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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/06/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n.722/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 25 ottobre 2024 tra
C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. FERRAU' Parte_1 P.IVA_1
GIOVANNI
APPELLANTE
e
Controparte_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv.
[...] P.IVA_2
ARTIMAGNELLA FABIO
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_3
assistito e difeso ex lege dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO DI CATANIA
APPELLATI
C.F. ) Controparte_3 P.IVA_4
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 3541/2020 pubblicata il
28/10/2020.
CONCLUSIONI Per Parte Appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa - Preliminarmente, in presenza di gravi e fondati motivi di cui all'art. 283 e 618 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n.
3541/2020 – Tribunale di Catania e della cartella di pagamento n. 293 2018
00128148 61 000, stante, altresì, la presenza di un danno grave ed irreparabile ex art. 56, D. Lgs. n. 546/1992; - Nel merito, in accoglimento dei motivi di gravame, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, annullare la cartella di pagamento n. 293 2018 00128148 61 000, con conseguente sgravio delle somme in essa contenute;
- Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Per Parte Appellata Riscossione:
Si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello adita, reiectis adversis, “Voglia, 1. preliminarmente, rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività della
Sentenza impugnata e della cartella di pagamento n. 293 2018 00128148 61 000, non sussistendone i presupposti di legge;
2. dichiarare la correttezza dell'operato dell' ;
3. nel merito e sulla fase antecedente Controparte_1
la consegna del ruolo, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di per le ragioni di cui in epigrafe;
4. comunque, rigettare Controparte_1
l'interposto appello e, conseguentemente, confermare integralmente la Sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Salvis iuribus”.
Per Parte Appellata Ministero:
Voglia l'on. Tribunale adito, previa declaratoria di inammissibilità e/o rigetto dell'istanza cautelare, ritenere inammissibile e/o rigettare l'impugnazione e , per
l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pag. 2/13 Con sentenza n. 3541/2020 pubblicata il 28/10/2020, il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da contro Parte_1
, e Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 disattesa ogni ulteriore istanza, così provvedeva: 1) rigetta l'opposizione; 2) condanna parte opponente al rimborso delle spese processuali in favore delle opposte.
In particolare il primo giudice, qualificata l'atto introduttivo come opposizione ex art. 615 c.p.c., rilevava che, non essendo contestato che parte opponente abbia ricevuto la notifica del presupposto d.m. di liquidazione a saldo e conguaglio del
30.11.2017, l'impugnazione della cartella di pagamento di € 91.915.43 - emessa per il recupero delle predette somme giusta decreto ministeriale del 30.11.2017 n.
4861 – non era stata preceduta dalla notifica del DM, atto autonomamente impugnabile, con la conseguenza che il ricorso andava rigettato, atteso che ogni questione attinente all'illegittimo recupero e prescrizione della pretesa avrebbero dovuto essere fatte valere mediante l'impugnazione del d.m. citato.
Con atto di citazione notificato il 26/04/2021 ha proposto appello Parte_1
per le ragioni meglio illustrate in motivazione, concludendo come riportato in epigrafe.
Si sono costituiti ed il Controparte_1 Controparte_2
formulando le conclusioni sopra trascritte.
[...]
Sebbene regolarmente citata, non si è costituito Controparte_3
con conseguente sua contumacia.
Con ordinanza del 08/10/2021 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Indi, all'udienza del 25/10/2024, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 3/13 Con il primo motivo di appello, la censura la decisione del Tribunale Pt_1
per aver ritenuto “autonomamente impugnabile” un atto, quello “di liquidazione e saldo”, che consiste invece in un documento endoprocedimentale non autonomamente impugnabile, sostenendo che l'avviso di liquidazione a saldo e conguaglio, quale atto intermedio ed endoprocedimentale, non doveva, necessariamente e a “pena di decadenza”, essere impugnato.
Il motivo è fondato.
Occorre preliminarmente rilevare che la cartella esattoriale ha ad oggetto proprio quell'atto di liquidazione a saldo e conguaglio comunicato in data
30.11.2017, la cui esistenza e comunicazione alla società appellante non sono da quest'ultima messe in discussione.
Il suddetto decreto non è un decreto di revoca delle agevolazioni, bensì è il decreto con il quale il ministero ha preso atto della liquidazione a saldo e conguaglio effettuata dalla banca concessionaria.
Invero con nota del 23.10.2017, la banca comunicava all'impresa che era in corso di emissione l'atto di liquidazione a saldo e conguaglio;
in data 10.11.2017,
l'impresa faceva pervenire le proprie osservazioni in merito alla predetta comunicazione della banca, asserendo di aver già chiarito la propria posizione, con nota del 22.01.2009, di cui chiedeva riscontro;
con nota del 13.11.2017 la banca comunicava di aver già dato risposta alla precedente nota della ditta del
22.01.2009 e confermava i contenuti della relazione finale;
in data 8.11.2017 la banca, quindi predisponeva l'atto di liquidazione a saldo e conguaglio, per la successiva presa d'atto del Ministero, presa d'atto che veniva emanata in data
30.11.2017, prot. n. 4861, a seguito della quale la banca chiedeva all'impresa di voler provvedere alla restituzione dell'importo di € 67.578,38, erogato in eccesso, oltre interessi.
Stante la mancata restituzione delle somme dovute da parte dell'impresa ed in esecuzione del citato atto di liquidazione a saldo e conguaglio, il CP_2
pag. 4/13 attivava le procedure per la riscossione coattiva del proprio credito, con conseguente notifica, ad opera dell'Agente di riscossione, della cartella esattoriale n. 293 2018 00128148 61000, in contestazione nel presente giudizio.
In effetti, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 25.7.2012 comma 3 lettera b), in caso di programmi agevolati di cui alla legge n° 488/1992, la banca concessionaria, qualora a seguito del ricalcolo delle agevolazioni risultino spettanti importi inferiori a quelli concessi in via provvisoria, svolge, in nome e per conto del
, una procedura in contraddittorio con l'impresa beneficiaria, CP_2
comunicando a quest'ultima l'importo delle agevolazioni rideterminate e le motivazioni poste alla base della riduzione, concedendo all'impresa beneficiaria un termine non superiore a trenta giorni per produrre controdeduzioni, previa eventuale presa-visione ed estrazione di copia dei relativi atti (il che nel caso di specie è avvenuto con la comunicazione del 23.10.2017, prodotta agli atti dalla parte appellata, dove per l'appunto la banca concessionaria, richiamando l'art. 2 del D.M. 25.7.2012, rendeva edotta la società che era in corso l'atto di liquidazione a saldo e conguaglio dalla somma erogata di euro 580.461,80, che si intendeva ridurre alla minor somma di euro 534.569,09, e si invitava la società a far pervenire memorie e documenti entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione).
Ed a questo punto il , entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di CP_2 liquidazione a saldo e conguaglio, lo restituisce con la propria presa d'atto alla banca concessionaria, che a sua volta lo invia alla impresa beneficiaria.
Dalla lettura di tale normativa si ha quindi palmare conferma che il decreto ministeriale n° 4861 del 30.11.2017, cui fa riferimento la cartella, non è un decreto di revoca, bensì è un decreto di semplice presa d'atto ai sensi dell'art. 2 del D.M. 25.7.2012 dell'atto di liquidazione a saldo e conguaglio predisposto dalla banca, decreto che, dopo questa presa d'atto, è stato comunicato dalla banca alla società (che lo ha infatti depositato in sede di opposizione).
pag. 5/13 Orbene non può esservi dubbio che tale atto poteva essere oggetto di azione di accertamento negativo, senza essere atto che andava impugnato obbligatoriamente, ben potendo la contestarne il contenuto in sede di Pt_1
opposizione alla cartella di pagamento, costituendo questa sede (la prima) destinata ad accogliere le censure atte a paralizzare la pretesa del MISE.
Ciò premesso, l'appello è infondato nel merito.
Con il secondo motivo, l'appellante deduce che la cartella sarebbe nulla per carenza di potere in capo all'Ente liquidatore, difetto di attribuzione ex art. 21 septies L. n. 241/1990 e sanatoria ex art. 29, D.L. n. 83/2012.
Sostiene che con l'atto introduttivo del giudizio aveva contestato il Pt_1
difetto di attribuzione del , il quale, a distanza di 17 anni dalla CP_2
erogazione del finanziamento ed in spregio alla novella di esonero introdotta 5 anni prima, aveva comunicato l'avviso di liquidazione a saldo e conguaglio preannunciando la richiesta parziale ripetizione delle somme erogate.
In particolare, rileva che, costituiscono circostanze pacifiche: a) In data 9 aprile 2001, a seguito di tempestiva richiesta presentata il 31 ottobre 2000,
l'appellante veniva autorizzata a godere del beneficio di cui alla Legge n.
488/1992 ricevendo la prima parte del contributo;
b) In data 30 ottobre 2003, con decorrenza 30 settembre 2003, l'opponente dichiarava l'entrata in funzione dell'attività aziendale;
c) Con D.L. n. 83/2012, convertito in Legge n. 134/2012, con la soppressione dei coefficienti/indicatori previsti dalla normativa di settore
e cui le imprese erano sino a quel momento tenute ad attenersi,
l'Amministrazione veniva privata del potere di revocare in autotutela i finanziamenti, laddove i procedimenti di verifica non si fossero conclusi entro i termini perentori stabiliti dalla legge. d) In data 23 ottobre 2017, e segnatamente
a distanza di 17 anni dall'erogazione, di 14 anni dall'inizio dell'attività aziendale e di 5 anni dalla novella di revoca dei coefficienti, l'Amministrazione
pag. 6/13 avviava il procedimento di accertamento da cui traeva origine l'atto a saldo e conguaglio e la derivata cartella di pagamento.
Secondo la prospettazione dell'appellante, il difetto di potere dell'Ente liquidatore emergerebbe dall'interpretazione letterale del dettato normativo suffragato, altresì, dalla relazione tecnica che ha accompagnato la sua entrata in vigore: “In considerazione della particolare gravità della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie. Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati” (art. 29, D.L. n. 83/2012).
