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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 23/05/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Andrea Marani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4475 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(c.f. – p.i. ), in proprio e in qualità di Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
titolare dell'omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dall'Avv. Catia Lombardi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Falconara M.ma (AN), piazza della Libertà n. 9, giusta procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio;
ATTORE
E
C.F. , in persona del procuratore speciale, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Paladini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Ancona, corso Mazzini n. 160, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: contratti bancari – ripetizione d'indebito;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza di p.c..
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 4 ottobre 2022, in proprio Parte_1
e quale titolare dell'omonima impresa individuale, ha esposto di aver aperto in data 31 luglio 1996 presso la filiale di Jesi dell'allora (incorporata dapprima in e Controparte_2 CP_3 poi nell'odierna convenuta il c/c bancario n. 19457 (rapporto n. Controparte_1
Pag. 1 di 14 30/10/085/019457/34, divenuto n. 1000/7441 nel rapporto con ), conto sul quale negli anni sono CP_1
stati addebitati i movimenti del conto anticipi sbf n. 085/900449 e di un mutuo chirografario erogato nel marzo 1998, oltre a numerose aperture di credito accordate negli anni (e precisamente lire
80.000.000 in data 30 luglio 1996; lire 80.000.000 in data 26 agosto 1997; euro 52.000,00 in data 20 aprile 2015; euro 52.000,00 in data 9 giugno 2015; euro 52.000,00 in data 17 luglio 2015; euro
60.000,00 in data 14 ottobre 2015; conto anticipi a tempo indeterminati fino a euro 30.000,00 dichiarato a fini meramente ricognitivi sin dall'aprile 2015; ulteriori affidamenti anche oltre la durata contrattuale prevista, presenti sino alla data di chiusura del conto), sino alla definitiva chiusura del conto in data 7 marzo 2022.
Tanto premesso, ha dedotto:
(i) l'applicazione di interessi anatocistici stante la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori di cui all'art. 7 del contratto di conto corrente, nella misura complessiva di euro 47.307,92;
(ii) la nullità per indeterminatezza delle clausole negoziali relative a commissione di massimo scoperto (di cui non sono indicati il criterio di calcolo e di applicazione, né la sua periodicità), commissione di istruttoria veloce (di cui non è specificato l'importo massimo per trimestre e non è previsto il riferimento alle somme effettivamente utilizzate) e commissione per messa a disposizione di fondi (priva di causa perché di fatto risulta una duplicazione della CMS) e l'addebito di interessi spese e oneri non previsti, per euro 7.166,43 per commissioni ed euro 4.073,39 per spese.
Ha, quindi, affermato il proprio diritto alla ripetizione ex art. 2033 c.c. della complessiva somma di euro 58.480,78, di aver infruttuosamente richiesto alla banca, ai sensi dell'art. 119 TUB, la consegna della copia di tutti i contratti di apertura di credito stipulati tra le parti e di aver assolto la condizione della procedibilità della domanda mediante tentativo di mediazione, con esito negativo.
Ha, infine, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Nel merito, in via principale:
1) accertare e dichiarare l'invalidità, l'illegittimità ovvero la nullità delle clausole del contratto di
c/c bancario nr. 19457 (rapporto nr. 30/10/085/019457/34), oggetto di causa, poi divenuto con
[...]
