidando a quest'ultimo il compito di eseguire lavori di riqualificazione edilizia e energetica dell'abitazione di cui è proprietaria sita in Borgo D'Ale (VL), Via Carducci n. 41;
• tra la firma del precontratto e la firma del contratto di appalto definitivo, venivano svolte dal sig. CP_1
(o per suo conto da parte di altri professionisti che lo stesso avrebbe poi dovuto saldare), a favore della sig.ra previamente informata di ciò, le seguenti attività (rientranti tutte nel punto 1 del precontratto "studio Pt_1 di fattibilità intervento efficientamento globale dell'edificio", cfr. p. 1 doc. 01, cit.):
1. accesso agli atti;
2. verifiche urbanistiche;
3. sopralluoghi;
4. predisposizione bozza architettonica e rilievo;
5. predisposizione del precontratto;
6. consulenza legale;
7. rilievi fotogrammetrici;
• dopo aver svolto le attività sopra indicate, in collaborazione con professionisti da lui scelti, l'odierno ricorrente sottoponeva alla sig.ra un aggiornamento del precontratto già sottoscritto in data 22.11.2021. Pt_1
• La sig.ra accettava le modifiche proposte (doc. 02) - clausole puramente formali in cui si indicava il Pt_1 contratto nazionale di riferimento come previsto dall'articolo 1, comma 43-bis, della Legge 234/2021 e l'impegno del General Contractor a svolgere attività di sensibilizzazione in materia di sicurezza - restituendo parte della documentazione necessaria alla liquidazione del credito (doc. 03); tuttavia, prima dell'inizio delle lavorazioni, senza nessuna apparente giustificazione, la sig.ra rifiutava di firmare la Pt_1 copia del nuovo contratto e le dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio (doc. 04, doc. 05).
• La sig.ra chiedeva in questa occasione che nel contratto fosse specificata la responsabilità sul credito, Pt_1 anche per le eventuali contestazioni penali, integralmente in capo al cessionario, contrariamente a quanto previsto dalla normativa in materia (artt. 121-122 Decreto Rilancio, Circolare n 33 del 6 ottobre 2022) e dalla documentazione richiesta dalla Banca Bper per le comunicazioni telematiche.
• Nonostante l'odierna intimata venisse, nei giorni successivi, resa edotta dal cessionario, General Contractor, Controparte_ sig. , riguardo agli obblighi previsti dalla legge e dalla documentazione da fornire per la cessione del credito, la stessa negava comunque di fornire la detta documentazione.
pagina 4 di 13 • Così come previamente comunicato alla sig.ra senza i documenti richiesti, la Banca Bper annullava la Pt_1 pratica di liquidazione (doc. 06). Va precisato che la piattaforma PWC non pone nessuna distinzione tra il condominio minimo regolarmente costituito e il referente di condominio, in quanto proprietario dell'intero edificio -come nel caso della sig.ra Pt_1
• per le suesposte ragioni il precontratto (doc. 1, cit.) veniva risolto e non si addiveniva alla stipula del contratto definitivo di appalto. In conseguenza, l'odierna intimata perdeva il diritto ad usufruire delle agevolazioni edilizie prospettate nel precontratto;
• le attività addebitate nella fattura di cui si ingiunge il pagamento all'odierna intimata non riguardano il ripristino della facciata (bonus facciata 90%), per cui la sig.ra versava un acconto di 2500,00 €, Pt_1 adeguatamente stornato, ma attività di prediagnosi per efficientamento energetico, ecobonus 110% (doc. 07; doc. 08; doc. 09);
• la prova del credito vantato dall'odierno ricorrente era fornita dalla seguente fattura: n. 7 del 7.10.22 di €
5492,0 (doc. 10);
• nonostante i ripetuti solleciti parte debitrice non provvedeva a corrispondere neppure parzialmente la somma Controparte_ ancora dovuta al sig. (docc. da 7 a 13);
• poiché la sig.ra non forniva mai alcun riscontro circa le intenzioni di pagare i costi delle attività Pt_1
Controparte_ eseguite, in data 30.7.23 il sig. stornava la fattura n. 7 (doc. 14) ed emetteva fattura n. 29 per € 4880,00, (doc. 15) comprendendo unicamente le spese a carico per le attività svolte, e (doc. 16; doc.
17) e non considerando quelle inizialmente addebitate per svolte dallo stesso (attività di sopralluogo).