La legge n. 83/2012 avrebbe, quindi, depotenziato i poteri di controllo da parte dell'Amministrazione sui finanziamenti erogati ex L. n. 488/1992, financo ad escluderne l'esercizio in relazione a quelle procedure di verifica non ancora cristallizzate alla data di entrata in vigore della norma, con la conseguenza che le eventuali anomalie riguardanti gli indicatori utilizzati non possono più incidere sulle posizioni ancora “da verificare” ovvero quelle posizioni per le quali non fosse stata eseguita l'istruttoria accertativa di cui alla Circolare Ministeriale del
14 luglio 2000, n. 900315, secondo i termini ivi indicati.
La censura è infondata.
Ed invero, il richiamo di parte attrice all'art. 29, comma 1 del Decreto Legge
22 giugno 2012, n. 83 (convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012,
n. 134) non è attinente in quanto il provvedimento di revoca parziale dell'agevolazione oggetto di causa non è stato adottato in ragione del mancato rispetto degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie.
Come già rilevato, il provvedimento di revoca parziale oggetto del presente giudizio è frutto degli accertamenti compiuti dalla banca concessionaria, ai sensi pag. 7/13 dell'art. 9, comma 10 del D.M. n. 527/95 e successive modifiche, a fronte dei quali alcune spese sostenute non sono state ritenute ammissibili e congrue in relazione al programma ammesso al beneficio.
Non si è, pertanto, in presenza di uno scostamento degli indicatori al fine della formazione delle graduatorie che avrebbe comportato la revoca totale del contributo (come nei casi esaminati dalla giurisprudenza in cui è stato ritenuto applicabile il richiamato art. 29 del D.l 83/2012), bensì di una riduzione del contributo dovuta, in primo luogo, alla scelta dell'impresa di rendicontare spese notevolmente inferiori rispetto a quelle ammesse in via provvisoria, alla diversa articolazione temporale delle spese medesime, con conseguente attualizzazione degli investimenti ed ancora, agli stralci operati dalla banca, nella sua qualità di ente istruttore, unico soggetto legittimato ad effettuare le istruttorie sulle pratiche agevolative in esame.
Per siffatti casi il DM 25 luglio 2012 (emanato quindi subito dopo il D.l
83/2012 che infatti lo richiama) ha approvato lo schema di atto di liquidazione a saldo e conguaglio per iniziative agevolate dalla legge n. 488/1992, applicabile ai programmi agevolati ai sensi della legge n. 488 del 1992, ivi inclusi quelli agevolati ai sensi delle circolari ministeriali del 28 novembre 2001, n. 1167509 e n. 1167510, e della circolare del 28 aprile 2004, n. 946130, per i quali, alla data del 18 agosto 2007, non risulta ne' emanato il decreto di concessione definitiva delle agevolazioni ne' disposto l'accertamento sull'avvenuta realizzazione del programma.
Infine, va ulteriormente rilevato che la deroga di cui all'art. 29 del DL 83/2012 convertito in legge 134/2012 non risulta applicabile al caso in esame per un'altra diversa ragione: tale disciplina riguarda solo le imprese che abbiano un programma in corso ovvero procedimenti aperti, mentre nel caso di specie l'odierna appellante, per sua stessa affermazione, ha concluso i lavori nel 2003 quindi in un momento antecedente alla vigenza della normativa richiamata.
pag. 8/13 Con il terzo motivo, parte appellante deduce la decadenza dall'azione, la prescrizione del diritto e la violazione del principio del legittimo affidamento e del termine ragionevole di definizione degli atti c.d. in autotutela.
Sostiene che non sarebbe stato rispettato né il termine decadenziale previsto dall'art. 4 del DM del 2012 né quello di 5 anni indicato dall'art. 8 D.M. n.
527/1995 e dall'art. 11 D.M. 1° febbraio 2006.
Il motivo è infondato.
L'appellante richiama il contenuto dell'art. 4 del superiore decreto – rubricato disposizione transitorie e finali – secondo cui “fatti salvi i provvedimenti già adottati alla data dell'entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, per i programmi agevolati per i quali alla data di pubblicazione del presente decreto, le Banche concessionarie abbiano già trasmesso al la CP_2
relazione finale con esito positivo ovvero abbiano proposto la revoca delle agevolazioni esclusivamente in relazione all'esito della verifica dello scostamento degli indicatori, le Banche medesime provvedono ad inviare al
elenchi di programmi per i quali, verificato il contenuto della CP_4
relazione finale, sia possibile attivare il procedimento di cui all'art.
2. Per tali programmi, la comunicazione di cui all'art. 2, comma I, è trasmessa dal
alle banche concessionarie entro 60 giorni dal ricevimento dei CP_2
predetti elenchi”.
Tuttavia, nel caso in esame, per come può evincersi dalla cronologia dei fatti sopra riportata, al momento dell'entrata in vigore del DM citato la banca concessionaria non aveva trasmesso al la relazione finale con esito CP_2
positivo né proposto la revoca delle agevolazioni in relazione all'esito della verifica dello scostamento degli indicatori, con la conseguenza che il termine di cui all'art. 4 del dm 2012 non risulta applicabile.
Viceversa risulta pienamente rispettato l'art. 2 del richiamato DM che prevede che “il ricevuta la relazione sullo stato Controparte_2
pag. 9/13 finale del programma…comunica entro trenta giorni alla banca concessionaria la sussistenza o meno di cause ostative all'adozione dell'atto di liquidazione a saldo e conguaglio di cui all'art. 4”: nel caso di specie a fronte della relazione finale redatta dalla banca concessionaria il 23.10.2017 e della predisposizione della liquidazione a saldo e conguaglio dell'8.11.2017, il ha restituito CP_2
l'atto di liquidazione a saldo e conguaglio, con la propria presa d'atto, alla banca concessionaria il 30.11.2017, nel pieno rispetto dei termini.
Quanto all'art. 8 sopra indicato, basti evidenziare che le suddette disposizioni
(contenute nei regolamenti di attuazione concernenti gli incentivi alle attività produttive di cui al DL n. 415/92 convertito in legge n.488/92), diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non prevedono alcun termine (né quinquennale né di diversa durata) di decadenza per procedere alla verifica degli adempimenti contabili da parte dell'impresa.
Tali disposizioni disciplinano, piuttosto, le fattispecie di "revoca delle agevolazioni" e l'unico termine quinquennale ivi previsto è quello di cui alla lettera b) del comma 1: "Le agevolazioni sono revocate in tutto o in parte … b) qualora vengano distolte dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto".
Tale termine si riferisce, quindi, al tempo minimo di utilizzazione dei beni oggetto di acquisto agevolato da parte della impresa destinataria del contributo, non certo ai tempi di esercizio del potere di revoca del contributo stesso da parte della PA.
Peraltro come sopra evidenziato nel caso in esame non siamo in presenza di una vera e propria revoca dell'agevolazione, ma di una riduzione del contributo che in ogni caso non è stata motivata in ragione della distrazione, prima del quinquennio, delle immobilizzazioni finanziate.
pag. 10/13 In ordine poi alla prescrizione, va anzitutto ribadito che il termine applicabile nel caso in esame non è né quello quinquennale di cui all'art. 2947, comma 1,
c.c. (non venendo in rilievo un'obbligazione risarcitoria, quanto restitutoria di somme erogate in virtù di un titolo inesistente, ovvero originariamente esistente ma successivamente venuto meno per intervenuta revoca), bensì quello della disciplina dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, che, ai sensi dell'art. 2946 c.c., si prescrive nel termine di dieci anni.
Quanto all'individuazione del dies a quo, va richiamato il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, secondo cui "In tema di contributi pubblici, qualora il difetto della “causa solvendi” sopravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione" (Cass. n. 23603 del 2017).
Peraltro nessun legittimo affidamento si è ingenerato nel caso in esame posto che già nel 2009 parte appellante era stata messa a conoscenza dei motivi del recupero delle somme e invece di provvedere alla restituzione dell'importo ha atteso la notifica della cartella di pagamento.
Con il quarto motivo, deduce come il macroscopico ritardo CP_5
dell'accertamento de quo avesse determinato la scadenza della polizza assicurativa e che la mancata escussione della polizza era imputabile unicamente all'Amministrazione inadempiente, rilevando che per l'effetto, era spirato il termine di quindici giorni entro i quali il Ministero avrebbe potuto/dovuto escutere la compagnia assicurativa che aveva prestato fideiussione.
Il motivo è privo di pregio.
pag. 11/13 In primo luogo è la stessa parte appellante che richiama il contratto fidejussorio in cui era stabilito che Parte_2
“si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a
[...] rimborsare al l'importo garantito con il presente atto, qualora la CP_2
contraente non abbia provveduto a restituire, in tutto o in parte, l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposita richiesta a restituire formulata dal ” (cfr. art. 1 polizza). CP_2
Non si comprende, pertanto, cosa lamenti l'appellante visto che la polizza prevede solo un pagamento diretto al qualora questi la escuta nel CP_2
termine di 15 dalla richiesta e quest'ultima è intervenuta con l'atto di liquidazione a saldo e conguaglio del 30.11.2017, a nulla rilevando il tempo precedentemente trascorso.
Inoltre, il Tribunale ha correttamente rilevato come nessun beneficio di preventiva escussione della polizza fideiussioria a favore del debitore principale risulta pattuito e tale statuizione non è stata oggetto di specifica censura.
Ne consegue che l'appello va rigettato e le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico della parte opponente e liquidate come in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore dichiarato pari a € 91.921,31, ed esclusa la fase si trattazione non espletata nel presente giudizio di gravame).
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
Controparte_6
pag. 12/13 avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 3541/2020 pubblicata il CP_3
28/10/2020 così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento, in favore delle parti appellate costituite, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in favore di ciascuna in € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 18/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n.722/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 25 ottobre 2024 tra
C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. FERRAU' Parte_1 P.IVA_1
GIOVANNI
APPELLANTE
e
Controparte_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv.
[...] P.IVA_2
ARTIMAGNELLA FABIO
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_3
assistito e difeso ex lege dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO DI CATANIA
APPELLATI
C.F. ) Controparte_3 P.IVA_4
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 3541/2020 pubblicata il
28/10/2020.
CONCLUSIONI Per Parte Appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa - Preliminarmente, in presenza di gravi e fondati motivi di cui all'art. 283 e 618 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n.
3541/2020 – Tribunale di Catania e della cartella di pagamento n. 293 2018
00128148 61 000, stante, altresì, la presenza di un danno grave ed irreparabile ex art. 56, D. Lgs. n. 546/1992; - Nel merito, in accoglimento dei motivi di gravame, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, annullare la cartella di pagamento n. 293 2018 00128148 61 000, con conseguente sgravio delle somme in essa contenute;
- Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Per Parte Appellata Riscossione:
Si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello adita, reiectis adversis, “Voglia, 1. preliminarmente, rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività della
Sentenza impugnata e della cartella di pagamento n. 293 2018 00128148 61 000, non sussistendone i presupposti di legge;
2. dichiarare la correttezza dell'operato dell' ;
3. nel merito e sulla fase antecedente Controparte_1
la consegna del ruolo, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di per le ragioni di cui in epigrafe;
4. comunque, rigettare Controparte_1
l'interposto appello e, conseguentemente, confermare integralmente la Sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Salvis iuribus”.
Per Parte Appellata Ministero:
Voglia l'on. Tribunale adito, previa declaratoria di inammissibilità e/o rigetto dell'istanza cautelare, ritenere inammissibile e/o rigettare l'impugnazione e , per
l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pag. 2/13 Con sentenza n. 3541/2020 pubblicata il 28/10/2020, il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da contro Parte_1
, e Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 disattesa ogni ulteriore istanza, così provvedeva: 1) rigetta l'opposizione; 2) condanna parte opponente al rimborso delle spese processuali in favore delle opposte.
In particolare il primo giudice, qualificata l'atto introduttivo come opposizione ex art. 615 c.p.c., rilevava che, non essendo contestato che parte opponente abbia ricevuto la notifica del presupposto d.m. di liquidazione a saldo e conguaglio del
30.11.2017, l'impugnazione della cartella di pagamento di € 91.915.43 - emessa per il recupero delle predette somme giusta decreto ministeriale del 30.11.2017 n.
4861 – non era stata preceduta dalla notifica del DM, atto autonomamente impugnabile, con la conseguenza che il ricorso andava rigettato, atteso che ogni questione attinente all'illegittimo recupero e prescrizione della pretesa avrebbero dovuto essere fatte valere mediante l'impugnazione del d.m. citato.
Con atto di citazione notificato il 26/04/2021 ha proposto appello Parte_1
per le ragioni meglio illustrate in motivazione, concludendo come riportato in epigrafe.
Si sono costituiti ed il Controparte_1 Controparte_2
formulando le conclusioni sopra trascritte.
[...]
Sebbene regolarmente citata, non si è costituito Controparte_3
con conseguente sua contumacia.
Con ordinanza del 08/10/2021 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Indi, all'udienza del 25/10/2024, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 3/13 Con il primo motivo di appello, la censura la decisione del Tribunale Pt_1
per aver ritenuto “autonomamente impugnabile” un atto, quello “di liquidazione e saldo”, che consiste invece in un documento endoprocedimentale non autonomamente impugnabile, sostenendo che l'avviso di liquidazione a saldo e conguaglio, quale atto intermedio ed endoprocedimentale, non doveva, necessariamente e a “pena di decadenza”, essere impugnato.
Il motivo è fondato.
Occorre preliminarmente rilevare che la cartella esattoriale ha ad oggetto proprio quell'atto di liquidazione a saldo e conguaglio comunicato in data
30.11.2017, la cui esistenza e comunicazione alla società appellante non sono da quest'ultima messe in discussione.
Il suddetto decreto non è un decreto di revoca delle agevolazioni, bensì è il decreto con il quale il ministero ha preso atto della liquidazione a saldo e conguaglio effettuata dalla banca concessionaria.
Invero con nota del 23.10.2017, la banca comunicava all'impresa che era in corso di emissione l'atto di liquidazione a saldo e conguaglio;
in data 10.11.2017,
l'impresa faceva pervenire le proprie osservazioni in merito alla predetta comunicazione della banca, asserendo di aver già chiarito la propria posizione, con nota del 22.01.2009, di cui chiedeva riscontro;
con nota del 13.11.2017 la banca comunicava di aver già dato risposta alla precedente nota della ditta del
22.01.2009 e confermava i contenuti della relazione finale;
in data 8.11.2017 la banca, quindi predisponeva l'atto di liquidazione a saldo e conguaglio, per la successiva presa d'atto del Ministero, presa d'atto che veniva emanata in data
30.11.2017, prot. n. 4861, a seguito della quale la banca chiedeva all'impresa di voler provvedere alla restituzione dell'importo di € 67.578,38, erogato in eccesso, oltre interessi.