c/c bancario nr. 1000/7441, nonché l'invalidità, l'illegittimità ovvero la nullità delle Controparte_1
clausole di tutti i contratti di apertura di credito e/o di affidamento collegati al suddetto rapporto bancario ed in esso confluiti, nella parte in cui:
a) è stata prevista ed attuata la clausola di capitalizzazione trimestrale e/o semestrale e/o annuale degli interessi passivi, con conseguente anatocismo;
Pag. 2 di 14 b) sono state previste ed addebitate le Commissione di IM RT, la Commissione di
Istruttoria Veloce e la Commissione per la messa a disposizione di fondi, ed oneri, commissioni e remunerazioni a qualsiasi altro e diverso titolo pretese;
c) ovvero, in ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità delle condizioni contra legem applicate da parte dell'Istituto di Credito odierno resistente al conto corrente bancario, ed agli ulteriori rapporti in esso confluiti, in relazione all'applicazione di interessi anatocistici, all'applicazione di commissioni di massimo scoperto, CIV e CDF, all'addebito di interessi debitori diversi e maggiori rispetto a quelli concordati, nonché all'addebito spese e/o oneri non contrattualmente determinati e comunque ingiustificati e invalidi, o in relazione ad ogni altra pratica bancaria illegittima e/o abusiva e/o invalida che venga rilevata;
il tutto per i motivi di cui in narrativa, con ogni consequenziale statuizione;
2) per l'effetto dell'accertamento di cui al punto 1), ricalcolare e rideterminare l'esatto “dare - avere” tra le parti ovvero ricalcolare l'ammontare delle somme a credito e a debito delle parti, sulla base dell'intera documentazione in atti, dall'inizio del rapporto di conto corrente bancario, dei rapporti collegati, sino all'estinzione, tramite apposita ed idonea CTU tecnica contabile, decurtando e depurando i rapporti da tutte le somme illegittimamente / indebitamente / invalidamente / abusivamente applicate a titolo di interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto, CIV e
CDF, spese /commissioni/ oneri non contrattualmente determinati e comunque ingiustificati, interessi passivi superiori al tasso indicato nei contratti in atti e/o per ogni diverso titolo illegittimamente o indebitamente preteso ed addebito, il tutto per
i motivi di cui in narrativa con ogni consequenziale statuizione;
3) e, per l'effetto di tutto quanto sopra indicato ai punti 1) e 2), accertare e dichiarare il diritto del
Sig. , sia in proprio che in qualità di Titolare dell'omonima Ditta Individuale Parte_1 [...]
, P.IV , con sede in Jesi, Viale Giovanni XXIII nr. 14/A, di chiedere ed Pt_1 P.IVA_1
ottenere la ripetizione ex art. 2033 c.c. di tutte le somme versate illegittimamente e, conseguentemente, condannare l' in persona del Direttore Generale p.t., alla Controparte_4
restituzione ovvero al pagamento in favore del Sig. , sia in proprio che in qualità di Parte_1
Titolare dell'omonima Ditta Individuale, delle somme illegittimamente ed indebitamente addebitate
e percepite pari ad € 58.480,78 ovvero pari a quella diversa maggiore e/o minor somma che risulterà dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo ed integrale, il tutto per i motivi di cui in narrativa con ogni consequenziale statuizione;
4) dichiarare tenuta e, pertanto, condannare l' in persona del Direttore Controparte_4
Generale p.t., al pagamento in favore del Sig. della somma di € 1.268,80 a titolo di Parte_1
Pag. 3 di 14 rimborso spese sostenute per la relazione peritale di parte resasi necessaria all'analisi del comportamento contra legem della banca ed al calcolo del quantum indebitamente percepito;
- Nel merito, in via subordinata: condannare l' alla restituzione di tutti gli Controparte_4
importi pretesi ed addebitati al Sig. in esecuzione delle varie clausole contrattuali, Parte_1
di cui si chiede ed eccepisce la nullità, invalidità ed illegittimità, per i motivi di cui in narrativa, con ogni consequenziale statuizione;
- In via istruttoria: si chiede che:
a) ai sensi e per gli effetti degli artt. 210 e ss. c.p.c. il Giudicante adito ordini alla resistente
[...]
di produrre in giudizio la copia integrale di tutte le aperture di credito e/o richieste Controparte_4
di affidamento richieste dal Sig. , e concesse dai vari istituti di credito, sul rapporto Controparte_5
di c/c bancario per cui oggi è causa, dalla data di chiusura del rapporto bancario ovvero dal
30.07.1996 alla data di chiusura del conto avvenuta il 07.03.2022;
b) venga ammessa Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile al fine di accertare e quantificare sul c/c” bancario di corrispondenza prodotto in atti e per cui oggi è causa, in virtù delle condizioni contrattuali e delle varie aperture di credito concesse, e per il periodo temporale dalla data di apertura sino all'estinzione del conto, l'esatta entità delle somme illegittimamente percepite dall'Istituto di Credito con il proprio comportamento nei confronti del Sig. ; e, per Parte_1
la precisione, si chiede al Consulente Tecnico d'ufficio, previo esame di tutta la documentazione contrattualistica in atti, di tutti gli estratti conto prodotti, di:
1) accertare se nel corso del rapporto di conto corrente bancario nr. 19457 (rapporto nr.
