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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/07/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4596/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria giurisdizione
Il Tribunale, composto dai magistrati Dr. Bruno PERLA Presidente Dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. Dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice Riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA Nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Giulia DI MARZIO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, via Santa Margherita n. 6, RICORRENTI
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 16 giugno 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta e cumulativa di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte con ricorso depositato il 1° aprile 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 16 giugno 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a San Benedetto Val di Sambro (BO) il 17 luglio 1994. Dall'unione è nata il [...]. Per_1
pagina 1 di 6 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. B), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi -trascorsi sei mesi ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte- provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla procura della repubblica l'11 aprile 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del collegio, atteso che questo ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del p.m. Nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. N. 10894/05; cass. N. 22576/13; cass. 6136/15; cass. N. 12254/20). La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il tribunale, decidendo non definitivamente, A) dichiara la separazione personale tra nata a [...] il 16 ottobre Parte_1
1970, e nato a [...] il [...], Parte_2 unitisi in matrimonio a San Benedetto Val di Sambro (BO) il 17 luglio 1994, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 10, parte 2, serie A - anno 1994; B) ordina all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo a del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: 1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
pagina 2 di 6 2) affida entrambi i genitori i quali prenderanno di comune accordo le decisioni Per_1 di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui la minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
3) colloca la minore presso la madre alla quale assegna la casa coniugale, sita in Zola Predosa, via Madonna dei Prati n. 52/3;
4) prende atto che la signora ntende reperire altra idonea abitazione dove Pt_1 trasferirsi a vivere unitamente alla figlia e, pertanto, il signor utorizza fin Parte_2
d'ora la moglie a trasferire altrove la propria residenza e quella di ell'ambito del Per_1 territorio della Città metropolitana di Bologna;
5) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia liberamente tenendo conto delle esigenze e richieste della stessa, in considerazione anche della sua età. In caso di difficoltà nell'organizzazione e/o di disaccordo, la minore trascorrerà con ciascun genitore:
- a settimane alterne sette giorni consecutivi dal lunedì all'uscita di scuola (o dalla mattina del lunedì in periodo non scolastico) sino al lunedì successivo con riaccompagnamento a scuola o a casa dell'altro genitore da parte di chi l'ha avuta con sé;
- nelle vacanze natalizie ad anni alterni tra i genitori la settimana comprensiva del 24 e 25 dicembre oppure quella comprensiva del 31 dicembre-1° gennaio e 6 gennaio, iniziando per il 2025 la prima settimana con la mamma e la seconda con il papà, salvo diverse richieste di in considerazione della sua età che i genitori si impegnano a Per_1 tenere in considerazione e rispettare;
- nelle festività pasquali, ad anni alterni tra i genitori, tre giorni comprensivi della domenica di Pasqua o tre giorni comprensivi del Lunedì dell'Angelo, iniziando per il 2025 il primo periodo con il papà e il secondo periodo con la mamma, salvo diverse richieste di n considerazione della sua età che i genitori si impegnano a tenere in Per_1 considerazione e rispettare;
- in estate due settimane, anche non consecutive, salvo diverse richieste di in Per_1 considerazione della sua età che i genitori si impegnano a tenere in considerazione e rispettare;
in tale periodo verrà meno l'ordinario diritto di visita. Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il periodo e il luogo ove trascorrerà le vacanze con la figlia entro il 31 maggio di ogni anno e in caso di disaccordo, la madre deciderà negli anni dispari e il padre in quelli pari;
- il giorno del proprio compleanno assieme a entrambi i genitori;
in caso di impossibilità e/o di disaccordo, con la mamma negli anni dispari e con il papà negli anni pari, salvo diverse richieste di in considerazione della sua età che i genitori si Per_1 impegnano a tenere in considerazione e rispettare;
6) a decorrere dalla domanda dispone che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento ordinario della figlia nei periodi in cui l'avrà con sé;
pagina 3 di 6 7) a far data dalla domanda dispone che i genitori si facciano carico del 50% ciascuno delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore, previamente concordate e debitamente documentate, individuate come da protocollo per il tribunale di bologna del 9 agosto 2017, e in particolare: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: A) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); B) campi scuola estivi, (ad eccezione della baby sitter la cui spesa rimane a carico del genitore che ne usufruisce), pre-scuola e post-scuola se rese necessarie dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) Non offre tempestive alternative;
C) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
D) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
E) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
F) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. pagina 4 di 6 Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) prende atto che il signor si impegna a reperire nel più breve tempo Parte_2 possibile altra idonea abitazione ove si trasferirà a vivere, e ciò anche nelle more del presente giudizio, prelevando dalla casa coniugale tutti i propri beni personali;
9) prende atto che i ricorrenti hanno concordato:
- di porre in vendita la casa coniugale sita in Zola Predosa (BO), via Madonna dei Prati n. 52/3, e hanno già affidato l'incarico di mediazione allo stato all'agenzia immobiliare Gabetti di Zola Predosa scelta di comune accordo, accettando fin d'ora – quale prezzo minimo di cessione – la somma di 450.000,00 euro, salvo diversi accordi.