Stante la mancata restituzione delle somme dovute da parte dell'impresa ed in esecuzione del citato atto di liquidazione a saldo e conguaglio, il CP_2
pag. 4/13 attivava le procedure per la riscossione coattiva del proprio credito, con conseguente notifica, ad opera dell'Agente di riscossione, della cartella esattoriale n. 293 2018 00128148 61000, in contestazione nel presente giudizio.
In effetti, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 25.7.2012 comma 3 lettera b), in caso di programmi agevolati di cui alla legge n° 488/1992, la banca concessionaria, qualora a seguito del ricalcolo delle agevolazioni risultino spettanti importi inferiori a quelli concessi in via provvisoria, svolge, in nome e per conto del
, una procedura in contraddittorio con l'impresa beneficiaria, CP_2
comunicando a quest'ultima l'importo delle agevolazioni rideterminate e le motivazioni poste alla base della riduzione, concedendo all'impresa beneficiaria un termine non superiore a trenta giorni per produrre controdeduzioni, previa eventuale presa-visione ed estrazione di copia dei relativi atti (il che nel caso di specie è avvenuto con la comunicazione del 23.10.2017, prodotta agli atti dalla parte appellata, dove per l'appunto la banca concessionaria, richiamando l'art. 2 del D.M. 25.7.2012, rendeva edotta la società che era in corso l'atto di liquidazione a saldo e conguaglio dalla somma erogata di euro 580.461,80, che si intendeva ridurre alla minor somma di euro 534.569,09, e si invitava la società a far pervenire memorie e documenti entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione).
Ed a questo punto il , entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di CP_2 liquidazione a saldo e conguaglio, lo restituisce con la propria presa d'atto alla banca concessionaria, che a sua volta lo invia alla impresa beneficiaria.
Dalla lettura di tale normativa si ha quindi palmare conferma che il decreto ministeriale n° 4861 del 30.11.2017, cui fa riferimento la cartella, non è un decreto di revoca, bensì è un decreto di semplice presa d'atto ai sensi dell'art. 2 del D.M. 25.7.2012 dell'atto di liquidazione a saldo e conguaglio predisposto dalla banca, decreto che, dopo questa presa d'atto, è stato comunicato dalla banca alla società (che lo ha infatti depositato in sede di opposizione).
pag. 5/13 Orbene non può esservi dubbio che tale atto poteva essere oggetto di azione di accertamento negativo, senza essere atto che andava impugnato obbligatoriamente, ben potendo la contestarne il contenuto in sede di Pt_1
opposizione alla cartella di pagamento, costituendo questa sede (la prima) destinata ad accogliere le censure atte a paralizzare la pretesa del MISE.
Ciò premesso, l'appello è infondato nel merito.
Con il secondo motivo, l'appellante deduce che la cartella sarebbe nulla per carenza di potere in capo all'Ente liquidatore, difetto di attribuzione ex art. 21 septies L. n. 241/1990 e sanatoria ex art. 29, D.L. n. 83/2012.
Sostiene che con l'atto introduttivo del giudizio aveva contestato il Pt_1
difetto di attribuzione del , il quale, a distanza di 17 anni dalla CP_2
erogazione del finanziamento ed in spregio alla novella di esonero introdotta 5 anni prima, aveva comunicato l'avviso di liquidazione a saldo e conguaglio preannunciando la richiesta parziale ripetizione delle somme erogate.
In particolare, rileva che, costituiscono circostanze pacifiche: a) In data 9 aprile 2001, a seguito di tempestiva richiesta presentata il 31 ottobre 2000,
l'appellante veniva autorizzata a godere del beneficio di cui alla Legge n.
488/1992 ricevendo la prima parte del contributo;
b) In data 30 ottobre 2003, con decorrenza 30 settembre 2003, l'opponente dichiarava l'entrata in funzione dell'attività aziendale;
c) Con D.L. n. 83/2012, convertito in Legge n. 134/2012, con la soppressione dei coefficienti/indicatori previsti dalla normativa di settore
e cui le imprese erano sino a quel momento tenute ad attenersi,
l'Amministrazione veniva privata del potere di revocare in autotutela i finanziamenti, laddove i procedimenti di verifica non si fossero conclusi entro i termini perentori stabiliti dalla legge. d) In data 23 ottobre 2017, e segnatamente
a distanza di 17 anni dall'erogazione, di 14 anni dall'inizio dell'attività aziendale e di 5 anni dalla novella di revoca dei coefficienti, l'Amministrazione
pag. 6/13 avviava il procedimento di accertamento da cui traeva origine l'atto a saldo e conguaglio e la derivata cartella di pagamento.
Secondo la prospettazione dell'appellante, il difetto di potere dell'Ente liquidatore emergerebbe dall'interpretazione letterale del dettato normativo suffragato, altresì, dalla relazione tecnica che ha accompagnato la sua entrata in vigore: “In considerazione della particolare gravità della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie. Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati” (art. 29, D.L. n. 83/2012).