• l'Appaltatore procedeva ad addebitare alla sig.ra unicamente quanto necessario per provvedere al Pt_1 pagamento dei professionisti incaricati per suo conto.
• in data 31.7.23 la fattura n. 29 veniva notificata via PEC alla sig.ra congiuntamente ad Pt_1 un'ennesima intimazione di pagamento alla quale nuovamente la sig.ra non forniva riscontro (doc. Pt_1
18).
Parte opposta, , non si è costituita per la fase di opposizione ed è stata dichiarata Controparte_1 contumace.
Le istanze di prova sono state respinte, come da ordinanza del 19.9.2024 a cui si rinvia, indi, la causa è stata rinviata per discussione orale e, una volta discussa viene decisa nelle forme dell'art. 281-sexies c.p.c.
pagina 5 di 13 Si segnala che l'ingiunzione è stata richiesta per importo inferiore alla competenza, aggiornata, del
Tribunale, tuttavia, una volta emesso il decreto ingiuntivo, bene ha fatto l'opponente ha formulare opposizione innanzi al Tribunale, essendo il solo competente per l'eventuale revoca dell'ingiunzione.
II
Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata, nei limiti che seguono.
Non è provato, all'esito dell'instaurazione del contraddittorio, ossia nella fase di opposizione che eventualmente segue alla concessione del decreto ingiuntivo, che il convenuto opposto abbia titolo per pretendere il pagamento di alcuna spettanza o rimborso.
Occorre ricordare che qualora - come in questo caso - l'attrice in opposizione eccepisca l'inadempimento di parte convenuta opposta, incombe su quest'ultima l'onere di dare prova di avere adempiuto le proprie prestazioni. A tal proposito si è uniformemente pronunciata nel corso degli anni la
Corte di Cassazione, sostenendo che - configurandosi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio ordinario di cognizione e svolgendosi lo stesso secondo le norme del procedimento ordinario - incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa;
pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di somme spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa (cfr., tra le tantissime, Cass. civ. n. 5071 del 2009;
Cass. civ. n. 17371 del 2003).
L'opposto, il sig. , nulla ha provato in sede di opposizione e nemmeno si è costituito per CP_1 tale fase, sicché il decreto ingiuntivo va revocato e la pretesa di pagamento azionata in via monitoria posta nel nulla.
L'opponente non ha specificamente fatto domanda, in questa sede, di restituzione dell'acconto di
2.500,00 euro che l'opposto, nel ricorso monitorio, riferisce essere stato stornato, sicché, per il rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non si approfondisce tale aspetto.
III
Non è invece meritevole di accoglimento la domanda riconvenzionale di risarcimento danni formulata dall'opponente previo accertamento incidentale del reato di truffa “… e condannare in solido tra loro Controparte_ il Sig. e l'Avv. AL ME al pagamento della somma di € 25.000,00 quale risarcimento del danno da reato e alla restituzione di tutte le somme di cui alla cessione del credito come da estratto dell'Agenzia delle Entrate”.
La domanda riguarda la condanna al risarcimento del danno previo accertamento incidentale di una vera e propria truffa, per la quale occorrono “artifici e raggiri” (art. 640 c.p.). pagina 6 di 13 La truffa, nel caso in esame, deve ritenersi esclusa, nei limiti della cognizione propria di questo giudice civile, proprio sulla base della documentazione offerta in produzione dalla sig.ra Pt_1
È utile riportare alcune comunicazioni scambiate tra le parti e prodotte come documento 1 dall'attrice stessa.
In data 5.12.21 il convenuto scriveva via mail utilizzando la mail della società Controparte_3
AS , se confermi l'orario, possiamo sentirci martedì 18:00 in Italia, per l'accesso su Agenzia delle Entrate Parte_1 tramite SPID. Ad avvenuta cessione alleghiamo la ricevuta che troverai disponibile sul cassetto fiscale nell'arco delle successive CP 48 h. Cordiali saluti e buona . Tes_1
CP L'attrice confermava con mail del 7.12.21: AS Va bene domani alle 18. Cordiali saluti
ES.
In data 8.12.21 il convenuto scriveva via mail: AS , ho visto la chiamata, scusa se non sono Parte_1 riuscito a rispondere, ma fino a domani pomeriggio sono in un posto dove non riesco a telefonare. Per la cessione dello sconto in fattura non c'è urgenza, la scadenza è aprile 2022 quindi abbiamo tutto il tempo. Per inoltrarla devo solo aspettare di organizzarmi con la mia collaboratrice che si occupa delle asseverazioni della spesa. Al più tardi sabato co organizziamo per trovarci insieme al computer e inoltrare la comunicazione. Ad inizio prossima settimana, prepariamo anche il preventivo per il garage, almeno avete poi tempo di pensarci. Per il 110%, nel mese di dicembre facciamo l'APE. Cordiali saluti e buone feste. CP
.
