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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 2281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2281 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2324/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2789/2018, emessa dal Tribunale di Napoli Nord a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 3045/2014, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 24.1.2025 pendente
TRA
(C.F. e P. Iva: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Reynaud
(C.F.: ) in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. Controparte_1
) in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2
dall'avvocato Federica Medici (C.F.: ) in virtù di procura alle C.F._2
liti in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: per l'appellante: “… , nell'impugnare e contestare parola per parola tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito dal convenuto , si Controparte_1
1 riporta integralmente al proprio atto di citazione ed alle conclusioni ivi rassegnate
…
Si insiste, … per la conferma del decreto ingiuntivo n° 89/2014 emesso dal Tribunale di Marano e per il conseguente rigetto dell'opposizione del Controparte_1
e la conseguente condanna dello stesso alle spese di lite di entrambi i
[...]
gradi di giudizio”. per l'appellato (come da comparsa di costituzione): “… respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto;
con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 89/2014 emesso dal Tribunale di Napoli Nord, notificata il 28.03.2014, il Parte_2
conveniva la . innanzi al Tribunale di Napoli Nord,
[...] Parte_1
esponendo che con ricorso monitorio e relativo decreto ingiuntivo n. 89/2014 del
13.1.2014 notificato in data 21 febbraio 2014, la società Parte_1
chiedeva il pagamento della complessiva somma di € 15.942.96 oltre interessi dal
12.4.2013, deducendo, a sostegno, di aver effettuato per conto del la CP_1
manutenzione dell'impianto ascensore a partire dal 1.1.2001, in forza di contratto di manutenzione per impianti di sollevamento;
che le parti avevano liberamente convenuto una durata di otto anni del predetto contratto di manutenzione con rinnovo per uguale ed identico periodo in caso di mancata disdetta, da comunicarsi entro 90 gg. prima della naturale scadenza;
che il contratto di manutenzione sarebbe scaduto naturalmente in data 1.1.2009, ma il 17.9.2002 il aveva comunicato la CP_1
volontà di interrompere anticipatamente con decorrenza immediata il rapporto;
che il credito vantato, pari ad € 15.942,96, in virtù dell'art. 2 lett. B del summenzionato contratto di manutenzione, ha ad oggetto i canoni di manutenzione da corrispondersi
2 in una unica soluzione a titolo di penale per aver il Condominio risolto anticipatamente il contratto.
Il Condominio chiedeva la revoca dell'opposto decreto eccependo la nullità e/o inammissibilità del ricorso in mancanza dei presupposti di legge;
l'estinzione del credito vantato per prescrizione nonché la risoluzione del contratto a causa di gravi inadempimenti della società . Pt_1
Si costituiva l che resisteva e chiedeva il rigetto Parte_1
dell'opposizione.
Con ordinanza del 23.07.2015 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto e concessi i termini ex art. 1836 c.p.c.
Sulla scorta delle relative memorie, ritenuta la causa matura per la decisione, il
Tribunale rinviava per la precisazione delle conclusioni;
il 12.12.2017 la causa veniva riservata per la decisione.
All'esito, il Tribunale definiva il giudizio con la sentenza in epigrafe, statuendo:
“a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n° 89/14 emesso in data 13.01.2014 dal Tribunale di Napoli Nord;
b) condanna in p. l.r.p.t., al rimborso in favore di parte Parte_1
opponente delle spese di giudizio che liquida in euro 130,00 per spese, ed euro
2.264,50 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 12% sul compenso, IVA e CPA come per legge”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 6.11.2018, con citazione notificata in data 4.05.2019 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il 13.05.2019 - per Pt_1 Parte_1
i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “…- confermare il decreto ingiuntivo n° 89/2014 del 13.1.2014, notificato all'opponente in data 21 febbraio 2014, emesso dal Tribunale di Marano, in persona del Giudice
Dott. Vincenzo Beatrice, con il quale si è ingiunto al , di Controparte_1
pagare in favore della la somma di 15.942,96; - rigettare Parte_1
3 conseguentemente la opposizione del in quanto Controparte_1
inammissibile, improponibile ed infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
- Condannare il Condominio al pagamento della somma di € 15.942,96 in favore della ovvero nella diversa somma maggiore o minore Parte_1
che all'Ill.mo Collegio piacerà determinare secondo il suo prudente apprezzamento.-
Condannare il al pagamento delle spese di primo Controparte_1
grado.- Condannare parte appellata alle spese del giudizio di appello”.