La legge n. 83/2012 avrebbe, quindi, depotenziato i poteri di controllo da parte dell'Amministrazione sui finanziamenti erogati ex L. n. 488/1992, financo ad escluderne l'esercizio in relazione a quelle procedure di verifica non ancora cristallizzate alla data di entrata in vigore della norma, con la conseguenza che le eventuali anomalie riguardanti gli indicatori utilizzati non possono più incidere sulle posizioni ancora “da verificare” ovvero quelle posizioni per le quali non fosse stata eseguita l'istruttoria accertativa di cui alla Circolare Ministeriale del
14 luglio 2000, n. 900315, secondo i termini ivi indicati.
La censura è infondata.
Ed invero, il richiamo di parte attrice all'art. 29, comma 1 del Decreto Legge
22 giugno 2012, n. 83 (convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012,
n. 134) non è attinente in quanto il provvedimento di revoca parziale dell'agevolazione oggetto di causa non è stato adottato in ragione del mancato rispetto degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie.
Come già rilevato, il provvedimento di revoca parziale oggetto del presente giudizio è frutto degli accertamenti compiuti dalla banca concessionaria, ai sensi pag. 7/13 dell'art. 9, comma 10 del D.M. n. 527/95 e successive modifiche, a fronte dei quali alcune spese sostenute non sono state ritenute ammissibili e congrue in relazione al programma ammesso al beneficio.
Non si è, pertanto, in presenza di uno scostamento degli indicatori al fine della formazione delle graduatorie che avrebbe comportato la revoca totale del contributo (come nei casi esaminati dalla giurisprudenza in cui è stato ritenuto applicabile il richiamato art. 29 del D.l 83/2012), bensì di una riduzione del contributo dovuta, in primo luogo, alla scelta dell'impresa di rendicontare spese notevolmente inferiori rispetto a quelle ammesse in via provvisoria, alla diversa articolazione temporale delle spese medesime, con conseguente attualizzazione degli investimenti ed ancora, agli stralci operati dalla banca, nella sua qualità di ente istruttore, unico soggetto legittimato ad effettuare le istruttorie sulle pratiche agevolative in esame.
Per siffatti casi il DM 25 luglio 2012 (emanato quindi subito dopo il D.l
83/2012 che infatti lo richiama) ha approvato lo schema di atto di liquidazione a saldo e conguaglio per iniziative agevolate dalla legge n. 488/1992, applicabile ai programmi agevolati ai sensi della legge n. 488 del 1992, ivi inclusi quelli agevolati ai sensi delle circolari ministeriali del 28 novembre 2001, n. 1167509 e n. 1167510, e della circolare del 28 aprile 2004, n. 946130, per i quali, alla data del 18 agosto 2007, non risulta ne' emanato il decreto di concessione definitiva delle agevolazioni ne' disposto l'accertamento sull'avvenuta realizzazione del programma.
Infine, va ulteriormente rilevato che la deroga di cui all'art. 29 del DL 83/2012 convertito in legge 134/2012 non risulta applicabile al caso in esame per un'altra diversa ragione: tale disciplina riguarda solo le imprese che abbiano un programma in corso ovvero procedimenti aperti, mentre nel caso di specie l'odierna appellante, per sua stessa affermazione, ha concluso i lavori nel 2003 quindi in un momento antecedente alla vigenza della normativa richiamata.
pag. 8/13 Con il terzo motivo, parte appellante deduce la decadenza dall'azione, la prescrizione del diritto e la violazione del principio del legittimo affidamento e del termine ragionevole di definizione degli atti c.d. in autotutela.
Sostiene che non sarebbe stato rispettato né il termine decadenziale previsto dall'art. 4 del DM del 2012 né quello di 5 anni indicato dall'art. 8 D.M. n.
527/1995 e dall'art. 11 D.M. 1° febbraio 2006.
Il motivo è infondato.
L'appellante richiama il contenuto dell'art. 4 del superiore decreto – rubricato disposizione transitorie e finali – secondo cui “fatti salvi i provvedimenti già adottati alla data dell'entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, per i programmi agevolati per i quali alla data di pubblicazione del presente decreto, le Banche concessionarie abbiano già trasmesso al la CP_2
relazione finale con esito positivo ovvero abbiano proposto la revoca delle agevolazioni esclusivamente in relazione all'esito della verifica dello scostamento degli indicatori, le Banche medesime provvedono ad inviare al
elenchi di programmi per i quali, verificato il contenuto della CP_4
relazione finale, sia possibile attivare il procedimento di cui all'art.
2. Per tali programmi, la comunicazione di cui all'art. 2, comma I, è trasmessa dal
alle banche concessionarie entro 60 giorni dal ricevimento dei CP_2
predetti elenchi”.