30/10/085/019457/34), poi divenuto con c/c bancario nr. 1000/7441, sono Controparte_4
stati applicati illegittimamente capitalizzazioni trimestrali e/o semestrali e/o annuali degli interessi debitori (anatocismo); quantificando in caso di risposta positiva, l'importo complessivamente addebitato a tale titolo al Sig. e che dovrà essere restituito;
Parte_1
2) accertare se nel corso del rapporto di c/c bancario nr. 30/10/085/019457/34 oggetto di causa sono state applicate commissioni di massimo scoperto, commissioni di istruttoria veloce e commissioni per la messa a disposizione dei fondi, nonché oneri e spese non pattuite per iscritto tra le parti, né determinati e/o determinabili, e/o determinate contro legem;
quantificando in caso di risposta positiva, l'importo complessivamente addebitato a tale titolo al Sig. e che dovrà Parte_1
essere restituito.
In particolare si chiede al Ctu di:
a) quantificare tutte le commissioni a vario titolo addebitate (CMS, CIV e CDF) dalla stipula del contratto di apertura del conto corrente in poi e per le quali non risulti provata una pattuizione per iscritto sottoscritta dal cliente della clausola contenente l'applicazione di una commissione
Pag. 4 di 14 sufficiente determinata, tale da intendersi una clausola contenente non solo l'aliquota percentuale ma anche la specifica indicazione della modalità del calcolo o della base di riferimento sulla quale la relativa aliquota doveva essere applicata;
b) per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009
n. 2, escluda la CMS e le altre commissioni nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguate (mediante legittimo esercizio dello ius variandi) alle previsioni dell'art.
2 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185;
c) per il periodo successivo alla data del 1° luglio 2012 (decreto CICR 20 giugno 2012, n. 644), escluda la CMS e le altre commissioni nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR;
3) accertare se nel corso del rapporto di c/c bancario nr. 19457 (rapporto nr. 30/10/085/019457/34), poi divenuto con c/c bancario nr. 1000/7441, oggetto di causa sono stati Controparte_4
applicati interessi debitori superiori al tasso pattuito contrattualmente;
4) dopo aver effettuato i sopra indicati accertamenti (1, 2 e 3), ed eliminato ogni importo illegittimamente addebitato a titolo di anatocismo, cms, civ, cdf, oneri e commissioni, interessi debitori eccessivi, rideterminare il rapporto dare/ avere e stabilire l'importo complessivo illegittimamente ed invalidamente richiesto e corrisposto in più dall'odierno ricorrente e che dovrà essere restituito al predetto.
Con ogni ulteriore riserva istruttoria.
In ogni caso: Si chiede che la parte resistente venga condannata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91
c.p.c., al pagamento delle spese e competenze professionali sia della fase di mediazione che del presente giudizio”.
2. Costituitasi in giudizio n comparsa depositata telematicamente il 20 gennaio 2023,
[...]
ha eccepito la nullità del ricorso introduttivo in quanto indeterminato, essendosi Controparte_1
controparte limitata a rinviare genericamente alla consulenza di parte e difettando totalmente la precisa indicazione degli elementi dei rapporti in tesi illegittimi, nonché l'inammissibilità del rito sommario di cognizione scelto.
Ha quindi eccepito la prescrizione in relazione ai versamenti solutori anteriori al decennio dall'instaurazione del giudizio (ricorso depositato il 4 ottobre 2022) e contestato la validità dei presupposti, della metodologia, dei criteri di calcolo, delle conclusioni e delle risultanze contabili della perizia di parte ricorrente, oltre che la sua irrilevanza a fini di prova e la sua incompletezza quanto all'ultimo periodo del contratto (anni 2017-2022).
Pag. 5 di 14 In relazione al dedotto anatocismo, ha fatto rilevare che la banca si è adeguata alla delibera CICR
2000, come risultante dagli estratti conto e come notiziato mediante pubblicazione sulla G.U. foglio inserzioni n. 151 del 30 giugno 2000.
Ha contestato anche gli ulteriori motivi di ricorso in punto di validità e determinatezza della CMS, della CIV e della CDF, introdotte mediante valida variazione del contratto ai sensi dell'art. 118 TUB in sostituzione della precedente commissione, nonché in punto di valida pattuizione di tutti gli interessi oneri e spese praticati, eccependo in ogni caso la genericità della relativa doglianza di parte ricorrente.