Si costituiva il che contestava le richieste avversarie e chiedeva il rigetto CP_1
del gravame.
Alla prima udienza di comparizione dell'11.10.2019 la Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni sollecitando l'acquisizione del fascicolo di primo grado mancante;
all'udienza del 2.04.2021, tenuta nelle forme della trattazione scritta, sulla base delle note depositate, la causa veniva riservata per la decisione;
con provvedimento depositato il 14.07.2021 il Collegio rimetteva la causa sul ruolo al fine di acquisire il fascicolo relativo alla fase monitoria e autorizzava le parti alla ricostruzione degli atti originariamente allegati al ricorso monitorio, rinviando al
7.05.2022, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
La Corte assegnava ex art. 127 ter c.p.c. termine sino al 24.1.2025 ore 9,30 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni e all'esito del deposito di note da parte appellante, riservava la causa in decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 26.3.2025.
§ 3.
La gravata sentenza ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, con le seguenti motivazioni:
“… l'opposizione è fondata e va accolta con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La scrivente, a fronte delle eccezioni preliminari sollevate dalla opponente, reputa di decidere la causa facendo applicazione del principio secondo cui in base al criterio della ragione più liquida, …
4 …è ben noto che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l'oggetto della cognizione non è limitato al controllo della validità del provvedimento monitorio ma attiene altresì ad un completo riesame, nel contraddittorio delle parti, della valutazione di merito sottesa al decreto di condanna, mediante l'accertamento dell'esistenza e della validità della pretesa creditoria azionata.
In questo giudizio, le parti assumono la posizione corrispondente alla effettiva situazione sostanziale, anche ai fini dell'applicazione della ripartizione dell'onere probatorio regolata dall'art. 2697 c.c.: spetta dunque all'opposto, attore in senso sostanziale, fornire adeguata dimostrazione della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre sull'opponente incombe la prova della fondatezza delle eccezioni sollevate.
Ciò debitamente premesso, osserva il giudicante come in presenza di una contestazione della pretesa creditoria formulata nell'atto di opposizione, l'assunto della ricorrente-opposta sia rimasto sprovvisto di sufficiente riscontro probatorio.
Innanzitutto, va evidenziato che il rapporto dedotto nel presente procedimento va inquadrato in un contratto di appalto di servizi, per il quale, come noto, il legislatore non ha prescritto alcuna forma, né ad substantiam né ad probationem. Ciò significa che, a fronte di una contestazione circa la sua stipulazione, parte opposta avrebbe ben potuto provare per testi la esistenza dello stesso.
Tuttavia, ciò non rileva atteso che parte opponente, dopo generiche e fumose contestazioni iniziali, ha infine “giustificato” il recesso dal rapporto de quo eccependo l'altrui inadempimento. Stando così le cose deve evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità … è chiara nell'affermare che “in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'articolo 1667 c.c., ma non derogano al principio generale che governa
l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che
l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo
5 convenuto, abbia l'onere - allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, essendosi altresì precisato (cfr.
Cass. n. 19146/2013) che l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche “per facta concludentia”, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacche' l'articolo 1667 c.c., indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova”.
Ne consegue che nel caso di specie, era appunto onere dell'appaltatore dimostrare la corretta prestazione del servizio di manutenzione in oggetto.
Nella specie, invece, parte opposta, che non ha depositato memorie istruttorie né articolato alcuna istanza istruttoria in sede di comparsa di costituzione, non ha fornito alcun elemento probatorio.
Pertanto, l'opposizione va accolta con revoca del decreto ingiuntivo …
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività svolta, facendo applicazione dei criteri medi ridotti del 30%, data la non complessità delle questioni trattate, di cui al DM
55/2014”.
§ 4.