Tuttavia, nel caso in esame, per come può evincersi dalla cronologia dei fatti sopra riportata, al momento dell'entrata in vigore del DM citato la banca concessionaria non aveva trasmesso al la relazione finale con esito CP_2
positivo né proposto la revoca delle agevolazioni in relazione all'esito della verifica dello scostamento degli indicatori, con la conseguenza che il termine di cui all'art. 4 del dm 2012 non risulta applicabile.
Viceversa risulta pienamente rispettato l'art. 2 del richiamato DM che prevede che “il ricevuta la relazione sullo stato Controparte_2
pag. 9/13 finale del programma…comunica entro trenta giorni alla banca concessionaria la sussistenza o meno di cause ostative all'adozione dell'atto di liquidazione a saldo e conguaglio di cui all'art. 4”: nel caso di specie a fronte della relazione finale redatta dalla banca concessionaria il 23.10.2017 e della predisposizione della liquidazione a saldo e conguaglio dell'8.11.2017, il ha restituito CP_2
l'atto di liquidazione a saldo e conguaglio, con la propria presa d'atto, alla banca concessionaria il 30.11.2017, nel pieno rispetto dei termini.
Quanto all'art. 8 sopra indicato, basti evidenziare che le suddette disposizioni
(contenute nei regolamenti di attuazione concernenti gli incentivi alle attività produttive di cui al DL n. 415/92 convertito in legge n.488/92), diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non prevedono alcun termine (né quinquennale né di diversa durata) di decadenza per procedere alla verifica degli adempimenti contabili da parte dell'impresa.
Tali disposizioni disciplinano, piuttosto, le fattispecie di "revoca delle agevolazioni" e l'unico termine quinquennale ivi previsto è quello di cui alla lettera b) del comma 1: "Le agevolazioni sono revocate in tutto o in parte … b) qualora vengano distolte dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto".
Tale termine si riferisce, quindi, al tempo minimo di utilizzazione dei beni oggetto di acquisto agevolato da parte della impresa destinataria del contributo, non certo ai tempi di esercizio del potere di revoca del contributo stesso da parte della PA.
Peraltro come sopra evidenziato nel caso in esame non siamo in presenza di una vera e propria revoca dell'agevolazione, ma di una riduzione del contributo che in ogni caso non è stata motivata in ragione della distrazione, prima del quinquennio, delle immobilizzazioni finanziate.
pag. 10/13 In ordine poi alla prescrizione, va anzitutto ribadito che il termine applicabile nel caso in esame non è né quello quinquennale di cui all'art. 2947, comma 1,
c.c. (non venendo in rilievo un'obbligazione risarcitoria, quanto restitutoria di somme erogate in virtù di un titolo inesistente, ovvero originariamente esistente ma successivamente venuto meno per intervenuta revoca), bensì quello della disciplina dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, che, ai sensi dell'art. 2946 c.c., si prescrive nel termine di dieci anni.
Quanto all'individuazione del dies a quo, va richiamato il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, secondo cui "In tema di contributi pubblici, qualora il difetto della “causa solvendi” sopravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione" (Cass. n. 23603 del 2017).
Peraltro nessun legittimo affidamento si è ingenerato nel caso in esame posto che già nel 2009 parte appellante era stata messa a conoscenza dei motivi del recupero delle somme e invece di provvedere alla restituzione dell'importo ha atteso la notifica della cartella di pagamento.
Con il quarto motivo, deduce come il macroscopico ritardo CP_5
dell'accertamento de quo avesse determinato la scadenza della polizza assicurativa e che la mancata escussione della polizza era imputabile unicamente all'Amministrazione inadempiente, rilevando che per l'effetto, era spirato il termine di quindici giorni entro i quali il Ministero avrebbe potuto/dovuto escutere la compagnia assicurativa che aveva prestato fideiussione.
Il motivo è privo di pregio.
pag. 11/13 In primo luogo è la stessa parte appellante che richiama il contratto fidejussorio in cui era stabilito che Parte_2
“si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a
[...] rimborsare al l'importo garantito con il presente atto, qualora la CP_2
contraente non abbia provveduto a restituire, in tutto o in parte, l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposita richiesta a restituire formulata dal ” (cfr. art. 1 polizza). CP_2
Non si comprende, pertanto, cosa lamenti l'appellante visto che la polizza prevede solo un pagamento diretto al qualora questi la escuta nel CP_2
termine di 15 dalla richiesta e quest'ultima è intervenuta con l'atto di liquidazione a saldo e conguaglio del 30.11.2017, a nulla rilevando il tempo precedentemente trascorso.
Inoltre, il Tribunale ha correttamente rilevato come nessun beneficio di preventiva escussione della polizza fideiussioria a favore del debitore principale risulta pattuito e tale statuizione non è stata oggetto di specifica censura.
Ne consegue che l'appello va rigettato e le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico della parte opponente e liquidate come in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore dichiarato pari a € 91.921,31, ed esclusa la fase si trattazione non espletata nel presente giudizio di gravame).
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
Controparte_6
pag. 12/13 avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 3541/2020 pubblicata il CP_3
28/10/2020 così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento, in favore delle parti appellate costituite, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in favore di ciascuna in € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 18/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
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