- che -a prescindere da eventuali offerte di acquisto di qualsivoglia importo- la casa coniugale sarà oggetto di vendita solo ed esclusivamente allorquando la signora avrà reperito altra idonea abitazione ove trasferirsi unitamente alla figlia Pt_1 minore.
- di dividere il ricavato della vendita -detratta la provvigione dell'agente immobiliare- al 50% ciascuno.
- che dalla propria quota di ricavato, il signor -quale sistemazione Parte_2 solutoria di tutti i pregressi e/o pendenti rapporti economici tra le parti- corrisponderà alla signora (oltre al 50% ad ella spettante ut supra) la somma di 25.000,00 euro, Pt_1 da versarsi entro e non oltre cinque giorni dall'incasso della compravendita di cui sopra sul conto corrente che quest'ultima provvederà ad accendere a proprio nome;
- che con l'adempimento del versamento de quo dichiarano reciprocamente di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di quanto espresso nel presente punto;
10) prende atto che le parti hanno concordato che fintanto che il signor Parte_2 continuerà a vivere nella casa coniugale, le parti si impegnano e obbligano a sostenere nella misura del 50% ciascuno tutte le spese, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: utenze, tari, spese condominiali, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, etc;
11) prende atto che i ricorrenti hanno convenuto che il conto corrente in essere, cointestato tra le parti, rimarrà attivo per il solo pagamento delle spese della casa coniugale, con impegno reciproco alla sua chiusura;
il residuo giacente al momento dell'estinzione verrà suddiviso tra le parti nella misura del 50% ciascuno;
12) prende atto che i coniugi si dichiarano economicamente autonomi e indipendenti, e pertanto nulla hanno a pretendere a titolo di contributo al proprio mantenimento l'una nei confronti dell'altro;
13) prende atto che le parti si concedono reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto di Per_1
14) prende atto che i ricorrenti danno atto che, con l'adempimento del presente provvedimento, null'altro hanno a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo e che tutti i rapporti di natura economica sono già stati definiti alle su indicate condizioni;
pagina 5 di 6 D) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
E) spese alla definizione del giudizio. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, tenuta il 25 giugno 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria giurisdizione
Il Tribunale, composto dai magistrati Dr. Bruno PERLA Presidente Dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. Dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice Riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA Nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Giulia DI MARZIO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, via Santa Margherita n. 6, RICORRENTI
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 16 giugno 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta e cumulativa di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte con ricorso depositato il 1° aprile 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 16 giugno 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a San Benedetto Val di Sambro (BO) il 17 luglio 1994. Dall'unione è nata il [...]. Per_1
pagina 1 di 6 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. B), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi -trascorsi sei mesi ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte- provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla procura della repubblica l'11 aprile 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del collegio, atteso che questo ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del p.m. Nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. N. 10894/05; cass. N. 22576/13; cass. 6136/15; cass. N. 12254/20). La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il tribunale, decidendo non definitivamente, A) dichiara la separazione personale tra nata a [...] il 16 ottobre Parte_1
1970, e nato a [...] il [...], Parte_2 unitisi in matrimonio a San Benedetto Val di Sambro (BO) il 17 luglio 1994, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 10, parte 2, serie A - anno 1994; B) ordina all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo a del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: 1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
pagina 2 di 6 2) affida entrambi i genitori i quali prenderanno di comune accordo le decisioni Per_1 di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui la minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
3) colloca la minore presso la madre alla quale assegna la casa coniugale, sita in Zola Predosa, via Madonna dei Prati n. 52/3;
4) prende atto che la signora ntende reperire altra idonea abitazione dove Pt_1 trasferirsi a vivere unitamente alla figlia e, pertanto, il signor utorizza fin Parte_2
d'ora la moglie a trasferire altrove la propria residenza e quella di ell'ambito del Per_1 territorio della Città metropolitana di Bologna;
5) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia liberamente tenendo conto delle esigenze e richieste della stessa, in considerazione anche della sua età. In caso di difficoltà nell'organizzazione e/o di disaccordo, la minore trascorrerà con ciascun genitore:
- a settimane alterne sette giorni consecutivi dal lunedì all'uscita di scuola (o dalla mattina del lunedì in periodo non scolastico) sino al lunedì successivo con riaccompagnamento a scuola o a casa dell'altro genitore da parte di chi l'ha avuta con sé;