Con il primo motivo denuncia violazione degli artt. 2697, Parte_3
2727, 2729 c.c. - Violazione degli artt. 115, 116, 198 e 210 cpc., avendo il Tribunale travisato gli atti e le risultanze processuali;
adduce che il Tribunale non ha
6 individuato l'oggetto del giudizio, che riguarda il pagamento di somme dovute a titolo di penale per il recesso anticipato del dal contratto di CP_1
manutenzione ascensori e non già l'adempimento del contratto;
ritiene che il
Tribunale ha violato i principi in ordine all'onere della prova imputando ad essa appellante la mancata dimostrazione delle circostanze che spettava al Condominio provare, in base all'art. 2697 c.c. e al principio della vicinanza della prova;
che invero, gravava sul , il quale ha genericamente affermato di aver risolto il CP_1
contratto per inadempimento di essa appellante, la prova della legittimità del recesso.
§ 5.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta violazione delle norme di cui agli artt.
175 c.p.c., 88 c.p.c., 116 c.p.c., 112 c.p.c., deducendo, in merito all'eccezione, sollevata dal Condominio, secondo cui la documentazione posta a fondamento del ricorso monitorio è inesistente, che ai sensi del combinato disposto degli art. 215 cpc e 2702 c.c. il mancato disconoscimento della sottoscrizione del contratto comporta il riconoscimento della scrittura privata;
evidenzia che lo stesso ha dedotto CP_1
di aver risolto il contratto stipulato solo l'anno precedente e che quindi il rapporto di manutenzione con essa appellante non è contestato;
assume che, non applicandosi i principi sull'onere della prova nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, spettava al provare le circostanze dedotte a sostegno CP_1
dell'inadempimento di essa appellante;
di aver prodotto Perizia Tecnica redatta in data 2 luglio 2002 dall'Ing. tecnico incaricato dal Condominio Persona_1
di verificare l'impianto ascensore onde riscontrare i difetti lamentati dai condomini;
evidenzia che dalla lettura di tale perizia non emergono elementi che dimostrano le deduzioni del e che, comunque, ha chiesto nelle memorie istruttorie CP_1
anche CTU;
evidenzia che con sentenza n° 2798/2018 pubblicata dal Tribunale di
Napoli Nord il 6 novembre 2018, il è stato condannato a pagare ad essa CP_1
appellante tutte le fatture relative al periodo precedente al recesso, sicché è stata accertata l'esecuzione del contratto.
§ 6.
7 L'appello è infondato.
Il Condominio in primo grado ha dedotto di non aver mai accettato una clausola penale quale posta dalla società odierna appellante a fondamento dell'avanzata domanda di pagamento. Tale difesa, non esaminata dal Tribunale, è stata riproposta dal nel presente grado e rappresenta un prius logico rispetto a tutte le CP_1
restanti deduzioni e difese avanzate dalle parti.
Non è contestata ed emerge dalle memorie depositate dalle parti a seguito della concessione dei termini ex art. 183 6 co. c.p.c., la circostanza che il fascicolo monitorio, inizialmente smarrito, è stato rinvenuto nel corso del giudizio di primo grado unitamente ai documenti depositati dalla società odierna appellante a sostegno della proposta domanda monitoria;
tra tali documenti rilevante è, per l'appunto, il contratto di manutenzione contenente la clausola addotta dall quale Parte_1
fondamento della invocata penale per il recesso del , contratto CP_1
ridepositato nel presente grado a seguito del provvedimento collegiale del
14.07.2021. Ebbene, tale contratto è stato stipulato dall con soggetto Parte_1
giuridico diverso dal Condominio, ovvero, con la Sirio Costruzioni a r.l. e fa riferimento ad un impianto di ascensore installato a via Crispi coop. Sirio. CP_1
Il odierno appellato non ha contestato il rapporto di manutenzione CP_1
intercorrente con l rapporto pacifico alla stregua della stessa lettera Parte_1
di disdetta del 17.9.2002, nella quale il lamenta l'inadempimento della CP_1
detta società all'incarico di manutenzione, stante il malfunzionamento degli impianti, adducendo il medesimo inadempimento, quale motivo di cessazione immediata del medesimo incarico;
tuttavia, la circostanza che fonte del rapporto in questione sia il contratto prodotto dalla società odierna appellante è oggetto di contestazione. Del resto, il , né nella lettera di disdetta predetta né in altre comunicazioni CP_1
intercorse tra le parti prima del presente giudizio, fa riferimento a un contratto specifico, tantomeno a quello prodotto dalla società appellante. Né ha pregio giuridico il dedotto mancato disconoscimento da parte del della CP_1
sottoscrizione di un contratto firmato da altro soggetto giuridico. Inoltre, nelle prove
8 testimoniali, articolate in primo grado e reiterate nel presente, l' nel Parte_1
richiamare la clausola penale, fa riferimento sempre al contratto prodotto, ovvero, al contratto concluso con la Sirio Costruzioni a r.l., senza dunque fornire prova, ovvero, articolare capitolato inerente alla circostanza che la medesima clausola sia stata convenuta con il Condominio. In particolare, l'articolato cap. 3 recita: “in caso di risoluzione anticipata del predetto contratto, la committente, in virtù dell'art. 2 lett.
