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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 28/03/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 218/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai IGnori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 218/2025 R.G. promosso con ricorso in data 30 gennaio 2025 da parte di:
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._2 residenti in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.
Alessia Palmonari ( ) del Foro di Ferrara con Studio in SA Via Spina n. C.F._3
19 (pec: ), presso il cui Studio sono elettivamente Email_1
domiciliati giusta mandato rilasciato su atto separato a far parte integrante del ricorso congiunto
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. intervenuto non ha rassegnato conclusioni.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco, si dà atto che alla data di sottoscrizione del presente ricorso il IG. che già si è trasferito a vivere momentaneamente dalla Parte_1
madre, trasferirà la propria residenza altrove.
1 2. Le minori ed verranno affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori che ne Per_1 Per_2 cureranno l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento nel preminente interesse delle minori stesse e tenendo conto delle loro relative inclinazioni ed aspirazioni, garantendo un equilibrato rapporto con entrambe le figure genitoriali e conservando rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione entrambi i genitori avranno esercizio della potestà disgiunto. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
3. L'immobile già casa coniugale sita in SA (Fe) Via Don Appiano Guidi n. 8 verrà assegnata alla IG.ra a titolo di casa familiare ove la stessa abiterà con le figlie ed Parte_2 Per_1 Per_2
che infatti avranno collocazione e abitazione prevalente e stabile residenza presso la madre.
4. L'arredo mobiliare (comprensivo di elettrodomestici) presente nella casa coniugale, viene assegnato alla moglie ad eccezione dei beni personali di proprietà esclusiva del IG. Parte_1
che egli si impegna a ritirare entro la concedenda data fissata per lo svolgimento dell'Udienza
Presidenziale.
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé le proprie figlie, tenendole con sé anche per il pernotto presso la propria nuova residenza quando vorrà, previo avviso telefonico alla IG.ra . I coniugi Parte_2 danno atto di essere nell'impossibilità di fissare dei giorni determinati a causa delle loro attività lavorative, che prevedono lo svolgimento di orari variabili. Nei giorni della “festa della mamma” e del compleanno della madre, così come analogamente, nei giorni della “festa del papà” e del compleanno del padre, le minori resteranno, rispettivamente con la madre e con il padre compatibilmente con gli impegni di lavoro dei medesimi e le eIGenze ludico ricreative delle minori.
Durante le vacanze estive l'organizzazione e la gestione relativa alle minori saranno il più possibile libere, pur impegnandosi le parti ad assumere le decisioni relative alle figlie con accordo preventivo e sempre garantendo, salvo i periodi in cui le minori dovessero trovarsi fuori città per trascorrere una vacanza con uno dei genitori, ed in ogni caso sarà diritto del padre trascorrere con le proprie figli 15 giorni consecutivi. Gli istanti si impegnano reciprocamente a comunicarsi i luoghi ove si recano con i figli per le ferie estive ed eventuali diversi recapiti telefonici. Per quanto riguarda le vacanze di
Natale, ad anni alterni, le minori rimarranno con un genitore il giorno di Natale e con l'altro genitore il 31 dicembre, quindi con un genitore dal primo giorno di sospensione delle lezioni scolastiche fino alla sera del 30 dicembre e con l'altro genitore dalla sera del 30 dicembre fino alla ripresa delle lezioni scolastiche;
per le vacanze pasquali, ad anni alterni, le minori rimarranno con un genitore il giorno di
Pasqua e con l'altro genitore il giorno di Pasquetta, quindi con un genitore dal primo giorno di sospensione delle lezioni scolastiche fino alla sera del giorno di Pasqua e con l'altro genitore dalla sera del giorno di Pasqua fino alla ripresa delle lezioni scolastiche. In ogni caso sarà facoltà di entrambe le parti modificare i giorni di visita e quelli previsti per le festività e per le vacanze estive
2 per comprovate eIGenze personali e/o lavorative da concordare di comune accordo tra le stesse, previo congruo preavviso e compatibilmente con le eIGenze delle minori. In caso di problemi di salute per i quali siano ritenuti, secondo il medico pediatra delle bambine, inopportuni gli spostamenti da un luogo all'altro, le minori rimarranno a casa della madre la quale potrà consentire al padre di poter fare loro visita. COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 473 BIS 12 C.P.C. ULTIMO
COMMA I ricorrenti relativamente alle attività scolastiche ed extrascolastiche delle figlie minori forniscono le seguenti indicazioni: frequenta la terza media e non ha rientri Persona_3
pomeridiani. Frequenta il corso di nuoto nei giorni di lunedì e giovedì dalle 17.45 alle 18.45. Per_4
requenta la scuola primaria di SA e ha due rientri scolastici pomeridiani il martedì e il
[...]