- nelle vacanze natalizie ad anni alterni tra i genitori la settimana comprensiva del 24 e 25 dicembre oppure quella comprensiva del 31 dicembre-1° gennaio e 6 gennaio, iniziando per il 2025 la prima settimana con la mamma e la seconda con il papà, salvo diverse richieste di in considerazione della sua età che i genitori si impegnano a Per_1 tenere in considerazione e rispettare;
- nelle festività pasquali, ad anni alterni tra i genitori, tre giorni comprensivi della domenica di Pasqua o tre giorni comprensivi del Lunedì dell'Angelo, iniziando per il 2025 il primo periodo con il papà e il secondo periodo con la mamma, salvo diverse richieste di n considerazione della sua età che i genitori si impegnano a tenere in Per_1 considerazione e rispettare;
- in estate due settimane, anche non consecutive, salvo diverse richieste di in Per_1 considerazione della sua età che i genitori si impegnano a tenere in considerazione e rispettare;
in tale periodo verrà meno l'ordinario diritto di visita. Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il periodo e il luogo ove trascorrerà le vacanze con la figlia entro il 31 maggio di ogni anno e in caso di disaccordo, la madre deciderà negli anni dispari e il padre in quelli pari;
- il giorno del proprio compleanno assieme a entrambi i genitori;
in caso di impossibilità e/o di disaccordo, con la mamma negli anni dispari e con il papà negli anni pari, salvo diverse richieste di in considerazione della sua età che i genitori si Per_1 impegnano a tenere in considerazione e rispettare;
6) a decorrere dalla domanda dispone che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento ordinario della figlia nei periodi in cui l'avrà con sé;
pagina 3 di 6 7) a far data dalla domanda dispone che i genitori si facciano carico del 50% ciascuno delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore, previamente concordate e debitamente documentate, individuate come da protocollo per il tribunale di bologna del 9 agosto 2017, e in particolare: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: A) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); B) campi scuola estivi, (ad eccezione della baby sitter la cui spesa rimane a carico del genitore che ne usufruisce), pre-scuola e post-scuola se rese necessarie dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) Non offre tempestive alternative;
C) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
D) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
E) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
F) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. pagina 4 di 6 Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) prende atto che il signor si impegna a reperire nel più breve tempo Parte_2 possibile altra idonea abitazione ove si trasferirà a vivere, e ciò anche nelle more del presente giudizio, prelevando dalla casa coniugale tutti i propri beni personali;
9) prende atto che i ricorrenti hanno concordato:
- di porre in vendita la casa coniugale sita in Zola Predosa (BO), via Madonna dei Prati n. 52/3, e hanno già affidato l'incarico di mediazione allo stato all'agenzia immobiliare Gabetti di Zola Predosa scelta di comune accordo, accettando fin d'ora – quale prezzo minimo di cessione – la somma di 450.000,00 euro, salvo diversi accordi.
- che -a prescindere da eventuali offerte di acquisto di qualsivoglia importo- la casa coniugale sarà oggetto di vendita solo ed esclusivamente allorquando la signora avrà reperito altra idonea abitazione ove trasferirsi unitamente alla figlia Pt_1 minore.
- di dividere il ricavato della vendita -detratta la provvigione dell'agente immobiliare- al 50% ciascuno.
- che dalla propria quota di ricavato, il signor -quale sistemazione Parte_2 solutoria di tutti i pregressi e/o pendenti rapporti economici tra le parti- corrisponderà alla signora (oltre al 50% ad ella spettante ut supra) la somma di 25.000,00 euro, Pt_1 da versarsi entro e non oltre cinque giorni dall'incasso della compravendita di cui sopra sul conto corrente che quest'ultima provvederà ad accendere a proprio nome;
- che con l'adempimento del versamento de quo dichiarano reciprocamente di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di quanto espresso nel presente punto;
10) prende atto che le parti hanno concordato che fintanto che il signor Parte_2 continuerà a vivere nella casa coniugale, le parti si impegnano e obbligano a sostenere nella misura del 50% ciascuno tutte le spese, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: utenze, tari, spese condominiali, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, etc;
11) prende atto che i ricorrenti hanno convenuto che il conto corrente in essere, cointestato tra le parti, rimarrà attivo per il solo pagamento delle spese della casa coniugale, con impegno reciproco alla sua chiusura;
il residuo giacente al momento dell'estinzione verrà suddiviso tra le parti nella misura del 50% ciascuno;
12) prende atto che i coniugi si dichiarano economicamente autonomi e indipendenti, e pertanto nulla hanno a pretendere a titolo di contributo al proprio mantenimento l'una nei confronti dell'altro;
13) prende atto che le parti si concedono reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto di Per_1
14) prende atto che i ricorrenti danno atto che, con l'adempimento del presente provvedimento, null'altro hanno a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo e che tutti i rapporti di natura economica sono già stati definiti alle su indicate condizioni;
pagina 5 di 6 D) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
E) spese alla definizione del giudizio. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, tenuta il 25 giugno 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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