b) del summentovato contratto di manutenzione, è tenuta a corrispondere i canoni di manutenzione ordinaria in un'unica soluzione, a titolo di penale”; il richiamato art. 2 lett. b) secondo cui “in caso di risoluzione anticipata del predetto contratto, su nostra richiesta o per colpa, il canone in vigore vi sarà comunque corrisposto per intero fino alla naturale scadenza dell'impegno” è contenuto nel detto contratto stipulato tra la Sirio Costruzioni a r.l. e l' Né l'odierna società appellante sul Parte_1
punto deduce alcunché ovvero fornisce chiarimenti circa i rapporti la Sirio
Costruzioni a r.l. e il odierno appellato. Ne consegue che alla luce delle CP_1
complessive deduzioni l' impianti non prova, ovvero, non offre prova della Pt_1
circostanza che il rapporto di manutenzione intercorrente con il CP_1
contempli una clausola che legittimi il pagamento della chiesta penale in ipotesi di risoluzione del contratto per volontà del;
avendo tale quaestio natura CP_1
preliminare, tutte le altre restano assorbite.
§ 7.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello proposto deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad € 26.000,00 in conformità al criterio del c.d. disputatum, con riduzione del 50% dei compensi tabellari in ragione delle questioni esaminate ed esclusione del compenso relativo alla fase decisionale, non avendo parte appellata depositato memorie conclusive.
9 Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con citazione notificata in data 4.05.2019, avverso la sentenza in Parte_3
epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione delle spese processuali, che Parte_3
liquida in euro 1.950,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Federica Medici, dichiaratosi antistatario;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di parte appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 30.1.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2324/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2789/2018, emessa dal Tribunale di Napoli Nord a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 3045/2014, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 24.1.2025 pendente
TRA
(C.F. e P. Iva: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Reynaud
(C.F.: ) in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. Controparte_1
) in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2
dall'avvocato Federica Medici (C.F.: ) in virtù di procura alle C.F._2
liti in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: per l'appellante: “… , nell'impugnare e contestare parola per parola tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito dal convenuto , si Controparte_1
1 riporta integralmente al proprio atto di citazione ed alle conclusioni ivi rassegnate
…
Si insiste, … per la conferma del decreto ingiuntivo n° 89/2014 emesso dal Tribunale di Marano e per il conseguente rigetto dell'opposizione del Controparte_1
e la conseguente condanna dello stesso alle spese di lite di entrambi i
[...]
gradi di giudizio”. per l'appellato (come da comparsa di costituzione): “… respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto;
con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 89/2014 emesso dal Tribunale di Napoli Nord, notificata il 28.03.2014, il Parte_2
conveniva la . innanzi al Tribunale di Napoli Nord,
[...] Parte_1
esponendo che con ricorso monitorio e relativo decreto ingiuntivo n. 89/2014 del
13.1.2014 notificato in data 21 febbraio 2014, la società Parte_1
chiedeva il pagamento della complessiva somma di € 15.942.96 oltre interessi dal
12.4.2013, deducendo, a sostegno, di aver effettuato per conto del la CP_1
manutenzione dell'impianto ascensore a partire dal 1.1.2001, in forza di contratto di manutenzione per impianti di sollevamento;
che le parti avevano liberamente convenuto una durata di otto anni del predetto contratto di manutenzione con rinnovo per uguale ed identico periodo in caso di mancata disdetta, da comunicarsi entro 90 gg. prima della naturale scadenza;
che il contratto di manutenzione sarebbe scaduto naturalmente in data 1.1.2009, ma il 17.9.2002 il aveva comunicato la CP_1
volontà di interrompere anticipatamente con decorrenza immediata il rapporto;
che il credito vantato, pari ad € 15.942,96, in virtù dell'art. 2 lett. B del summenzionato contratto di manutenzione, ha ad oggetto i canoni di manutenzione da corrispondersi
2 in una unica soluzione a titolo di penale per aver il Condominio risolto anticipatamente il contratto.
