Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 26/02/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 55 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei signori:
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
) con il patrocinio dell'Avv. TOMASI Parte_1 C.F._1
MARCO
con il patrocinio dell'Avv. TOMASI Parte_2 C.F._2
MARCO ricorrenti PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: separazione consensuale ex art. 473 – bis. 51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. L'abitazione coniugale verrà assegnata alla madre, che vi risiederà stabilmente insieme alla figlia la Per_1 quale, pur essendo maggiorenne, non ha ancora raggiunto l'autosufficienza economica;
3. il sig. si impegna a corrispondere mensilmente la somma globale di € Parte_2
100,00 (cento/00), a titolo di concorso spese per il mantenimento della figlia. Il suddetto importo verrà rivalutato di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT e dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese attraverso versamento diretto nelle mani della signora , oppure mediante bonifico bancario sul conto Parte_1 corrente che verrà indicato dalla stessa;
4. I genitori sosterranno in misura pari al 50% ciascuno le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, ricomprendendo in esse le voci indicate nel protocollo in vigore presso il Tribunale di Ferrara. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese pagina 1 di 3
5. il padre rimarrà obbligato a corrispondere il sopraccitato contributo al mantenimento fintanto che la figlia continuerà a convivere con la madre e non sarà economicamente sufficiente;
6. Il padre si impegna, in ogni caso, a corrispondere direttamente alla figlia importi che riterrà appropriati per soddisfare le sue necessità legate al tempo libero e ad attività ricreative.
7. I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non necessitare di alcun sostegno reciproco.
Ciascuno dei coniugi, pertanto, provvederà al proprio mantenimento da sé con mezzi propri. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
8. Il padre si impegna a rilasciare l'abitazione sita in via Vittorio Veneto n. 37/c a Comacchio e a trasferire la propria residenza altrove entro e non oltre due settimane dalla data di omologa della separazione.
Conclusioni del PM: si pronunci la separazione.
IL TRIBUNALE
ritenuto che le condizioni concordate non sono in contrasto con la legge;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Dichiara la separazione personale dei coniugi.
Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole maggiorenne ma non autosufficiente sotto il profilo economico e ai rapporti economici coniugali.
Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate dalle parti.
Dispone che la cancelleria provveda all'invio della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di COMACCHIO
Ferrara, 25 febbraio 2025
il presidente estensore
Stefano Scati
pagina 2 di 3
pagina 3 di 3