Richiamati i principi in punto di onere probatorio nell'azione di ripetizione dell'indebito introdotta dal correntista e contestata l'ammissibilità dell'ordine di esibizione dell'istanza di ctu formulati da controparte, ha rassegnato le conclusioni che seguono:
“in via preliminare e pregiudiziale: dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio in quanto del tutto indeterminato e - conseguentemente - l'inammissibilità del presente giudizio, con reiezione di tutte le domande attrici.
In merito: respingere, per i motivi sopra esposti, tutte le domande attrici perché inammissibili, improcedibili, infondate in fatto e in diritto, non provate e prescritte.
Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
3. Respinta l'eccezione di nullità per indeterminatezza dell'atto introduttivo e disposta la conversione del rito in ordinario, la causa è stata istruita, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. all'epoca vigente, mediante documenti e consulenza tecnica d'ufficio ed è stata successivamente posta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, che le parti hanno depositato.
4. Tutto ciò premesso, la domanda proposta da è fondata nei limiti e per le Parte_1
considerazioni che seguono.
5. Quanto alla prova dell'andamento del rapporto, è noto l'orientamento giurisprudenziale – affermato in ipotesi qual è la presente di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. – secondo cui “Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto - è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere
Pag. 6 di 14 fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato” (Cass., 7 dicembre
2022, n. 35979).
A specificazione di ciò, la più recente giurisprudenza della S.C. si attesta nel senso che il correntista attore “non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di restituzione soltanto mediante la produzione di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti desumersi
"aliunde", vale a dire attraverso le risultanze di altri mezzi di prova, che forniscano indicazioni certe
e complete, anche con l'ausilio di una consulenza d'ufficio” (Cass., 19 luglio 2021, n. 20621; conforme Cass., 25 luglio 2023, n. 22290), ivi inclusi i riassunti scalari (cfr. Cass., 18 aprile 2023, n.
10293).
Inoltre, laddove non siano in atti tutti gli estratti conto periodici e “non sia possibile accertare
l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti” (Cass., 27 dicembre 2022, n. 37800).
Tanto premesso, nel caso di specie, il CTU ha accertato assai limitate carenze della documentazione contabile (v. pag.
8-9 e 45 della relazione), tali da non inficiare la complessiva ricostruzione dell'andamento del rapporto bancario e da ritenere validamente utilizzabili le scritture di raccordo, come osservato dal ctu e consentito dalla giurisprudenza anche della Corte di appello distrettuale, che, nell'aderire a sua volta alla giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato che la ricostruzione del rapporto può essere compiuta anche attraverso altre prove documentali o argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta dal correntista o dalla sicché, “per l'ipotesi in cui sia il CP_2
correntista ad agire per la ripetizione dell'indebito e la banca a resistere in giudizio, in mancanza di elementi utili che consentano di affermare che il debito del cliente, nel periodo non documentato, fosse inesistente o inferiore o che addirittura, in quel periodo, fosse maturato un credito per il cliente, dovrà assumersi come dato di partenza per le rielaborazioni delle successive operazioni il saldo iniziale, a debito e quindi sfavorevole allo stesso attore, risultante dal primo degli estratti conto acquisiti in giudizio” (App. Ancona, 14 settembre 2021, n. 1020).
6. Venendo alle censure attoree, è fondata e va accolta la censura in ordine all'anatocismo.
È documentato (v. doc. 1 attore) che l'art. 7 del contratto di conto corrente prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e quella annuale per gli interessi attivi.
Ora, va rammentato in sintesi che la qualificazione in termini di mero uso negoziale (anziché normativo) della prassi bancaria in tema di periodicità di capitalizzazione degli interessi, per la prima
Pag. 7 di 14 volta sancita da Cass., 16 marzo 1999, n. 2374, ha comportato la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente sino a quella data presenti nei contratti regolati in conto corrente. A ciò è seguita la nota modifica dell'art. 120 TUB a mezzo dell'art. 25,
D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, che ha imposto la pari periodicità di capitalizzazione e rimesso al CICR la determinazione di modalità e criteri di produzione degli interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, poi sfociata nella delibera CICR 9 febbraio 2000; l'originaria novella legislativa che faceva salve sino all'entrata in vigore della predetta delibera le clausole presenti nei contratti già conclusi, invece, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 425/2000 dalla Corte costituzionale.
Per l'effetto, come chiarito dalla S.C., in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (Cass., n. 9140/2020).