Il Condominio chiedeva la revoca dell'opposto decreto eccependo la nullità e/o inammissibilità del ricorso in mancanza dei presupposti di legge;
l'estinzione del credito vantato per prescrizione nonché la risoluzione del contratto a causa di gravi inadempimenti della società . Pt_1
Si costituiva l che resisteva e chiedeva il rigetto Parte_1
dell'opposizione.
Con ordinanza del 23.07.2015 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto e concessi i termini ex art. 1836 c.p.c.
Sulla scorta delle relative memorie, ritenuta la causa matura per la decisione, il
Tribunale rinviava per la precisazione delle conclusioni;
il 12.12.2017 la causa veniva riservata per la decisione.
All'esito, il Tribunale definiva il giudizio con la sentenza in epigrafe, statuendo:
“a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n° 89/14 emesso in data 13.01.2014 dal Tribunale di Napoli Nord;
b) condanna in p. l.r.p.t., al rimborso in favore di parte Parte_1
opponente delle spese di giudizio che liquida in euro 130,00 per spese, ed euro
2.264,50 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 12% sul compenso, IVA e CPA come per legge”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 6.11.2018, con citazione notificata in data 4.05.2019 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il 13.05.2019 - per Pt_1 Parte_1
i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “…- confermare il decreto ingiuntivo n° 89/2014 del 13.1.2014, notificato all'opponente in data 21 febbraio 2014, emesso dal Tribunale di Marano, in persona del Giudice
Dott. Vincenzo Beatrice, con il quale si è ingiunto al , di Controparte_1
pagare in favore della la somma di 15.942,96; - rigettare Parte_1
3 conseguentemente la opposizione del in quanto Controparte_1
inammissibile, improponibile ed infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
- Condannare il Condominio al pagamento della somma di € 15.942,96 in favore della ovvero nella diversa somma maggiore o minore Parte_1
che all'Ill.mo Collegio piacerà determinare secondo il suo prudente apprezzamento.-
Condannare il al pagamento delle spese di primo Controparte_1
grado.- Condannare parte appellata alle spese del giudizio di appello”.
Si costituiva il che contestava le richieste avversarie e chiedeva il rigetto CP_1
del gravame.
Alla prima udienza di comparizione dell'11.10.2019 la Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni sollecitando l'acquisizione del fascicolo di primo grado mancante;
all'udienza del 2.04.2021, tenuta nelle forme della trattazione scritta, sulla base delle note depositate, la causa veniva riservata per la decisione;
con provvedimento depositato il 14.07.2021 il Collegio rimetteva la causa sul ruolo al fine di acquisire il fascicolo relativo alla fase monitoria e autorizzava le parti alla ricostruzione degli atti originariamente allegati al ricorso monitorio, rinviando al
7.05.2022, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
La Corte assegnava ex art. 127 ter c.p.c. termine sino al 24.1.2025 ore 9,30 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni e all'esito del deposito di note da parte appellante, riservava la causa in decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 26.3.2025.
§ 3.
La gravata sentenza ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, con le seguenti motivazioni:
“… l'opposizione è fondata e va accolta con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La scrivente, a fronte delle eccezioni preliminari sollevate dalla opponente, reputa di decidere la causa facendo applicazione del principio secondo cui in base al criterio della ragione più liquida, …
4 …è ben noto che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l'oggetto della cognizione non è limitato al controllo della validità del provvedimento monitorio ma attiene altresì ad un completo riesame, nel contraddittorio delle parti, della valutazione di merito sottesa al decreto di condanna, mediante l'accertamento dell'esistenza e della validità della pretesa creditoria azionata.
In questo giudizio, le parti assumono la posizione corrispondente alla effettiva situazione sostanziale, anche ai fini dell'applicazione della ripartizione dell'onere probatorio regolata dall'art. 2697 c.c.: spetta dunque all'opposto, attore in senso sostanziale, fornire adeguata dimostrazione della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre sull'opponente incombe la prova della fondatezza delle eccezioni sollevate.
Ciò debitamente premesso, osserva il giudicante come in presenza di una contestazione della pretesa creditoria formulata nell'atto di opposizione, l'assunto della ricorrente-opposta sia rimasto sprovvisto di sufficiente riscontro probatorio.
Innanzitutto, va evidenziato che il rapporto dedotto nel presente procedimento va inquadrato in un contratto di appalto di servizi, per il quale, come noto, il legislatore non ha prescritto alcuna forma, né ad substantiam né ad probationem. Ciò significa che, a fronte di una contestazione circa la sua stipulazione, parte opposta avrebbe ben potuto provare per testi la esistenza dello stesso.
Tuttavia, ciò non rileva atteso che parte opponente, dopo generiche e fumose contestazioni iniziali, ha infine “giustificato” il recesso dal rapporto de quo eccependo l'altrui inadempimento. Stando così le cose deve evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità … è chiara nell'affermare che “in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'articolo 1667 c.c., ma non derogano al principio generale che governa
l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che
l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo
5 convenuto, abbia l'onere - allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, essendosi altresì precisato (cfr.
Cass. n. 19146/2013) che l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche “per facta concludentia”, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacche' l'articolo 1667 c.c., indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova”.
Ne consegue che nel caso di specie, era appunto onere dell'appaltatore dimostrare la corretta prestazione del servizio di manutenzione in oggetto.
Nella specie, invece, parte opposta, che non ha depositato memorie istruttorie né articolato alcuna istanza istruttoria in sede di comparsa di costituzione, non ha fornito alcun elemento probatorio.
Pertanto, l'opposizione va accolta con revoca del decreto ingiuntivo …
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività svolta, facendo applicazione dei criteri medi ridotti del 30%, data la non complessità delle questioni trattate, di cui al DM
55/2014”.
§ 4.
Con il primo motivo denuncia violazione degli artt. 2697, Parte_3
2727, 2729 c.c. - Violazione degli artt. 115, 116, 198 e 210 cpc., avendo il Tribunale travisato gli atti e le risultanze processuali;
adduce che il Tribunale non ha
6 individuato l'oggetto del giudizio, che riguarda il pagamento di somme dovute a titolo di penale per il recesso anticipato del dal contratto di CP_1
manutenzione ascensori e non già l'adempimento del contratto;
ritiene che il
Tribunale ha violato i principi in ordine all'onere della prova imputando ad essa appellante la mancata dimostrazione delle circostanze che spettava al Condominio provare, in base all'art. 2697 c.c. e al principio della vicinanza della prova;
che invero, gravava sul , il quale ha genericamente affermato di aver risolto il CP_1
contratto per inadempimento di essa appellante, la prova della legittimità del recesso.
§ 5.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta violazione delle norme di cui agli artt.
175 c.p.c., 88 c.p.c., 116 c.p.c., 112 c.p.c., deducendo, in merito all'eccezione, sollevata dal Condominio, secondo cui la documentazione posta a fondamento del ricorso monitorio è inesistente, che ai sensi del combinato disposto degli art. 215 cpc e 2702 c.c. il mancato disconoscimento della sottoscrizione del contratto comporta il riconoscimento della scrittura privata;
evidenzia che lo stesso ha dedotto CP_1
di aver risolto il contratto stipulato solo l'anno precedente e che quindi il rapporto di manutenzione con essa appellante non è contestato;
assume che, non applicandosi i principi sull'onere della prova nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, spettava al provare le circostanze dedotte a sostegno CP_1
dell'inadempimento di essa appellante;
di aver prodotto Perizia Tecnica redatta in data 2 luglio 2002 dall'Ing. tecnico incaricato dal Condominio Persona_1
di verificare l'impianto ascensore onde riscontrare i difetti lamentati dai condomini;
evidenzia che dalla lettura di tale perizia non emergono elementi che dimostrano le deduzioni del e che, comunque, ha chiesto nelle memorie istruttorie CP_1
anche CTU;
evidenzia che con sentenza n° 2798/2018 pubblicata dal Tribunale di
Napoli Nord il 6 novembre 2018, il è stato condannato a pagare ad essa CP_1
appellante tutte le fatture relative al periodo precedente al recesso, sicché è stata accertata l'esecuzione del contratto.
§ 6.
