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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/07/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott. Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2455 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: Separazione consensuale
[...]
(nata a [...] [...] - C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. MURO LUIGI presso il quale elettivamente domicilia VIA Libertà 15 80079 ISOLA DI PROCIDA
E
ST (nato a [...] il [...]) - C.F. Parte_2
) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. C.F._2
PRIMARIO ANGELO presso il quale elettivamente domicilia via Scialoja 11 80079 PROCIDA
ITALIA
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/02/2025 e Parte_1 Parte_3 premesso che avevano contratto matrimonio a DA il 10/04/2010 e che dalla predetta
[...]
Per_ unione erano nati due figli: , in data 11/10/2014 e , in data 30/11/2011, rappresentavano Per_2 la volontà di separarsi in quanto vivevano una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e, raccolte le conclusioni del PM, il procedimento veniva scardinato dal ruolo del magistrato assegnatario per esonero dall'esercizio dell'attività giurisdizionale del medesimo;
il Tribunale all'udienza del
29/04/2025, svolta con modalità cartolare, riservava la decisione al Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c..
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
Per_
“1) i figli e , al fine di consentire la piena realizzazione del diritto di mantenere un Per_2 rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, istruzione ed educazione da questi ultimi, saranno affidati congiuntamente ad entrambi. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da ambedue i genitori, con esercizio separato riguardo alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per la prole minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore, fermo restando quanto stabilito, per il caso di disaccordo, dall'art. 337 ter c.c.;
2) i minori saranno collocati in modo prevalente presso la residenza materna;
il padre potrà vederli
e tenerli con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e tenendo conto delle esigenze
e degli impegni dei minori, nonché dei turni lavorativi legati alla attività di ristoratore. Qualora, comunque, insorgessero incomprensioni e/o difficoltà nel regolamentare le frequentazioni de quibus, sarà osservato il calendario di cui di seguito. Il sig. AS potrà prelevare e tenere con sé i figli minori due volte a settimana, il martedì e il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e due weekend alternati con pernotto al mese. Quanto alle ferie estive, i piccoli trascorreranno con il padre almeno sette giorni consecutivi, periodo che su accordo dei genitori dovrà essere definito entro il 31 maggio di ciascun anno. I giorni di Natale e Capodanno e le relative vigilie saranno trascorsi dai minori alternativamente con il padre e la madre. Così sarà per il giorno di Pasqua ed il lunedì d'Albis. Il giorno del compleanno e dell'onomastico dei piccoli saranno trascorsi preferibilmente con ambedue
i genitori, altrimenti varrà l'accordo diversamente preso da quest'ultimi. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare le eventuali variazioni del o dei rispettivi recapiti telefonici. Ciascun coniuge, inoltre, dovrà essere sempre informato degli eventuali spostamenti fuori regione o comunque per più di un giorno, quando questi ha con sé i minori. La coppia genitoriale, infine, si impegna a far mantenere buoni e frequenti i rapporti tra i figli ed i nonni sia paterni che materni.
3) La casa coniugale, ubicata in DA (Na), alla via Ottimo N.11 e di proprietà della Sig.ra
Barone, sarà assegnata alla stessa signora che la abiterà unitamente ai figli minori. Pt_1
4) Il Sig. AS corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento per i figli Pt_1 minori € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio).
5) L' ammontare de quibus sarà corrisposti alla percipiente a mezzo di bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese. Tali importi saranno annualmente aggiornati, secondo gli indici ISTAT, sul costo della vita a decorrere dal mese di giugno dell'anno 2025.
6) Le spese straordinarie relative alla prole minore saranno sopportate dal Sig. AS misura del
100%, così come definite, individuate e regolamentate dal protocollo CNF anno 2017.
7) Le parti dichiarano che con il presente accordo di separazione, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
8) I coniugi dichiarano, altresì, di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza
9) Gli avvocati costituiti rinunciano al beneficio di solidarietà ex art.13 Legge professionale forense
(cfr. copia del ricorso sottoscritto dalle parti e dai procuratori per rinuncia al beneficio di solidarietà ex art 13 Legge professionale- All . N. 12).”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n.2, parte II, S. A reg. Atti Matrimonio anno 2010); Parte_3
• Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DA per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 25/06/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino