Art. 6. 1. I periodi di disoccupazione per i quali sono corrisposti i trattamenti speciali di cui alla presente legge sono utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e della determinazione della misura della pensione stessa.
2. Il valore retributivo settimanale da accreditare per i periodi di cui al comma 1 e' determinato secondo i criteri stabiliti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 .
3. Qualora il beneficiario del trattamento speciale non possa far valere periodi di iscrizione nella assicurazione generale obbligatoria di cui al comma 1, e' attribuita, per ciascuna settimana, la retribuzione media della classe minima della tabella settimanale dei contributi base vigente nel periodo di percezione del predetto trattamento speciale.
4. Alla copertura della contribuzione figurativa si provvede mediante prelievi dalle disponibilita' della gestione di cui all'articolo 1, comma 2, ed il relativo importo, calcolato forfettariamente secondo i criteri di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , e' versato al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Note all'art. 6:
- Il testo del primo comma e del secondo comma dell'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), e' il seguente: "Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e' determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.
Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente e' determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzini in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire e' determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione".
- Il testo del terzo comma dell'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti), e' il seguente: "Per la copertura dell'onere relativo sara' annualmente trasferita al Fondo assicurati obbligatori e al Fondo per l'adeguamento delle pensioni di cui al successivo art. 14, una somma da determinarsi dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base delle giornate di disoccupazione indennizzate complessivamente accertate nell'anno e del contributo medio giornaliero versato nell'assicurazione obbligatoria e nel Fondo per l'adeguamento delle pensioni per la generalita' degli assicurati".
2. Il valore retributivo settimanale da accreditare per i periodi di cui al comma 1 e' determinato secondo i criteri stabiliti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 .
3. Qualora il beneficiario del trattamento speciale non possa far valere periodi di iscrizione nella assicurazione generale obbligatoria di cui al comma 1, e' attribuita, per ciascuna settimana, la retribuzione media della classe minima della tabella settimanale dei contributi base vigente nel periodo di percezione del predetto trattamento speciale.
4. Alla copertura della contribuzione figurativa si provvede mediante prelievi dalle disponibilita' della gestione di cui all'articolo 1, comma 2, ed il relativo importo, calcolato forfettariamente secondo i criteri di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , e' versato al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Note all'art. 6:
- Il testo del primo comma e del secondo comma dell'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), e' il seguente: "Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e' determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.
Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente e' determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzini in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire e' determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione".
- Il testo del terzo comma dell'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti), e' il seguente: "Per la copertura dell'onere relativo sara' annualmente trasferita al Fondo assicurati obbligatori e al Fondo per l'adeguamento delle pensioni di cui al successivo art. 14, una somma da determinarsi dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base delle giornate di disoccupazione indennizzate complessivamente accertate nell'anno e del contributo medio giornaliero versato nell'assicurazione obbligatoria e nel Fondo per l'adeguamento delle pensioni per la generalita' degli assicurati".