Seguiva mail inviata l'11.12.21 riferibile alla società e firmata dal convenuto: Controparte_3
“Buon pomeriggio , se sei disponibile martedì 14/12 pomeriggio tra le 17:00 e le 18:00 italiane potremmo Parte_1 procedere con la comunicazione di cessione. Restiamo in attesa della tua conferma. Servirà l'accesso SPID, nome utente e password e comunicazione del codice OTP che riceverai sul momento. Terminata l'operazione nell'arco di 48 ore sarà CP scaricabile dalla piattaforma di Agenzia delle Entrate la ricevuta di avvenuta cessione e l'esito. Cordiali saluti. ”. CP_ Seguiva nuova mail il 13.12.21 proveniente dal convenuto (si desume il fatto dall'indicazione “ al termine della mail) del seguente tenore: AS , in allegato il computo metrico del bonus facciata di Parte_1
Borgo d'Ale. Il computo va conservato insieme alla fattura e alla ricevuta di avvenuta cessione che potrai scaricare da Agenzia delle Entrate dopo la comunicazione. Se domani tra le 16:00 e le 18:00 riusciamo a sentirci al telefono inoltriamo la CP comunicazione. Cordiali saluti. .
Il 28.12.21 seguiva una mail proveniente, presumibilmente dall'Avv. AL ME, in qualità di consulente della che scriveva: ON SC, come anticipato, allego la delega da firmare Controparte_3 per l'accesso agli atti presso l'Ufficio Tecnico di Borgo D'Ale. Fammi sapere quando ti sarebbe comodo sentirci per fare la cessione del credito. A presto. AL”.
pagina 7 di 13 Il 3.1.22 l'attrice scriveva al convenuto: “Ciao IG. Sono tornata a VALENCIA. Ci possiamo sentire domani pomeriggio verso le 16 se per te va bene per fare l'accesso spid e dell'inizio lavori visto che entro giugno dobbiamo aver raggiunto il 30%. Saluti. ”. Parte_1
Seguiva il 10.1.22 comunicazione proveniente verosimilmente, come le altre, dal convenuto:
AS , in allegato la copia della comunicazione in bozza e il modulo inviato. Il modulo va conservato insieme Parte_1 al computo metrico, alla ricevuta di bonifico e alla fattura emessa in novembre. Nell'arco di 48 h sull'area personale di
Agenzia delle Entrate sarà disponibile la ricevuta di avvenuta comunicazione da scaricare. Quando hai anche questa, dovresti mandarmene una copia da tenere agli atti. La ricevuta sarà visibile nelle notifiche appena entrati sull'area personale. Il numero di protocollo 22011040375577883 è utilizzabile per rintracciare e monitorare la comunicazione dal cassetto fiscale. CP Resto a disposizione per qualunque chiarimento. Cordiali saluti. .
Seguiva nuova mail del convenuto del 17.1.22: ON , allego ricevuta comunicazione sconto Parte_1 in fattura per bonus facciata. Il prossimo mese dovrebbe essere visibile nella lista movimenti il credito in fase di accettazione. CP Cordiali saluti. .
Come si nota chiaramente dallo scambio sopra riportato, non vi è prova di un raggiro o di artifici a danno della sig.ra L'accesso con spid dell'attrice non risulta essere stato carpito con inganno, Pt_1
l'utilizzazione del credito fiscale è stata concordata per e-mail e il suo utilizzo, in particolare, risulta comunicato con l'ultima mail sopra riportata del convenuto, visto che si fa riferimento ad un numero di protocollo per rintracciare la comunicazione nel cassetto fiscale della sig.ra comunicazione che Pt_1 sembrerebbe funzionale all'utilizzo del credito fiscale. Si tratta di comunicazione prodotta dalla stessa attrice, che la riferisce proveniente dal convenuto. La circostanza appare confermata dalle comunicazione successive, di seguito riportate.
Seguiva altra corrispondenza via mail.
In data 18.1.22 il convenuto scriveva: ON , la seconda ricevuta disponibile di cui ti dicevo Parte_1 ieri e che trovi in allegato, è semplicemente la conferma di accettazione della comunicazione. Quindi salvo controlli dovuti ad accertamenti di Agenzia delle Entrate, che possono prevedere la sospensione del credito anche per 30 giorni. entro il 15/02 il credito sarà disponibile in accettazione sulla lista movimenti a cui puoi accedere dall'area personale selezionando:- servizi - cessioni del credito - lista movimenti. Una volta accettato la conversione in liquidità potrà richiedere altri 28 giorni per l'accredito (seconda cessione). In caso di controllo, la comunicazione di notifica viene in genere recapitata al titolare del credito tramite pec. o raccomandata. In quel caso andranno esibiti:
1) Iscrizione Aire
2) Nulla osta per variazione iscrizione Aire
3) C. F. C. I. pagina 8 di 13 4) Fattura dell'intervento su cui è stato applicato lo sconto
5) Ricevuta di bonifico della parte corrisposta tramite bonifico per bonus facciata con aliquota al 90%
6) Computo metrico
7) Visura catastale aggiornata a sei mesi dell'immobile oggetto di intervento
Per l'esecuzione dei lavori indicati in fattura saranno in ogni caso disponibili 12 mesi dall'emissione della fattura, come indicato nella circolare interpretativa sul decreto antifrode, l'unico documento a far fede per la regolarità dell'operazione consiste nella fattura emessa dall'impresa che deve essere tracciabile tra i movimenti bancari del cessionario (cioè io) per la CP verifica della ritenuta irpef sui bonifici in entrata. Resto a disposizione per qualunque chiarimento. Cordiali saluti. ”.
Seguiva mail del 11.2.22 dell'avv. AL ME: AS SC, confermo l'accettazione del credito per il bonus facciata inoltrato il mese scorso. Il movimento sarà visualizzabile dall'area personale dell'Agenzia delle Entrate accedendo con le credenziali SPID sulla piattaforma "Servizi", "Cessione crediti", "Lista movimenti". Per qualunque chiarimento, restiamo a disposizione. Un cordiale saluto. AL”.
Nello scambio di corrispondenza offerto in produzione dall'attrice, si passa ad una mail della stessa attrice, del 14.4.22, nella quale la sig.ra chiede aggiornamenti sulla partenza dei lavori: “Buon pomeriggio Pt_1
CP
Ci sono novità per l'inizio lavori? Hai già tutta la documentazione dal comune? Grazie”.
Il convenuto rispondeva lo stesso giorno: AS , no non ancora. Ci manca inoltre una copia Parte_1 del contratto aggiornato all'ultimo decreto di qualche settimana fa (decreto sostegni) che rende obbligatori riportare i riferimenti al contratto nazionale dell'edilizia e alla sicurezza anche sul precontratto oltre che sulle fatture successive al 1 maggio 2022, quindi quelle che riguardano il 110%. Sto prendendo altre misura adesso. Le finestre nella foto sono tutte vostre? La finestra CP piccola a livello della strada a cosa corrisponde? .
Rispondeva l'attrice il 20.4.22: “Ciao IG Il codice fiscale è il mio personale. Non ho partita iva Per quanto riguarda i documenti, in allegato ti invio i documenti richiesti. Fammi sapere se manca qualcosa. Grazie. Saluti. Parte_1
.
[...]
Da quel momento seguono una serie di scambi via mail e si giunge poi allo scioglimento del contratto su iniziativa del convenuto, che contesta all'attrice non aver fornito la documentazione richiesta e di essere venuta meno agli obblighi contrattuali.
Ecco l'ultima comunicazione mail prodotta, del 22.7.22, proveniente dall'avv. AL ME:
ON, si comunica la rescissione del contratto per le violazioni delle clausole contrattuali sugli obblighi del proprietario.
Nella fattispecie:
1) mancata fornitura della documentazione richiesta per la procedura di sconto in fattura (bonus facciata);
2) mancata sottoscrizione dell'aggiornamento del precontratto per le clausole inerenti le misure straordinarie in materia di prevenzione alle frodi e sicurezza. pagina 9 di 13 Come previsto dagli Art. 120 e 121 del decreto rilancio e successive modificazioni, l'applicazione dell'opzione di sconto in fattura resta a discrezione esclusiva dell'impresa.
Per tanto a seguito della rescissione verrà emessa fattura di saldo ad esigibilità immediata per le attività di progettazione, rilievo, accesso agli atti, stesura del contratto di appalto, pari a 7000 euro, da corrispondere tramite bonifico entro e non oltre due settimane, oltre le quali verrà avviata la procedura di riscossione del credito. Per quanto riguarda il ripristino della facciata per le superfici indicate nel computo metrico, sul lato strada dell'edificio si comunica come data di consegna il 12/11/2022. Entro il 30/10 si richiede la pratica di occupazione del suolo pubblico a carico della proprietà per l'allestimento delle impalcature esterne l'edificio. Per qualunque ulteriore comunicazione si rimanda alla consulente legale Avv.
AL ME Via Amedeo II 13 Torino”. Email_1
L'attrice ha sostenuto di essere rimasta all'oscuro della cessione del credito fiscale sino a novembre
2023, quando ha ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo, ma la circostanza è smentita per tabulas dalla produzione in atti della stessa attrice.
Occorre evidenziare che, in questa sede, il convenuto non si è costituito e, pertanto, non ha provato di aver adempiuto ai propri obblighi contrattuali e precontrattuali, quelli cioè nascenti dalle trattative negoziali con la sig.ra (art. 1337 c.c.), tuttavia, nemmeno l'attrice ha provato il proprio esatto Pt_1 adempimento, visto che emergono delle doglianze del convenuto nello scambio di comunicazioni prodotto.
A questo punto, la domanda di pagamento del convenuto azionata con decreto ingiuntivo non può essere accolta e il decreto va revocato, ma allo stesso tempo, mancano i presupposti per ritenere provato il danno come qualificato e quantificato dall'attrice.
Le prove raccolte in questo giudizio civile non consentono un accertamento, nemmeno incidentale, del reato di truffa ipoteticamente a carico del convenuto opposto e del suo difensore (che qui non è parte in causa).
Infatti, in questo giudizio, la ricostruzione offerta dall'opponente, unitamente a quella che fa da contraltare e risultante dal ricorso per ingiunzione, non consentono di stabilire fatti di reato e portano a ritenere che la controversia resti da inquadrare nell'ambito del contenzioso civile, senza assurgere a ipotesi di reato, ipotesi che potrà essere vagliata, con altri mezzi, dalla Procura della Repubblica, che è stata interessata attraverso la denuncia-querela presentata dalla stessa sig.ra Pt_1
Il risarcimento postula l'allegazione e la prova del danno patito.
Secondo l'opponente il danno sarebbe rappresentato da quelle somme oggetto di cessione di credito, cessione che risulterebbe “da estratto dell'Agenzia delle Entrate” (come da conclusioni in atti e vedasi doc. 3 dell'opponente). pagina 10 di 13 La cessione, in primis, secondo le comunicazioni sopra riportate, appare essere stata concordata e comunicata all'attrice, venendo meno il presupposto per il risarcimento del danno.
In ogni caso, il danno non è stato patito dall'attrice, ma, semmai, direttamente dall'Amministrazione finanziaria perché i lavori non risultano essere stati svolti.
Innanzitutto, andava allegato e anche provato che la sig.ra aveva intenzione e avrebbe Pt_1 effettuato intervento di risanamento accedendo ad uno dei bonus consentiti dalla normativa dell'epoca, invece, risulta soltanto che la sig.ra abbia desistito dal conferire incarico al sig. , per le Pt_1 CP_1 ragioni diversamente esposte dalle parti, sicché manca la prova, a monte, che l'intervento di riqualificazione per accedere ai bonus sarebbe stato certamente effettuato.
Secondariamente, anche ammesso che fosse intenzione effettiva della sig.ra effettuare Pt_1
l'intervento di ristrutturazione e accedere ai bonus, come si deduce dall'incarico inizialmente concordato con il sig. , l'opponente non prova di aver patito una perdita che vada alla stessa rimborsata perché i CP_1 lavori, comunque, non li ha realizzati.
Posto che la sig.ra non ha effettuato l'intervento di riqualificazione della facciata (almeno non Pt_1 risulta da quanto allegato), o altro intervento, occorre considerare che, di fatto e in concreto, non poteva avere accesso ad alcun bonus edilizio previsto.
Nel caso di cessione di un credito d'imposta inesistente, è la stessa Agenzia delle Entrate e, in definitiva l'Erario dello Stato, ad aver patito il danno, avendo erogato un credito d'imposta in assenza dei presupposti previsti dalla legge e in assenza di lavori effettivamente portati a termine e, anzi, nemmeno iniziati, posto che il sig. allega in ricorso per ingiunzione che l'attività si è arrestata ad un livello CP_1 preliminare.
In questo contesto: da una parte, la sig.ra non ha maturato una pretesa a vedersi erogato il Pt_1 bonus e, quindi, non vanta un diritto di pretendere un credito d'imposta che non potrebbe reclamare, visto, lo si ripete, che non allega di aver realizzato alcun intervento di ristrutturazione;
da un'altra prospettiva, il danno, se è maturato, è in capo alle Entrate dello Stato. È lo Stato, in definitiva, che potrebbe avanzare domanda di restituzione, direttamente verso il soggetto che avrebbe incamerato, in maniera ingiustificata, il bonus, che risulterebbe ceduto al sig. . CP_1
Sotto questo profilo, allora, si prende atto che la sig.ra ha sporto una denuncia-querela per i Pt_1 fatti di causa e appare opportuno che con la presente sentenza sia disposta la trasmissione del fascicolo anche all'Agenzia delle Entrate, per le opportune verifiche.
La documentazione prodotta in giudizio non consente in questa sede di determinare con certezza se vi siano delle irregolarità fiscali, come, però, sembrerebbe proprio dai documenti prodotti pagina 11 di 13 dall'opponente, che attengono al “cassetto fiscale” della sig.ra (cfr. doc. 3), posto che i lavori di Pt_1 ristrutturazione non sono stati eseguiti, circostanza su cui convergono sia la narrazione dell'opponente, sia quella contenuta nella domanda d'ingiunzione, ossia del convenuto.
Ai fini dell'economica di questo giudizio, non si è inteso appesantire l'istruttoria chiedendo, ad esempio, informazioni alla Pubblica Amministrazione, nella specie all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 113 c.p.c. e questo semplicemente perché la questione non avrebbe potuto determinare l'accoglimento della domanda posta in questa sede, che è quella di risarcimento del danno asseritamente patito dalla sig.ra e non dall'Amministrazione pubblica e dalla collettività, rispetto alla quale la sig.ra Pt_1 non ha legittimazione a sostituirsi nella pretesa. Pt_1
In sostanza, l'opponente non ha dimostrato di aver patito lei direttamente il danno che descrive perché i lavori di ristrutturazione non li ha comunque svolti, né in allora né dopo, quantomeno, non allega neppure questa circostanza. Posto che i lavori non sono stati fatti, alcun bonus era dovuto e la sig.ra Pt_1 non avrebbe avuto titolo di pretendere un credito d'imposta o altro.
Quanto al riferito credito – che risulterebbe dall'estratto prodotto sub doc. 3 dell'opponente come
“ceduto” – e che, in tesi, sarebbe stato ingiustamente incamerato dal sig. , circostanza questa che CP_1 resta da verificare, l'approfondimento non spetta alla scrivente in questa sede e la legittimazione alla pretesa di restituzione delle somme deve essere fatta valere dall'Amministrazione pubblica direttamente e non dalla sig.ra che nulla ha versato e che lavori non ha svolto. Pt_1
Si ritiene, pertanto, di svolgere segnalazione d'ufficio all'Agenzia delle Entrate, affinché promuova verifica per accertare i presupposti del credito d'imposta e della sua cessione, nonostante la mancanza di lavori svolti, circostanze allegate, ma che andrebbero accertate nelle competenti sedi.
Per queste ragioni, ritenute assorbenti, la domanda di risarcimento del danno, come formulata, non può trovare accoglimento.
IV
Sussiste soccombenza reciproca tra le parti che giustifica la totale compensazione delle spese di lite di questa opposizione, dato che le accuse di truffa avanzate dall'attrice verso il convenuto sono sfornite di supporto probatorio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così dispone: in parziale accoglimento delle domande proposte,
pagina 12 di 13 revoca e dichiara di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto, emesso da questo Tribunale con n.
448/2023, conseguentemente, dichiara che nessuna somma è dovuta dall'opponente all'opposto per i titoli dedotti con ricorso per ingiunzione;
respinge le altre domande formulate dall'opponente; dichiara integralmente compensate le spese di questo giudizio.
Dispone, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente pronuncia all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Vercelli per quanto di rispettiva competenza (l'immobile di cui si discute è sito in Borgo
D'Ale, in Provincia di Vercelli, alla Via Carducci, n. 41).
Così deciso in Vercelli, 13.2.2025.
Il Giudice
Annalisa Fanini
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