Rileva, inoltre, che, con Legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'art. 120 TUB è stato ulteriormente novellato ed è stata vietata la produzione di interessi sugli interessi periodicamente capitalizzati.
Secondo l'opinione giurisprudenziale prevalente, già condivisa dal Tribunale (v. Trib. Ancona, sentenza 25 novembre 2021, n. 1545), a far data dall'entrata in vigore della legge (1° gennaio 2014),
l'anatocismo deve ritenersi tout court illegittimo con piena operatività del principio introdotto dalla menzionata disposizione.
Successivamente, l'art. 120 TUB è stato ulteriormente novellato dal D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, conv. dalla L. 8 aprile 2016, n. 49, rendendo nuovamente legittima la capitalizzazione periodica degli interessi, previa autorizzazione – da ritenersi richiedente la forma scritta ex art. 117 TUB – da parte del cliente, revocabile in ogni momento;
disciplina, questa, seguita dalla delibera attuativa del CICR in data 3 agosto 2016.
Così sintetizzato il quadro normativo di riferimento, va innanzitutto disattesa la difesa della convenuta secondo cui sarebbe sufficiente a ritenere approvate dal correntista le nuove condizioni contrattuali di pari periodicità (come adeguate alla delibera CICR 2000) per effetto della pubblicazione, da parte dell'allora del relativo avviso sulla G.U. n. 151 del 30 giugno 2000 e Controparte_2
della concreta applicazione di tale pari periodicità emergente dagli estratti conto successivi all'entrata in vigore dell'adeguamento.
Pag. 8 di 14 Sul punto va rilevato che, secondo l'orientamento ampiamente diffuso in giurisprudenza (cfr. ex multis App. Ancona n. 1591/2019): "l'art. 7 della delibera CICR 9.2.000, che ha dettato una regolamentazione dei rapporti bancari precedentemente costituiti, così dispone: 1) Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30.6.00 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30.6.00, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30.12.00. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela. Orbene, escluso che per stabilire la natura migliorativa o meno delle condizioni del contratto si possa far riferimento alla pregressa situazione fattuale (il calcolo dell'anatocismo trimestrale), è evidente che il termine di raffronto è il regolamento contrattuale nei limiti della rispondenza alla legge, vale a dire in difetto di ogni anatocismo. Ne consegue che la "nuova" previsione di un anatocismo (anche se con la condizione della reciprocità) costituisce un peggioramento delle condizioni contrattuali (stante la mancata previsione di un siffatto sistema di calcolo ed il rapporto negativo tra gli interessi passivi e quelli attivi) e dunque richiede l'intervento di un accordo tra le parti".
Tale orientamento, già espresso da una larga parte della giurisprudenza di merito, è stato validato da pronunce della Suprema Corte (Cass. n. 9140/2020; Cass. n. 26796/2019; Cass. n. 26779/2019) cui questo Tribunale intende aderire: “L'impossibilità di correlare la disciplina transitoria di cui al cit. art. 7 al contratto di conto corrente contenente la clausola anatocistica nulla implica che le parti potessero applicare al contratto una nuova disciplina della capitalizzazione solo addivenendo a una specifica pattuizione conforme all'art. 2 della Delib. CICR. Tale conclusione allinea la disciplina dei vecchi contratti contenti clausole anatocistiche colpite da nullità a quella dei contratti di conto corrente conclusi dopo l'entrata in vigore della Delib. CICR: ma tale operazione appare giustificata, se si tiene conto che nell'uno come nell'altro caso la disciplina della capitalizzazione degli interessi che le parti intendono fissare non si innesta su altra valida pattuizione e non ha, quindi, contenuto modificativo rispetto a una precedente regolamentazione pattizia. Rileva, in altre parole, la prossimità, e - in definitiva - la sostanziale assimilabilità tra due fattispecie: quella della stipula di un contratto di conto corrente che le parti intendano munire di una clausola anatocistica e quella dell'inserzione di una tale clausola in un contratto vecchio che ne sia privo (per la nullità della
Pag. 9 di 14 relativa pattuizione). In entrambi i casi è necessario che il correntista esprima la propria volontà circa l'introduzione, nel contratto, della clausola di capitalizzazione con pari periodicità, giacchè sul punto non è previsto alcun automatismo, ma è rimesso all'autonomia delle parti decidere se il contratto debba produrre, alla detta condizione, interessi anatocistici. In conclusione, una volta affermato che ai fini della Delib. CICR 9 febbraio 2000, art. 7, assume rilievo non già l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza, ma la nullità che affligge le stesse, il criterio posto dai commi 2 e 3 dello stesso articolo, che presuppone la validità di tali pattuizioni e
l'intervenuta modificazione delle stesse, risulta essere inapplicabile, con la conseguenza che per munire un contratto di conto corrente concluso prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 342 del
1999, art. 25, comma 2, dell'attitudine a produrre interessi anatocistici era necessario addivenire a una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi, nel rispetto dell'art. 2 della nominata Delib.”.
Tutto ciò considerato e premesso, il consulente tecnico ha correttamente riscontrato l'assenza di una specifica pattuizione adeguatrice tra le parti, così dovendosi dare seguito in questa sede all'ipotesi di calcolo che ha eliminato gli interessi anatocistici per tutta la durata del rapporto e imputato gli interessi semplici, calcolati dal primo estratto conto disponibile alla chiusura del conto.
7. Muovendo oltre nell'esame delle censure di parte attrice, vale osservare che la questione sull'astratta validità delle clausole di previsione della commissione di massimo scoperto - già definita dalla giurisprudenza di legittimità come la “remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (cfr. Cass. 870/2006, in motivazione) - può ritenersi definitivamente superata in virtù di quanto normativamente previsto dal D.L. 28 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, che ha per la prima volta disciplinato in maniera organica la materia, sino alla successiva abrogazione disposta dall'art. 27, comma 4, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (conv. con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27).
Con la disciplina in questione, alla quale i contratti pendenti avrebbero dovuto adeguarsi entro il 28 giugno 2009, sono state disciplinate due distinte ipotesi di commissioni: la prima sulle somme utilizzate (cd. commissione sulle somme utilizzate), sia pure nella sola ipotesi di conti affidati e per utilizzi del fido per un tempo superiore a trenta giorni, e la seconda sulla messa a disposizione dei fondi (c.d. commissione per messa a disposizione dei fondi o CMDF), dovuta a prescindere dall'effettivo utilizzo e dalla durata dell'utilizzo purché sussistessero le seguenti condizioni: 1) predeterminazione del corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate;
2) pattuizione con atto scritto, non rinnovabile tacitamente;
3) determinazione del corrispettivo in misura onnicomprensiva e
Pag. 10 di 14 proporzionale all'importo ed alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente;
4) rendicontazione al cliente con cadenza massima annuale, in cui si doveva dare indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, il tutto fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.
Dunque, solo al rispetto di tali condizioni conseguiva la validità, determinatezza ed efficacia delle
CMS, che, anche per il pregresso, sono state ritenute legittime a condizione che, oltre al relativo valore percentuale, fosse pattuito per iscritto anche il valore su cui tale percentuale deve essere applicata (cfr. recentemente Cass., 15 gennaio 2024, n. 1373; App. Ancona, 4 maggio 2023, n. 733).
In seguito, la disciplina legale è stata più volte modificata tra il 2011 ed il 2012, risultando così la materia disciplinata dall'art. 117-bis TUB (introdotto dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e successivamente modificato dal D.L. 24 marzo 2012, n. 29). Da ultimo, in attuazione di tale ultima disposizione è stata emanata la delibera CICR n. 644 del 30 giugno 2012, vigente dal 1° luglio 2012.
Alla luce di tale complessa evoluzione normativa, è orientamento condiviso della giurisprudenza che
- con riferimento al periodo antecedente il 2009 (data del primo intervento normativo) - la commissione di massimo scoperto abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato (cfr. Cass., 18 gennaio 2006, n. 870), servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.
Per contro, la CMS deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la CMS come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione.
D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la CMS sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della CMS in dette ipotesi.
Ed invero, laddove la CMS sia applicata sull'utilizzato, la stessa - in genere - viene parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria. Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della CMS in dette ipotesi: in questi termini, infatti, la CMS perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, prescindendo dalla
Pag. 11 di 14 concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi invece come una sorta di inammissibile clausola penale per il “fatto lecito”, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro, inaccettabilmente prevista per quanto
è oggetto del contratto di apertura di credito e non anche per l'inadempienza dello stesso.
