Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/04/2025, n. 3413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3413 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2079/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
6 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Oggi 4 aprile 2025 alle ore 11.14 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo Ottavia Martirani, sono comparsi: per parte attrice l'avv. Castaldo per delega dell'avv. CIRILLO INES;
per parte convenuta l'avv. Nuvola di Mauro per delega dell'avv. IACOVELLA
IRENE;
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. di Marino Per_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori di entrambe le parti concludono riportandosi ai propri atti introduttivi, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio;
all'esito pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, Rosamaria Ragosta, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 2079/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Mugnano Parte_1 C.F._1
di Napoli, alla Via Giovanni Pascoli, n. 3, presso lo studio dell'avv. Cirillo Ines (c.f.:
1
di citazione;
- ATTRICE
E
(c.f.: ), in persona del p.t., elett.te Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
dom.to in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio n.1, al Palazzo S.
Giacomo, in uno all'avvocatura municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'avv. Irene Iacovella c.f.: , in virtù di procura in calce alla C.F._3
comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTO
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2051cc
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1
in persona del sindaco p.t., chiedendone la condanna al risarcimento Controparte_1
dei danni, patrimoniali e non, subiti a causa di una caduta avvenuta su una strada di proprietà del convenuto. CP_1
A fondamento della domanda l'attrice ha dedotto che in data 09.09.2020, alle ore 12.30 circa, in Via Giulio Cesare, mentre percorreva a piedi la predetta via, giunta all'altezza di Piazza Pilastri, nell'attraversare la strada da un marciapiede all'altro, cadeva rovino- samente al suolo a causa di una sconnessione del manto stradale, nello specifico a causa di una basola basculante posta accanto ad un tombino “Arin”, non visibile in quanto co- perta da detriti e fogliame, che veniva accompagnata dalla figlia presso il pronto soccor- so del Presidio Ospedaliero “CTO” di Napoli, ove le veniva diagnosticata “frattura bila- terale dell'epifisi distale del radio, con frattura dello stiloide ulnare a destra”, per cui si sottoponeva ad intervento chirurgico riportando postumi permanenti, concludendo nei termini sopra esposti.
Costituitosi il in persona del sindaco p.t., eccepiva la nullità della ci- Controparte_1 tazione ex art. 164 comma 4 c.p.c. per la generica descrizione dell'evento ed esclusa la propria responsabilità, da ascriversi alla condotta negligente dell'attrice, e contestata la misura della pretesa risarcitoria, ha concluso chiedendo rigettarsi la domanda, ed in via subordinata, accertarsi il concorso di colpa della danneggiata.
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Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente deposita- ta dalle parti, con l'escussione dei testi ammessi e con l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio medico legale.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità della citazione e della domanda in- troduttiva, formulata da parte convenuta atteso che “la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ. … presuppone la totale omissione o l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, sicché non ricorre quando il "petitum" sia comunque indivi- duabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte esposi- tiva” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 25/09/2014, n. 20294); orbene, applicando i predetti principi al caso in esame, è sin troppo evidente, dalla complessiva ed organica lettura della citazione, coadiuvata dalla documentazione esibita a sostegno della stessa, che l'attore ha inteso esperire una domanda di risarcimento del danno conseguente alla ca- duta sulla pavimentazione stradale.
La dedotta nullità, peraltro, insussistente come detto nel caso in esame, risulterebbe, comunque, sanata dal comportamento processuale del convenuto che, nel prendere spe- cifica ed analitica posizione sui fatti di causa, mostra di aver chiaramente inteso il peti- tum del presente giudizio (cfr. Tribunale Bari, sez. I, 28/04/2014, n. 2112).
La domanda va qualificata come azione di risarcimento dei danni di cui all'art. 2051 c.c. perché l'attrice ha posto a fondamento della sua pretesa risarcitoria la posizione di cu- stode del convenuto in relazione al marciapiede dove è avvenuto il sinistro. CP_1
Infatti, la predetta norma ha tipizzato una forma di responsabilità oggettiva a carico del custode della cosa per i danni da questa prodotta che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere. Per cui ove, anche, il custode deduca la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescri- zioni tecniche ciò non esclude la sua responsabilità nel caso di derivazione del danno dalla cosa dato che la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. . La natura oggettiva della responsabilità del custode non esime il danneggiato dal suo onere proba- torio che ha ad oggetto la relazione di fatto esistente tra la parte convenuta e la cosa, il danno ingiusto e, cioè, l'evento naturalistico che si concreti nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico, il cd. danno evento, il nesso di causalità tra la cosa e l'evento, cd. causalità materiale, nonché le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-
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conseguenza, ed il nesso di causalità tra il danno evento ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica. In ordine alla causalità materiale occorre precisare che, nel caso in cui la cosa sia dotata di una particolare attitudine lesiva, l'onere probatorio è esaurito dalla dimostrazione della contestualità tra l'evento dannoso ed il contatto con la cosa, mentre, nel caso in cui la cosa sia normalmente inerte oppure innocua, è necessario che il danneggiato fornisca la prova di due presupposti: l'insidiosità insorta nella cosa a cau- sa di una sua alterazione e l'invisibilità di tale alterazione (Cass. n. 11592/2010). Tutta- via, l'art. 2051 c.c. consente al custode di liberarsi della responsabilità provando il caso fortuito cioè che il danno è stato provocato da un fattore estraneo alla cosa avente im- pulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Il caso fortuito è stato interpretato in senso molto ampio, tale da ricomprendere il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed anche la condotta dello stesso dan- neggiato. In ordine al fatto del terzo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con rife- rimento la responsabilità della P.A. per i danni cagionati da cose in custodia in relazione ai beni demaniali, ma esprimendo un criterio valevole in tutte le ipotesi sussumibili nell'art. 2051 c.c. che l'amministrazione\il custode è liberato dalla responsabilità sud- detta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estempora- nee create da terzi, non conoscibili nè eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualifi- care come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offen- siva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode
(Cass., ord., 27/03/2017, n. 7805; Cass. 12/03/2013, n. 6101). Quanto, invece, alla con- dotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, la sua considerazione è, altre- sì, imposta dall'art. art. 1227 c.c. (applicabile all'ambito della responsabilità extracon- trattuale in forza del richiamo di cui all'art. 2056 c.c.) che, al comma 1, stabilisce che il risarcimento è diminuito se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il dan- no ed, al comma 2, che il risarcimento non è dovuto per i danni cd. conseguenza che il danneggiato avrebbe potuto evitare utilizzando l'ordinaria diligenza e tanto in ragione di un dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. . A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comporta- mento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere pos-
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sibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dan- noso” (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 10-03-2021, n. 6554); sicché, tanto più una cosa
è intrinsecamente pericolosa tanto più è suscettibile di essere evitata per cui ove il dan- neggiato non adotti la cautela richiesta per evitare il danno che potrebbe conseguire dall'interazione con la cosa allora lo stesso è imputabile al suo comportamento negli- gente o, comunque, gli è imputabile la quota di danno che avrebbe potuto evitare con un comportamento di ordinaria diligenza, ravvisandosi, in tal caso un concorso causale, di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., nella verificazione del danno cd. evento tra il suo com- portamento e la cosa.
Nella specie, va rilevato che dalla documentazione fotografica allegata in atti, che ritrae il luogo in cui è avvenuta la caduta, non emerge l'esistenza di una basola basculante, anzi, le lastre che insistono sul manto stradale sono ben ancorate al suolo ma pur a vo- lerle ritenere non perfettamente aderenti al manto stradale si ritiene che l'eventuale mo- vimento della basola non sia stato idoneo a determinare la caduta dedotta atteso che per la conformazione della pavimentazione l'oscillazione sarebbe impercettibile.
Ad ogni modo l'attrice ha dedotto che la basola in questione era coperta da detriti e fo- gliame e tanto conferiva a quel punto di pavimentazione stradale una pericolosità intrin- seca tale da suggerire al passante che avesse usato l'ordinaria diligenza di evitare di camminarci su ben potendo scivolarvi;
tale cautela non è stata adottata dall'attrice per cui può concludersi che la caduta sia avvenuta per la sua esclusiva responsabilità aven- do accettato il rischio dei danni conseguenti al passaggio sul materiale che ricopriva la pavimentazione stradale non rendendo visibile l'eventuale pericolosità della stessa.
In ragione di quanto esposto, la domanda va rigettata.
In virtù del criterio della soccombenza, condanna al pagamento delle spese Parte_1
di lite del presente grado di giudizio, in favore del in persona del Controparte_1
sindaco p.t., che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri minimi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore inde- terminabile a bassa complessità in ordine alla fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per il mancato deposito di comparse conclusionali), con una riduzione del 30% (per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti del consulente d'ufficio, in base al decreto di liquidazione del 02/09/2024, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo di , con Parte_1
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conseguente diritto del in persona del sindaco p.t., di ripetere da Controparte_1
le somme già versate, ivi compreso l'acconto, o che saranno versate al con- Parte_1 sulente tecnico d'ufficio in forza del predetto decreto.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamen- te pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 CP_1
in persona del sindaco p.t., così provvede:
[...]
1. rigetta la domanda;
2.condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, Parte_1
in favore del in persona del l.r.p.t., che si liquidano in 1.481,5 euro Controparte_1
per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
3.pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in base al decreto di liquidazione del
02/09/2024 a carico esclusivo di . Parte_1
Napoli, 04/04/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
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