7 L'appello è infondato.
Il Condominio in primo grado ha dedotto di non aver mai accettato una clausola penale quale posta dalla società odierna appellante a fondamento dell'avanzata domanda di pagamento. Tale difesa, non esaminata dal Tribunale, è stata riproposta dal nel presente grado e rappresenta un prius logico rispetto a tutte le CP_1
restanti deduzioni e difese avanzate dalle parti.
Non è contestata ed emerge dalle memorie depositate dalle parti a seguito della concessione dei termini ex art. 183 6 co. c.p.c., la circostanza che il fascicolo monitorio, inizialmente smarrito, è stato rinvenuto nel corso del giudizio di primo grado unitamente ai documenti depositati dalla società odierna appellante a sostegno della proposta domanda monitoria;
tra tali documenti rilevante è, per l'appunto, il contratto di manutenzione contenente la clausola addotta dall quale Parte_1
fondamento della invocata penale per il recesso del , contratto CP_1
ridepositato nel presente grado a seguito del provvedimento collegiale del
14.07.2021. Ebbene, tale contratto è stato stipulato dall con soggetto Parte_1
giuridico diverso dal Condominio, ovvero, con la Sirio Costruzioni a r.l. e fa riferimento ad un impianto di ascensore installato a via Crispi coop. Sirio. CP_1
Il odierno appellato non ha contestato il rapporto di manutenzione CP_1
intercorrente con l rapporto pacifico alla stregua della stessa lettera Parte_1
di disdetta del 17.9.2002, nella quale il lamenta l'inadempimento della CP_1
detta società all'incarico di manutenzione, stante il malfunzionamento degli impianti, adducendo il medesimo inadempimento, quale motivo di cessazione immediata del medesimo incarico;
tuttavia, la circostanza che fonte del rapporto in questione sia il contratto prodotto dalla società odierna appellante è oggetto di contestazione. Del resto, il , né nella lettera di disdetta predetta né in altre comunicazioni CP_1
intercorse tra le parti prima del presente giudizio, fa riferimento a un contratto specifico, tantomeno a quello prodotto dalla società appellante. Né ha pregio giuridico il dedotto mancato disconoscimento da parte del della CP_1
sottoscrizione di un contratto firmato da altro soggetto giuridico. Inoltre, nelle prove
8 testimoniali, articolate in primo grado e reiterate nel presente, l' nel Parte_1
richiamare la clausola penale, fa riferimento sempre al contratto prodotto, ovvero, al contratto concluso con la Sirio Costruzioni a r.l., senza dunque fornire prova, ovvero, articolare capitolato inerente alla circostanza che la medesima clausola sia stata convenuta con il Condominio. In particolare, l'articolato cap. 3 recita: “in caso di risoluzione anticipata del predetto contratto, la committente, in virtù dell'art. 2 lett.
b) del summentovato contratto di manutenzione, è tenuta a corrispondere i canoni di manutenzione ordinaria in un'unica soluzione, a titolo di penale”; il richiamato art. 2 lett. b) secondo cui “in caso di risoluzione anticipata del predetto contratto, su nostra richiesta o per colpa, il canone in vigore vi sarà comunque corrisposto per intero fino alla naturale scadenza dell'impegno” è contenuto nel detto contratto stipulato tra la Sirio Costruzioni a r.l. e l' Né l'odierna società appellante sul Parte_1
punto deduce alcunché ovvero fornisce chiarimenti circa i rapporti la Sirio
Costruzioni a r.l. e il odierno appellato. Ne consegue che alla luce delle CP_1
complessive deduzioni l' impianti non prova, ovvero, non offre prova della Pt_1
circostanza che il rapporto di manutenzione intercorrente con il CP_1
contempli una clausola che legittimi il pagamento della chiesta penale in ipotesi di risoluzione del contratto per volontà del;
avendo tale quaestio natura CP_1
preliminare, tutte le altre restano assorbite.
§ 7.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello proposto deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad € 26.000,00 in conformità al criterio del c.d. disputatum, con riduzione del 50% dei compensi tabellari in ragione delle questioni esaminate ed esclusione del compenso relativo alla fase decisionale, non avendo parte appellata depositato memorie conclusive.
9 Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con citazione notificata in data 4.05.2019, avverso la sentenza in Parte_3
epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione delle spese processuali, che Parte_3
liquida in euro 1.950,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Federica Medici, dichiaratosi antistatario;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di parte appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 30.1.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
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