Quanto al caso di specie, il CTU ha condivisibilmente escluso gli addebiti a titolo di CMS, sul presupposto della nullità per indeterminatezza della relativa pattuizione – da affermarsi in questa sede
– stante l'assenza di specificazione della base di calcolo, del criterio e della periodicità dell'addebito; il contratto di conto corrente si limita infatti a prevedere il valore praticato, “1,25 per mille assoluta”.
Quanto invece a CIV e CDF, il ctu ha correttamente evidenziato che la prima pattuizione documentata risale al 20 aprile 2015 (come da relativo contratto di apertura di credito), sicché ogni addebito pregresso al riguardo va espunto.
8. Quanto alla natura solutoria delle rimesse e quindi all'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta si osserva.
Com'è noto, In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass., SS.UU., n. 15895/2019).
Vale, inoltre, richiamare il condiviso principio secondo cui In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio (Cass., n.
9141/2020).
Tali principi sono stati espressamente richiamati dal ctu nell'ipotesi di calcolo denominata B.2, che si assume dunque a fondamento della decisione.
Ciò posto, appare condivisibile l'individuazione del dies a quo della prescrizione, operata dal CTU, nel decennio anteriore alla lettera di messa in mora del 12 ottobre 2021.
Appare del pari adeguatamente motivata – sia alla luce della giurisprudenza richiamata in precedenza sia in considerazione di quanto specificamente replicato sul punto dal consulente d'ufficio al consulente di parte attrice (v. pag. 47 relazione;
il che vale anche in replica a quanto nuovamente
Pag. 12 di 14 dedotto da parte attrice negli scritti conclusivi) – la considerazione del CTU secondo cui, pur emergendo dagli estratti conto la presenza di affidamenti nel periodo tra il 30 settembre 1998 e il
2015 (periodo in relazione al quale non vi è documentazione contrattuale comprovanti aperture di credito), non è possibile individuare l'importo dell'affidamento; sicché non sussistono indici sufficientemente univoci a individuare l'affidamento nel periodo anzidetto e non se ne può dunque tenere conto ai fini ora in esame.
In conclusione, all'esito del ricalcolo eseguito (ipotesi b.2), emerge un saldo a credito per il correntista di euro 31.697,60.
Su tale importo sono dovuti gli interessi, al saggio legale, dalla data della domanda – tale dovendosi ritenere la data della messa in mora del 12 ottobre 2021 (cfr. sulla rilevanza della diffida di pagamento stragiudiziale e non solo della domanda giudiziale App. Ancona, n. 1020/2021 cit.) – al saldo;
dovendosi invece escludere la spettanza degli interessi dalla data del pagamento indebito, non sussistendo prova della malafede della banca quale presupposto richiesto a tal fine dall'art. 2033 c.c..
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e i compensi professionali sono liquidati in relazione al valore del decisum in misura equitativamente determinata e compresa tra i parametri minimi e medi previsti dal D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/2022, avuto riguardo alle espletate fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. E così: per la fase di mediazione, in euro
1.000,00 oltre accessori;
per il giudizio di merito, in euro 5.000,00 oltre accessori.
Risultano altresì congrue e pertinenti al giudizio le spese relative alla perizia di parte sostenute da parte attrice, meritevoli perciò di refusione a carico di parte convenuta pur in assenza di prova dell'intervenuto pagamento. E ciò in ossequio al principio per cui “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue”, fermo che “La condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per
l'assistenza del consulente di cui lo stesso si sia avvalso presuppone la prova della effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato già effettuato al momento della sentenza” (Cass. 08 settembre 2021, n.
24188); prova, quest'ultima, che deve nel caso di specie dirsi raggiunta, alla luce della fattura emessa dal professionista incaricato dalla parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.r.g. 4475/2022, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa:
Pag. 13 di 14 1) condanna per le causali di cui in motivazione, alla restituzione, in favore Controparte_1
di dell'importo di euro 31.697,60, oltre interessi al tasso legale dalla data del 12 Parte_1
ottobre 2021 al saldo;
2) condanna alla refusione, in favore di delle spese, che Controparte_1 Parte_1
liquida in euro 786,00 per esborsi e complessivi euro 6.000,00 per compensi professionali come da motivazione, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge e oltre euro 2.537,60 per spese di consulenza di parte;
3) pone definitivamente a carico di le spese di CTU, come liquidate con Controparte_1
decreto in atti.
Ancona, 23 maggio 2025
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
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