giovedì e un rientro per il corso di musica il venerdì pomeriggio. Attualmente frequenta il Paladon di
SA, ove il lunedì e giovedì pomeriggio svolge attività di Hip Hop.
6. Per quanto concerne il mantenimento delle figlie minori, i coniugi sia in ragione del fatto che, come si dirà in seguito, l'assegno unico verrà corrisposto integralmente alla madre, sia per il fatto che i coniugi provvederanno indicativamente al mantenimento diretto delle figlie in quanto le stesse rimarranno con il padre e con la madre lo stesso numeri di giorni durante il mese, quindi indicativamente 15 giorni non consecutivi con un genitore e 15 giorni non consecutivi con l'altro, non viene al momento stabilito alcun assegno di mantenimento per le minori a carico del padre. Su accordo dei ricorrenti l'assegno Unico ad oggi di circa 370,00 euro mensili, verrà incassato integralmente dalla IG.ra di talché il IG. si impegna a prestare Parte_2 Parte_1
presso gli uffici competenti, il relativo consenso. Nel caso in cui venisse abrogato l'assegno unico,
l'importo che il IG. dovrà corrispondere a titolo di mantenimento sarà pari ad € Parte_1
200,00 per ogni minore, se invece l'assegno unico verrà diminuito, l'importo che il IG.
[...]
dovrà versare sarà commisurato alla diminuzione dell'assegno unico e provvederà ad Parte_1
integrare il mantenimento pagando la cifra che sarà necessaria al raggiungimento di 200,00 euro mensili per ogni minore. Tale somma verrà versata dal IG. fino al completamento Parte_1 dell'intero ciclo di studi e comunque fino a quando le figlie non raggiungeranno una loro autonomia e indipendenza economica. Per quanto relativo alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, queste verranno ripartite nella misura del 50% per ciascun genitore, applicando il vigente
Protocollo del Tribunale di Ferrara di seguito riportato da considerarsi esemplificativo ma non esaustivo: Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): visite specialistiche prescritte dal medico curante cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): cure dentistiche, ortodontiche e oculisti che, presso strutture private cure termali e fisioterapiche trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi
3 chirurgici in strutture private Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono preventivo accordo) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici gite scolastiche senza pernottamento libri di testo e materiale per il corredo scolastico di inizio anno trasporto pubblico Spese scolastiche (da documentare e che richiedono preventivo accordo) • tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari • corsi di specializzazione • gite scolastiche con pernottamento • corsi di recupero e lezioni private • alloggi presso la sede universitaria Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo) • tempo prolungato • mensa scolastica • attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di
€ 400,00 all'anno per ciascuna figlia, l'eventuale eccedenza in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo) • Baby-sitter • Campi estivi In particolare, in relazione alle spese da concordare, il genitore,
a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp o e-mail), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto, nel termine di cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il genitore che anticipi le spese straordinarie, sia concordate che no, esibirà idonea documentazione, possibilmente entro un mese dall'assunzione delle stesse, e l'altro sarà tenuto al rimborso nei successivi trenta giorni. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa.
In mancanza di preventivo accordo e di documentazione giustificativa, salvo le urgenze, le spese effettuate dal genitore non saranno rimborsate dall'altro. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50 % tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti da enti privati per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzione alla quota di riparto delle spese straordinarie.
7. Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. Le parti dichiarano altresì che ciascuno farà in modo che rimangano e si consolidino i vincoli affettivi delle figlie verso ciascuno di loro, evitando, nei limiti del possibile che le decisioni assunte gravino sui minori, sulla loro educazione e formazione. Le parti, pur riconoscendosi reciprocamente legittima la conoscenza e la frequentazione di eventuali partner dell'uno e dell'altra, convengono espressamente che l'eventuale coinvolgimento delle minori con terze persone che possano legarsi affettivamente ai propri genitori,
4 dovrà avvenire solo qualora l'eventuale relazione sia da ritenersi consolidata e necessariamente essere improntato a prudenza e tener conto dei reali e preminenti interessi affettivi e di relazione delle minori. Le parti si impegnano e obbligano reciprocamente a comunicarsi le proprie variazioni anagrafiche e le variazioni delle proprie utenze telefoniche.
8. Entrambi i coniugi si dichiarano attualmente economicamente autosufficienti e, conseguentemente, non formulano l'uno nei confronti dell'altra richiesta di corresponsione di assegno di mantenimento;
9. Le parti dichiarano che il motociclo tg.to ES 93254 e il veicolo tg.to EM922FE sono intestati al
IG. e continueranno ad essere utilizzati da lui, mentre la vettura tg.ta CH365HV Parte_1
è intestata alla IG.ra che continuerà ad utilizzarla, pertanto, le parti dichiarano di non Parte_2
aver nulla a che pretendere reciprocamente in merito a ciò.
10. I coniugi danno atto di avere in comune la casa d'abitazione e un conto corrente n.
Cont 0477/00000000023045 presso la che verrà chiuso a seguito dell'estinzione del mutuo prevista per il mese di marzo del corrente anno.
11. Le spese della presente procedura saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30 gennaio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 27 marzo 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso non ha concluso.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
5 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(Fe) il 02.01.1979 e , nata a [...] il [...], unitisi in Parte_2
matrimonio a SA (FE) il giorno 8 ottobre 2005 (Registro Stato civile atti di matrimonio
Comune di SA: Atto n. 4 Parte II Serie A - Anno 2005).
1) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 27 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai IGnori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 218/2025 R.G. promosso con ricorso in data 30 gennaio 2025 da parte di:
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._2 residenti in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.
Alessia Palmonari ( ) del Foro di Ferrara con Studio in SA Via Spina n. C.F._3
19 (pec: ), presso il cui Studio sono elettivamente Email_1
domiciliati giusta mandato rilasciato su atto separato a far parte integrante del ricorso congiunto
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. intervenuto non ha rassegnato conclusioni.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco, si dà atto che alla data di sottoscrizione del presente ricorso il IG. che già si è trasferito a vivere momentaneamente dalla Parte_1
madre, trasferirà la propria residenza altrove.
1 2. Le minori ed verranno affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori che ne Per_1 Per_2 cureranno l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento nel preminente interesse delle minori stesse e tenendo conto delle loro relative inclinazioni ed aspirazioni, garantendo un equilibrato rapporto con entrambe le figure genitoriali e conservando rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione entrambi i genitori avranno esercizio della potestà disgiunto. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
3. L'immobile già casa coniugale sita in SA (Fe) Via Don Appiano Guidi n. 8 verrà assegnata alla IG.ra a titolo di casa familiare ove la stessa abiterà con le figlie ed Parte_2 Per_1 Per_2
che infatti avranno collocazione e abitazione prevalente e stabile residenza presso la madre.
4. L'arredo mobiliare (comprensivo di elettrodomestici) presente nella casa coniugale, viene assegnato alla moglie ad eccezione dei beni personali di proprietà esclusiva del IG. Parte_1
che egli si impegna a ritirare entro la concedenda data fissata per lo svolgimento dell'Udienza
Presidenziale.
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé le proprie figlie, tenendole con sé anche per il pernotto presso la propria nuova residenza quando vorrà, previo avviso telefonico alla IG.ra . I coniugi Parte_2 danno atto di essere nell'impossibilità di fissare dei giorni determinati a causa delle loro attività lavorative, che prevedono lo svolgimento di orari variabili. Nei giorni della “festa della mamma” e del compleanno della madre, così come analogamente, nei giorni della “festa del papà” e del compleanno del padre, le minori resteranno, rispettivamente con la madre e con il padre compatibilmente con gli impegni di lavoro dei medesimi e le eIGenze ludico ricreative delle minori.
Durante le vacanze estive l'organizzazione e la gestione relativa alle minori saranno il più possibile libere, pur impegnandosi le parti ad assumere le decisioni relative alle figlie con accordo preventivo e sempre garantendo, salvo i periodi in cui le minori dovessero trovarsi fuori città per trascorrere una vacanza con uno dei genitori, ed in ogni caso sarà diritto del padre trascorrere con le proprie figli 15 giorni consecutivi. Gli istanti si impegnano reciprocamente a comunicarsi i luoghi ove si recano con i figli per le ferie estive ed eventuali diversi recapiti telefonici. Per quanto riguarda le vacanze di
Natale, ad anni alterni, le minori rimarranno con un genitore il giorno di Natale e con l'altro genitore il 31 dicembre, quindi con un genitore dal primo giorno di sospensione delle lezioni scolastiche fino alla sera del 30 dicembre e con l'altro genitore dalla sera del 30 dicembre fino alla ripresa delle lezioni scolastiche;
per le vacanze pasquali, ad anni alterni, le minori rimarranno con un genitore il giorno di
Pasqua e con l'altro genitore il giorno di Pasquetta, quindi con un genitore dal primo giorno di sospensione delle lezioni scolastiche fino alla sera del giorno di Pasqua e con l'altro genitore dalla sera del giorno di Pasqua fino alla ripresa delle lezioni scolastiche. In ogni caso sarà facoltà di entrambe le parti modificare i giorni di visita e quelli previsti per le festività e per le vacanze estive
2 per comprovate eIGenze personali e/o lavorative da concordare di comune accordo tra le stesse, previo congruo preavviso e compatibilmente con le eIGenze delle minori. In caso di problemi di salute per i quali siano ritenuti, secondo il medico pediatra delle bambine, inopportuni gli spostamenti da un luogo all'altro, le minori rimarranno a casa della madre la quale potrà consentire al padre di poter fare loro visita. COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 473 BIS 12 C.P.C. ULTIMO
COMMA I ricorrenti relativamente alle attività scolastiche ed extrascolastiche delle figlie minori forniscono le seguenti indicazioni: frequenta la terza media e non ha rientri Persona_3
pomeridiani. Frequenta il corso di nuoto nei giorni di lunedì e giovedì dalle 17.45 alle 18.45. Per_4
requenta la scuola primaria di SA e ha due rientri scolastici pomeridiani il martedì e il
[...]
giovedì e un rientro per il corso di musica il venerdì pomeriggio. Attualmente frequenta il Paladon di
SA, ove il lunedì e giovedì pomeriggio svolge attività di Hip Hop.
6. Per quanto concerne il mantenimento delle figlie minori, i coniugi sia in ragione del fatto che, come si dirà in seguito, l'assegno unico verrà corrisposto integralmente alla madre, sia per il fatto che i coniugi provvederanno indicativamente al mantenimento diretto delle figlie in quanto le stesse rimarranno con il padre e con la madre lo stesso numeri di giorni durante il mese, quindi indicativamente 15 giorni non consecutivi con un genitore e 15 giorni non consecutivi con l'altro, non viene al momento stabilito alcun assegno di mantenimento per le minori a carico del padre. Su accordo dei ricorrenti l'assegno Unico ad oggi di circa 370,00 euro mensili, verrà incassato integralmente dalla IG.ra di talché il IG. si impegna a prestare Parte_2 Parte_1
presso gli uffici competenti, il relativo consenso. Nel caso in cui venisse abrogato l'assegno unico,
l'importo che il IG. dovrà corrispondere a titolo di mantenimento sarà pari ad € Parte_1
200,00 per ogni minore, se invece l'assegno unico verrà diminuito, l'importo che il IG.
[...]
dovrà versare sarà commisurato alla diminuzione dell'assegno unico e provvederà ad Parte_1
integrare il mantenimento pagando la cifra che sarà necessaria al raggiungimento di 200,00 euro mensili per ogni minore. Tale somma verrà versata dal IG. fino al completamento Parte_1 dell'intero ciclo di studi e comunque fino a quando le figlie non raggiungeranno una loro autonomia e indipendenza economica. Per quanto relativo alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, queste verranno ripartite nella misura del 50% per ciascun genitore, applicando il vigente
Protocollo del Tribunale di Ferrara di seguito riportato da considerarsi esemplificativo ma non esaustivo: Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): visite specialistiche prescritte dal medico curante cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): cure dentistiche, ortodontiche e oculisti che, presso strutture private cure termali e fisioterapiche trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi
3 chirurgici in strutture private Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono preventivo accordo) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici gite scolastiche senza pernottamento libri di testo e materiale per il corredo scolastico di inizio anno trasporto pubblico Spese scolastiche (da documentare e che richiedono preventivo accordo) • tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari • corsi di specializzazione • gite scolastiche con pernottamento • corsi di recupero e lezioni private • alloggi presso la sede universitaria Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo) • tempo prolungato • mensa scolastica • attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di
€ 400,00 all'anno per ciascuna figlia, l'eventuale eccedenza in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo) • Baby-sitter • Campi estivi In particolare, in relazione alle spese da concordare, il genitore,
a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp o e-mail), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto, nel termine di cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il genitore che anticipi le spese straordinarie, sia concordate che no, esibirà idonea documentazione, possibilmente entro un mese dall'assunzione delle stesse, e l'altro sarà tenuto al rimborso nei successivi trenta giorni. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa.
In mancanza di preventivo accordo e di documentazione giustificativa, salvo le urgenze, le spese effettuate dal genitore non saranno rimborsate dall'altro. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50 % tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti da enti privati per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzione alla quota di riparto delle spese straordinarie.
7. Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. Le parti dichiarano altresì che ciascuno farà in modo che rimangano e si consolidino i vincoli affettivi delle figlie verso ciascuno di loro, evitando, nei limiti del possibile che le decisioni assunte gravino sui minori, sulla loro educazione e formazione. Le parti, pur riconoscendosi reciprocamente legittima la conoscenza e la frequentazione di eventuali partner dell'uno e dell'altra, convengono espressamente che l'eventuale coinvolgimento delle minori con terze persone che possano legarsi affettivamente ai propri genitori,
4 dovrà avvenire solo qualora l'eventuale relazione sia da ritenersi consolidata e necessariamente essere improntato a prudenza e tener conto dei reali e preminenti interessi affettivi e di relazione delle minori. Le parti si impegnano e obbligano reciprocamente a comunicarsi le proprie variazioni anagrafiche e le variazioni delle proprie utenze telefoniche.
8. Entrambi i coniugi si dichiarano attualmente economicamente autosufficienti e, conseguentemente, non formulano l'uno nei confronti dell'altra richiesta di corresponsione di assegno di mantenimento;
9. Le parti dichiarano che il motociclo tg.to ES 93254 e il veicolo tg.to EM922FE sono intestati al
IG. e continueranno ad essere utilizzati da lui, mentre la vettura tg.ta CH365HV Parte_1
è intestata alla IG.ra che continuerà ad utilizzarla, pertanto, le parti dichiarano di non Parte_2
aver nulla a che pretendere reciprocamente in merito a ciò.
10. I coniugi danno atto di avere in comune la casa d'abitazione e un conto corrente n.
Cont 0477/00000000023045 presso la che verrà chiuso a seguito dell'estinzione del mutuo prevista per il mese di marzo del corrente anno.
11. Le spese della presente procedura saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30 gennaio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 27 marzo 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso non ha concluso.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
5 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(Fe) il 02.01.1979 e , nata a [...] il [...], unitisi in Parte_2
matrimonio a SA (FE) il giorno 8 ottobre 2005 (Registro Stato civile atti di matrimonio
Comune di SA: Atto n. 4 Parte II Serie A - Anno 2005).
1) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 27 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
6